Istanza di libertà provvisoria
Sachverhalt
come descritti nello stesso verbale (AI 28, incarto citato).
4.
Con l’istanza qui
in discussione (doc. 1, inc. GIAR 410.2007.4), __________ chiede nuovamente di
essere posto in libertà provvisoria.
A suo dire gli
indizi a favore dell’aggressione sono labili e costituiti dalla versione della
presunta vittima e da quella di una teste casuale, entrambe persone anziane,
che contrasterebbero con quelle univoche dei tre accusati rafforzate (queste
ultime) in particolare dalle risultanze del referto medico del 18.9.2007
relativo alla presunta vittima. Nel contempo egli si ritiene totalmente
estraneo ai reati di danneggiamento, violenza e minaccia contro i funzionari e
impedimento d’atti d’autorità, estraneità a suo dire confermata dallo stesso
rapporto d’inchiesta redatto dalla polizia giudiziaria. Quanto ai preminenti
motivi di interesse pubblico, sempre a dire dell’istante, i bisogni istruttori
(pericolo di collusione e inquinamento prove) non sarebbero più concreti (le
necessarie audizioni e confronti hanno già avuto luogo ed il magistrato
inquirente ha proceduto al deposito degli atti) come non lo sarebbe il pericolo
di recidiva (precedenti per reati minori, atteggiamento collaborativi in sede
d’inchiesta, effetto deterrente del carcere preventivo sin qui sofferto).
5.
Il magistrato
inquirente ha preavvisato negativamente la richiesta (doc. 2, inc. GIAR
410.2007.4).
Dopo aver
rinviato, per gli indizi di reato, al precedente preavviso con la precisazione
che il ritiro di querela “
nulla muta
” alla gravità dei fatti
configuranti il reato di cui all’art. 134 CP, il Procuratore pubblico ritiene
sussistano sia il pericolo di collusione (in relazione all’audizione di un
possibile teste, non identificato sino ad oggi dalla polizia, oggetto di una
istanza di complemento istruttorio) che il pericolo di recidiva (vista la
disponibilità a delinquere dimostrata ancor prima dei fatti oggetto del
presente procedimento: DA del marzo 2007 e incarti aperti successivamente).
6.
La difesa non ha
ritenuto di osservare in merito al preavviso del Procuratore pubblico (Doc. 4,
inc. GIAR 410.2007.4).
7.
L’accusato
detenuto, è pacificamente legittimato a presentare istanza di libertà
provvisoria. Il preavviso del Procuratore pubblico, ritenuta ricezione dell’istanza
l’8 novembre 2007, trasmesso a questo ufficio il 12 novembre 2007 (e ricevuto
il 13) è rispettoso dei termini di cui all'art. 108 cpv. 2 CPP (in relazione
con l’art. 20 cpv. 3 CPP).
I principi che
reggono la materia sono noti all’accusato (oltre che al magistrato inquirente
ed al difensore) in quanto indicati nella sentenza del 4 ottobre 2007 (GIAR
410.2007.3), regolarmente intimata ed a cui si rinvia (cfr. in particolare pag.
3).
8.
a)
Per quanto
concerne i gravi indizi di reato va subito detto che la ripresa in sede di
deposito atti (AI 38) della lista contenuta nella promozione d’accusa,
compresi quelli per i quali la querela sarebbe stata ritirata, non facilita
l’individuazione di quelli ancora contestati e/o per i quali occorre qui
esaminare la presenza dei gravi indizi.
In sede di
preavviso il magistrato inquirente menziona il ritiro di querela per le ipotesi
di reato di cui agli artt. 123, 126 e 186 CP, sottolinea la presenza di indizi
quo al reato di aggressione (134 CP) e nulla dice in merito al danneggiamento
(anch’esso a querela di parte) ed ai reati di cui agli artt. 285, 286 CP
(contestati dalla difesa) e 122 CP.
Le emergenze
istruttorie sembrerebbero escludere sia elementi indizianti il reato di cui
all’art. 122 CP (cfr. verbale __________ 2.10.2007 e AI 17) sia il coinvolgimento
del qui istante nei reati di cui agli artt. 285 e 286 CP (Rapporto di polizia
10.10.2007 pag. 5; assenza di obiezioni del magistrato inquirente alle
argomentazioni della difesa). Per le lesioni semplici e le vie di fatto __________
ha ritirato “
la denuncia
” (Verbale 2 ottobre 2007, pag. 2), mentre che
per il danneggiamento e la violazione di domicilio non risulta siano state
presentate o confermate querele da parte del proprietario del fondo/piantagione
di canapa (verbale __________ 11.9.2007, pag. 4).
In sostanza, a
parte la contravvenzione LFStup e il furto di lieve entità (inc. 4731 e 7586
del 2007), nei confronti di __________ il reato gravemente indiziato, e posto a
fondamento del preavviso negativo, é quello di aggressione ai sensi dell’art.
134 CP (cfr. Rapporto di polizia citato, Preavviso, punto 1 pag. 2).
b)
Il ritiro di
querela in relazione alle lesioni non impedisce la prosecuzione del
procedimento per aggressione (nonostante quanto si potrebbe di primo acchito
dedurre dalla sentenza pubblicata in DTF 118 IV 227, che comunque fa
riferimento all’elemento intenzionale; cfr. Rehberg/Schmid/Donatsch, Strafrecht
III, ottava edizione, § 4, n. 6.4, e anche la specificazione “...
en ce qui
le concerne
…” contenuta in B. Corboz, les infractions en droit suisse, n.
14 ad art. 134).
L'esistenza di
gravi indizi di colpevolezza deve essere verificata nei limiti di competenza di
questo giudice derivanti da un lato dalla sua funzione - che è quella di
esaminare l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della misura
restrittiva della libertà personale, e non di valutare nella sostanza
l’esistenza di un reato -, e dall’altro - ma in maniera strettamente congiunta
con quanto appena detto - dall’inopportunità di considerazioni di merito
premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di giudizio (GIAR 15 marzo
2007, 28.2007.3; si veda, nello stesso senso, CRP 17.11.2005, 60.2005.357). Nel
caso in esame quanto emerge dalle dichiarazioni della vittima e soprattutto
dalle dichiarazioni della teste __________, in uno con l’accertamento delle
lesioni intervenute (condizione di punibilità: Trechsel, Kurzkommentar, n. 3 ad
art. 134; cfr. AI 17 e fotografie allegate all’AI 1), fonda sufficientemente
gli indizi di colpevolezza a carico anche del qui istante.
Il fatto che il
certificato medico del 18 settembre 2007 faccia stato di “sole” due lesioni
(una delle quali causata da altro imputato: cfr. Verbale __________ 2.10.2007)
non influisce su quanto appena detto, perlomeno a questo stadio della
procedura, perché non necessariamente dei colpi lasciano segni o producono
lesioni specifiche e non va dimenticato che l’art. 134 CP è un reato di messa
in pericolo astratta (Corboz, op. cit., n. 14 ad art. 134) e la lesione (ne
basta una e, in caso di più aggrediti, nei confronti di una sola delle vittime)
è condizione di punibilità.
c)
Sebbene formalmente
le ipotesi di reato siano diminuite per rapporto al momento dell’arresto e
della promozione d’accusa, rimangono presenti e concreti gli indizi di
partecipazione al reato di cui all’art. 134 CP (oggettivamente grave
trattandosi di reato contro la persona e qualificato come crimine).
Non modifica questa
conclusione (che, lo si ribadisce, concerne la valutazione in merito alla
presenza di sufficienti indizi e non determinazione di merito sulla
colpevolezza) l’affermazione dell’istante secondo cui il ____________________
non avrebbe tenuto un comportamento passivo, anzi lo avrebbe colpito con un
sasso alla coscia destra. L’affermazione, invero fatta da tutti e tre gli
accusati nei rispettivi verbali del 10.9.2007 (allorquando non sembra siano
stati tenuti rigorosamente separati – cfr. verbale __________ 25.9.2007, pag.
4), non trova conferma nelle dichiarazioni della teste (che, invece, confermano
la versione negatoria, su questo punto, della vittima). Inoltre, nulla di
decisivo può essere desunto dal certificato medico del 16 settembre 2007, da un
lato perché l’ematoma, in quanto tale, potrebbe anche essere la conseguenza di
un movimento di difesa del __________ o di un colpo casualmente ricevuto da un
correo durante l’aggressione, dall’altro perché in base alle dichiarazioni
della vittima e della teste, che collocano l’aggressione dopo il tentativo di
uno degli accusati di qualificarsi quale agente di polizia allorquando già ci si
trovava in prossimità della vettura (circostanza, quella della qualifica, in
qualche modo confermata anche dagli accusati: cfr. confronto 5 ottobre 2007),
ma anche a quelle degli accusati stessi (stesso verbale in particolare le
dichiarazioni di __________), non sarebbe stato l’eventuale lancio della pietra
l’evento scatenante i fatti indizianti l’aggressione.
9.
Il pericolo di
collusione con il potenziale teste (peraltro non identificato e forse non
identificabile: cfr. preavviso punto 4) non appare sufficientemente concreto
per giustificare il mantenimento della detenzione cautelare.
La presenza di questa
persona è stata indicata dal __________ nel suo primo verbale (cfr. verbale
10.9.2007, pag. 3), mentre che __________ (ma anche gli altri due accusati) ne
ha parlato il giorno successivo davanti al GIAR (AI 4 degli inc. 8241/2007 e
già in quella sede che poteva trattarsi di un certo __________ (ribadendolo e
chiedendone l’identificazione già il 27 settembre con l’AI 26).
Nei successivi
verbali nulla risulta essere stato chiesto agli accusati in merito a tale
teste, ai fini di migliore identificazione. Neppure si è cercato di
approfondire, per __________, i motivi della conoscenza, rispettivamente
accertare gli eventuali rapporti con questa persona. Ne consegue che, anche a
prescindere dalla residua possibilità di identificazione, non è possibile
determinare l’effettiva rilevanza delle eventuali dichiarazioni del teste (che
comunque si è allontanato e mai notificato in polizia), tantomeno la sua eventuale
influenzabilità o la convergenza di interessi con il qui istante ai fini di una
dichiarazione a questi favorevole (GIAR 23 settembre 2002, 477.2002.2).
Senza contare che
l’altro accusato che ne ha pure richiesto audizione in sede di complementi,
quindi dopo visione degli atti (AI 26 in particolare), è già stato rimesso in
libertà (inc. __________, AI 25 e 28).
10.
Di contro e per ciò
che concerne il pericolo di recidiva, rimangono valide le considerazioni
fondanti la decisione del 4 ottobre 2007, e meglio:
“se è vero che __________ è alla sua prima
carcerazione, e che ha alle spalle un passato difficile, è altrettanto vero che
(per stare solo al passato più recente) ha interessato le Autorità penali nel
2006 con due decreti d’accusa per ripetuti furti, furti di poca entità,
contravvenzione alla LStup e contravvenzione reiterata alla LF sul trasporto
pubblico, senza dimenticare il decreto d’accusa 12 marzo 2007 (DA __________),
in opposizione, che ha concentrato 7 distinti incarti penali (tutti aperti tra
il 2006 e il 2007) per ripetuti furti (commessi in novembre 2006 e gennaio
2007), minacce (commesse il 20 e il 23 gennaio 2007), violazioni di domicilio
(commesse tra novembre 2006 e febbraio 2007), ripetuto conseguimento
fraudolento di una falsa attestazione (in luglio 2005 e aprile 2006), ripetuta
guida nonostante la revoca (in agosto 2005 e maggio 2006), contravvenzione alla
LStup (tra autunno 2006 e la primavera 2007) e contravvenzione al trasporto
pubblico (tra novembre e dicembre 2006); a ciò si aggiungono i procedimenti
aperti nel 2007, successivamente al DA 12 marzo 2007 e prima dell’arresto che
ci occupa, e cioè due procedimenti per furto di lieve entità e violazione di
domicilio (inc. MP __________ e __________) e uno per contravvenzione alla LStup,
legato all’acquisto di cocaina per uso personale (inc. MP __________) per
arrivare, come in un climax ascendente, al procedimento odierno, aperto per un
episodio di una violenza preoccupante e gratuita, nell’ambito del quale
l’accusato nega ogni addebito malgrado la chiara dichiarazione di un testimone
indipendente e attendibile;
visto quanto sopra, e malgrado alcuni dei reati di cui
è accusato __________ possono essere ritenuti di non particolare gravità dal
profilo giuridico, appare assai arduo, per non dire impossibile, sostenere
(come fa la difesa) che l’accusato avrebbe capito i propri errori: si tratta
infatti dell’attività delinquenziale intensa di una persona che sembra invece
impegnarsi per dimostrare di non avere nessun rispetto per la legge e l’ordine
pubblico e, visti i fatti recenti, anche per l’incolumità della salute di
terzi; malgrado l’apertura di diversi procedimenti penali, uno appresso
all’altro, l’accusato ha infatti continuato a delinquere: se messo in libertà
provvisoria, visto poi il suo atteggiamento processuale – egli tende infatti ad
addossare delle colpe alla vittima malgrado la testimonianza cristallina della
teste __________ – egli si troverebbe, né più né meno, nella stessa situazione
ante arresto e vi sarebbe pertanto concreto pericolo che torni a delinquere
(considerato il preoccupante “salto di qualità” nell’ambito della tipologia dei
reati di cui è accusato);
a titolo abbondanziale va rilevato che il rischio di
recidiva costituisce motivo di arresto non solo per impedire nuovi delitti, ma
anche, seppure solo indirettamente, perché commettendo sempre nuovi reati
l’accusato potrebbe procrastinare a oltranza il processo: egli ha infatti il
diritto a essere giudicato contemporaneamente per i nuovi e i vecchi reati (G.
Piquerez, Manuel de procédure pénale suisse, Zürich 2001, p. 501/502, n° 2357;
Rusca/Salmina/Verda, Commento del CPP, p. 327 e s.);”
(GIAR 4 ottobre 2007, 410.2007.3)
In particolare
preoccupano, se si preferisce impone un certo rigore nell’analisi del pericolo di
recidiva, da un lato il fatto che tra i reati menzionati nei vari decreti e
procedure pendenti sia spesso presente la contravvenzione alla LFStup con
possibile connessione tra il consumo e gli altri reti commessi, dall’altro che
nemmeno l’attesa del dibattimento in relazione ad una pena di sessanta giorni
da espiare (DA 12 marzo 2007, __________, con dibattimento aggiornato al 23
novembre 2007 e citazione notificata a fine agosto 2007) sia stato sufficiente
a fungere da deterrente (cfr. per caso per certi versi analogo, GIAR 23.3.2007,
604.2007 e Correzionali Lugano 6 giugno 2007).
11.
La
proporzionalità della carcerazione sin qui sofferta, alla luce della gravità
dell’accusa, della presenza di concreti indizi di colpevolezza, e del concreto
rischio di pena (eventualmente aggiuntiva) è sicuramente data. L’accusato è in
detenzione dal 10 settembre 2007 (poco più di due mesi) e l’inchiesta, comunque
relativa a tre indagati, è in fase conclusiva: il deposito degli atti è già
stato effettuato e occorre decidere in merito ai complementi istruttori
richiesti.
12.
In conclusione
sufficienti presupposti di legge, come anche esplicitati dalla prassi e dalla
giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di __________
a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua
libertà. Di conseguenza, l’istanza di libertà provvisoria in discussione, deve
essere respinta con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie
(art. 39 let. f TG e contrario) e impugnabile entro dieci giorni alla Camera
dei ricorsi penali del Tribunale d’appello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP).
Per questi motivi,
richiamati i citati articoli di
legge,
decide:
1.
L’istanza di libertà provvisoria è respinta.
2.
Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie.
3.
Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi
penali entro dieci giorni dall’intimazione.
4.
Intimazione (anticipata via telefax vista l’imminenza del fine
settimana) a:
giudice
Edy Meli
Erwägungen (9 Absätze)
E. 4 Con l’istanza qui in discussione (doc. 1, inc. GIAR 410.2007.4), __________ chiede nuovamente di essere posto in libertà provvisoria. A suo dire gli indizi a favore dell’aggressione sono labili e costituiti dalla versione della presunta vittima e da quella di una teste casuale, entrambe persone anziane, che contrasterebbero con quelle univoche dei tre accusati rafforzate (queste ultime) in particolare dalle risultanze del referto medico del 18.9.2007 relativo alla presunta vittima. Nel contempo egli si ritiene totalmente estraneo ai reati di danneggiamento, violenza e minaccia contro i funzionari e impedimento d’atti d’autorità, estraneità a suo dire confermata dallo stesso rapporto d’inchiesta redatto dalla polizia giudiziaria. Quanto ai preminenti motivi di interesse pubblico, sempre a dire dell’istante, i bisogni istruttori (pericolo di collusione e inquinamento prove) non sarebbero più concreti (le necessarie audizioni e confronti hanno già avuto luogo ed il magistrato inquirente ha proceduto al deposito degli atti) come non lo sarebbe il pericolo di recidiva (precedenti per reati minori, atteggiamento collaborativi in sede d’inchiesta, effetto deterrente del carcere preventivo sin qui sofferto).
E. 5 Il magistrato inquirente ha preavvisato negativamente la richiesta (doc. 2, inc. GIAR 410.2007.4). Dopo aver rinviato, per gli indizi di reato, al precedente preavviso con la precisazione che il ritiro di querela “ nulla muta ” alla gravità dei fatti configuranti il reato di cui all’art. 134 CP, il Procuratore pubblico ritiene sussistano sia il pericolo di collusione (in relazione all’audizione di un possibile teste, non identificato sino ad oggi dalla polizia, oggetto di una istanza di complemento istruttorio) che il pericolo di recidiva (vista la disponibilità a delinquere dimostrata ancor prima dei fatti oggetto del presente procedimento: DA del marzo 2007 e incarti aperti successivamente).
E. 6 La difesa non ha ritenuto di osservare in merito al preavviso del Procuratore pubblico (Doc. 4, inc. GIAR 410.2007.4).
E. 7 L’accusato detenuto, è pacificamente legittimato a presentare istanza di libertà provvisoria. Il preavviso del Procuratore pubblico, ritenuta ricezione dell’istanza l’8 novembre 2007, trasmesso a questo ufficio il 12 novembre 2007 (e ricevuto il 13) è rispettoso dei termini di cui all'art. 108 cpv. 2 CPP (in relazione con l’art. 20 cpv. 3 CPP). I principi che reggono la materia sono noti all’accusato (oltre che al magistrato inquirente ed al difensore) in quanto indicati nella sentenza del 4 ottobre 2007 (GIAR 410.2007.3), regolarmente intimata ed a cui si rinvia (cfr. in particolare pag. 3).
E. 8 a)
Per quanto
concerne i gravi indizi di reato va subito detto che la ripresa in sede di
deposito atti (AI 38) della lista contenuta nella promozione d’accusa,
compresi quelli per i quali la querela sarebbe stata ritirata, non facilita
l’individuazione di quelli ancora contestati e/o per i quali occorre qui
esaminare la presenza dei gravi indizi.
In sede di
preavviso il magistrato inquirente menziona il ritiro di querela per le ipotesi
di reato di cui agli artt. 123, 126 e 186 CP, sottolinea la presenza di indizi
quo al reato di aggressione (134 CP) e nulla dice in merito al danneggiamento
(anch’esso a querela di parte) ed ai reati di cui agli artt. 285, 286 CP
(contestati dalla difesa) e 122 CP.
Le emergenze
istruttorie sembrerebbero escludere sia elementi indizianti il reato di cui
all’art. 122 CP (cfr. verbale __________ 2.10.2007 e AI 17) sia il coinvolgimento
del qui istante nei reati di cui agli artt. 285 e 286 CP (Rapporto di polizia
10.10.2007 pag. 5; assenza di obiezioni del magistrato inquirente alle
argomentazioni della difesa). Per le lesioni semplici e le vie di fatto __________
ha ritirato “
la denuncia
” (Verbale 2 ottobre 2007, pag. 2), mentre che
per il danneggiamento e la violazione di domicilio non risulta siano state
presentate o confermate querele da parte del proprietario del fondo/piantagione
di canapa (verbale __________ 11.9.2007, pag. 4).
In sostanza, a
parte la contravvenzione LFStup e il furto di lieve entità (inc. 4731 e 7586
del 2007), nei confronti di __________ il reato gravemente indiziato, e posto a
fondamento del preavviso negativo, é quello di aggressione ai sensi dell’art.
134 CP (cfr. Rapporto di polizia citato, Preavviso, punto 1 pag. 2).
b)
Il ritiro di
querela in relazione alle lesioni non impedisce la prosecuzione del
procedimento per aggressione (nonostante quanto si potrebbe di primo acchito
dedurre dalla sentenza pubblicata in DTF 118 IV 227, che comunque fa
riferimento all’elemento intenzionale; cfr. Rehberg/Schmid/Donatsch, Strafrecht
III, ottava edizione, § 4, n. 6.4, e anche la specificazione “...
en ce qui
le concerne
…” contenuta in B. Corboz, les infractions en droit suisse, n.
14 ad art. 134).
L'esistenza di
gravi indizi di colpevolezza deve essere verificata nei limiti di competenza di
questo giudice derivanti da un lato dalla sua funzione - che è quella di
esaminare l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della misura
restrittiva della libertà personale, e non di valutare nella sostanza
l’esistenza di un reato -, e dall’altro - ma in maniera strettamente congiunta
con quanto appena detto - dall’inopportunità di considerazioni di merito
premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di giudizio (GIAR 15 marzo
2007, 28.2007.3; si veda, nello stesso senso, CRP 17.11.2005, 60.2005.357). Nel
caso in esame quanto emerge dalle dichiarazioni della vittima e soprattutto
dalle dichiarazioni della teste __________, in uno con l’accertamento delle
lesioni intervenute (condizione di punibilità: Trechsel, Kurzkommentar, n. 3 ad
art. 134; cfr. AI 17 e fotografie allegate all’AI 1), fonda sufficientemente
gli indizi di colpevolezza a carico anche del qui istante.
Il fatto che il
certificato medico del 18 settembre 2007 faccia stato di “sole” due lesioni
(una delle quali causata da altro imputato: cfr. Verbale __________ 2.10.2007)
non influisce su quanto appena detto, perlomeno a questo stadio della
procedura, perché non necessariamente dei colpi lasciano segni o producono
lesioni specifiche e non va dimenticato che l’art. 134 CP è un reato di messa
in pericolo astratta (Corboz, op. cit., n. 14 ad art. 134) e la lesione (ne
basta una e, in caso di più aggrediti, nei confronti di una sola delle vittime)
è condizione di punibilità.
c)
Sebbene formalmente
le ipotesi di reato siano diminuite per rapporto al momento dell’arresto e
della promozione d’accusa, rimangono presenti e concreti gli indizi di
partecipazione al reato di cui all’art. 134 CP (oggettivamente grave
trattandosi di reato contro la persona e qualificato come crimine).
Non modifica questa
conclusione (che, lo si ribadisce, concerne la valutazione in merito alla
presenza di sufficienti indizi e non determinazione di merito sulla
colpevolezza) l’affermazione dell’istante secondo cui il ____________________
non avrebbe tenuto un comportamento passivo, anzi lo avrebbe colpito con un
sasso alla coscia destra. L’affermazione, invero fatta da tutti e tre gli
accusati nei rispettivi verbali del 10.9.2007 (allorquando non sembra siano
stati tenuti rigorosamente separati – cfr. verbale __________ 25.9.2007, pag.
4), non trova conferma nelle dichiarazioni della teste (che, invece, confermano
la versione negatoria, su questo punto, della vittima). Inoltre, nulla di
decisivo può essere desunto dal certificato medico del 16 settembre 2007, da un
lato perché l’ematoma, in quanto tale, potrebbe anche essere la conseguenza di
un movimento di difesa del __________ o di un colpo casualmente ricevuto da un
correo durante l’aggressione, dall’altro perché in base alle dichiarazioni
della vittima e della teste, che collocano l’aggressione dopo il tentativo di
uno degli accusati di qualificarsi quale agente di polizia allorquando già ci si
trovava in prossimità della vettura (circostanza, quella della qualifica, in
qualche modo confermata anche dagli accusati: cfr. confronto 5 ottobre 2007),
ma anche a quelle degli accusati stessi (stesso verbale in particolare le
dichiarazioni di __________), non sarebbe stato l’eventuale lancio della pietra
l’evento scatenante i fatti indizianti l’aggressione.
E. 9 Il pericolo di collusione con il potenziale teste (peraltro non identificato e forse non identificabile: cfr. preavviso punto 4) non appare sufficientemente concreto per giustificare il mantenimento della detenzione cautelare. La presenza di questa persona è stata indicata dal __________ nel suo primo verbale (cfr. verbale 10.9.2007, pag. 3), mentre che __________ (ma anche gli altri due accusati) ne ha parlato il giorno successivo davanti al GIAR (AI 4 degli inc. 8241/2007 e già in quella sede che poteva trattarsi di un certo __________ (ribadendolo e chiedendone l’identificazione già il 27 settembre con l’AI 26). Nei successivi verbali nulla risulta essere stato chiesto agli accusati in merito a tale teste, ai fini di migliore identificazione. Neppure si è cercato di approfondire, per __________, i motivi della conoscenza, rispettivamente accertare gli eventuali rapporti con questa persona. Ne consegue che, anche a prescindere dalla residua possibilità di identificazione, non è possibile determinare l’effettiva rilevanza delle eventuali dichiarazioni del teste (che comunque si è allontanato e mai notificato in polizia), tantomeno la sua eventuale influenzabilità o la convergenza di interessi con il qui istante ai fini di una dichiarazione a questi favorevole (GIAR 23 settembre 2002, 477.2002.2). Senza contare che l’altro accusato che ne ha pure richiesto audizione in sede di complementi, quindi dopo visione degli atti (AI 26 in particolare), è già stato rimesso in libertà (inc. __________, AI 25 e 28).
E. 10 Di contro e per ciò
che concerne il pericolo di recidiva, rimangono valide le considerazioni
fondanti la decisione del 4 ottobre 2007, e meglio:
“se è vero che __________ è alla sua prima
carcerazione, e che ha alle spalle un passato difficile, è altrettanto vero che
(per stare solo al passato più recente) ha interessato le Autorità penali nel
2006 con due decreti d’accusa per ripetuti furti, furti di poca entità,
contravvenzione alla LStup e contravvenzione reiterata alla LF sul trasporto
pubblico, senza dimenticare il decreto d’accusa 12 marzo 2007 (DA __________),
in opposizione, che ha concentrato 7 distinti incarti penali (tutti aperti tra
il 2006 e il 2007) per ripetuti furti (commessi in novembre 2006 e gennaio
2007), minacce (commesse il 20 e il 23 gennaio 2007), violazioni di domicilio
(commesse tra novembre 2006 e febbraio 2007), ripetuto conseguimento
fraudolento di una falsa attestazione (in luglio 2005 e aprile 2006), ripetuta
guida nonostante la revoca (in agosto 2005 e maggio 2006), contravvenzione alla
LStup (tra autunno 2006 e la primavera 2007) e contravvenzione al trasporto
pubblico (tra novembre e dicembre 2006); a ciò si aggiungono i procedimenti
aperti nel 2007, successivamente al DA 12 marzo 2007 e prima dell’arresto che
ci occupa, e cioè due procedimenti per furto di lieve entità e violazione di
domicilio (inc. MP __________ e __________) e uno per contravvenzione alla LStup,
legato all’acquisto di cocaina per uso personale (inc. MP __________) per
arrivare, come in un climax ascendente, al procedimento odierno, aperto per un
episodio di una violenza preoccupante e gratuita, nell’ambito del quale
l’accusato nega ogni addebito malgrado la chiara dichiarazione di un testimone
indipendente e attendibile;
visto quanto sopra, e malgrado alcuni dei reati di cui
è accusato __________ possono essere ritenuti di non particolare gravità dal
profilo giuridico, appare assai arduo, per non dire impossibile, sostenere
(come fa la difesa) che l’accusato avrebbe capito i propri errori: si tratta
infatti dell’attività delinquenziale intensa di una persona che sembra invece
impegnarsi per dimostrare di non avere nessun rispetto per la legge e l’ordine
pubblico e, visti i fatti recenti, anche per l’incolumità della salute di
terzi; malgrado l’apertura di diversi procedimenti penali, uno appresso
all’altro, l’accusato ha infatti continuato a delinquere: se messo in libertà
provvisoria, visto poi il suo atteggiamento processuale – egli tende infatti ad
addossare delle colpe alla vittima malgrado la testimonianza cristallina della
teste __________ – egli si troverebbe, né più né meno, nella stessa situazione
ante arresto e vi sarebbe pertanto concreto pericolo che torni a delinquere
(considerato il preoccupante “salto di qualità” nell’ambito della tipologia dei
reati di cui è accusato);
a titolo abbondanziale va rilevato che il rischio di
recidiva costituisce motivo di arresto non solo per impedire nuovi delitti, ma
anche, seppure solo indirettamente, perché commettendo sempre nuovi reati
l’accusato potrebbe procrastinare a oltranza il processo: egli ha infatti il
diritto a essere giudicato contemporaneamente per i nuovi e i vecchi reati (G.
Piquerez, Manuel de procédure pénale suisse, Zürich 2001, p. 501/502, n° 2357;
Rusca/Salmina/Verda, Commento del CPP, p. 327 e s.);”
(GIAR 4 ottobre 2007, 410.2007.3)
In particolare
preoccupano, se si preferisce impone un certo rigore nell’analisi del pericolo di
recidiva, da un lato il fatto che tra i reati menzionati nei vari decreti e
procedure pendenti sia spesso presente la contravvenzione alla LFStup con
possibile connessione tra il consumo e gli altri reti commessi, dall’altro che
nemmeno l’attesa del dibattimento in relazione ad una pena di sessanta giorni
da espiare (DA 12 marzo 2007, __________, con dibattimento aggiornato al 23
novembre 2007 e citazione notificata a fine agosto 2007) sia stato sufficiente
a fungere da deterrente (cfr. per caso per certi versi analogo, GIAR 23.3.2007,
604.2007 e Correzionali Lugano 6 giugno 2007).
E. 11 La proporzionalità della carcerazione sin qui sofferta, alla luce della gravità dell’accusa, della presenza di concreti indizi di colpevolezza, e del concreto rischio di pena (eventualmente aggiuntiva) è sicuramente data. L’accusato è in detenzione dal 10 settembre 2007 (poco più di due mesi) e l’inchiesta, comunque relativa a tre indagati, è in fase conclusiva: il deposito degli atti è già stato effettuato e occorre decidere in merito ai complementi istruttori richiesti.
E. 12 In conclusione sufficienti presupposti di legge, come anche esplicitati dalla prassi e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di __________ a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua libertà. Di conseguenza, l’istanza di libertà provvisoria in discussione, deve essere respinta con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 let. f TG e contrario) e impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d’appello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP). Per questi motivi, richiamati i citati articoli di legge, decide: 1. L’istanza di libertà provvisoria è respinta. 2. Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione. 4. Intimazione (anticipata via telefax vista l’imminenza del fine settimana) a: giudice Edy Meli
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 16.11.2007 INC.2007.41004 Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 16.11.2007 INC.2007.41004 Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 16.11.2007 INC.2007.41004
Istanza di libertà provvisoria
Incarto n . INC.2007.41004 Lugano 16 novembre 2007 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto Edy Meli sedente per statuire sull’istanza di libertà provvisoria presentata il 7 novembre 2007 da __________, __________, (patr. dall’avv. __________, __________) e qui trasmessa con preavviso negativo del 12/13 novembre 2007 dal Procuratore pubblico Nicola Respini, MP di Lugano Preso atto che la difesa non ha presentato osservazioni al preavviso negativo; visti gli incarti MP __________, __________, __________, __________, __________ e __________, tutti del 2007; ritenuto, in fatto ed in diritto 1. Come accertato in precedente, e recente, decisione di questo ufficio che può essere, per quanto necessario, qui ripresa: __________ è stato arrestato dalla Polizia cantonale a __________ il 10 settembre 2007, unitamente a __________ e __________, dopo essersi allontanati in auto da __________, poiché sospettati di avere aggredito __________, 1929, che li aveva sorpresi a sottrarre alcune piante di canapa dal giardino da lui accudito, di proprietà di suo genero __________; in data 11 settembre 2007 il Procuratore pubblico ha promosso l’accusa nei suoi confronti per titolo di lesioni gravi subordinatamente semplici, vie di fatto, aggressione, danneggiamento, violazione di domicilio, violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari, impedimento di atti d’autorità e infrazione alla LStup, chiedendo a questo giudice la conferma dell’arresto vista l’esistenza di gravi indizi di reato e considerata l’esistenza di motivi di interesse pubblico quali i bisogni dell’istruzione – “ e meglio la necessità di chiarire le sue responsabilità nei gravi fatti commessi ai danni dell’anziana vittima, rispettivamente la sottrazione delle piante di canapa e la destinazione delle stesse, nonché quanto da lui commesso nei confronti degli agenti della Polizia giudiziaria, così come indicato nel rapporto d’arresto. Dovranno essere esperiti ulteriori interrogatori dell’accusato e dei suoi correi per chiarire quanto a loro imputato” –, pericolo di collusione e di inquinamento delle prove nei confronti dei due correi e di eventuali altre persone coinvolte nella fattispecie e pericolo di recidiva visti i precedenti dell’accusato risultanti dal casellario giudiziale (Inc. GIAR 4 410.2007.1, doc. 1); l’11 settembre l'arresto di __________ è stato confermato da questo giudice ritenuti presenti gravi e concreti indizi di colpevolezza, nonché la presenza di preminenti motivi di interesse pubblico quali i bisogni dell’istruzione (come da richiesta di conferma dell’arresto e per la necessità di procedere ad un confronto con la vittima e i testi) e pericolo di collusione e di inquinamento delle prove con i coaccusati, nonché per il pericolo di influenza e/o recidiva sulla vittima sino al confronto (Inc. GIAR 410.2007.1, doc. 4); ” (GIAR 4 ottobre 2007, 410.2007.3) 2. Con la decisione appena citata, l’istanza di libertà provvisoria presentata dall’accusato era stata respinta. Questo ufficio aveva ritenuto fondato il preavviso negativo del magistrato inquirente, confermando la presenza di gravi indizi di reato (“ …basti ricordare quanto emerge dalle dichiarazioni della vittima e della teste __________ che avrebbe visto dalla finestra di casa sua tutti e tre i coaccusati aggredire verbalmente e ripetutamente con calci e pugni __________ GIAR 401.2007.1, doc. 4, p. 2), teste che ha allertato la Polizia e che ha prestato i primi soccorsi a __________ per le ferite descritte nel certificato medico agli atti, e che ha ribadito alla Polizia di essere sicura di avere visto i tre coaccusati che “ insieme pestavano l’anziano ” (verb. Polizia di __________ del 20.09.07) ”), quella di un concreto pericolo di collusione (“… in un simile contesto giuridico e fattuale – con l’inchiesta in pieno svolgimento che vede tre coaccusati che forniscono versioni tra loro almeno in parte (ma su punti fondamentali, relativi all’atto dell’aggressione a __________) discordanti – a ragione il PP solleva la necessità di procedere con gli atti istruttori menzionati (audizione dei testi e dei coaccusati singole e a confronto) con l’accusato in stato di detenzione preventiva al fine di evitare possibili attività collusive tra i tre e tra loro e i testi da interrogare o da reinterrogare. Tali necessità istruttorie, in relazione con il pericolo di collusione, già erano state indicate dal PP nella richiesta di conferma dell’arresto e riconosciute da questo giudice quale motivo di interesse pubblico atto a giustificare la conferma dell’arresto di __________ (cfr. verbale di notifica di arresto e di decisione dell’11 settembre 2007, p. 4). La sussistenza, in questo stadio del procedimento, di un pericolo di collusione e/o di inquinamento delle prove è accertata con riferimento alla necessità di procedere a questi atti d’inchiesta – al fine di accertare le singole responsabilità –, con dichiarazioni non solo non ancora consolidate ma neppure definitive (con riferimento alle verbalizzazioni dei tre che dovranno essere confermate a confronto davanti al PP), e al fatto che si tratta di dichiarazioni di correi, quindi suscettibili di essere modificate, se i tre accusati potessero comunicare tra loro prima delle ulteriori verbalizzazioni (a confronto) davanti al magistrato inquirente; ”) e anche di un concreto pericolo di recidiva (“ se è vero che __________ è alla sua prima carcerazione, e che ha alle spalle un passato difficile, è altrettanto vero che (per stare solo al passato più recente) ha interessato le Autorità penali nel 2006 con due decreti d’accusa per ripetuti furti, furti di poca entità, contravvenzione alla LStup e contravvenzione reiterata alla LF sul trasporto pubblico, senza dimenticare il decreto d’accusa 12 marzo 2007 (DA __________), in opposizione, che ha concentrato 7 distinti incarti penali (tutti aperti tra il 2006 e il 2007) per ripetuti furti (commessi in novembre 2006 e gennaio 2007), minacce (commesse il 20 e il 23 gennaio 2007), violazioni di domicilio (commesse tra novembre 2006 e febbraio 2007), ripetuto conseguimento fraudolento di una falsa attestazione (in luglio 2005 e aprile 2006), ripetuta guida nonostante la revoca (in agosto 2005 e maggio 2006), contravvenzione alla LStup (tra autunno 2006 e la primavera 2007) e contravvenzione al trasporto pubblico (tra novembre e dicembre 2006); a ciò si aggiungono i procedimenti aperti nel 2007, successivamente al DA 12 marzo 2007 e prima dell’arresto che ci occupa, e cioè due procedimenti per furto di lieve entità e violazione di domicilio (inc. MP __________ e __________) e uno per contravvenzione alla LStup, legato all’acquisto di cocaina per uso personale (inc. MP __________) per arrivare, come in un climax ascendente, al procedimento odierno, aperto per un episodio di una violenza preoccupante e gratuita, nell’ambito del quale l’accusato nega ogni addebito malgrado la chiara dichiarazione di un testimone indipendente e attendibile; ”). 3. Gli atti istruttori che il magistrato inquirente intendeva esperire al riparo di ogni possibile influenza da parte dell’accusato lo sono stati e in data 23 ottobre 2007 il magistrato inquirente ha proceduto al deposito degli atti, sia per l’incarto che ha dato origine all’arresto di settembre che per altri incarti pendenti, e aperti precedentemente (AI 38, inc. MP __________). Va, inoltre, rilevato che, nell’ambito del verbale del 2 ottobre 2007, __________ ha ritirato la denuncia contro il qui istante ed i due coaccusati, senza ulteriori specificazioni se non quella di comunque confermare lo svolgimento dei fatti come descritti nello stesso verbale (AI 28, incarto citato). 4. Con l’istanza qui in discussione (doc. 1, inc. GIAR 410.2007.4), __________ chiede nuovamente di essere posto in libertà provvisoria. A suo dire gli indizi a favore dell’aggressione sono labili e costituiti dalla versione della presunta vittima e da quella di una teste casuale, entrambe persone anziane, che contrasterebbero con quelle univoche dei tre accusati rafforzate (queste ultime) in particolare dalle risultanze del referto medico del 18.9.2007 relativo alla presunta vittima. Nel contempo egli si ritiene totalmente estraneo ai reati di danneggiamento, violenza e minaccia contro i funzionari e impedimento d’atti d’autorità, estraneità a suo dire confermata dallo stesso rapporto d’inchiesta redatto dalla polizia giudiziaria. Quanto ai preminenti motivi di interesse pubblico, sempre a dire dell’istante, i bisogni istruttori (pericolo di collusione e inquinamento prove) non sarebbero più concreti (le necessarie audizioni e confronti hanno già avuto luogo ed il magistrato inquirente ha proceduto al deposito degli atti) come non lo sarebbe il pericolo di recidiva (precedenti per reati minori, atteggiamento collaborativi in sede d’inchiesta, effetto deterrente del carcere preventivo sin qui sofferto). 5. Il magistrato inquirente ha preavvisato negativamente la richiesta (doc. 2, inc. GIAR 410.2007.4). Dopo aver rinviato, per gli indizi di reato, al precedente preavviso con la precisazione che il ritiro di querela “ nulla muta ” alla gravità dei fatti configuranti il reato di cui all’art. 134 CP, il Procuratore pubblico ritiene sussistano sia il pericolo di collusione (in relazione all’audizione di un possibile teste, non identificato sino ad oggi dalla polizia, oggetto di una istanza di complemento istruttorio) che il pericolo di recidiva (vista la disponibilità a delinquere dimostrata ancor prima dei fatti oggetto del presente procedimento: DA del marzo 2007 e incarti aperti successivamente). 6. La difesa non ha ritenuto di osservare in merito al preavviso del Procuratore pubblico (Doc. 4, inc. GIAR 410.2007.4). 7. L’accusato detenuto, è pacificamente legittimato a presentare istanza di libertà provvisoria. Il preavviso del Procuratore pubblico, ritenuta ricezione dell’istanza l’8 novembre 2007, trasmesso a questo ufficio il 12 novembre 2007 (e ricevuto il 13) è rispettoso dei termini di cui all'art. 108 cpv. 2 CPP (in relazione con l’art. 20 cpv. 3 CPP). I principi che reggono la materia sono noti all’accusato (oltre che al magistrato inquirente ed al difensore) in quanto indicati nella sentenza del 4 ottobre 2007 (GIAR 410.2007.3), regolarmente intimata ed a cui si rinvia (cfr. in particolare pag. 3). 8. a) Per quanto concerne i gravi indizi di reato va subito detto che la ripresa in sede di deposito atti (AI 38) della lista contenuta nella promozione d’accusa, compresi quelli per i quali la querela sarebbe stata ritirata, non facilita l’individuazione di quelli ancora contestati e/o per i quali occorre qui esaminare la presenza dei gravi indizi. In sede di preavviso il magistrato inquirente menziona il ritiro di querela per le ipotesi di reato di cui agli artt. 123, 126 e 186 CP, sottolinea la presenza di indizi quo al reato di aggressione (134 CP) e nulla dice in merito al danneggiamento (anch’esso a querela di parte) ed ai reati di cui agli artt. 285, 286 CP (contestati dalla difesa) e 122 CP. Le emergenze istruttorie sembrerebbero escludere sia elementi indizianti il reato di cui all’art. 122 CP (cfr. verbale __________ 2.10.2007 e AI 17) sia il coinvolgimento del qui istante nei reati di cui agli artt. 285 e 286 CP (Rapporto di polizia 10.10.2007 pag. 5; assenza di obiezioni del magistrato inquirente alle argomentazioni della difesa). Per le lesioni semplici e le vie di fatto __________ ha ritirato “ la denuncia ” (Verbale 2 ottobre 2007, pag. 2), mentre che per il danneggiamento e la violazione di domicilio non risulta siano state presentate o confermate querele da parte del proprietario del fondo/piantagione di canapa (verbale __________ 11.9.2007, pag. 4). In sostanza, a parte la contravvenzione LFStup e il furto di lieve entità (inc. 4731 e 7586 del 2007), nei confronti di __________ il reato gravemente indiziato, e posto a fondamento del preavviso negativo, é quello di aggressione ai sensi dell’art. 134 CP (cfr. Rapporto di polizia citato, Preavviso, punto 1 pag. 2). b) Il ritiro di querela in relazione alle lesioni non impedisce la prosecuzione del procedimento per aggressione (nonostante quanto si potrebbe di primo acchito dedurre dalla sentenza pubblicata in DTF 118 IV 227, che comunque fa riferimento all’elemento intenzionale; cfr. Rehberg/Schmid/Donatsch, Strafrecht III, ottava edizione, § 4, n. 6.4, e anche la specificazione “... en ce qui le concerne …” contenuta in B. Corboz, les infractions en droit suisse, n. 14 ad art. 134). L'esistenza di gravi indizi di colpevolezza deve essere verificata nei limiti di competenza di questo giudice derivanti da un lato dalla sua funzione - che è quella di esaminare l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della misura restrittiva della libertà personale, e non di valutare nella sostanza l’esistenza di un reato -, e dall’altro - ma in maniera strettamente congiunta con quanto appena detto - dall’inopportunità di considerazioni di merito premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di giudizio (GIAR 15 marzo 2007, 28.2007.3; si veda, nello stesso senso, CRP 17.11.2005, 60.2005.357). Nel caso in esame quanto emerge dalle dichiarazioni della vittima e soprattutto dalle dichiarazioni della teste __________, in uno con l’accertamento delle lesioni intervenute (condizione di punibilità: Trechsel, Kurzkommentar, n. 3 ad art. 134; cfr. AI 17 e fotografie allegate all’AI 1), fonda sufficientemente gli indizi di colpevolezza a carico anche del qui istante. Il fatto che il certificato medico del 18 settembre 2007 faccia stato di “sole” due lesioni (una delle quali causata da altro imputato: cfr. Verbale __________ 2.10.2007) non influisce su quanto appena detto, perlomeno a questo stadio della procedura, perché non necessariamente dei colpi lasciano segni o producono lesioni specifiche e non va dimenticato che l’art. 134 CP è un reato di messa in pericolo astratta (Corboz, op. cit., n. 14 ad art. 134) e la lesione (ne basta una e, in caso di più aggrediti, nei confronti di una sola delle vittime) è condizione di punibilità. c) Sebbene formalmente le ipotesi di reato siano diminuite per rapporto al momento dell’arresto e della promozione d’accusa, rimangono presenti e concreti gli indizi di partecipazione al reato di cui all’art. 134 CP (oggettivamente grave trattandosi di reato contro la persona e qualificato come crimine). Non modifica questa conclusione (che, lo si ribadisce, concerne la valutazione in merito alla presenza di sufficienti indizi e non determinazione di merito sulla colpevolezza) l’affermazione dell’istante secondo cui il ____________________ non avrebbe tenuto un comportamento passivo, anzi lo avrebbe colpito con un sasso alla coscia destra. L’affermazione, invero fatta da tutti e tre gli accusati nei rispettivi verbali del 10.9.2007 (allorquando non sembra siano stati tenuti rigorosamente separati – cfr. verbale __________ 25.9.2007, pag. 4), non trova conferma nelle dichiarazioni della teste (che, invece, confermano la versione negatoria, su questo punto, della vittima). Inoltre, nulla di decisivo può essere desunto dal certificato medico del 16 settembre 2007, da un lato perché l’ematoma, in quanto tale, potrebbe anche essere la conseguenza di un movimento di difesa del __________ o di un colpo casualmente ricevuto da un correo durante l’aggressione, dall’altro perché in base alle dichiarazioni della vittima e della teste, che collocano l’aggressione dopo il tentativo di uno degli accusati di qualificarsi quale agente di polizia allorquando già ci si trovava in prossimità della vettura (circostanza, quella della qualifica, in qualche modo confermata anche dagli accusati: cfr. confronto 5 ottobre 2007), ma anche a quelle degli accusati stessi (stesso verbale in particolare le dichiarazioni di __________), non sarebbe stato l’eventuale lancio della pietra l’evento scatenante i fatti indizianti l’aggressione. 9. Il pericolo di collusione con il potenziale teste (peraltro non identificato e forse non identificabile: cfr. preavviso punto 4) non appare sufficientemente concreto per giustificare il mantenimento della detenzione cautelare. La presenza di questa persona è stata indicata dal __________ nel suo primo verbale (cfr. verbale 10.9.2007, pag. 3), mentre che __________ (ma anche gli altri due accusati) ne ha parlato il giorno successivo davanti al GIAR (AI 4 degli inc. 8241/2007 e già in quella sede che poteva trattarsi di un certo __________ (ribadendolo e chiedendone l’identificazione già il 27 settembre con l’AI 26). Nei successivi verbali nulla risulta essere stato chiesto agli accusati in merito a tale teste, ai fini di migliore identificazione. Neppure si è cercato di approfondire, per __________, i motivi della conoscenza, rispettivamente accertare gli eventuali rapporti con questa persona. Ne consegue che, anche a prescindere dalla residua possibilità di identificazione, non è possibile determinare l’effettiva rilevanza delle eventuali dichiarazioni del teste (che comunque si è allontanato e mai notificato in polizia), tantomeno la sua eventuale influenzabilità o la convergenza di interessi con il qui istante ai fini di una dichiarazione a questi favorevole (GIAR 23 settembre 2002, 477.2002.2). Senza contare che l’altro accusato che ne ha pure richiesto audizione in sede di complementi, quindi dopo visione degli atti (AI 26 in particolare), è già stato rimesso in libertà (inc. __________, AI 25 e 28). 10. Di contro e per ciò che concerne il pericolo di recidiva, rimangono valide le considerazioni fondanti la decisione del 4 ottobre 2007, e meglio: “se è vero che __________ è alla sua prima carcerazione, e che ha alle spalle un passato difficile, è altrettanto vero che (per stare solo al passato più recente) ha interessato le Autorità penali nel 2006 con due decreti d’accusa per ripetuti furti, furti di poca entità, contravvenzione alla LStup e contravvenzione reiterata alla LF sul trasporto pubblico, senza dimenticare il decreto d’accusa 12 marzo 2007 (DA __________), in opposizione, che ha concentrato 7 distinti incarti penali (tutti aperti tra il 2006 e il 2007) per ripetuti furti (commessi in novembre 2006 e gennaio 2007), minacce (commesse il 20 e il 23 gennaio 2007), violazioni di domicilio (commesse tra novembre 2006 e febbraio 2007), ripetuto conseguimento fraudolento di una falsa attestazione (in luglio 2005 e aprile 2006), ripetuta guida nonostante la revoca (in agosto 2005 e maggio 2006), contravvenzione alla LStup (tra autunno 2006 e la primavera 2007) e contravvenzione al trasporto pubblico (tra novembre e dicembre 2006); a ciò si aggiungono i procedimenti aperti nel 2007, successivamente al DA 12 marzo 2007 e prima dell’arresto che ci occupa, e cioè due procedimenti per furto di lieve entità e violazione di domicilio (inc. MP __________ e __________) e uno per contravvenzione alla LStup, legato all’acquisto di cocaina per uso personale (inc. MP __________) per arrivare, come in un climax ascendente, al procedimento odierno, aperto per un episodio di una violenza preoccupante e gratuita, nell’ambito del quale l’accusato nega ogni addebito malgrado la chiara dichiarazione di un testimone indipendente e attendibile; visto quanto sopra, e malgrado alcuni dei reati di cui è accusato __________ possono essere ritenuti di non particolare gravità dal profilo giuridico, appare assai arduo, per non dire impossibile, sostenere (come fa la difesa) che l’accusato avrebbe capito i propri errori: si tratta infatti dell’attività delinquenziale intensa di una persona che sembra invece impegnarsi per dimostrare di non avere nessun rispetto per la legge e l’ordine pubblico e, visti i fatti recenti, anche per l’incolumità della salute di terzi; malgrado l’apertura di diversi procedimenti penali, uno appresso all’altro, l’accusato ha infatti continuato a delinquere: se messo in libertà provvisoria, visto poi il suo atteggiamento processuale – egli tende infatti ad addossare delle colpe alla vittima malgrado la testimonianza cristallina della teste __________ – egli si troverebbe, né più né meno, nella stessa situazione ante arresto e vi sarebbe pertanto concreto pericolo che torni a delinquere (considerato il preoccupante “salto di qualità” nell’ambito della tipologia dei reati di cui è accusato); a titolo abbondanziale va rilevato che il rischio di recidiva costituisce motivo di arresto non solo per impedire nuovi delitti, ma anche, seppure solo indirettamente, perché commettendo sempre nuovi reati l’accusato potrebbe procrastinare a oltranza il processo: egli ha infatti il diritto a essere giudicato contemporaneamente per i nuovi e i vecchi reati (G. Piquerez, Manuel de procédure pénale suisse, Zürich 2001, p. 501/502, n° 2357; Rusca/Salmina/Verda, Commento del CPP, p. 327 e s.);” (GIAR 4 ottobre 2007, 410.2007.3) In particolare preoccupano, se si preferisce impone un certo rigore nell’analisi del pericolo di recidiva, da un lato il fatto che tra i reati menzionati nei vari decreti e procedure pendenti sia spesso presente la contravvenzione alla LFStup con possibile connessione tra il consumo e gli altri reti commessi, dall’altro che nemmeno l’attesa del dibattimento in relazione ad una pena di sessanta giorni da espiare (DA 12 marzo 2007, __________, con dibattimento aggiornato al 23 novembre 2007 e citazione notificata a fine agosto 2007) sia stato sufficiente a fungere da deterrente (cfr. per caso per certi versi analogo, GIAR 23.3.2007, 604.2007 e Correzionali Lugano 6 giugno 2007). 11. La proporzionalità della carcerazione sin qui sofferta, alla luce della gravità dell’accusa, della presenza di concreti indizi di colpevolezza, e del concreto rischio di pena (eventualmente aggiuntiva) è sicuramente data. L’accusato è in detenzione dal 10 settembre 2007 (poco più di due mesi) e l’inchiesta, comunque relativa a tre indagati, è in fase conclusiva: il deposito degli atti è già stato effettuato e occorre decidere in merito ai complementi istruttori richiesti. 12. In conclusione sufficienti presupposti di legge, come anche esplicitati dalla prassi e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di __________ a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua libertà. Di conseguenza, l’istanza di libertà provvisoria in discussione, deve essere respinta con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 let. f TG e contrario) e impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d’appello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP). Per questi motivi, richiamati i citati articoli di legge, decide: 1. L’istanza di libertà provvisoria è respinta. 2. Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione. 4. Intimazione (anticipata via telefax vista l’imminenza del fine settimana) a: giudice Edy Meli