Difesa
Dispositiv
- Il reclamo è accolto: è constatata la nullità della decisione impugnata.
- Il magistrato inquirente è invitato a procedere (tempestivamente) come indicato nei considerandi.
- La tassa di giustizia, fissata in FRS. 100.--, e le spese di FRS. 20.--, sono a carico dello Stato del cantone Ticino, il quale rifonderà al reclamante FRS 180.- a titolo di ripetibili.
- La presente decisione è definitiva a livello cantonale.
- Intimazione (anticipata via telefax, visto l’esito) a: giudice Edy Meli
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 31.03.2009 INC.2009.15902 Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 31.03.2009 INC.2009.15902 Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 31.03.2009 INC.2009.15902
Difesa
Incarto n. INC.2009.15902 Lugano 31 marzo 2009 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto Edy Meli sedente per statuire sul reclamo presentato il 31 marzo 2009 da contro la mancata concessione di colloqui liberi tra accusato (in detenzione) e difensore; visto quanto si dirà in seguito, si può (quando non si deve) prescindere dal richiedere osservazioni al magistrato inquirente, così come dall’acquisire l’incarto; visto comunque l’inc. GIAR 159.2009.1; ritenuto e considerato, in fatto ed in diritto che:
- __________ è stato arrestato il 26 marzo 2009 (doc. 2, inc. GIAR 159.2009.1) e nei suoi confronti è stata promossa l’accusa per l’ipotesi di infrazione aggravata alla LFStup (doc. 1, inc. GIAR citato);
- l’arresto è stato confermato, da questo giudice, il 27 marzo 2009, presente il difensore (doc. 4, inc. GIAR citato);
- con il reclamo oggetto della presente, __________ (e la sua difesa) chiede l’annullamento, per assenza di motivazione, della decisione che nega i colloqui liberi tra detenuto e avvocato;
- l’art. 64 cpv. 1 CPP sancisce che i colloqui tra arrestato e difensore sono liberi; limitazioni possono essere poste in essere se lo esigono l’interesse dell’inchiesta o motivi di sicurezza (art. 64 cpv. 2);
- come si ha avuto modo, ancora recentemente, di affermare: “ è indubbio che le limitazioni di tale diritto non possono essere la regola, bensì debbono trovare applicazione in “ casi eccezionali ”, in presenza di concreti “ motivi sufficientemente gravi e importanti ”, e che le relative decisioni debbono essere motivate, almeno sommariamente e pur senza giungere a rendere vano (tramite la motivazione appunto) l’eventuale fondamento della limitazione (cfr. lavori legislativi in N. Salvioni, Codice di Procedura Penale, ad art. 64; Rusca, Salmina, Verda, Commento del CPP, ad art. 64; L. Marazzi, Il GIAR, L’arbitro nel processo penale, pag. 19/20); è altrettanto indubbio che la motivazione, per stringata e sommaria che possa essere, deve essere notificata/comunicata al momento stesso in cui si pone in essere (materialmente o formalmente) la limitazione; infatti, l a limitazione (formale o di fatto) di un diritto sancito dalla legge, senza immediata comunicazione/notifica di una decisione motivata (o della motivazione), configura un diniego di giustizia che, nel caso specifico, concretizza una lesione dei diritti della difesa e costituisce motivo di nullità della stessa (DTF 98 Ia 460; GIAR 6.8.2001, pag. 5/6 e riferimenti), ciò che si constata con la presente senza richiedere e/o attendere eventuali osservazioni al fine di non rendere pleonastica la constatazione (rispettivamente permettere l'instaurarsi di una prassi che rovescia il principio stabilito dal CPP in applicazione della CF e della CEDU); ” (GIAR 9 febbraio 2009, 70.2009.2)
- nel caso in esame alla richiesta del legale di concessione dei colloqui liberi (27 marzo 2009), il magistrato inquirente ha trasmesso un autorizzazione per “ un permesso di visita sorvegliato, da concordare con la polizia giudiziaria, sezione SAD, Lugano ” (30.3.2009), senza fornire ulteriori indicazioni;
- è evidente che l’autorizzazione trasmessa costituisce una decisione limitativa dei colloqui liberi tra difensore e accusato (detenuto) e che la stessa non è minimamente motivata; in applicazione dei principi riportati più sopra, la decisione è da ritenersi nulla per totale carenza di motivazione;
- di conseguenza, il reclamo è accolto e il magistrato inquirente è invitato ad emanare, tempestivamente, nuova decisione limitativa debitamente motivata o (alternativamente) a trasmettere alla difesa autorizzazione per i colloqui liberi;
- in ragione dell'esito del reclamo, la tassa di giustizia e le spese rimangono a carico dello Stato; per le stesse ragioni la presente viene anticipata via telefax. P.Q.M. viste le norme applicabili, quelle citate ed in particolare gli artt. 19 cifra 2 LFStup, 5 e 6 CEDU, 29, 32 CF, 6, 64, 280 ss., 284 e contrario CPP, decide 1. Il reclamo è accolto: è constatata la nullità della decisione impugnata. 2. Il magistrato inquirente è invitato a procedere (tempestivamente) come indicato nei considerandi. 3. La tassa di giustizia, fissata in FRS. 100.--, e le spese di FRS. 20.--, sono a carico dello Stato del cantone Ticino, il quale rifonderà al reclamante FRS 180.- a titolo di ripetibili. 4. La presente decisione è definitiva a livello cantonale. 5. Intimazione (anticipata via telefax, visto l’esito) a: giudice Edy Meli