opencaselaw.ch

INC.2007.1702

Ticino · 2007-07-20 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS

Istanza di libertà provvisoria

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 20.07.2007 INC.2007.1702 Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 20.07.2007 INC.2007.1702 Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 20.07.2007 INC.2007.1702

Istanza di libertà provvisoria

Incarto n. INC.2007.1702 Lugano 20 luglio 2007 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto Ursula Züblin sedente per statuire sull’istanza di libertà provvisoria presentata il 17/18 luglio 2007 da __________ e qui trasmessa con preavviso negativo 18 luglio 2007 dal Procuratore pubblico Moreno Capella preso atto delle osservazioni 18 luglio 2007 della difesa; visto l’inc. MP __________; ritenuto e considerato, in fatto ed in diritto che: - __________ è stato arrestato il 15 gennaio 2007 con contestuale promozione dell’accusa per titolo di violazione aggravata sub. semplice alla LStup e contravvenzione alla medesima legge; - l’arresto è stato confermato il giorno successivo ritenuta l’esistenza, oltre che di seri e concreti indizi di colpevolezza, di bisogni dell’istruzione, pericolo di collusione con i correi, venditori ed acquirenti ( doc. 4 inc. GIAR 17.2007.1); - in particolare, __________ è accusato di avere messo in atto, unitamente ad altre persone (__________, ecc.) un ingente traffico di cocaina nel periodo da febbraio 2006 fino all’arresto (vendite per almeno 382 grammi); - successivamente l’accusa è stata estesa anche per titolo di circolazione senza la licenza di condurre e furto d’uso (verb. PP 21.02.2007), rispettivamente per complicità in infrazione alla LStup (verb. PP 30.05.2007); - lo scorso 10 luglio il Procuratore pubblico ha proceduto alla chiusura dell’istruzione formale; - con l’istanza qui in discussione, __________, per il tramite del proprio legale, chiede di essere immediatamente posto in libertà provvisoria: a dire della difesa, che non contesta l’esistenza di seri e concreti indizi di colpevolezza, chiusa l’istruzione formale non sarebbe dato alcun motivo di ordine pubblico – in particolare pericolo di fuga e pericolo di recidiva – atto a giustificare il mantenimento della detenzione preventiva; - il Procuratore pubblico ha formulato preavviso negativo, evidenziando l’esistenza di un concreto pericolo di fuga e di recidiva; - in sede di osservazioni, la difesa si è sostanzialmente confermata nelle argomentazioni di cui all’istanza 17 luglio 2007; - __________, accusato detenuto, è pacificamente legittimato a presentare istanza di libertà provvisoria: il preavviso e l'incarto sono stati tempestivamente consegnati “brevi manu” a questo ufficio ai sensi dell'art. 108 cpv. 3 CPP, il termine di cui all'art. 108 cpv. 2 CPP scade lunedì 23 luglio 2007 ex art. 20 cpv. 3 CPP; - l’art. 95 CPP – corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 – dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l’accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo ai sensi dell’art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali – per quanto qui concerne – i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione e di inquinamento delle prove che, sia detto qui a futura memoria – può continuare ad esistere fino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27 , pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105). L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 consid.

3) in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali – nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381). I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggiore rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all’arbitrio (REP 1980 pag. 128) (per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., Inc. 520.2001.5) - l’esistenza di seri e concreti indizi di colpevolezza deve essere verificata d’ufficio, pur nei limiti di competenza di questo giudice derivanti, da un lato, dalla sua funzione – che è quella di esaminare l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della misura restrittiva della libertà personale, e non di valutare nella sostanza l’esistenza di un reato -, e, dall’altro, – ma in maniera strettamente congiunta con quanto appena detto – dall’inopportunità di considerazioni di merito premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di giudizio; - nel caso in esame, non occorre dilungarsi più di tanto per confermare l’esistenza di gravi indizi di colpevolezza – peraltro neppure contestati dalla difesa – in capo a __________: quanto emerso dai suoi verbali (in particolare quello PP 30.05.2007, AI 66), nonché da quelli delle altre persone coinvolte (correi ed acquirenti quali __________, ecc.) è sufficiente a confermarne l’esistenza; - in concreto, non entrano in discussione bisogni dell’inchiesta, ritenuto che il 10 luglio u.s., come detto, il magistrato inquirente ha proceduto alla chiusura dell’istruzione formale; - ricordato che una condizione a fondamento della detenzione cautelare che non emergeva all'inizio e quindi non indicata in sede di conferma dell'arresto quale motivazione dello stesso, può comunque prendere corpo successivamente con lo sviluppo dell'inchiesta stessa (GIAR 2004.56101, sentenza del 7 dicembre 2004 in re G.); - il pericolo di fuga, per giustificare carcerazione preventiva, deve essere concreto e rivestire di una certa probabilità: in altri termini lo si ammette quando l’accusato, se posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento penale ed alla (eventuale) esecuzione della pena. La gravità della pena presumibile (comunque, " … elemento "indiziante" importante che va considerato attentamente per la valutazione del pericolo di fuga, il quale, secondo la prassi, aumenta più ci si avvicina al giudizio di merito, in presenza di una comminatoria di pena della reclusione e/o in assenza (ovviamente e sempre in caso di eventuale condanna) di prospettive per una sospensione condizionale … omissis … (M. Luvini, I presupposti materiali del carcere preventivo, in REP 1989 p. 287ss., p. 32; DTF 106 Ia 404; DTF 117 Ia 69; CEDU Vol. A IX p. 44; SJ 1981 p. 377, SJ 1980 186; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701). " GIAR 16 novembre 2006, 345.2006.3; si veda, inoltre, DTF 14.1.2005, 1S.15/2004, e riferimenti) non basta, da sola, a motivare la carcerazione; occorre valutare l’insieme delle circostanze, tra cui il carattere dell’accusato, la sua morale, i legami famigliari, il domicilio, la professione, la situazione economica e tutti quegli elementi che rendono la fuga non solo possibile ma probabile (DTF 19 gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69); - l’accusato è cittadino __________ ed __________ e vive in __________ soltanto dal 2005 con la madre, il fratello e la sorella (arrestate il 10 gennaio 2007 in __________, siccome in possesso di 6 kg di cocaina destinata alla piazza __________), non svolge alcuna attività lucrativa; se le accuse dovessero essere confermate, il rischio di una pena non lieve esiste anche nell'eventualità di applicazione delle nuove norme della parte generale del CP (per il reato di cui all’art. 19 cifra 2 LStup è prevista la pena minima edittale di un anno di pena detentiva), quest'elemento, da solo non é determinante, ma deve essere attentamente considerato se ad esso se ne sommano altri come sopra descritto (SJ 1980 186; SJ 1981 135; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no.

701) quali, appunto, l'assenza (in Ticino) di interessi economico-professionali, nonché concrete prospettive future; - le circostanze esposte, permettono di concludere che il pericolo di fuga (intesa come indisponibilità a presenziare al dibattimento) è presente in modo concreto (DTF 102 Ia 382; DTF 106 Ia 407; DTF 117 Ia 69; SJ 1980 585): infatti, non si vede cosa possa trattenere l'accusato, qualora tolta la misura cautelare, dal riparare all'estero, in particolare in __________, se del caso unitamente alla madre (ora rientrata dal __________); - per quanto riguarda il pericolo di recidiva, evocato dal magistrato inquirente, seppure in modo del tutto generico, nel preavviso, ci si potrebbe esimere dal determinarsi sull'eventuale presenza di un pericolo di reiterazione: si può comunque dire che, in considerazione del periodo di estensione dei reati (da inizio 2006) e del fatto che la situazione finanziaria dell'accusato non è certo florida - non essendo peraltro ravvisabili concrete prospettive alternative lavorative in __________ - non può essere escluso che, se messo in libertà provvisoria, __________ possa riprendere a trafficare cocaina per far fronte al proprio sostentamento, rilevato inoltre che anche la madre ha accettato di effettuare il viaggio in __________ per il trasporto di cocaina per ragioni finanziarie e che anche l’amica dell’accusato, la quale nel verb. Pol. 15.01.2007 ha peraltro dichiarato di avere interrotto la relazione, si trova in una situazione economica precaria e non svolge alcuna attività lucrativa; - resta da determinare se una proroga, in particolare quella richiesta, sia rispettosa del principio di proporzionalità; - la proporzionalità di una carcerazione deve essere analizzata da angolature diverse. Da un lato occorre mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la gravità (e complessità) della fattispecie e la pena presumibile, dall'altro occorre anche verificare il rispetto del principio di celerità (DTF 4.5.2005, 1P.194.2005; DTF 16.11.2004, 1P.630/2004; SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP); - in relazione al primo aspetto, nel caso concreto si constata che il carcere preventivo sofferto e quello eventualmente ancora da soffrire non appare lesivo del principio di proporzionalità: i reati ascritti sono gravi e prevedono una pena edittale minima di un anno (art. 19 cifra 2 LFStup) e che, quanto alla possibilità che la pena erogata (sempre in caso di eventuale condanna) possa essere posta al beneficio della sospensione condizionale, ricordato che ciò dipenderà dalla prognosi (ex art. 42 ss. nCP) di competenza del giudice del merito e basata su tutto quanto sarà emerso (o accertato) a quel momento, questa eventualità, perlomeno allorquando le condizioni non sono manifestamente adempiute (ciò che non è qui il caso), di regola non può essere considerata in questa sede (DTF 125 I 60); - per quanto concerne il secondo aspetto, va detto che l'inchiesta complessa e ramificata (numerose persone coinvolte con ramificazioni anche all’estero) è stata condotta nel rispetto del principio di proporzionalità: il 10 luglio scorso il Procuratore pubblico ha proceduto alla chiusura dell’istruzione formale e l’emanazione dell’atto di accusa è imminente; - in conclusione, alla luce di tutto quanto sopra esposto, nei confronti di __________ sono dati concreti indizi di reato e concreti elementi di pericolo di fuga e di recidiva, quindi sufficienti presupposti di legge, come anche esplicitati dalla prassi e dalla giurisprudenza, atti a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua libertà; la detenzione sin qui sofferta non viola il principio di proporzionalità, né l'obbligo di celerità; - l’istanza di libertà provvisoria in discussione, deve essere respinta con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 lett. f TG e contrario) e impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d’appello (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP). P.Q.M. viste le norme applicabili, in particolare gli artt. 19 LStup, 95 ss, 102, 108, 284 CPP, 9, 10, 31 CF, 5 cifra 3 CEDU, decide 1. L'istanza di libertà provvisoria presentata il 17 luglio 2007 da __________ è respinta. 2. Non si prelevano tasse e spese. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso alla CRP Lugano entro dieci giorni dall'intimazione. 4. Intimazione (anticipata via fax) a: giudice Ursula Züblin