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INC.2006.27203

Ticino · 2006-06-28 · Italiano TI
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Istanza di libertà provvisoria.

Sachverhalt

inquisiti. Infine i capi d'accusa non sarebbero di gravità tale da lasciar

pensare ad un possibile rischio di fuga. La difesa si dichiara comunque

"disposta

ad accordare un'ulteriore settimana di tempo per espletare alle indagini. Il

mio assistito è stato arrestato il 7 giugno 2006, ritengo che un mese per

raccogliere delle prove per dei reati di questa entità sia più che

sufficiente".

5.

L'accusato, detenuto, è

pacificamente legittimato a presentare istanza di libertà provvisoria: il

preavviso e l'incarto sono stati trasmessi tempestivamente (con raccomandata

del 23 giugno 2006) ai sensi dell'art. 108 cpv. 1 CPP: in particolare, il

preavviso e l'incarto sono stati contestualmente recapitati la mattina del 26

giugno 2006 (ex art. 20 cpv. 3 CPP); il termine di cui all'art. 108 cpv. 2 CPP

scade venerdì 30 giugno 2006 (essendo giovedì 29 giorno festivo ex art. 20 cpv.

3 CPP).

6.

I principi che reggono la

materia, pur se noti alle parti, vengono qui di seguito riproposti.

L'art. 95 CPP – corrispondente

all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio

1993 – dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l’accusato si trova di

regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso)

proroga del carcere preventivo ai sensi dell’art. 103 CPP, quando esistono a

carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine

o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse

pubblico, quali – per quanto qui concerne – i bisogni dell’istruzione, con

particolare riguardo al pericolo di collusione e di inquinamento delle prove

che, sia detto qui a futura memoria – può continuare ad esistere fino al

pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale

federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con

riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico

nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991

concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag. 32, nota 3), tra altri

possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).

L'eccezione della cautelare

privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara

base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 consid. 3) in corrispondenza

ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei

ricorsi penali – nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto

implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158;

1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno

approfonditi con maggiore rigore nella loro valutazione, quanto più si è

protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione

delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già

la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all’arbitrio (REP

1980 pag. 128).

(per tutte: sentenza GIAR

21.12.2001 in re G., Inc. 520.2001.5).

7.

L'esistenza di gravi e concreti

indizi di colpevolezza deve essere verificata d'ufficio, pur nei limiti di

competenza di questo giudice derivanti da un lato dalla sua funzione - che è

quella di esaminare l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della

misura restrittiva della libertà personale, e non di valutare nella sostanza

l’esistenza di un reato -, e dall’altro - ma in maniera strettamente congiunta

con quanto si viene di dire - dall’inopportunità di considerazioni di merito

premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di giudizio.

In concreto, sono senz'altro dati

sufficienti indizi di colpevolezza a carico di __________.

Quest'ultimo ha, infatti, ammesso

il suo coinvolgimento in circa 30 furti, con e senza scasso, avvenuti nel

mendrisiotto a far tempo dall'estate 2005. In particolare, dopo un’iniziale

reticenza (cfr. verb. GIAR 7.06.2006), nel successivo verb. pol. 7.06.2006 ha

ammesso di aver commesso un ulteriore furto ai danni della __________, in

quello del 14.06.2006 ha ammesso cinque furti ai danni di tale carrozzeria,

nonché ulteriori furti ed, infine, nel corso del verb pol. 22.06.2006 ha

dichiarato di averne commessi un’ulteriore decina. In 17 episodi vi è riscontro

con la refurtiva sequestrata.

8.

In merito ai bisogni istruttori

atti a giustificare la detenzione preventiva ed il suo perdurare, vi é

consolidata giurisprudenza (e dottrina):

“In relazione ai bisogni istruttori, atti a

giustificare la misura restrittiva della libertà personale, occorre ricordare

che questi non s'identificano semplicemente con gli atti istruttori in quanto

tali, o con gli accertamenti (ancora) da effettuare, bensì con il pericolo di collusione

o d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la corretta

raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale suisse,

ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697 ss.;

RDAT 1988 no. 24).

In

quest'ottica il fatto che l'inchiesta

sia tuttora

in

corso

non è, di per

,

decisivo

, in quanto "

Die Tatsache allein, dass noch

nicht alle Beweise erhoben bzw. die Mitverdächtigen dingfest gemacht werden

konnten oder dass der Angeschuldigte die Aussage verweigert, genügt nicht

"

(N. Schmid, op. cit., no. 701a).

Occorre

che l'indagato, se posto in libertà, possa pregiudicarne (o comprometterne) il

corretto svolgimento e, conseguentemente, l'esito.

E',

inoltre

, necessario che

questa possibilità di pregiudicare la raccolta di elementi di prova si fondi su

elementi concreti: "

Jedoch genügt nach der Rechtsprechung des

Bundesgerichtes die theoretische Möglichhkeit, dass der Angeschuldigte in

Freheit kolludieren könnte, nicht, um die Fortsetzung der Haft oder die

Nichtgewährung von Urlauben unter diesem Titel zu rechtfertigen. Es mussen

vielmehr konkrete Indizien für eine solche Gefahr sprechen

."

(DTF 117 Ia 257, cons. 4 c.).

Gli elementi di concretezza del pericolo vanno

individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova da assumere e

nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di prova. Ad

esempio, trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di collusione non

può essere invocato in modo astratto a giustificazione del mantenimento della

misura cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato nei confronti del

teste) sia possibile, rispettivamente che vi sia una possibile convergenza

d'interessi (tra i due) in relazione al contenuto della deposizione (SJ 1990 p.

438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p. 19). Il semplice atteggiamento di diniego

dell’accusato, in sé, non costituisce indice in tal senso (DTF 90 IV 66;

Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, BS 1999, § 68 no 13).”

(GIAR 23

settembre 2002 in re Y.)

Nello stesso

senso, la CRP:

"I rischi di collusione e di inquinamento delle

prove sono legati soprattutto ai bisogni dell'istruttoria. Da un lato si tratta

generalmente di evitare o prevenire accordi tra l'imputato e i testimoni - già

sentito o ancora da sentire - o i correi e complici non arrestati, messi in

atto per nascondere al giudice la verità, dall'altro di impedire interventi

fraudolenti del prevenuto in libertà sui mezzi di prova non ancora in possesso

della giustizia, allo scopo di distruggerli o di alterarli a suo vantaggio. la

possibilità di ostacolare in tal modo l'azione dell'autorità giudiziaria da

parte del prevenuto deve essere valutata sulla base di elementi concreti, la

realtà di questo rischio non potendo essere ammessa aprioristicamente ed in

maniera astratta (DTF 117 Ia 257; Decisione TF 2.3.2000 in re A. e rif.; R.

Hauser/E. Schweri, op. cit.

§

68 n. 13; G. Piquerez, op. cit. n. 2344 ss.)"

(sentenza 16 settembre 2004 in re B., CRP 60.2004.297)

Riass

umendo,

per il mantenimento della carcerazione preventiva dell'accusato, non basta che

vi siano ancora atti istruttori da esperire, ma è necessario che la prematura

rimessa in libertà dell'accusato possa essere di nocumento proprio nell'ottica

dell'assunzione delle prove che ancora mancano, e meglio in presenza di

pericolo di collusione, quando cioè è lecito temere l'intervento dell'accusato

su terze persone (siano essi correi, parti lese o semplici testi), o pericolo

di inquinamento delle prove, termine più ampio che indica altri atteggiamenti

suscettibili di falsare l'assetto probatorio, come la soppressione o

l'alterazione di mezzi di prova, ecc..

Va da sé che i criteri sopra

esposti richiedono applicazione più restrittiva allorquando l'inchiesta (e la

detenzione) è in corso da un certo tempo.

Per quanto concerne i bisogni

dell'inchiesta, il Procuratore pubblico, dopo aver evidenziato che risulta

implicato in 29 furti, che per 17 vi è riscontro con la refurtiva sequestrata,

rileva che verifiche attualmente in corso sugli ulteriori oggetti sequestrati

rendono verosimile il coinvolgimento dell'accusato in ulteriori furti commessi

con le medesime modalità ed in correità con terzi (essendo la refurtiva

difficilmente trasportabile da una sola persona, in quanto molto voluminosa e

di un certo peso), nonché di essere tuttora in attesa dei riscontri della

scientifica su tracce biologiche ed impronte scarpe rinvenute sui luoghi dei

furti. In sostanza, la ricostruzione dell'attività delinquenziale necessita di

ulteriori puntuali e rigorose verifiche, in relazione alle quali esiste un

concreto pericolo di collusione ed inquinamento delle prove, non essendo ancora

stati identificati eventuali correi e neppure essendo stato possibile

determinare la destinazione della merce sottratta e non rinvenuta né presso

l'abitazione dell'accusato, né presso quello della sua ragazza.

La difesa ritiene invece che

tutte le prove principali sarebbero ormai state raccolte e contesta l'esistenza

del pericolo di collusione ed inquinamento delle prove.

A torto.

Innanzitutto sono senz'altro dati

i bisogni istruttori indicati dal Procuratore pubblico e l'inchiesta non può

certo definirsi conclusa.

Va poi ribadito che parte della

refurtiva non è stata recuperata ed occorre pertanto verificare quale sia stata

la sua destinazione, apparendo poco credibile che, essendo stati infruttuosi i

tentativi di vendita a terzi, la stessa sia stata distrutta e buttata nei

cassonetti della spazzatura, come sostenuto dall'accusato nel corso del verb.

pol. 14.06.2006. A ciò si aggiunge che, in occasione di alcuni furti, si

trattava di merce ingombrante e pesante (es. cassaforte, macchina

radiocomandata) ciò che rende concreto il sospetto che __________ non agisse da

solo, ma in correità con altre persone a tutt'oggi ignote, sospetto peraltro

corroborato dalla deposizione del responsabile della __________, il quale ha

dichiarato di aver udito la sera dell'arresto del qui istante due distinte voci

all'interno della sua proprietà. In siffatte circostanze esiste quindi un

concreto pericolo di collusione ed inquinamento delle prove con eventuali

complici/correi ed eventuali ricettattori, rispettivamente in relazione alla

destinazione data alla refurtiva.

In conclusione gli atti

istruttori ancora da esperire esigono il mantenimento del carcere preventivo di

__________, ciò a salvaguardia di una corretta ricerca della verità, anche a

vantaggio dell'accusato stesso. Il fatto che i suddetti atti istruttori non

siano ancora stati effettuati, non può essere ritenuto lesivo del principio di

proporzionalità, tenuto conto del fatto che l'inchiesta, pur tenuto conto della

sua complessità - più furti commessi in un lasso di tempo di circa 1 anno - è

stata sin qui condotta in modo celere e preciso, ritenuto anche che le ultime

ammissioni di__________ (per oltre 10 furti) risalgono soltanto allo scorso 22

giugno 2006. Inoltre, in caso di scarcerazione, è, come detto, senz'altro dato,

contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, pericolo di collusione ed

inquinamento delle prove sia con eventuali correi/complici, sia con gli

eventuali ricettatori, nonché in relazione alla destinazione data alla merce

sottratta (in alcuni casi non certo di modico valore: torre computer, schermi,

stampanti, proiettore, DVD portatile, PC portatili, alcuni telefoni cellulari

ecc).

9.

Per quanto riguarda il pericolo

di recidiva, lo stesso deve essere concreto (DTF 105 Ia 31) e risultare da una

valutazione dell’insieme delle circostanze, tra cui i precedenti dell’accusato,

il suo comportamento durante l’istruttoria, la sua personalità, le modalità di

commissione dei reati (Luvini, I presupposti materiali del carcere preventivo

nel processo penale ticinese, Rep. 1989, p. 294; G. Piquerez, Manuel de

procédure pénale suisse, Zürich 2001, n° 1479/1483).

Il magistrato inquirente lo evoca,

evidenziando che, oltre ai fatti oggetto del presente procedimento, contro __________

sono ancora pendenti tre procedimenti, due per reati contro il patrimonio per

fatti dell'ottobre 2005 e del gennaio 2006 ed uno per titolo di violenza contro

funzionari e danneggiamento per fatti dell'aprile 2006.

Se è vero che __________ è alla

sua prima carcerazione e che ha alle spalle un passato tormentato, è

altrettanto vero che gli istruttori sino ad ora esperiti hanno permesso di

accertare il suo coinvolgimento in circa 30 furti, con scasso e senza scasso,

commessi nel periodo estate 2005 fino al momento dell'arresto in flagranza del

6 giugno 2006, reati peraltro ammessi. Si tratta di un'attività delinquenziale

intensa, di furti non certo

"di poca importanza"

(cfr. consid.

8) e neppure qualificabili come

"bravate"

, come invece

sostiene la difesa.

Inoltre l'accusato nel corso del

verb. Pol. 14.06.2006 ha - tra l'altro - affermato

"Il motivo per cui

commetto furti è poiché ho bisogno di denaro e di trovare il posto di lavoro

fisso. Il mio tutore non mi aiuta per nulla e pertanto mi arrangio così".

Se

messo in libertà provvisoria l'accusato si troverebbe quindi nuovamente

confrontato con l'assenza di una concreta ipotesi di lavoro e senza possibilità

di entrate finanziarie legali, ad eccezione della somma versatogli

dall'assistenza, e vi sarebbe pertanto concreto pericolo che egli ritorni a

commettere furti.

Tutti questi elementi di fatto

concorrono ad indicare concreto ed attuale pericolo di recidiva (SJ 1981, DTF

123 I 268; G. Piquerez, Procédure pénale suisse, n° 2357; N. Schmid,

Strafprozessrecht, 4. Auflage, n° 701b), peraltro la stessa difesa condivide le

considerazioni espresse dal Procuratore pubblico circa il

"preoccupante

l'aspetto delle reiterazione, considerata la sua giovane età ed il fatto che,

nonostante l'apertura di altri procedimenti penali, abbia continuato a

commettere atti criminosi"

(cfr. preavviso p. 2).

Non modifica questa conclusione

il fatto che in sede di conferma dell’arresto il pericolo di reiterazione non

sia stato indicato a motivazione della conferma stessa. L’individuazione di una

delle condizioni alternative a fondamento della detenzione cautelare è

sufficiente alla decisione, senza che sia necessario analizzarle tutte

(Sentenza GIAR 7 dicembre 2004 in re A. G., inc. GIAR 2004.56103).

Non può entrare in considerazione

l'adozione di misure sostitutive, quali quelle proposte dalla difesa, in quanto

inidonee a scongiurare il pericolo di recidiva (es. deposito documenti di

legittimazione, obbligo di presentarsi regolarmente ad un ufficio di polizia) e

quello di collusione ed inquinamento delle prove, anch'esso dato nella

fattispecie, rispettivamente inattuabili (ad esempio il divieto di prendere

contatto con eventuali persone che potrebbero essere ritenute coinvolte, quindi

non ancora identificate).

10.

La proporzionalità di una

carcerazione (preventiva) deve essere analizzata da angolature diverse. Da un

lato occorre mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la

gravità e complessità della fattispecie e con la pena presumibile e dall’altro

occorre anche verificare il rispetto del principio di celerità (SJ 1981 p. 383

e citazioni; art. 102 CPP).

La proporzionalità della

carcerazione sin qui sofferta, alla luce della gravità delle accuse, della

presenza di concreti indizi di colpevolezza, della verosimile pena in caso di

condanna e della complessità dell'inchiesta è sicuramente data.

L’accusato è stato arrestato la

notte fra il 6 ed il 7 giugno 2006 in flagranza di furto. In questo lasso di

tempo l’inchiesta è proceduta con celerità, tenuto anche conto della

complessità dell'inchiesta determinata dal numero di furti (con e senza

scasso), dall'assenza di indicazioni quo alla destinazione della refurtiva e

considerato che l'accusato, dopo aver dapprima mantenuto un atteggiamento

reticente (cfr. verb. GIAR 6.06.2006), ad ogni verbale confessa il suo

coinvolgimento in ulteriori furti.

Resta sottinteso l'obbligo per il

magistrato inquirente - il quale ha comunque assicurato l'ininterrotto e

spedito procedere dell'inchiesta (cfr. preavviso p. 3) - di trattare con

priorità i casi in cui l'accusato è in detenzione (art. 102 cpv. 1 e 176 cpv. 3

CPP).

11.

In conclusione sufficienti

presupposti di legge, come anche esplicitati dalla prassi e dalla

giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di __________

a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua

libertà. Di conseguenza, l’istanza di libertà provvisoria in discussione, deve essere

respinta con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art.

39 let. f TG e contrario) e impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei

ricorsi penali del Tribunale d’appello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP).

Per questi motivi,

richiamati gli articoli 139, 144,

186 CP, 95ss, 102, 103, 279ss, 284 CPP,

decide:

1.

L’istanza di libertà provvisoria è respinta.

2.

Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie.

3.

Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi

penali entro dieci giorni dall’intimazione.

4.

Intimazione:

giudice

Ursula Züblin

Erwägungen (7 Absätze)

E. 5 L'accusato, detenuto, è pacificamente legittimato a presentare istanza di libertà provvisoria: il preavviso e l'incarto sono stati trasmessi tempestivamente (con raccomandata del 23 giugno 2006) ai sensi dell'art. 108 cpv. 1 CPP: in particolare, il preavviso e l'incarto sono stati contestualmente recapitati la mattina del 26 giugno 2006 (ex art. 20 cpv. 3 CPP); il termine di cui all'art. 108 cpv. 2 CPP scade venerdì 30 giugno 2006 (essendo giovedì 29 giorno festivo ex art. 20 cpv. 3 CPP).

E. 6 I principi che reggono la

materia, pur se noti alle parti, vengono qui di seguito riproposti.

L'art. 95 CPP – corrispondente

all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio

1993 – dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l’accusato si trova di

regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso)

proroga del carcere preventivo ai sensi dell’art. 103 CPP, quando esistono a

carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine

o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse

pubblico, quali – per quanto qui concerne – i bisogni dell’istruzione, con

particolare riguardo al pericolo di collusione e di inquinamento delle prove

che, sia detto qui a futura memoria – può continuare ad esistere fino al

pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale

federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con

riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico

nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991

concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag. 32, nota 3), tra altri

possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).

L'eccezione della cautelare

privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara

base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 consid. 3) in corrispondenza

ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei

ricorsi penali – nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto

implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158;

1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno

approfonditi con maggiore rigore nella loro valutazione, quanto più si è

protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione

delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già

la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all’arbitrio (REP

1980 pag. 128).

(per tutte: sentenza GIAR

21.12.2001 in re G., Inc. 520.2001.5).

E. 7 L'esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza deve essere verificata d'ufficio, pur nei limiti di competenza di questo giudice derivanti da un lato dalla sua funzione - che è quella di esaminare l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della misura restrittiva della libertà personale, e non di valutare nella sostanza l’esistenza di un reato -, e dall’altro - ma in maniera strettamente congiunta con quanto si viene di dire - dall’inopportunità di considerazioni di merito premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di giudizio. In concreto, sono senz'altro dati sufficienti indizi di colpevolezza a carico di __________. Quest'ultimo ha, infatti, ammesso il suo coinvolgimento in circa 30 furti, con e senza scasso, avvenuti nel mendrisiotto a far tempo dall'estate 2005. In particolare, dopo un’iniziale reticenza (cfr. verb. GIAR 7.06.2006), nel successivo verb. pol. 7.06.2006 ha ammesso di aver commesso un ulteriore furto ai danni della __________, in quello del 14.06.2006 ha ammesso cinque furti ai danni di tale carrozzeria, nonché ulteriori furti ed, infine, nel corso del verb pol. 22.06.2006 ha dichiarato di averne commessi un’ulteriore decina. In 17 episodi vi è riscontro con la refurtiva sequestrata.

E. 8 In merito ai bisogni istruttori

atti a giustificare la detenzione preventiva ed il suo perdurare, vi é

consolidata giurisprudenza (e dottrina):

“In relazione ai bisogni istruttori, atti a

giustificare la misura restrittiva della libertà personale, occorre ricordare

che questi non s'identificano semplicemente con gli atti istruttori in quanto

tali, o con gli accertamenti (ancora) da effettuare, bensì con il pericolo di collusione

o d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la corretta

raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale suisse,

ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697 ss.;

RDAT 1988 no. 24).

In

quest'ottica il fatto che l'inchiesta

sia tuttora

in

corso

non è, di per

,

decisivo

, in quanto "

Die Tatsache allein, dass noch

nicht alle Beweise erhoben bzw. die Mitverdächtigen dingfest gemacht werden

konnten oder dass der Angeschuldigte die Aussage verweigert, genügt nicht

"

(N. Schmid, op. cit., no. 701a).

Occorre

che l'indagato, se posto in libertà, possa pregiudicarne (o comprometterne) il

corretto svolgimento e, conseguentemente, l'esito.

E',

inoltre

, necessario che

questa possibilità di pregiudicare la raccolta di elementi di prova si fondi su

elementi concreti: "

Jedoch genügt nach der Rechtsprechung des

Bundesgerichtes die theoretische Möglichhkeit, dass der Angeschuldigte in

Freheit kolludieren könnte, nicht, um die Fortsetzung der Haft oder die

Nichtgewährung von Urlauben unter diesem Titel zu rechtfertigen. Es mussen

vielmehr konkrete Indizien für eine solche Gefahr sprechen

."

(DTF 117 Ia 257, cons. 4 c.).

Gli elementi di concretezza del pericolo vanno

individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova da assumere e

nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di prova. Ad

esempio, trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di collusione non

può essere invocato in modo astratto a giustificazione del mantenimento della

misura cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato nei confronti del

teste) sia possibile, rispettivamente che vi sia una possibile convergenza

d'interessi (tra i due) in relazione al contenuto della deposizione (SJ 1990 p.

438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p. 19). Il semplice atteggiamento di diniego

dell’accusato, in sé, non costituisce indice in tal senso (DTF 90 IV 66;

Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, BS 1999, § 68 no 13).”

(GIAR 23

settembre 2002 in re Y.)

Nello stesso

senso, la CRP:

"I rischi di collusione e di inquinamento delle

prove sono legati soprattutto ai bisogni dell'istruttoria. Da un lato si tratta

generalmente di evitare o prevenire accordi tra l'imputato e i testimoni - già

sentito o ancora da sentire - o i correi e complici non arrestati, messi in

atto per nascondere al giudice la verità, dall'altro di impedire interventi

fraudolenti del prevenuto in libertà sui mezzi di prova non ancora in possesso

della giustizia, allo scopo di distruggerli o di alterarli a suo vantaggio. la

possibilità di ostacolare in tal modo l'azione dell'autorità giudiziaria da

parte del prevenuto deve essere valutata sulla base di elementi concreti, la

realtà di questo rischio non potendo essere ammessa aprioristicamente ed in

maniera astratta (DTF 117 Ia 257; Decisione TF 2.3.2000 in re A. e rif.; R.

Hauser/E. Schweri, op. cit.

§

68 n. 13; G. Piquerez, op. cit. n. 2344 ss.)"

(sentenza 16 settembre 2004 in re B., CRP 60.2004.297)

Riass

umendo,

per il mantenimento della carcerazione preventiva dell'accusato, non basta che

vi siano ancora atti istruttori da esperire, ma è necessario che la prematura

rimessa in libertà dell'accusato possa essere di nocumento proprio nell'ottica

dell'assunzione delle prove che ancora mancano, e meglio in presenza di

pericolo di collusione, quando cioè è lecito temere l'intervento dell'accusato

su terze persone (siano essi correi, parti lese o semplici testi), o pericolo

di inquinamento delle prove, termine più ampio che indica altri atteggiamenti

suscettibili di falsare l'assetto probatorio, come la soppressione o

l'alterazione di mezzi di prova, ecc..

Va da sé che i criteri sopra

esposti richiedono applicazione più restrittiva allorquando l'inchiesta (e la

detenzione) è in corso da un certo tempo.

Per quanto concerne i bisogni

dell'inchiesta, il Procuratore pubblico, dopo aver evidenziato che risulta

implicato in 29 furti, che per 17 vi è riscontro con la refurtiva sequestrata,

rileva che verifiche attualmente in corso sugli ulteriori oggetti sequestrati

rendono verosimile il coinvolgimento dell'accusato in ulteriori furti commessi

con le medesime modalità ed in correità con terzi (essendo la refurtiva

difficilmente trasportabile da una sola persona, in quanto molto voluminosa e

di un certo peso), nonché di essere tuttora in attesa dei riscontri della

scientifica su tracce biologiche ed impronte scarpe rinvenute sui luoghi dei

furti. In sostanza, la ricostruzione dell'attività delinquenziale necessita di

ulteriori puntuali e rigorose verifiche, in relazione alle quali esiste un

concreto pericolo di collusione ed inquinamento delle prove, non essendo ancora

stati identificati eventuali correi e neppure essendo stato possibile

determinare la destinazione della merce sottratta e non rinvenuta né presso

l'abitazione dell'accusato, né presso quello della sua ragazza.

La difesa ritiene invece che

tutte le prove principali sarebbero ormai state raccolte e contesta l'esistenza

del pericolo di collusione ed inquinamento delle prove.

A torto.

Innanzitutto sono senz'altro dati

i bisogni istruttori indicati dal Procuratore pubblico e l'inchiesta non può

certo definirsi conclusa.

Va poi ribadito che parte della

refurtiva non è stata recuperata ed occorre pertanto verificare quale sia stata

la sua destinazione, apparendo poco credibile che, essendo stati infruttuosi i

tentativi di vendita a terzi, la stessa sia stata distrutta e buttata nei

cassonetti della spazzatura, come sostenuto dall'accusato nel corso del verb.

pol. 14.06.2006. A ciò si aggiunge che, in occasione di alcuni furti, si

trattava di merce ingombrante e pesante (es. cassaforte, macchina

radiocomandata) ciò che rende concreto il sospetto che __________ non agisse da

solo, ma in correità con altre persone a tutt'oggi ignote, sospetto peraltro

corroborato dalla deposizione del responsabile della __________, il quale ha

dichiarato di aver udito la sera dell'arresto del qui istante due distinte voci

all'interno della sua proprietà. In siffatte circostanze esiste quindi un

concreto pericolo di collusione ed inquinamento delle prove con eventuali

complici/correi ed eventuali ricettattori, rispettivamente in relazione alla

destinazione data alla refurtiva.

In conclusione gli atti

istruttori ancora da esperire esigono il mantenimento del carcere preventivo di

__________, ciò a salvaguardia di una corretta ricerca della verità, anche a

vantaggio dell'accusato stesso. Il fatto che i suddetti atti istruttori non

siano ancora stati effettuati, non può essere ritenuto lesivo del principio di

proporzionalità, tenuto conto del fatto che l'inchiesta, pur tenuto conto della

sua complessità - più furti commessi in un lasso di tempo di circa 1 anno - è

stata sin qui condotta in modo celere e preciso, ritenuto anche che le ultime

ammissioni di__________ (per oltre 10 furti) risalgono soltanto allo scorso 22

giugno 2006. Inoltre, in caso di scarcerazione, è, come detto, senz'altro dato,

contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, pericolo di collusione ed

inquinamento delle prove sia con eventuali correi/complici, sia con gli

eventuali ricettatori, nonché in relazione alla destinazione data alla merce

sottratta (in alcuni casi non certo di modico valore: torre computer, schermi,

stampanti, proiettore, DVD portatile, PC portatili, alcuni telefoni cellulari

ecc).

E. 9 Per quanto riguarda il pericolo

di recidiva, lo stesso deve essere concreto (DTF 105 Ia 31) e risultare da una

valutazione dell’insieme delle circostanze, tra cui i precedenti dell’accusato,

il suo comportamento durante l’istruttoria, la sua personalità, le modalità di

commissione dei reati (Luvini, I presupposti materiali del carcere preventivo

nel processo penale ticinese, Rep. 1989, p. 294; G. Piquerez, Manuel de

procédure pénale suisse, Zürich 2001, n° 1479/1483).

Il magistrato inquirente lo evoca,

evidenziando che, oltre ai fatti oggetto del presente procedimento, contro __________

sono ancora pendenti tre procedimenti, due per reati contro il patrimonio per

fatti dell'ottobre 2005 e del gennaio 2006 ed uno per titolo di violenza contro

funzionari e danneggiamento per fatti dell'aprile 2006.

Se è vero che __________ è alla

sua prima carcerazione e che ha alle spalle un passato tormentato, è

altrettanto vero che gli istruttori sino ad ora esperiti hanno permesso di

accertare il suo coinvolgimento in circa 30 furti, con scasso e senza scasso,

commessi nel periodo estate 2005 fino al momento dell'arresto in flagranza del

6 giugno 2006, reati peraltro ammessi. Si tratta di un'attività delinquenziale

intensa, di furti non certo

"di poca importanza"

(cfr. consid.

8) e neppure qualificabili come

"bravate"

, come invece

sostiene la difesa.

Inoltre l'accusato nel corso del

verb. Pol. 14.06.2006 ha - tra l'altro - affermato

"Il motivo per cui

commetto furti è poiché ho bisogno di denaro e di trovare il posto di lavoro

fisso. Il mio tutore non mi aiuta per nulla e pertanto mi arrangio così".

Se

messo in libertà provvisoria l'accusato si troverebbe quindi nuovamente

confrontato con l'assenza di una concreta ipotesi di lavoro e senza possibilità

di entrate finanziarie legali, ad eccezione della somma versatogli

dall'assistenza, e vi sarebbe pertanto concreto pericolo che egli ritorni a

commettere furti.

Tutti questi elementi di fatto

concorrono ad indicare concreto ed attuale pericolo di recidiva (SJ 1981, DTF

123 I 268; G. Piquerez, Procédure pénale suisse, n° 2357; N. Schmid,

Strafprozessrecht, 4. Auflage, n° 701b), peraltro la stessa difesa condivide le

considerazioni espresse dal Procuratore pubblico circa il

"preoccupante

l'aspetto delle reiterazione, considerata la sua giovane età ed il fatto che,

nonostante l'apertura di altri procedimenti penali, abbia continuato a

commettere atti criminosi"

(cfr. preavviso p. 2).

Non modifica questa conclusione

il fatto che in sede di conferma dell’arresto il pericolo di reiterazione non

sia stato indicato a motivazione della conferma stessa. L’individuazione di una

delle condizioni alternative a fondamento della detenzione cautelare è

sufficiente alla decisione, senza che sia necessario analizzarle tutte

(Sentenza GIAR 7 dicembre 2004 in re A. G., inc. GIAR 2004.56103).

Non può entrare in considerazione

l'adozione di misure sostitutive, quali quelle proposte dalla difesa, in quanto

inidonee a scongiurare il pericolo di recidiva (es. deposito documenti di

legittimazione, obbligo di presentarsi regolarmente ad un ufficio di polizia) e

quello di collusione ed inquinamento delle prove, anch'esso dato nella

fattispecie, rispettivamente inattuabili (ad esempio il divieto di prendere

contatto con eventuali persone che potrebbero essere ritenute coinvolte, quindi

non ancora identificate).

E. 10 La proporzionalità di una carcerazione (preventiva) deve essere analizzata da angolature diverse. Da un lato occorre mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la gravità e complessità della fattispecie e con la pena presumibile e dall’altro occorre anche verificare il rispetto del principio di celerità (SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP). La proporzionalità della carcerazione sin qui sofferta, alla luce della gravità delle accuse, della presenza di concreti indizi di colpevolezza, della verosimile pena in caso di condanna e della complessità dell'inchiesta è sicuramente data. L’accusato è stato arrestato la notte fra il 6 ed il 7 giugno 2006 in flagranza di furto. In questo lasso di tempo l’inchiesta è proceduta con celerità, tenuto anche conto della complessità dell'inchiesta determinata dal numero di furti (con e senza scasso), dall'assenza di indicazioni quo alla destinazione della refurtiva e considerato che l'accusato, dopo aver dapprima mantenuto un atteggiamento reticente (cfr. verb. GIAR 6.06.2006), ad ogni verbale confessa il suo coinvolgimento in ulteriori furti. Resta sottinteso l'obbligo per il magistrato inquirente - il quale ha comunque assicurato l'ininterrotto e spedito procedere dell'inchiesta (cfr. preavviso p. 3) - di trattare con priorità i casi in cui l'accusato è in detenzione (art. 102 cpv. 1 e 176 cpv. 3 CPP).

E. 11 In conclusione sufficienti presupposti di legge, come anche esplicitati dalla prassi e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di __________ a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua libertà. Di conseguenza, l’istanza di libertà provvisoria in discussione, deve essere respinta con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 let. f TG e contrario) e impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d’appello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP). Per questi motivi, richiamati gli articoli 139, 144, 186 CP, 95ss, 102, 103, 279ss, 284 CPP, decide: 1. L’istanza di libertà provvisoria è respinta. 2. Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione. 4. Intimazione: giudice Ursula Züblin

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 28.06.2006 INC.2006.27203 Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 28.06.2006 INC.2006.27203 Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 28.06.2006 INC.2006.27203

Istanza di libertà provvisoria.

Incarto n. INC.2006.27203 Lugano 28 giugno 2006 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto Ursula Züblin sedente per statuire sull'istanza di libertà provvisoria presentata il 21/22 giugno 2006 da __________, detenuto al PCT, patr. d'ufficio dalla __________ e qui trasmessa con preavviso negativo 23/26 giugno 2006 dal Procuratore pubblico Antonio Perugini, Bellinzona preso atto delle osservazioni della difesa; visto l'inc. MP __________; ritenuto e considerato, in fatto ed in diritto 1. __________ è stato arrestato la notte fra il 6 ed il 7 giugno 2006 in flagranza di reato (furto) e nei suoi confronti il Procuratore pubblico ha promosso l'accusa per titolo di ripetuto furto consumato e tentato, ripetuto danneggiamento e ripetuta violazione di domicilio. L'arresto è stato confermato da questo giudice il giorno successivo ritenuta l'esistenza, oltre che di seri e concreti indizi di colpevolezza, di bisogni dell'inchiesta e pericolo di collusione ed inquinamento delle prove (doc. 5, inc. GIAR 272.2006.1). Dalle indagini sin qui esperite è emerso il coinvolgimento dell'accusato in circa 30 furti, in parte con scasso, commessi nel mendrisiotto a far tempo dall'estate 2005. 2. Il 21/22 giugno 2006, per il tramite del proprio difensore, __________ ha presentato istanza di libertà provvisoria. La difesa, dopo aver rilevato l'atteggiamento collaborativo dell'accusato - peraltro alla sua prima incarcerazione -, che non ha mai ostacolato la raccolta e ricerca delle prove, e che tutte le prove principali sono state raccolte, contesta l'esistenza di un pericolo di collusione ed inquinamento delle prove: da un lato, non vi sarebbe motivo per temere che __________, se posto al beneficio della libertà provvisoria, possa impedire la ricerca della verità da parte degli inquirenti, rispettivamente "ostruire " la raccolta di prove e, dall'altro, non vi sarebbero pericoli collusivi non essendovi prove che accertino il coinvolgimento di terze persone. Inoltre, la difesa avrebbe appreso che non vi sarebbe "attualmente" la necessità di procedere al confronto con le parti lese e/o civili e che l'interrogatorio da parte del Procuratore pubblico non potrebbe aver luogo prima di metà luglio: vi sarebbero quindi dei ritardi inspiegabili nell'inchiesta, che non possono e non devono nuocere all'accusato. Inoltre si tratterebbe di "una serie di furti di poca importanza". In siffatte circostanze, il mantenimento della carcerazione preventiva sarebbe inutile e sproporzionato. 3. Il Procuratore pubblico ha presentato preavviso negativo, evidenziando che alla scarcerazione di __________ osterebbero bisogni dell'inchiesta, pericolo di collusione ed inquinamento delle prove, nonché pericolo di recidiva. Il Magistrato inquirente evidenzia pure rispetto del principio di proporzionalità, assicurando nel contempo "l'ininterrotto e spedito procedere dell'inchiesta che si presenta comunque laboriosa per ricostruire in modo completo ed affidabile il quadro dell'illecito commesso". 4. In sede di osservazioni la difesa si è sostanzialmente riconfermata nella primitiva istanza. In particolare, la difesa ribadisce che sarebbe sproporzionato mantenere __________ in detenzione preventiva, tenuto conto della sua giovane età, del suo passato tormentato, del suo atteggiamento collaborativo e soprattutto del fatto che trattasi della prima carcerazione. Se è vero che, come ritenuto dal Procuratore pubblico, l'aspetto della reiterazione è preoccupante è altrettanto vero che al pericolo di recidiva si potrebbe ovviare con l'applicazione di misure sostitutive, quali il controllo della presenza presso ufficio di polizia, deposito dei documenti di legittimazione, imposizione di misure di assistenza e controlli periodici ecc., ritenuto anche l'impegno dell'accusato istante a non contattare in nessun modo qualsiasi persona che potesse essere ritenuta coinvolta nei fatti inquisiti. Infine i capi d'accusa non sarebbero di gravità tale da lasciar pensare ad un possibile rischio di fuga. La difesa si dichiara comunque "disposta ad accordare un'ulteriore settimana di tempo per espletare alle indagini. Il mio assistito è stato arrestato il 7 giugno 2006, ritengo che un mese per raccogliere delle prove per dei reati di questa entità sia più che sufficiente". 5. L'accusato, detenuto, è pacificamente legittimato a presentare istanza di libertà provvisoria: il preavviso e l'incarto sono stati trasmessi tempestivamente (con raccomandata del 23 giugno 2006) ai sensi dell'art. 108 cpv. 1 CPP: in particolare, il preavviso e l'incarto sono stati contestualmente recapitati la mattina del 26 giugno 2006 (ex art. 20 cpv. 3 CPP); il termine di cui all'art. 108 cpv. 2 CPP scade venerdì 30 giugno 2006 (essendo giovedì 29 giorno festivo ex art. 20 cpv. 3 CPP). 6. I principi che reggono la materia, pur se noti alle parti, vengono qui di seguito riproposti. L'art. 95 CPP – corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 – dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l’accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo ai sensi dell’art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali – per quanto qui concerne – i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione e di inquinamento delle prove che, sia detto qui a futura memoria – può continuare ad esistere fino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105). L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 consid. 3) in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali – nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381). I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggiore rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all’arbitrio (REP 1980 pag. 128). (per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., Inc. 520.2001.5). 7. L'esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza deve essere verificata d'ufficio, pur nei limiti di competenza di questo giudice derivanti da un lato dalla sua funzione - che è quella di esaminare l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della misura restrittiva della libertà personale, e non di valutare nella sostanza l’esistenza di un reato -, e dall’altro - ma in maniera strettamente congiunta con quanto si viene di dire - dall’inopportunità di considerazioni di merito premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di giudizio. In concreto, sono senz'altro dati sufficienti indizi di colpevolezza a carico di __________. Quest'ultimo ha, infatti, ammesso il suo coinvolgimento in circa 30 furti, con e senza scasso, avvenuti nel mendrisiotto a far tempo dall'estate 2005. In particolare, dopo un’iniziale reticenza (cfr. verb. GIAR 7.06.2006), nel successivo verb. pol. 7.06.2006 ha ammesso di aver commesso un ulteriore furto ai danni della __________, in quello del 14.06.2006 ha ammesso cinque furti ai danni di tale carrozzeria, nonché ulteriori furti ed, infine, nel corso del verb pol. 22.06.2006 ha dichiarato di averne commessi un’ulteriore decina. In 17 episodi vi è riscontro con la refurtiva sequestrata. 8. In merito ai bisogni istruttori atti a giustificare la detenzione preventiva ed il suo perdurare, vi é consolidata giurisprudenza (e dottrina): “In relazione ai bisogni istruttori, atti a giustificare la misura restrittiva della libertà personale, occorre ricordare che questi non s'identificano semplicemente con gli atti istruttori in quanto tali, o con gli accertamenti (ancora) da effettuare, bensì con il pericolo di collusione o d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la corretta raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale suisse, ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697 ss.; RDAT 1988 no. 24). In quest'ottica il fatto che l'inchiesta sia tuttora in corso non è, di per sé, decisivo, in quanto " Die Tatsache allein, dass noch nicht alle Beweise erhoben bzw. die Mitverdächtigen dingfest gemacht werden konnten oder dass der Angeschuldigte die Aussage verweigert, genügt nicht " (N. Schmid, op. cit., no. 701a). Occorre che l'indagato, se posto in libertà, possa pregiudicarne (o comprometterne) il corretto svolgimento e, conseguentemente, l'esito. E', inoltre, necessario che questa possibilità di pregiudicare la raccolta di elementi di prova si fondi su elementi concreti: " Jedoch genügt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes die theoretische Möglichhkeit, dass der Angeschuldigte in Freheit kolludieren könnte, nicht, um die Fortsetzung der Haft oder die Nichtgewährung von Urlauben unter diesem Titel zu rechtfertigen. Es mussen vielmehr konkrete Indizien für eine solche Gefahr sprechen ." (DTF 117 Ia 257, cons. 4 c.). Gli elementi di concretezza del pericolo vanno individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova da assumere e nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di prova. Ad esempio, trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di collusione non può essere invocato in modo astratto a giustificazione del mantenimento della misura cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato nei confronti del teste) sia possibile, rispettivamente che vi sia una possibile convergenza d'interessi (tra i due) in relazione al contenuto della deposizione (SJ 1990 p. 438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p. 19). Il semplice atteggiamento di diniego dell’accusato, in sé, non costituisce indice in tal senso (DTF 90 IV 66; Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, BS 1999, § 68 no 13).” (GIAR 23 settembre 2002 in re Y.) Nello stesso senso, la CRP: "I rischi di collusione e di inquinamento delle prove sono legati soprattutto ai bisogni dell'istruttoria. Da un lato si tratta generalmente di evitare o prevenire accordi tra l'imputato e i testimoni - già sentito o ancora da sentire - o i correi e complici non arrestati, messi in atto per nascondere al giudice la verità, dall'altro di impedire interventi fraudolenti del prevenuto in libertà sui mezzi di prova non ancora in possesso della giustizia, allo scopo di distruggerli o di alterarli a suo vantaggio. la possibilità di ostacolare in tal modo l'azione dell'autorità giudiziaria da parte del prevenuto deve essere valutata sulla base di elementi concreti, la realtà di questo rischio non potendo essere ammessa aprioristicamente ed in maniera astratta (DTF 117 Ia 257; Decisione TF 2.3.2000 in re A. e rif.; R. Hauser/E. Schweri, op. cit. § 68 n. 13; G. Piquerez, op. cit. n. 2344 ss.)" (sentenza 16 settembre 2004 in re B., CRP 60.2004.297) Riass umendo, per il mantenimento della carcerazione preventiva dell'accusato, non basta che vi siano ancora atti istruttori da esperire, ma è necessario che la prematura rimessa in libertà dell'accusato possa essere di nocumento proprio nell'ottica dell'assunzione delle prove che ancora mancano, e meglio in presenza di pericolo di collusione, quando cioè è lecito temere l'intervento dell'accusato su terze persone (siano essi correi, parti lese o semplici testi), o pericolo di inquinamento delle prove, termine più ampio che indica altri atteggiamenti suscettibili di falsare l'assetto probatorio, come la soppressione o l'alterazione di mezzi di prova, ecc.. Va da sé che i criteri sopra esposti richiedono applicazione più restrittiva allorquando l'inchiesta (e la detenzione) è in corso da un certo tempo. Per quanto concerne i bisogni dell'inchiesta, il Procuratore pubblico, dopo aver evidenziato che risulta implicato in 29 furti, che per 17 vi è riscontro con la refurtiva sequestrata, rileva che verifiche attualmente in corso sugli ulteriori oggetti sequestrati rendono verosimile il coinvolgimento dell'accusato in ulteriori furti commessi con le medesime modalità ed in correità con terzi (essendo la refurtiva difficilmente trasportabile da una sola persona, in quanto molto voluminosa e di un certo peso), nonché di essere tuttora in attesa dei riscontri della scientifica su tracce biologiche ed impronte scarpe rinvenute sui luoghi dei furti. In sostanza, la ricostruzione dell'attività delinquenziale necessita di ulteriori puntuali e rigorose verifiche, in relazione alle quali esiste un concreto pericolo di collusione ed inquinamento delle prove, non essendo ancora stati identificati eventuali correi e neppure essendo stato possibile determinare la destinazione della merce sottratta e non rinvenuta né presso l'abitazione dell'accusato, né presso quello della sua ragazza. La difesa ritiene invece che tutte le prove principali sarebbero ormai state raccolte e contesta l'esistenza del pericolo di collusione ed inquinamento delle prove. A torto. Innanzitutto sono senz'altro dati i bisogni istruttori indicati dal Procuratore pubblico e l'inchiesta non può certo definirsi conclusa. Va poi ribadito che parte della refurtiva non è stata recuperata ed occorre pertanto verificare quale sia stata la sua destinazione, apparendo poco credibile che, essendo stati infruttuosi i tentativi di vendita a terzi, la stessa sia stata distrutta e buttata nei cassonetti della spazzatura, come sostenuto dall'accusato nel corso del verb. pol. 14.06.2006. A ciò si aggiunge che, in occasione di alcuni furti, si trattava di merce ingombrante e pesante (es. cassaforte, macchina radiocomandata) ciò che rende concreto il sospetto che __________ non agisse da solo, ma in correità con altre persone a tutt'oggi ignote, sospetto peraltro corroborato dalla deposizione del responsabile della __________, il quale ha dichiarato di aver udito la sera dell'arresto del qui istante due distinte voci all'interno della sua proprietà. In siffatte circostanze esiste quindi un concreto pericolo di collusione ed inquinamento delle prove con eventuali complici/correi ed eventuali ricettattori, rispettivamente in relazione alla destinazione data alla refurtiva. In conclusione gli atti istruttori ancora da esperire esigono il mantenimento del carcere preventivo di __________, ciò a salvaguardia di una corretta ricerca della verità, anche a vantaggio dell'accusato stesso. Il fatto che i suddetti atti istruttori non siano ancora stati effettuati, non può essere ritenuto lesivo del principio di proporzionalità, tenuto conto del fatto che l'inchiesta, pur tenuto conto della sua complessità - più furti commessi in un lasso di tempo di circa 1 anno - è stata sin qui condotta in modo celere e preciso, ritenuto anche che le ultime ammissioni di__________ (per oltre 10 furti) risalgono soltanto allo scorso 22 giugno 2006. Inoltre, in caso di scarcerazione, è, come detto, senz'altro dato, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, pericolo di collusione ed inquinamento delle prove sia con eventuali correi/complici, sia con gli eventuali ricettatori, nonché in relazione alla destinazione data alla merce sottratta (in alcuni casi non certo di modico valore: torre computer, schermi, stampanti, proiettore, DVD portatile, PC portatili, alcuni telefoni cellulari ecc). 9. Per quanto riguarda il pericolo di recidiva, lo stesso deve essere concreto (DTF 105 Ia 31) e risultare da una valutazione dell’insieme delle circostanze, tra cui i precedenti dell’accusato, il suo comportamento durante l’istruttoria, la sua personalità, le modalità di commissione dei reati (Luvini, I presupposti materiali del carcere preventivo nel processo penale ticinese, Rep. 1989, p. 294; G. Piquerez, Manuel de procédure pénale suisse, Zürich 2001, n° 1479/1483). Il magistrato inquirente lo evoca, evidenziando che, oltre ai fatti oggetto del presente procedimento, contro __________ sono ancora pendenti tre procedimenti, due per reati contro il patrimonio per fatti dell'ottobre 2005 e del gennaio 2006 ed uno per titolo di violenza contro funzionari e danneggiamento per fatti dell'aprile 2006. Se è vero che __________ è alla sua prima carcerazione e che ha alle spalle un passato tormentato, è altrettanto vero che gli istruttori sino ad ora esperiti hanno permesso di accertare il suo coinvolgimento in circa 30 furti, con scasso e senza scasso, commessi nel periodo estate 2005 fino al momento dell'arresto in flagranza del 6 giugno 2006, reati peraltro ammessi. Si tratta di un'attività delinquenziale intensa, di furti non certo "di poca importanza" (cfr. consid.

8) e neppure qualificabili come "bravate", come invece sostiene la difesa. Inoltre l'accusato nel corso del verb. Pol. 14.06.2006 ha - tra l'altro - affermato "Il motivo per cui commetto furti è poiché ho bisogno di denaro e di trovare il posto di lavoro fisso. Il mio tutore non mi aiuta per nulla e pertanto mi arrangio così". Se messo in libertà provvisoria l'accusato si troverebbe quindi nuovamente confrontato con l'assenza di una concreta ipotesi di lavoro e senza possibilità di entrate finanziarie legali, ad eccezione della somma versatogli dall'assistenza, e vi sarebbe pertanto concreto pericolo che egli ritorni a commettere furti. Tutti questi elementi di fatto concorrono ad indicare concreto ed attuale pericolo di recidiva (SJ 1981, DTF 123 I 268; G. Piquerez, Procédure pénale suisse, n° 2357; N. Schmid, Strafprozessrecht, 4. Auflage, n° 701b), peraltro la stessa difesa condivide le considerazioni espresse dal Procuratore pubblico circa il "preoccupante l'aspetto delle reiterazione, considerata la sua giovane età ed il fatto che, nonostante l'apertura di altri procedimenti penali, abbia continuato a commettere atti criminosi" (cfr. preavviso p. 2). Non modifica questa conclusione il fatto che in sede di conferma dell’arresto il pericolo di reiterazione non sia stato indicato a motivazione della conferma stessa. L’individuazione di una delle condizioni alternative a fondamento della detenzione cautelare è sufficiente alla decisione, senza che sia necessario analizzarle tutte (Sentenza GIAR 7 dicembre 2004 in re A. G., inc. GIAR 2004.56103). Non può entrare in considerazione l'adozione di misure sostitutive, quali quelle proposte dalla difesa, in quanto inidonee a scongiurare il pericolo di recidiva (es. deposito documenti di legittimazione, obbligo di presentarsi regolarmente ad un ufficio di polizia) e quello di collusione ed inquinamento delle prove, anch'esso dato nella fattispecie, rispettivamente inattuabili (ad esempio il divieto di prendere contatto con eventuali persone che potrebbero essere ritenute coinvolte, quindi non ancora identificate). 10. La proporzionalità di una carcerazione (preventiva) deve essere analizzata da angolature diverse. Da un lato occorre mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la gravità e complessità della fattispecie e con la pena presumibile e dall’altro occorre anche verificare il rispetto del principio di celerità (SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP). La proporzionalità della carcerazione sin qui sofferta, alla luce della gravità delle accuse, della presenza di concreti indizi di colpevolezza, della verosimile pena in caso di condanna e della complessità dell'inchiesta è sicuramente data. L’accusato è stato arrestato la notte fra il 6 ed il 7 giugno 2006 in flagranza di furto. In questo lasso di tempo l’inchiesta è proceduta con celerità, tenuto anche conto della complessità dell'inchiesta determinata dal numero di furti (con e senza scasso), dall'assenza di indicazioni quo alla destinazione della refurtiva e considerato che l'accusato, dopo aver dapprima mantenuto un atteggiamento reticente (cfr. verb. GIAR 6.06.2006), ad ogni verbale confessa il suo coinvolgimento in ulteriori furti. Resta sottinteso l'obbligo per il magistrato inquirente - il quale ha comunque assicurato l'ininterrotto e spedito procedere dell'inchiesta (cfr. preavviso p. 3) - di trattare con priorità i casi in cui l'accusato è in detenzione (art. 102 cpv. 1 e 176 cpv. 3 CPP). 11. In conclusione sufficienti presupposti di legge, come anche esplicitati dalla prassi e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di __________ a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua libertà. Di conseguenza, l’istanza di libertà provvisoria in discussione, deve essere respinta con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 let. f TG e contrario) e impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d’appello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP). Per questi motivi, richiamati gli articoli 139, 144, 186 CP, 95ss, 102, 103, 279ss, 284 CPP, decide: 1. L’istanza di libertà provvisoria è respinta. 2. Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione. 4. Intimazione: giudice Ursula Züblin