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INC.2008.40805

Ticino · 2009-05-14 · Italiano TI
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Difesa

Sachverhalt

avvenuti a __________ la notte tra il 5/6 maggio 2008, inc. MP __________),

lesioni semplici in sub vie di fatto (fatti avvenuti ad __________ il 5/6

luglio 2008 ai danni di __________, inc. MP __________) e lesioni semplici sub

vie di fatto (fatti avvenuti a __________ il 13 agosto 2008 ai danni di __________,

inc. MP __________).

Con decisione 11 febbraio 2009

questo giudice ha prorogato la carcerazione cui è astretto __________ fino al

21 luglio 2009 compreso.

B.

Con decisione 29 aprile 2009 il

Procuratore pubblico ha negato l'autorizzazione a colloqui liberi fra __________

e __________, in quanto sarebbe dato concreto pericolo di collusione, essendo __________

teste rilevante nell’ambito dei fatti relativi all’omicidio di __________,

rispettivamente correa di __________ nel procedimento per lesioni semplici ai

danni di __________.

C.

Con reclamo 4 maggio 2009 __________

si riconferma nella richiesta di colloqui liberi con __________. A suo dire,

non sussisterebbe alcun pericolo di collusione, peraltro invocato dal

magistrato inquirente in maniera del tutto generica (senza indicare i punti

suscettibili di manovre collusive), ritenuto che __________ è stata più volte

interrogata nel corso dell’inchiesta ed ha fornito una versione dei fatti che

non presenta divergenze sostanziali (e neppure marginali) con quella

dell’accusato. La difesa evidenzia poi “il comportamento ineccepibile delle

parti”, che escluderebbe la possibilità di manovre collusive. Così stando le cose

il rifiuto del Procuratore pubblico sarebbe sproporzionato ed ingiustificato.

D.

In sede di osservazioni il

Procuratore pubblico si è riconfermato nella decisione impugnata.

Delle ulteriori allegazioni si

dirà, per quanto necessario, nei considerandi in diritto.

e considerato

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il reclamo tempestivo e presentato da persona legittimata, in quanto accusata e direttamente colpita dal provvedimento impugnato, è ricevibile in ordine (art. 280 e rel. CPP).

E. 2 L'art. 104 cpv. 2 CPP dispone che

l'arrestato è sottoposto unicamente alle restrizioni della libertà che sono

indispensabili per assicurare lo scopo dell'arresto e per mantenere la

disciplina nelle carceri.

Ai sensi dell'art. 104 cpv. 3 CPP

i colloqui - sia tra presenti che telefonici (cfr. Rusca/Salmina/Verda,

Commento del CPP, 1997, n. 25 ad art. 104 CPP) - tra la persona in detenzione e

terze persone sono accordati e disciplinati dal magistrato.

La possibilità di colloqui con

terze persone può essere ristretta unicamente in conformità con il principio di

proporzionalità, principio che in materia di arresto e misure coercitive è

peraltro espressamente sancito dall'art. 176 cpv. 2 CPP. A seconda

dell'interlocutore possono variare le modalità del colloquio che può essere

libero o sorvegliato, limitazioni possono essere giustificate sia da ragioni

d'inchiesta (cfr. DTF 117 Ia 465; 102 Ia 299) sia per mantenere l'ordine

carcerario. Ai colloqui con terzi si applicano le garanzie previste dall'art. 8

CEDU in materia di corrispondenza: non può esservi ingerenza della pubblica

autorità nell'esercizio del diritto al rispetto della vita privata e familiare

se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto

costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la

sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del Paese, la

prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la

protezione dei diritti e delle libertà altrui. Il tutto nel rispetto del

principio di proporzionalità.

In sostanza, provvedimenti

limitativi nei contatti con terzi non sono, di principio, contrari alla CEDU e

neppure alla Costituzione federale (art. 36 CF), ma devono essere giustificati

da motivi inerenti la corretta conduzione dell'inchiesta o l'ordine pubblico

(in proposito cfr. anche G. Piquerez, La Procédure pénale suisse, Zurigo 2000,

ad 2416; Rusca/Salmina/Verda, op. cit., ad art. 104 CPP).

In concreto, il Procuratore

pubblico ha rifiutato l'autorizzazione a colloqui liberi tra __________ e __________

(fidanzata – teste), in quanto sarebbe tuttora dato un concreto pericolo di

collusione.

Innanzitutto __________,

all’epoca dei fatti convivente dell’accusato e tutt’oggi sua fidanzata, non

soltanto è coaccusata nel procedimento per lesioni semplici ai danni di __________

(procedimento nel quale ella nega il proprio coinvolgimento quale correa,

nonostante la chiamata in correità formulata da __________), ma soprattutto è,

unitamente a __________, testimone di primaria importanza nel procedimento

aperto contro __________ per l’omicidio di __________.

In secondo luogo, contrariamente

a quanto sostenuto dalla difesa, le versioni dei fatti rese dall’accusato e da __________

non sono del tutto convergenti ed, inoltre, quella di __________ risulta a

tratti imprecisa (

“non ricordo”

), anche su punti importanti. In

particolare, non trovano conferma nella dichiarazioni di __________ quelle di __________

sulla presenza di più persone la sera del 19 agosto 2008 nel piazzale

antistante l’appartamento (motivo per cui si sarebbe sentito minacciato), sul

motivo per il quale la pistola era carica, e cioè l’intenzione di andare a

caccia di cinghiali, sulle telefonate minatorie ricevute, rispettivamente __________

non ha rilasciato dichiarazioni chiare e lineari ad esempio sul comportamento

di __________ prima di scendere nel piazzale (cfr. verb. PP __________ del

12.02.2009 e verb. PP __________ 16.09.2008, 20.10.2008,e 3.11.2008).

Così stando le cose, come

ritenuto dal Procuratore pubblico, colloqui liberi con __________ potrebbero

comportare un pericolo concreto di inquinamento e collusione delle prove, in

quanto __________ potrebbe convincerla a modificare/rettificare a favore

dell’accusato stesso la sua versione dei fatti, segnatamente con riferimento a

quelli avvenuti il 19 agosto 2008, in sede dibattimentale (dove del tutto

verosimilmente verrà sentita come teste), con conseguente grave pregiudizio per

l'accertamento della verità. Del resto, non può neppure essere escluso che

l’accusato, nei cui confronti sono pendenti ulteriori procedimenti (cfr.

consid. A), possa convincere __________, si ribadisce sua fidanzata, a prendere

contatto con le persone coinvolte a vario titolo in tali procedimenti

(testimoni, parti lese ecc.) al fine di influire in qualche modo sulla loro versione

dei fatti, e meglio di ottenere una versione più favorevole ad __________.

In siffatte circostanze il

diniego all'autorizzazione a colloqui liberi tra il reclamante e __________ non

può quindi essere considerato misura sproporzionata ed ingiustificata e deve

pertanto essere confermato.

Da ultimo giova precisare che la

decisione di questo ufficio in re _________, citata nel reclamo, si riferiva a

fattispecie diversa da quella qui in esame, e meglio a colloqui liberi con

persone non direttamente coinvolte nel procedimento.

E. 3 Il reclamo è conseguentemente respinto con la presente decisione esente da tasse e spese ed impugnabile alla CRP, trattandosi di decisione che concerne uno degli aspetti della libertà personale (Rusca/Salmina/Verda, op. cit., ad art. 104 CPP, n. 27). Per i quali motivi richiamate le norme di legge citate decide

1.       Il reclamo è respinto.

2.       Non si prelevano né tasse né spese.

3.       Contro la presente decisione è dato reclamo alla Camera dei ricorsi penali, Lugano, entro 10 (dieci) giorni dall'intimazione.

4.       Intimazione : giudice Ursula Züblin

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 14.05.2009 INC.2008.40805 Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 14.05.2009 INC.2008.40805 Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 14.05.2009 INC.2008.40805

Difesa

Incarto n. INC.2008.40805 Lugano 14 maggio 2009 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto Ursula Züblin sedente per statuire sul reclamo presentato il 4/5 maggio 2009 da __________ patr. d’ufficio dall’avv. __________, __________ contro la decisione 29 aprile 2009 con la quale il Procuratore pubblico Moreno Capella gli ha negato colloqui liberi con __________; viste le osservazioni 12 maggio 2009 del Procuratore pubblico, concludenti per la reiezione del gravame; visti, per quanto necessari, gli incarti MP __________ e __________; letti ed esaminati gli atti; ritenuto in fatto A. __________ è stato arrestato il 21 agosto 2008 con contestuale promozione dell'accusa nei suoi confronti da parte del Procuratore pubblico per omicidio intenzionale (__________), tentato omicidio, sub lesioni intenzionali gravi (__________), e meglio, “per avere, il 19 agosto 2008, a __________, davanti all’abitazione di __________, con una pistola, intenzionalmente ucciso __________, nonché tentato di uccidere, in sub ordine, intenzionalmente ferito (quantomeno alla tibia) __________” (cfr. doc. 1 inc. GIAR 408.2008.1). L’arresto è stato confermato il giorno successivo da questo giudice, ritenuta l’esistenza, oltre che di seri e concreti indizi di colpevolezza, di pericolo di fuga, bisogni dell’istruzione, pericolo di collusione e pericolo di recidiva (cfr. doc. 4 inc. GIAR 408.2008.1). Successivamente, in data 19 gennaio 2009, l'accusa è stata estesa anche ai reati di lesioni semplici aggravate (fatti avvenuti a __________ il 19 agosto 2008 e a __________ nel maggio 2008), coazione (fatti avvenuti a __________ il 12 agosto 2008), infrazione e contravvenzione alla LArm (fatti avvenuti nel periodo giugno-agosto 2008 a, __________, __________ ed in altre imprecisate località) ed infrazione e contravvenzione alla LStup (fatti avvenuti nel periodo aprile-agosto 2008 a __________, __________ ed altre imprecisate località), furto aggravato siccome commesso in banda, sub furto e danneggiamento (fatti avvenuti a __________ la notte tra il 5/6 maggio 2008, inc. MP __________), lesioni semplici in sub vie di fatto (fatti avvenuti ad __________ il 5/6 luglio 2008 ai danni di __________, inc. MP __________) e lesioni semplici sub vie di fatto (fatti avvenuti a __________ il 13 agosto 2008 ai danni di __________, inc. MP __________). Con decisione 11 febbraio 2009 questo giudice ha prorogato la carcerazione cui è astretto __________ fino al 21 luglio 2009 compreso. B. Con decisione 29 aprile 2009 il Procuratore pubblico ha negato l'autorizzazione a colloqui liberi fra __________ e __________, in quanto sarebbe dato concreto pericolo di collusione, essendo __________ teste rilevante nell’ambito dei fatti relativi all’omicidio di __________, rispettivamente correa di __________ nel procedimento per lesioni semplici ai danni di __________. C. Con reclamo 4 maggio 2009 __________ si riconferma nella richiesta di colloqui liberi con __________. A suo dire, non sussisterebbe alcun pericolo di collusione, peraltro invocato dal magistrato inquirente in maniera del tutto generica (senza indicare i punti suscettibili di manovre collusive), ritenuto che __________ è stata più volte interrogata nel corso dell’inchiesta ed ha fornito una versione dei fatti che non presenta divergenze sostanziali (e neppure marginali) con quella dell’accusato. La difesa evidenzia poi “il comportamento ineccepibile delle parti”, che escluderebbe la possibilità di manovre collusive. Così stando le cose il rifiuto del Procuratore pubblico sarebbe sproporzionato ed ingiustificato. D. In sede di osservazioni il Procuratore pubblico si è riconfermato nella decisione impugnata. Delle ulteriori allegazioni si dirà, per quanto necessario, nei considerandi in diritto. e considerato In diritto 1. Il reclamo tempestivo e presentato da persona legittimata, in quanto accusata e direttamente colpita dal provvedimento impugnato, è ricevibile in ordine (art. 280 e rel. CPP). 2. L'art. 104 cpv. 2 CPP dispone che l'arrestato è sottoposto unicamente alle restrizioni della libertà che sono indispensabili per assicurare lo scopo dell'arresto e per mantenere la disciplina nelle carceri. Ai sensi dell'art. 104 cpv. 3 CPP i colloqui - sia tra presenti che telefonici (cfr. Rusca/Salmina/Verda, Commento del CPP, 1997, n. 25 ad art. 104 CPP) - tra la persona in detenzione e terze persone sono accordati e disciplinati dal magistrato. La possibilità di colloqui con terze persone può essere ristretta unicamente in conformità con il principio di proporzionalità, principio che in materia di arresto e misure coercitive è peraltro espressamente sancito dall'art. 176 cpv. 2 CPP. A seconda dell'interlocutore possono variare le modalità del colloquio che può essere libero o sorvegliato, limitazioni possono essere giustificate sia da ragioni d'inchiesta (cfr. DTF 117 Ia 465; 102 Ia 299) sia per mantenere l'ordine carcerario. Ai colloqui con terzi si applicano le garanzie previste dall'art. 8 CEDU in materia di corrispondenza: non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio del diritto al rispetto della vita privata e familiare se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del Paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui. Il tutto nel rispetto del principio di proporzionalità. In sostanza, provvedimenti limitativi nei contatti con terzi non sono, di principio, contrari alla CEDU e neppure alla Costituzione federale (art. 36 CF), ma devono essere giustificati da motivi inerenti la corretta conduzione dell'inchiesta o l'ordine pubblico (in proposito cfr. anche G. Piquerez, La Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, ad 2416; Rusca/Salmina/Verda, op. cit., ad art. 104 CPP). In concreto, il Procuratore pubblico ha rifiutato l'autorizzazione a colloqui liberi tra __________ e __________ (fidanzata – teste), in quanto sarebbe tuttora dato un concreto pericolo di collusione. Innanzitutto __________, all’epoca dei fatti convivente dell’accusato e tutt’oggi sua fidanzata, non soltanto è coaccusata nel procedimento per lesioni semplici ai danni di __________ (procedimento nel quale ella nega il proprio coinvolgimento quale correa, nonostante la chiamata in correità formulata da __________), ma soprattutto è, unitamente a __________, testimone di primaria importanza nel procedimento aperto contro __________ per l’omicidio di __________. In secondo luogo, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, le versioni dei fatti rese dall’accusato e da __________ non sono del tutto convergenti ed, inoltre, quella di __________ risulta a tratti imprecisa (“non ricordo”), anche su punti importanti. In particolare, non trovano conferma nella dichiarazioni di __________ quelle di __________ sulla presenza di più persone la sera del 19 agosto 2008 nel piazzale antistante l’appartamento (motivo per cui si sarebbe sentito minacciato), sul motivo per il quale la pistola era carica, e cioè l’intenzione di andare a caccia di cinghiali, sulle telefonate minatorie ricevute, rispettivamente __________ non ha rilasciato dichiarazioni chiare e lineari ad esempio sul comportamento di __________ prima di scendere nel piazzale (cfr. verb. PP __________ del 12.02.2009 e verb. PP __________ 16.09.2008, 20.10.2008,e 3.11.2008). Così stando le cose, come ritenuto dal Procuratore pubblico, colloqui liberi con __________ potrebbero comportare un pericolo concreto di inquinamento e collusione delle prove, in quanto __________ potrebbe convincerla a modificare/rettificare a favore dell’accusato stesso la sua versione dei fatti, segnatamente con riferimento a quelli avvenuti il 19 agosto 2008, in sede dibattimentale (dove del tutto verosimilmente verrà sentita come teste), con conseguente grave pregiudizio per l'accertamento della verità. Del resto, non può neppure essere escluso che l’accusato, nei cui confronti sono pendenti ulteriori procedimenti (cfr. consid. A), possa convincere __________, si ribadisce sua fidanzata, a prendere contatto con le persone coinvolte a vario titolo in tali procedimenti (testimoni, parti lese ecc.) al fine di influire in qualche modo sulla loro versione dei fatti, e meglio di ottenere una versione più favorevole ad __________. In siffatte circostanze il diniego all'autorizzazione a colloqui liberi tra il reclamante e __________ non può quindi essere considerato misura sproporzionata ed ingiustificata e deve pertanto essere confermato. Da ultimo giova precisare che la decisione di questo ufficio in re _________, citata nel reclamo, si riferiva a fattispecie diversa da quella qui in esame, e meglio a colloqui liberi con persone non direttamente coinvolte nel procedimento. 3. Il reclamo è conseguentemente respinto con la presente decisione esente da tasse e spese ed impugnabile alla CRP, trattandosi di decisione che concerne uno degli aspetti della libertà personale (Rusca/Salmina/Verda, op. cit., ad art. 104 CPP, n. 27). Per i quali motivi richiamate le norme di legge citate decide

1.       Il reclamo è respinto.

2.       Non si prelevano né tasse né spese.

3.       Contro la presente decisione è dato reclamo alla Camera dei ricorsi penali, Lugano, entro 10 (dieci) giorni dall'intimazione.

4.       Intimazione : giudice Ursula Züblin