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INC.2007.57807

Ticino · 2008-06-18 · Italiano TI
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Istanza proroga carcere preventivo. Accolta per bisogni dell'istruzione e pericolo di fuga

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Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 18.06.2008 INC.2007.57807 Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 18.06.2008 INC.2007.57807 Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 18.06.2008 INC.2007.57807

Istanza proroga carcere preventivo. Accolta per bisogni dell'istruzione e pericolo di fuga

Incarto n. INC.2007.57807 Lugano 18 giugno 2008 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto Claudia Solcà sedente per statuire sull'istanza di proroga del carcere preventivo presentata il 9/10 giugno 2008 dal Procuratore pubblico Mario Branda, Bellinzona nei confronti di __________ , attualmente c/o Carcere giudiziario La Farera (rappr. dall'__________) accusato di violenza carnale, coazione sessuale, atti sessuali con fanciulli e violazione del dovere di assistenza o educazione ; visti gli scritti 12 e 16 giugno 2008 del PP con il quale viene aggiornato l’incarto penale (copia richiesta analisi DNA all’___ di ___ per il tramite della Polizia scientifica e rapporto medico della dottoressa __________ del 16.06.2008); viste le osservazioni 12 giugno 2008 della difesa che si oppone alla richiesta di proroga del magistrato inquirente; visto lo scritto 16 giugno 2008 della difesa che inoltra la decisione 11 giugno 2008 della CTR 1 di __________ con la quale è stata sospesa ogni forma di relazione personale tra la minore parte civile __________ e la madre __________; visto l’incarto MP __________; ritenuto e considerato, in fatto ed in diritto che: - __________ è stato arrestato il 18 dicembre 2008 dalla Polizia cantonale, su ordine d’arresto 17 dicembre 2007 del PP, per titolo di violenza carnale e atti sessuali con fanciulli (Inc. GIAR 578.2008.1, doc. 2); il 19 dicembre 2007 il PP, con richiesta di conferma dell’arresto, ha promosso a __________ l’accusa per titolo di violenza carnale, coazione sessuale, atti sessuali con fanciulli e violazione del dovere di assistenza o educazione, chiedendo la conferma dell’arresto per i bisogni dell’istruzione e per pericolo di recidiva (GIAR 578.2008.1, doc. 1); il giorno stesso questo giudice ha confermato l’arresto dell’accusato considerata la presenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza e per i bisogni dell’istruzione, pericolo di collusione e per pericolo di fuga (Inc. GIAR 578.2008.1, doc. 3); - nel frattempo l’incarto penale si è ampliato nei confronti di altre due persone, accusate di reati sessuali nei confronti della minore __________, persone che nulla hanno a che vedere con __________, tali __________ e __________; - Il 14 marzo 2007 questo giudice ha respinto l’istanza di libertà provvisoria inoltrata il 4/5 marzo 2008 dall’accusato ritenendo presenti gravi e seri indizi di colpevolezza e, per quanto riguarda i motivi di interesse pubblico, il bisogni dell’istruzione e il pericolo di collusione ed il pericolo di fuga, rispettato il principio di proporzionalità; - approssimandosi il termine di scadenza della detenzione ex art. 102 cpv. 2 CPP, il magistrato inquirente ha inoltrato richiesta per una proroga di 2 (due) mesi (Istanza 9 giugno 2008), allo scopo di potere evadere bisogni istruttori quali: l’esame delle macchie di DNA riscontrate sul lenzuolo sequestrato a casa __________ per potere ottenere informazioni in merito all’origine di tali macchie, l’eventuale allestimento di una perizia di credibilità della presunta vittima pretesa dalla difesa dell’accusato (attualmente la problematica è sub iudice), l’acquisizione agli atti di un rapporto della psicoterapeuta della presunta vittima “ onde comprendere determinati aspetti del funzionamento psicologico della giovane ”, l’esame dei tabulati telefonici della madre della minore nonché pronunciarsi sugli ulteriori interrogatori chiesti dalla difesa con lettera 24 aprile 2008 per poi procedere con il deposito degli atti ed evadere eventuali complementi istruttori, tutto ciò con il pericolo che l’accusato (da solo o per il tramite della moglie), se messo in libertà provvisoria, possa tentare di influenzare la minore per farla ritrattare; presente pure il pericolo di fuga e rispettato il principio di proporzionalità considerata la gravità dei fatti e della possibile pena che potrebbe essere inflitta all’accusato in caso di condanna; - la difesa, con osservazioni 12/13 giugno 2008, contesta in primo luogo l’esistenza di concreti indizi di reato a carico di __________; l’accusato nega ogni addebito e, a mente della difesa, le dichiarazioni della minore per quanto riguarda l’accusato __________ sarebbero tutt’altro che coerenti e lineari come già evidenziato nell’ambito della precedente istanza di libertà provvisoria; - in primo luogo la minore si sarebbe contraddetta per quanto riguarda la persona con la quale ha avuto il suo primo rapporto vaginale: durante la prima audizione ha dichiarato di averlo avuto con __________, mentre che nella seconda audizione ha dichiarato che il primo rapporto sessuale avuto con __________ sarebbe stato anale per poi tornare sui suoi passi nella terza audizione affermando che il suo primo rapporto vaginale sarebbe stato con l’accusato, ma il coaccusato __________ ha dichiarato che in occasione del loro primo rapporto sessuale la minore era vergine; l’analisi della zona anale della minore ha evidenziato l’assenza di tracce che lascino pensare a rapporti anali; le risultanze dell’esame del DNA sul lenzuolo sequestrato a casa __________ sarebbero state annichilite dal fatto che la madre della minore avrebbe dormito con la figlia sullo stesso lenzuolo prima dell’arresto dell’accusato e, addirittura, a propria discolpa, l’accusato ha chiesto che venisse ricercata l’origine delle tracce di DNA rinvenute sul lenzuolo (da che parte del corpo proviene il DNA riscontrato sul lenzuolo); - la difesa lamenta poi un rallentamento dell’inchiesta, tanto che non sarebbero ancora stati fissati i verbali richiesti il mese di aprile scorso, tale da potersi considerare una violazione del principio di celerità; - la difesa nega la sussistenza del pericolo di collusione, il PP ha diffusamente sentito e risentito le persone suscettibili di fornire informazioni mentre che gli interrogatori chiesti dalla difesa in aprile non possono essere presi a giustificazione della proroga richiesta stante la violazione del principio di celerità; che per i restanti atti istruttori richiesti non si vede come possa sussistere un pericolo di collusione con la richiesta perizia aggiuntiva sul DNA o con il rapporto della psicoterapeuta della minore il cui valore peritale viene contestato e la cui necessità, prevista dal PP, non farebbe altro che avvalorare la tesi della difesa sulla necessità di una perizia di credibilità della vittima; la madre della presunta vittima ha da tempo colloqui liberi con l’accusato ed è già stata esperita l’audizione della presunta vittima alla presenza dei difensori degli accusati; il conflitto tra madre è figlia non è tale da giustificare il mantenimento della detenzione preventiva dell’accusato per motivi di presunta collusione trovandosi la minore collocata presso un internato tanto più che la CTR 1 di __________ ha recentemente (decisione 11 giugno 2008) sospeso ogni tipo di contatto tra madre e figlia; - la difesa nega pure la sussistenza del pericolo di fuga dal momento che l’accusato è fiducioso di potere andare incontro ad un proscioglimento; la moglie ed il figliastro gli sarebbero sempre stati vicini e l’accusato ha un legame sufficientemente solido con la Svizzera tanto da volervi restare; egli non avrebbe nessuna amante nei __________ e gli SMS ritrovati sulla sua carta SIM potrebbero essere riferiti ad altra persona (potendosi trattare di una scheda di seconda mano), il residuo pericolo di fuga potrebbe senz’altro essere ovviato da misure sostitutive quali il deposito dei documenti o l’obbligo di presentarsi regolarmente in Polizia; - la difesa non ritiene che il principio di proporzionalità sia ancora rispettato vista la relativa semplicità della fattispecie da accertare nonché il fatto che “ l’istruttoria è proseguita con una lentezza impressionante rispetto ai primi due mesi ” (osservazioni, p. 6); - l'istanza, presentata dall'autorità competente ed entro un termine (ancora) ragionevole per rapporto alla scadenza di cui all'art. 102 cpv. 2 CPP, è ricevibile; - i principi che reggono la materia, pur se noti al magistrato inquirente ed al difensore, vengono qui brevemente richiamati: "L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105). L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381). I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128)." ( per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5); - per quanto riguarda gli indizi di reato si può fare riferimento a quanto espresso nella decisione 14 marzo 2008 di questo ufficio in materia di libertà provvisoria: “Con verosimiglianza sufficiente, a questo stadio del procedimento ed in questa sede, si può comunque concludere per la presenza di seri e di concreti indizi di colpevolezza a carico di __________ e relativi ad un suo coinvolgimento nei fatti per cui procede il PP. A sostenere questa tesi concorrono, oltre alle dichiarazioni della presunta vittima (AI 8.2 e 8.3), anche le conclusioni del laboratorio di medicina legale di San Gallo (AI 7.3) secondo cui, sul lenzuolo che si trovava nel letto matrimoniale utilizzato dall’accusato sono state rinvenute tracce di DNA miste dell’accusato, della di lui moglie e della presunta vittima minorenne oltre che ad una traccia di sperma riconducibile a __________ stesso. In base al rapporto dell’istituto di medicina legale di San Gallo le tracce di DNA rinvenute indicano un contatto intensivo tra il corpo di __________ e il lenzuolo, che non può essere spiegato con le ipotesi avanzate dalla difesa (appare infatti poco probabile che la ragazza abbia potuto lasciare queste traccia sdraiandosi vestita sul letto), e su di esso si trovano inoltre tracce miste del DNA di __________ e di __________. Poco credibile la storia della polluzione notturna (e quindi dell’emissione involontaria, generalmente notturna, di liquido seminale, normale e frequente negli adolescenti durante la pubertà e negli adulti che osservano la castità) di __________, fornita dall’accusato agli inquirenti per giustificare l’esistenza di una traccia di sperma su di un lenzuolo che, viste le circostanze del caso, in quei giorni non avrebbe dovuto “assistere” ad attività sessuali da parte dell’accusato. Per nulla credibile il fatto che __________, che a suo dire, a causa della polluzione notturna, si sarebbe svegliato con “ le mutande bagnate ” ed addirittura che il suo pene “ era proprio attaccato alle mutande” (verb. PP 7 marzo 2008, p. 2.), avrebbe deciso, per la fretta (dovendosi recare a __________), di cambiare le mutande solo una volta arrivato a __________, avendo a disposizione dei cambi di biancheria intima anche a __________. Il tempo che impiega una persona “normalemente abile” ad infilarsi un paio di mutande pulite la mattina è notorio: si tratta di pochi secondi. Elementi oggettivi, la presenza intensiva delle tracce di DNA di figliastra e accusato, la presenza di una macchia di sperma, sostanziano invece l’ipotesi accusatoria secondo cui la minore __________ e l’accusato __________ avrebbero giaciuto insieme, compiendo un atto di natura sessuale sul lenzuolo oggetto di analisi da parte degli inquirenti, lenzuolo apposto pulito di bucato sul materasso dalla stessa __________ e sul quale la madre della ragazza e l’accusato non hanno mai dormito assieme (stante l’arresto di __________ al suo rientro in Ticino da __________) (cfr. AI 2.1.,verbale PP 04.01.08, p.8; AI 8.3., trascrizione dell’audizione 25.01.08 della presunta vittima, p. 8) . Per quanto riguarda le dichiarazioni della ragazza, v’è da dire che effettivamente __________, durante la prima audizione, ha dichiarato di avere avuto il suo primo rapporto sessuale completo con il patrigno per poi, in occasione della seconda audizione, dichiarare di avere avuto il primo rapporto sessuale in assoluto con il patrigno ma che tale rapporto avrebbe comportato una penetrazione anale e non vaginale. A questo proposito va però osservato come la ragazza abbia spontaneamente raccontato la novità (cioè di avere avuto come primo rapporto sessuale in assoluto una penetrazione anale con __________) agli inquirenti all’inizio della seconda audizione (AI 8.4, p. 5 e 6) e non perché sollecitata dall’interrogante o per rispondere a precise contestazioni degli inquirenti. La ragazza ha poi ben spiegato per quale motivo non aveva fatto menzione in precedenza di questo fatto e cioè che si vergognaa di quanto subito. Ancora a p. 29 della trascrizione della seconda audizione la presunta vittima, dopo avere in un primo momento assecondato la verbalizzante, che riassumeva erroneamente la cronologia degli eventi, ha trovato la presenza di spirito per correggersi e dichiarare che con __________ aveva avuto il suo primo rapporto sessuale in assoluto e basta. A nulla valgono le obbiezioni della difesa che si chiede come sia possibile, dal profilo meccanico, penetrare all’improvviso l’ano di una persona che, nelle circostanze descritte dalla presunta vittima, dovrebbe essere tesa e sconcertata mentre che la vittima avrebbe liquidato la descrizione dell’accaduto in poche righe. Non solo perché tali obbiezioni varrebbero, pari pari, anche per la penetrazione improvvisa della vagina di una ragazza di dodici/tredici anni alla prima esperienza sessuale, ma soprattutto perché a ragione, appunto, la difesa immagina e definisce la scena cruenta e ciò dal momento che __________ stessa ha dichiarato che “ mi sono accorta che da dietro, visto che mi ha fatto male, è uscito anche un po’ di sangue. Però non è che lui se ne fregava …” (AI 8.3, p. 5). Di nessun pregio le valutazioni sulla credibitià della minore esternate della madre e della nonna, persone che si trovano chiaramente in conflitto di interessi con __________ sin dall’inizio del procedimento penale. __________, madre di __________, ha deciso a priori e senza conoscere i dettagli dei fatti oggetto di inchiesta, di schierarsi con il marito e contro la propria figlia. Già a verbale di Polizia 21 dicembre 2007, dopo avere ribadito quanto dichiarato a verbale 20 dicembre 2007, e cioè di essere certa che dal 1° novembre in poi il marito non sarebbe mai stato da solo con __________ né a __________ né a __________, solo dopo essere stata messa al corrente delle dichiarazioni contrarie di __________ – che aveva invece elencato agli inquirenti una serie di circostanze in cui si era trovato da solo con __________ – ed invitata, dall’agente interrogante, a prendere posizione al riguardo, si è vista costretta a dichiarare che “ dopo avere preso atto di quanto ha dichiarato mio marito devo dire che effettivamente lui ha ragione. Ieri ero un po’ confusa perché con tutto quello che mi è successo non riuscivo a ricordare determinati dettagli ma oggi, dopo aver sentito cosa ha detto mio marito, ecco che mi sono ricordata e posso confermare che nelle due circostanze descritte da mio marito lui ed __________ sono rimasti assieme e da soli, una volta a __________ per due giorni un fine settimana quando io ero a __________ e una volta a __________ per due giorni quando io ero rientrata in Ticino ” (cfr. verb. PG 21 dicembre 2008, p. 1 e 2). Il tentativo di “coprire” il marito è quindi più che evidente. Ma la donna è andata oltre perché gli inquirenti potessero attenersi, se non serenamente, almeno con un minimo di considerazione alle sue conclusioni: ella, nello stesso verbale, quasi a giustificare il tentativo di mendacio appena descritto, ha infatti soprendentemente dichiarato che “ di una cosa sono certa e voglio ribadirlo. Io credo nel modo più assoluto a mio marito e sono consapevole che questo significa dire che __________ e bugiarda. Io scelgo di rimanere accanto a mio marito senza ombra di dubbio. Al mille per mille mio marito non ha fatto nulla con __________. Neanche la mia famiglia ci crede, Neanche mio figlio __________.” (cfr. verb. PG 21 dicembre 2008, p. 1 e 2). Quanto sin qui descritto non merita infatti ulteriori commenti.” - la difesa sostiene che da allora sarebbero emerse ulteriori incongruenze e contraddizioni che minerebbero la versione della presunta vittima a favore di quella dell’accusato, in particolare per quanto riguarda il primo rapporto vaginale della minore; __________ avrebbe dichiarato, durante la prima audizione, di averlo avuto con __________, nella seconda audizione ha dichiarato che il primo rapporto sessuale avuto con __________ sarebbe stato anale per poi tornare sui suoi passi in occasione della terza audizione mentre che il coaccusato __________ ha dichiarato che, quando ha avuto il suo primo incontro sessuale con __________, la minore sarebbe stata ancora vergine; l’unica divergenza che emerge dagli atti è quella sulla presunta verginità di __________ al momento in cui ha avuto il suo primo rapporto sessuale completo con __________, per il resto le dichiarazioni della ragazza non sono mutate: ella ha infatti dichiarato, anche in occasione della sua terza audizione, di essere stata penetrata in vagina per la prima volta da __________ (“ Ma, la prima volta è stata con lui. … __________. Però ehm…non…non so. Se era proprio completo, cioè nel senso, comunque so che en…cioè il suo pene comunque è entrato, però…non lo so, perché mi ha fatto male, sia quando ero con lui, che con __________, no? Però meno con __________. Quindi non…boh. Comunque prima, prima volta con lui, dopo col __________ ” trascrizione dell’audizione del 23 aprile 2008, p. 4) ma che il primo rapporto sessuale in assoluto sarebbe comunque stato di tipo anale (trascrizione dell’audizione del 23 aprile 2008, p. 5), a ciò si aggiunga che la presunta vittima, già nel 2006, si sarebbe confidata con l’amica __________ raccontandole di essere stata abusata dal patrigno che l’avrebbe penetrata per via anale (cfr. verbale PG 18.01.2008 di __________, p. 2); - la difesa sostiene che l’analisi della zona anale della minore ha evidenziato l’assenza di tracce che lascino pensare a rapporti anali; tali riscontri non portano alla conclusione che __________ non abbia subito penetrazioni anali, la mancanza di esiti di lesioni traumatiche non comporta infatti automaticamente l’esclusione che una tale penetrazione sia avvenuta; la dottoressa __________, nel suo rapporto medico legale del 16 giugno 2008, espone dati statistici che rivelano che in bambini abusati vengono rinvenuti reperti anormali solo nel 45% dei casi, essendo possibile una guarigione completa di tali lesioni traumatiche con restituito ad integrum della zona colpita; - anche l’asserzione secondo cui le tracce di DNA sul lenzuolo sarebbero state annichilite dal fatto che la minore avrebbe dormito con la madre sullo stesso lenzuolo prima dell’arresto dell’accusato non serve a soverchiare le risultanze istruttorie, dal momento che tale tesi non sarebbe ancora stata accertata; le analisi di queste tracce sono nuovamente state sottoposte a perizia (per cercare di identificarne l’origine), mentre che sono in corso accertamenti sulla reale presenza della madre della minore, a casa a __________, dopo l’apposizione del lenzuolo pulito e prima del suo sequestro da parte della Polizia; - tutto ciò per dire che, per quanto di competenza di questo giudice, è tuttora data l’esistenza di gravi e concreti indizi di reato in capo all’accusato per i fatti che gli sono imputati; - in merito ai bisogni istruttori atti a giustificare la detenzione preventiva ed il suo perdurare, vi é consolidata giurisprudenza (e dottrina): " In relazione ai bisogni istruttori, atti a giustificare la misura restrittiva della libertà personale, occorre ricordare che questi non s'identificano semplicemente con gli atti istruttori in quanto tali, o con gli accertamenti (ancora) da effettuare, bensì con il pericolo di collusione o d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la corretta raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale suisse, ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697 ss.; RDAT 1988 no. 24). In quest'ottica il fatto che l'inchiesta sia tuttora in corso non è, di per sé, decisivo, in quanto " Die Tatsache allein, dass noch nicht alle Beweise erhoben bzw. die Mitverdächtigen dingfest gemacht werden konnten oder dass der Angeschuldigte die Aussage verweigert, genügt nicht " (N. Schmid, op. cit., no. 701a). Occorre che l'indagato, se posto in libertà, possa pregiudicarne (o comprometterne) il corretto svolgimento e, conseguentemente, l'esito. E', inoltre, necessario che questa possibilità di pregiudicare la raccolta di elementi di prova si fondi su elementi concreti: " Jedoch genügt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes die theoretische Möglichhkeit, dass der Angeschuldigte in Freheit kolludieren könnte, nicht, um die Fortsetzung der Haft oder        die Nichtgewährung von Urlauben unter diesem Titel zu rechtfertigen. Es mussen vielmehr konktrete Indizien für eine solche Gefahr sprechen ." (DTF 117 Ia 257, cons. 4 c.). Gli elementi di concretezza del pericolo vanno individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova da assumere e nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di prova. Ad esempio, trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di collusione non può essere invocato in modo astratto a giustificazione del mantenimento della misura cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato nei confronti del teste) sia possibile, rispettivamente che vi sia una possibile convergenza d'interessi (tra i due) in relazione al contenuto della deposizione (SJ 1990 p. 438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p.19). Il semplice atteggiamento di diniego dell’accusato, in sé, non costituisce indice in tal senso (DTF 90 IV 66; Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, BS 1999, § 68 no 13). (GIAR 23 settembre 2002 in re Y.) Nello stesso senso, la CRP: "I rischi di collusione e di inquinamento delle prove sono legati soprattutto ai bisogni dell'istruttoria. Da un lato si tratta generalmente di evitare o prevenire accordi tra l'imputato e i testimoni - già sentito o ancora da sentire - o i correi e complici non arrestati, messi in atto per nascondere al giudice la verità, dall'altro di impedire interventi fraudolenti del prevenuto in libertà sui mezzi di prova non ancora in possesso della giustizia, allo scopo di distruggerli o di alterarli a suo vantaggio. la possibilità di ostacolare in tal modo l'azione dell'autorità giudiziaria da parte del prevenuto deve essere valutata sulla base di elementi concreti, la realtà di questo rischio non potendo essere ammessa aprioristicamente ed in maniera astratta (DTF 117 Ia 257; Decisione TF 2.3.2000 in re A. e rif.; R. Hauser/E. Schweri, op. cit. § 68 n. 13; G. Piquerez, op. cit. n. 2344 ss.)" (sentenza 16 settembre 2004 in re B., CRP 60.2004.297 ) - a mente del magistrato inquirente sarebbe recentemente stato ordinato ad un laboratorio specializzato (istituto di medicina legale di San Gallo), l’esame (con una tecnica sperimentale) delle macchie di DNA rilevate sul lenzuolo (già oggetto di una precedente perizia), occorrerà acquisire l’eventuale perizia di credibilità sulla presunta vittima (attualmente oggetto di reclamo) e comunque acquisire il rapporto sullo stato psicologico di __________ richiesto dal PP alla sua psicoterapeuta (e non di una perizia psichiatrica né di una perizia di credibilità), una volta esaminati i dati relativi al recente controllo telefonico sull’utenza della madre il PP si pronuncerà sugli ulteriori interrogatori richiesti dalla difesa, per poi procedere con il deposito degli atti ed affrontare eventuali richieste di complementi istruttori; a mente del PP persisterebbe pericolo di collusione, se __________ si trovasse in libertà provvisoria egli potrebbe tentare di influenzare la ragazza da solo, o per il tramite della madre, al fine di farla ritrattare, tutto ciò considerata la situazione “ oggettivamente difficile in cui versa la giovane ”, il bisogno della ragazza dell’affetto della madre e rilevata l’inconciliabilità delle dichiarazioni tra presunta vittima e accusato; - a mente della difesa il PP avrebbe avuto oltre un mese di tempo per sentire i testimoni richiesti dall’accusato, il pericolo di collusione con queste persone non può ora essere chiamato a pretesto per giustificare la proroga del carcere preventivo mentre che, per quanto riguarda gli altri accertamenti in corso, l’accusato non è in grado di modificarne l’esito in nessun modo; in ogni caso la CTR ha recentemente interrotto ogni tipo di rapporti tra madre e figlia, con il che non si vede come quest’ultima possa in qualche modo essere influenzata dalla madre; - in un simile contesto giuridico e fattuale è evidente che l’accusato, se rimesso in libertà provvisoria, non potrà certo influenzare l’acquisizione agli atti di mezzi di prova peritali, di rapporti medici e di analisi di tabulati telefonici retroattivi, diverso il discorso per quanto riguarda l’audizione dei testi proposti dalla difesa, proposta di audizione apparentemente accolta dal PP; dagli atti appare chiaro come queste persone, tutti famigliari della presunta vittima, si siano letteralmente schierati sul fronte di __________, affermando di credere all’accusato e non a __________, basti a questo proposito ricordare le dichiarazioni di __________ rilasciate a verbale 11 gennaio 2008 della Polizia, e il resoconto del “tentativo di indagine” effettuato per il tramite di messaggeria elettronica dalla stessa in presenza della madre __________, persona di cui è stata chiesta l’audizione dalla difesa; - a scanso di equivoci, questo giudice ritiene del tutto legittimo che un teste, per di più se si tratta di un famigliare, possa farsi l’idea che meglio crede sulle versioni dei fatti dell’uno o dell’altro protagonista della vicenda; l’esprimere un’idea di colpevolezza o di innocenza, di per sé, non è ancora sintomo di pericolo di collusione, mentre che lo diventa quando la persona ancora da interrogare si adopera cercando, per così dire, di condurre indagini in proprio a favore di una parte, come hanno perlomeno fatto i partecipanti alla cena del 3 gennaio 2008 ( tra cui __________ e __________), (cfr. allegato al verbale di __________ dell’11 gennaio 2008); - la sussistenza, in questo stadio del procedimento, di un pericolo di collusione e/o di inquinamento delle prove, perlomeno per quanto riguarda gli interrogatori dei testi richiesti dalla difesa, è sicuramente ancora presente a giustificare il perdurare della carcerazione preventiva dell’accusato; è infatti prevedibile che, se messo in libertà, egli entrerà in contatto con i famigliari della moglie, influenzandoli al fine di fornire versioni di comodo a scapito dell’inchiesta; - per quanto riguarda l’esistenza del pericolo di fuga lo stesso appare dato e gli elementi proposti dalla difesa non possono soverchiare le conclusioni cui questo giudice è giunto in occasione della decisione 14 marzo 2008 in materia di libertà provvisoria, cui si può fare integrale riferimento: “ L’esistenza del pericolo di fuga per giustificare la detenzione preventiva o l’applicazione di una misura sostitutiva dell’arresto, deve essere concreto e rivestire di una certa probabilità: in altri termini lo si ammette quando l’accusato, se posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento penale ed alla (eventuale) esecuzione della pena. La gravità della pena presumibile non basta, da sola, a motivare la carcerazione; occorre valutare l’insieme delle circostanze, tra cui il carattere dell’accusato, la sua morale, i legami famigliari, il domicilio, la professione, la situazione economica e tutti quegli elementi che rendono la fuga non solo possibile ma probabile (DTF 19 gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69; SJ 1980 186; SJ 1981 135; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701). Ritenuto che a poco valgono, per quest'analisi, le semplici dichiarazioni d'intenti dell'accusato stesso (per tutte: sentenza GIAR 27 maggio 2002 in re P.) e che la concretezza del pericolo di fuga può essere accertata "Auch wenn keine konkrete Flüchtpläne u.ä. gefordet sind, …" (Schmid, ibidem); A questo proposito va considerato che __________ si trova in Svizzera da pochi anni e l’unico legame con il nostro Paese sembra essere la moglie __________: egli infatti non ha figli da questo matrimonio e non ha neppure un lavoro che lo ancori nella nostra società. L’unico atto di rilievo che lo lega alla Svizzera è stato sanzionato dalla Corte delle Assise correzionali di Lugano il 28 luglio 2006 quando è stato condannato alla pena di 15 mesi di detenzione sospesi, per un periodo di prova di 5 anni, poiché riconosciuto autore colpevole di ripetuto furto aggravato e altri reati (per cui è stato in detenzione preventiva dal 29 marzo al 28 luglio 2006). Come detto __________ si trova in Svizzera da pochi anni, non ha voluto rispondere alle domande del procuratore pubblico volte a sapere in che modo egli abbia conosciuto e si sia innamorato della moglie e ha dichiarato di non sapere da chi siano stati inviati gli SMS ricevuti nel settembre 2007 su di una tessera SIM trovata in suo possesso e scritti in albanese (quindi non provenienti dalla moglie di origini ticinesi) di chiaro tenore amoroso (“ sono stata abbastanza senza di te da quattro anni ti auguro tutto il bene non fare niente con nessuno perché ti strozzo deva stare così come sei solo per me la mia cioccolata ti amo”, cfr. allegato A al verbale PP 7 marzo 2008 di __________). Non solo __________ si trova in Svizzera da poco e già ha interessato le Autorità penali, ma la sua situazione finanziaria e lavorativa è del tutto precaria, mentre quella famigliare, malgrado le sue dichiarazioni e quelle della moglie, sembra perlomeno fragile. __________ ha già vissuto in diversi paesi europei dove ha tenuto contatti con suoi connazionali (cfr. i correi dei furti per cui è stato condannato nel 2006 che ha addirittura ospitato a casa della moglie). Gli elementi qui analizzati fanno appare probabile il rischio che __________, se rimesso in libertà, preferisca sottrarsi al procedimento penale e al processo riparando all’estero (in patria o in un altro paese europeo).” a ciò si aggiunga che esiste il rischio concreto di una pena non lieve in caso di condanna, ipotesi che potrebbe far preferire all’accusato la latitanza all’estero piuttosto che una condanna di un certo peso in Svizzera; le misure sostitutive proposte dalla difesa non bastano ad ovviare al pericolo di fuga accertato; - resta da determinare se una proroga, in particolare quella richiesta, sia rispettosa del principio di proporzionalità; la proporzionalità di una carcerazione deve essere analizzata da angolature diverse. Da un lato occorre mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la gravità (e complessità) della fattispecie e la pena presumibile, dall'altro occorre anche verificare il rispetto del principio di celerità (DTF 4.5.2005, 1P.194.2005; DTF 16.11.2004, 1P.630/2004; SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP); - in relazione al primo aspetto, nel caso concreto si constata che il carcere preventivo sofferto e quello eventualmente ancora da soffrire (in caso di concessione della proroga) non appare lesivo del principio di proporzionalità: i reati ascritti sono gravi e prevedono pene edittali di una certa gravità; - per quanto concerne il secondo aspetto, va detto che l'inchiesta appare complessa e (purtroppo) ramificata, con il coinvolgimento di diversi testimoni (per lo più famigliari e educatori) e “l’acquisizione” di due coaccusati e, sin qui, condotta (ancora) celermente considerate le oggettive difficoltà che un’inchiesta del genere comporta (già solo per l’audizione della presunta vittima) che non sono ascrivibili agli inquirenti; se è vero che l’inchiesta ha subito un certo rallentamento è altrettanto vero che non vi sono stati periodi di assoluta inattività (già solo per verificare la possibilità della perizia sull’origine del DNA gli inquirenti avranno dovuto informarsi presso più specialisti, così come per analizzare i tabulati telefonici richiesti ad inizio giugno) tant’è che il PP aveva ad esempio già fissato l’audizione in contraddittorio di __________ durante il mese di maggio (AI 5.40), quando la difesa ha deciso di non più ritenere tale audizione necessaria (AI 5.41); gli atti istruttori previsti dal PP, ritenuta la non acquisizione di una perizia di credibilità della presunta vittima (cfr. decisione 18.06.2008, inc. GIAR 578.2007.6), possono essere esperiti nel tempo previsto dal PP con la conseguenza che anche il principio di celerità appare quindi rispettato; - da tutto quanto sopra consegue che la proporzionalità (nella sua duplice accezione) non risulta violata dal carcere preventivo sofferto e, a giudizio di questo giudice, neppure da quello ancora da soffrire per permettere la conclusione dell’inchiesta sino al pubblico dibattimento: una proroga di due mesi appare ancora rispettosa del principio, con riferimento sia alla presumibile pena, sia alla presumibile durata dell’espletamento delle necessità istruttorie ancora necessarie così come evidenziato dal PP (verifica tabulati telefonici, interrogatorio dei testi richiesti dalla difesa, perizia sull’origine del DNA, deposito degli atti), con il formale invito all’attenzione dei precetti di celerità (art. 102 cpv. 1 e 176 cpv. 3 CPPT) che vuole contenimento della possibile carcerazione preventiva, quale richiamo e quale necessità di controllo d’ufficio del trascorrere del tempo; - in conclusione, constatata l'esistenza di gravi indizi di reato, bisogni dell’istruzione, parzialmente pericolo di collusione e pericolo di fuga, nonché rispetto del principio di proporzionalità della carcerazione (sofferta e da soffrire) nei termini suesposti, l'istanza è accolta ed è concessa una proroga del carcere preventivo a cui è astretto __________ di due mesi, cioè sino al 18 agosto 2008 compreso. P.Q.M. viste le norme applicabili, in particolare gli artt. 187, 189, 190, 219 CP, 95 ss., 102, 103, 280ss e 284 CPP, decide

1.        L'istanza è accolta. §.        Di conseguenza, il carcere preventivo cui è astretto __________ è prorogato di 2 (due) mesi e verrà a scadere il 18 agosto 2008 (compreso).

2.        Non si prelevano tasse e spese.

3.        Contro la presente decisione è dato reclamo alla Camera dei ricorsi penali, Lugano, entro 10 (dieci) giorni dall'intimazione.

4.        Intimazione: giudice Claudia Solcà