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INC.2004.62102

Ticino · 2004-11-19 · Italiano TI
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Istanza di libertà provvisoria

Sachverhalt

ulteriori, avvenuti nello stesso periodo e che coinvolgono sempre __________.,

nel senso che in alcune occasioni le pratiche sessuali avrebbero visto il

coinvolgimento di terze persone, più precisamente delle prostitute (cfr.

rapporto di polizia 26 ottobre 2004, doc. 2 inc. GIAR 621.2004.2);

-

questi "nuovi" fatti

sono stati indicati da __________ prima alla psicologa __________ e poi al

Magistrato dei minorenni (AI 17); da queste dichiarazioni ha preso avvio la

nuova indagine;

-

con l'istanza qui in discussione,

_ACCU1 per il tramite del difensore, chiede di essere posto in libertà

provvisoria; a suo dire gli indizi a carico sono costituiti unicamente da

dichiarazioni di __________ che non hanno trovato riscontro alcuno nelle indagini

effettuate nel corso degli oltre 20 giorni di detenzione preventiva, nonostante

l'interrogatorio di vicini e l'analisi delle fatture telefoniche (recanti i

numeri dei collegamenti concernenti gli anni oggetto d'indagine) sequestrate al

suo domicilio (Istanza 16 novembre 2004, punti 3 e 4); le dichiarazioni di

__________, sempre secondo l'accusato, non hanno quella concretezza necessaria

per giustificare il mantenimento della misura cautelare, e ciò per la loro

collocazione temporale (poco dopo un incontro casuale con la nonna e il proprio

compleanno, senza regalo da parte di questa), per i riferimenti ai rapporti tra

nonna e nonno contenuti nella deposizione stessa (la nonna non dovrebbe stare

con il nonno), per l'assenza di un qualsiasi elemento descrittivo delle persone

che avrebbero partecipato ai giochi sessuali ed il contrasto dei fatti

descritti (da __________) con il profilo dell'accusato tracciato dal perito

nella precedente inchiesta (Istanza, punto 6); in conclusione l'accusato

ritiene che se, visto quanto emerso dalla precedente inchiesta, il nuovo

racconto del nipote poteva costituire un grave indizio di reato nei suoi

confronti (al momento del racconto stesso), ciò non è più il caso dopo oltre 20

giorni di detenzione preventiva in assenza di ulteriori riscontri (Istanza,

punto 2);

-

il magistrato inquirente preavvisa

negativamente la richiesta (18 novembre 2004); dopo aver brevemente riassunto i

fatti relativi alla precedente inchiesta e la genesi delle attuali (e

ulteriori) dichiarazioni di __________, afferma presenza di sufficienti indizi

di reato (dichiarazioni del bimbo e dei genitori) e di concrete necessità

istruttorie, segnatamente l'identificazione, tramite analisi delle telefonate,

delle eventuali terze persone coinvolte e la loro audizione senza rischio di

pratiche collusive; precisa che le telefonate da vagliare sono più di 5'000

(Preavviso, pag. 3);

-

il magistrato inquirente

sottolinea pure esistenza di un pericolo di recidiva, conseguente al fatto che

l'accusato avrebbe sottaciuto, nella precedente inchiesta, elementi della sua

condotta;

-

con osservazioni del 18 novembre

2004, la difesa ribadisce quanto affermato nell'istanza, con particolare

riferimento all'esito delle indagini sin qui esperite e contesta concretezza di

un pericolo di recidiva, in quanto non ritenuto al momento dell'arresto;

-

i principi che reggono la materia,

pur se noti alle parti, vengono qui riproposti:

"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33

scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo

evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in

libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo

a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato

gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel

contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per

quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al

pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare

ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto

pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si

aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di

interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio

aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag.

32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine

pubblico (REP 1998 n. 105).

L'eccezione della cautelare privazione della libertà

personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto

cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di

quanto già dettato dalla giurisprudenza  della Camera dei ricorsi penali - nel

solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della

proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia

381).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior

rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della

libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag.

416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi

penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128)."

(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc.

520.2001.5)

-

gli indizi di reato nei confronti dell'accusato sono

quelli già indicati nella decisione di conferma dell'arresto del 27 ottobre 2004

(assenza di elementi rilevanti a minare la credibilità del racconto di

__________ - pur se intervenuto ad un anno circa dalla precedente inchiesta

nell'ambito della quale questi fatti non erano emersi - precedente racconto di

abusi che ha trovato conferma sostanziale, primo verbale dell'accusato

contenente affermazioni non veritiere su fatto - rapporti con altre donne oltre

la moglie - non necessariamente di secondaria importanza, ancorché non

direttamente connesso con il reato) e riconosciuti come tali anche dalla

difesa; il problema posto è se tali indizi siano ancora sufficienti, dopo ca.

tre settimane di carcere preventivo, a giustificare la misura cautelare;

-

la risposta, per questo giudice, è affermativa;

-

va innanzitutto detto che i rilievi della difesa sulla

deposizione di __________, anche se non privi di pertinenza (perlomeno alcuni,

dato che l'ipotesi avanzata in relazione all'incontro con la nonna ed al

compleanno dimentica che __________ ha parlato del coinvolgimento di terze

persone già il 26 agosto 2004 - cfr. scritto psicologa __________ del 24

ottobre 2004 in AI 14), non derivano da elementi acquisiti posteriormente alla

decisione di conferma; il tempo trascorso dall'arresto, senza che si siano

aggiunti nuovi indizi non è, a giudizio di questo giudice, ancora tale da

permettere di affermare che gli indizi menzionati non raggiungano (più) quel

grado di concretezza e pregnanza necessaria a giustificare la detenzione, pur

nel maggior rigore richiesto dal trascorrere del tempo; non va dimenticato che

nell'ambito dei reati di carattere sessuale, ancor più se commessi con modalità

che non lasciano segni fisici visibili, raramente vi sono elementi probatori

acquisibili immediatamente e direttamente, di conseguenza le versioni della

parti coinvolte e, soprattutto, la loro "credibilità" sono spesso, e

anche per un tempo importante, gli unici indizi certi; nel caso in esame il

racconto del piccolo __________ appare coerente, lineare, privo di evidenti

contraddizioni e, inoltre, non sono emersi elementi concreti che ne mettano in

dubbio la credibilità; la deposizione è, impregiudicato ogni e qualsiasi

giudizio di merito, indizio concreto (non semplice sospetto) e sufficiente,

allo stadio attuale, per giustificare il perdurare della detenzione preventiva

(ovviamente, se risulta presente anche una delle condizioni alternative che vi

si devono aggiungere ex art. 95 CPP;

-

i bisogni istruttori sono indicati dal magistrato

inquirente con riferimento al pericolo di collusione con le persone (non ancora

identificate) che avrebbero partecipato, in un certo numero di casi, alle

pratiche di carattere sessuale messe in atto dall'accusato nei confronti di

__________; tale pericolo è concreto; infatti, se alle negazioni dell'accusato

(e sia detto senza giudizio sulla fondatezza) si aggiunge il fatto che queste

persone avrebbero partecipato al reato (vista la presenza del minore),

l'interesse (convergente) collusivo è evidente e non può essere sottovalutato

(CRP 14.04.1995 in re D., cons. 2; GIAR 19 dicembre 2002 in re C., cons. 4);

può anche essere difficile pensare che, una volta identificate (e se

identificate), queste persone ammettano tranquillamente i fatti, ma ciò rende

ancora più determinante che possano essere sentite senza preventivi contatti

con l'accusato;

-

a scanso d'equivoci si precisa che stabilito il valore

(attuale) indiziante delle dichiarazioni di __________, è automaticamente

sufficientemente "indiziata" l'esistenza di queste persone;

-

ponendo in relazione il tempo trascorso con gli

accertamenti effettuati, anche e soprattutto sui numeri telefonici, la difesa

pone il problema della proporzionalità nell'accezione di cui all'art. 102 cpv.

2 CPP (rispetto della celerità nella conduzione dell'istruttoria); nello

scritto del 17 novembre 2004 al Procuratore pubblico, la polizia giudiziaria,

segnala che sta lavorando su oltre 5000 chiamate relative a oltre 400 numeri

diversi che devono essere identificati nel loro intestatario e immessi (si

suppone in un PC) manualmente (AI 31); lo scritto non si esprime sullo stato

dei lavori (quanti già identificati, quanti già immessi, ecc.), rispettivamente

sul tempo prevedibile per la conclusione di questo lavoro; ricordando che,

visto lo stato di detenzione dell'accusato, va scelta la modalità operativa che

permetta di individuare al più presto elementi utili (nell'uno o nell'altro

senso), lasciando a fasi successive eventuali approfondimenti nonché il

riordino generale, il tempo sin qui impiegato per la ricerca dei dati utili

all'inchiesta, vista la mole degli stessi e la loro collocazione temporale, non

appare eccessivo e lesivo del principio di celerità;

-

la proporzionalità della carcerazione, nella sua

accezione più generale di rapporto tra la durata della stessa e il rischio di

pena, è data; il carcere preventivo si qui sofferto, poco meno di un mese, non

appare sproporzionato se si tien conto della gravità dei reati ipotizzati e

delle relative comminatorie di pena; va precisato, a scanso di equivoci, che

visto lo scopo della detenzione preventiva (misura d'inchiesta) il carcere

preventivo sofferto per la precedente inchiesta può essere considerato, se del

caso, solo in misura limitata; comunque, tutti i reati imputati sono dei

crimini e la proporzionalità è data anche tenendo conto del carcere preventivo

sofferto durante la precedente inchiesta;

-

da ultimo, ancorché a titolo abbondanziale, il

pericolo di recidiva (che può manifestarsi o essere individuato anche in corso

d'inchiesta e non solo all'inizio della stessa) non appare sufficientemente

concreto alla luce degli argomenti addotti dal magistrato inquirente; se è vero

che gli attuali indizi concernono fatti sottaciuti all'epoca della precedente

inchiesta, è altrettanto vero che concernono lo stesso periodo e l'accusato è

in libertà dal 9 dicembre 2003 (si veda la casistica riportata in REP 1989,

pag. 294/295 e in SJ 1981, pag. 380 ss);

-

in conclusione, questo giudice

ritiene ancora presenti, a carico di_ACCU1 sufficienti indizi di reato e un

concreto pericolo di collusione a giustificazione della detenzione preventiva,

che risulta, nel contempo, ancora rispettosa del principio di proporzionalità e

dell'obbligo di celerità ex art. 102 CPP.

P.Q.M

visti gli artt.

187, 189, 191 CP, 95 ss., 107 ss., 279 ss. e 284 cpv.

1 lit. a CPP, 10 CF, 5 CEDU;

decide

__________

1.

L’istanza di libertà provvisoria

formulata con scritto 16 novembre 2004 da  __________ è respinta.

2.

Non si percepiscono né tassa né

spese giudiziarie.

3.

Contro la presente decisione è

dato il rimedio del ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello

entro 10 (dieci) giorni dall’intimazione.

4.

Intimazione (anticipata via fax

vista l'imminenza del fine settimana e ritenuto che i termini di ricorso

decorrono comunque dalla notifica dell'originale):

giudice

Edy Meli

Erwägungen (3 Absätze)

E. 2 Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

E. 3 Contro la presente decisione è dato il rimedio del ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello entro 10 (dieci) giorni dall’intimazione.

E. 4 Intimazione (anticipata via fax vista l'imminenza del fine settimana e ritenuto che i termini di ricorso decorrono comunque dalla notifica dell'originale): giudice Edy Meli

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 19.11.2004 INC.2004.62102 Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 19.11.2004 INC.2004.62102 Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 19.11.2004 INC.2004.62102

Istanza di libertà provvisoria

Incarto n. INC.2004.62102 Lugano, 19 novembre 2004 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto Edy Meli sedente per statuire sull'istanza di libertà provvisoria presentata il 16 novembre 2004 da _ACCU1 attualmente detenuto c/o carceri pretoriali (rappr. dall'avv._DIFU1 __________) e qui trasmessa con preavviso negativo del 18 novembre 2004 dal Procuratore pubblico Mario Branda, Bellinzona viste le osservazioni della difesa dell'accusato (18 novembre 2004); visto l'incarto __________; ritenuto e considerato in fatto ed in diritto che: - è stato arrestato il 26 ottobre 2004 con l'accusa di atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere, atti sessuali con fanciulli e coazione sessuale (artt. 191, 187, 189 CP), per (presunti) fatti avvenuti tra il 2001 ed il 2003, al proprio domicilio, a danno dell'abiatico __________, nato il __________ (cfr. ODA del 26.10.2004); - l'arresto é stato confermato da questo giudice il giorno successivo, ritenuti presenti gravi indizi di reato e bisogni dell'istruzione, " con particolare riferimento alla verifica delle telefonate " di cui si dirà meglio nel seguito della decisione (doc. 3, inc. GIAR 621.2004.1); - è stato rinviato a giudizio con atto d'accusa dell'8 aprile 2004 (n. __________), per gli stessi titoli di reato, per fatti (formalmente sempre presunti, ma in gran parte ammessi) avvenuti nel periodo che va dalla primavera del 2000 al giugno 2003 a danno di __________; - l'attuale accusa concerne fatti ulteriori, avvenuti nello stesso periodo e che coinvolgono sempre __________., nel senso che in alcune occasioni le pratiche sessuali avrebbero visto il coinvolgimento di terze persone, più precisamente delle prostitute (cfr. rapporto di polizia 26 ottobre 2004, doc. 2 inc. GIAR 621.2004.2); - questi "nuovi" fatti sono stati indicati da __________ prima alla psicologa __________ e poi al Magistrato dei minorenni (AI 17); da queste dichiarazioni ha preso avvio la nuova indagine; - con l'istanza qui in discussione, _ACCU1 per il tramite del difensore, chiede di essere posto in libertà provvisoria; a suo dire gli indizi a carico sono costituiti unicamente da dichiarazioni di __________ che non hanno trovato riscontro alcuno nelle indagini effettuate nel corso degli oltre 20 giorni di detenzione preventiva, nonostante l'interrogatorio di vicini e l'analisi delle fatture telefoniche (recanti i numeri dei collegamenti concernenti gli anni oggetto d'indagine) sequestrate al suo domicilio (Istanza 16 novembre 2004, punti 3 e 4); le dichiarazioni di __________, sempre secondo l'accusato, non hanno quella concretezza necessaria per giustificare il mantenimento della misura cautelare, e ciò per la loro collocazione temporale (poco dopo un incontro casuale con la nonna e il proprio compleanno, senza regalo da parte di questa), per i riferimenti ai rapporti tra nonna e nonno contenuti nella deposizione stessa (la nonna non dovrebbe stare con il nonno), per l'assenza di un qualsiasi elemento descrittivo delle persone che avrebbero partecipato ai giochi sessuali ed il contrasto dei fatti descritti (da __________) con il profilo dell'accusato tracciato dal perito nella precedente inchiesta (Istanza, punto 6); in conclusione l'accusato ritiene che se, visto quanto emerso dalla precedente inchiesta, il nuovo racconto del nipote poteva costituire un grave indizio di reato nei suoi confronti (al momento del racconto stesso), ciò non è più il caso dopo oltre 20 giorni di detenzione preventiva in assenza di ulteriori riscontri (Istanza, punto 2); - il magistrato inquirente preavvisa negativamente la richiesta (18 novembre 2004); dopo aver brevemente riassunto i fatti relativi alla precedente inchiesta e la genesi delle attuali (e ulteriori) dichiarazioni di __________, afferma presenza di sufficienti indizi di reato (dichiarazioni del bimbo e dei genitori) e di concrete necessità istruttorie, segnatamente l'identificazione, tramite analisi delle telefonate, delle eventuali terze persone coinvolte e la loro audizione senza rischio di pratiche collusive; precisa che le telefonate da vagliare sono più di 5'000 (Preavviso, pag. 3); - il magistrato inquirente sottolinea pure esistenza di un pericolo di recidiva, conseguente al fatto che l'accusato avrebbe sottaciuto, nella precedente inchiesta, elementi della sua condotta; - con osservazioni del 18 novembre 2004, la difesa ribadisce quanto affermato nell'istanza, con particolare riferimento all'esito delle indagini sin qui esperite e contesta concretezza di un pericolo di recidiva, in quanto non ritenuto al momento dell'arresto; - i principi che reggono la materia, pur se noti alle parti, vengono qui riproposti: "L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105). L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza  della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381). I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128)." (per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5) - gli indizi di reato nei confronti dell'accusato sono quelli già indicati nella decisione di conferma dell'arresto del 27 ottobre 2004 (assenza di elementi rilevanti a minare la credibilità del racconto di __________ - pur se intervenuto ad un anno circa dalla precedente inchiesta nell'ambito della quale questi fatti non erano emersi - precedente racconto di abusi che ha trovato conferma sostanziale, primo verbale dell'accusato contenente affermazioni non veritiere su fatto - rapporti con altre donne oltre la moglie - non necessariamente di secondaria importanza, ancorché non direttamente connesso con il reato) e riconosciuti come tali anche dalla difesa; il problema posto è se tali indizi siano ancora sufficienti, dopo ca. tre settimane di carcere preventivo, a giustificare la misura cautelare; - la risposta, per questo giudice, è affermativa; - va innanzitutto detto che i rilievi della difesa sulla deposizione di __________, anche se non privi di pertinenza (perlomeno alcuni, dato che l'ipotesi avanzata in relazione all'incontro con la nonna ed al compleanno dimentica che __________ ha parlato del coinvolgimento di terze persone già il 26 agosto 2004 - cfr. scritto psicologa __________ del 24 ottobre 2004 in AI 14), non derivano da elementi acquisiti posteriormente alla decisione di conferma; il tempo trascorso dall'arresto, senza che si siano aggiunti nuovi indizi non è, a giudizio di questo giudice, ancora tale da permettere di affermare che gli indizi menzionati non raggiungano (più) quel grado di concretezza e pregnanza necessaria a giustificare la detenzione, pur nel maggior rigore richiesto dal trascorrere del tempo; non va dimenticato che nell'ambito dei reati di carattere sessuale, ancor più se commessi con modalità che non lasciano segni fisici visibili, raramente vi sono elementi probatori acquisibili immediatamente e direttamente, di conseguenza le versioni della parti coinvolte e, soprattutto, la loro "credibilità" sono spesso, e anche per un tempo importante, gli unici indizi certi; nel caso in esame il racconto del piccolo __________ appare coerente, lineare, privo di evidenti contraddizioni e, inoltre, non sono emersi elementi concreti che ne mettano in dubbio la credibilità; la deposizione è, impregiudicato ogni e qualsiasi giudizio di merito, indizio concreto (non semplice sospetto) e sufficiente, allo stadio attuale, per giustificare il perdurare della detenzione preventiva (ovviamente, se risulta presente anche una delle condizioni alternative che vi si devono aggiungere ex art. 95 CPP; - i bisogni istruttori sono indicati dal magistrato inquirente con riferimento al pericolo di collusione con le persone (non ancora identificate) che avrebbero partecipato, in un certo numero di casi, alle pratiche di carattere sessuale messe in atto dall'accusato nei confronti di __________; tale pericolo è concreto; infatti, se alle negazioni dell'accusato (e sia detto senza giudizio sulla fondatezza) si aggiunge il fatto che queste persone avrebbero partecipato al reato (vista la presenza del minore), l'interesse (convergente) collusivo è evidente e non può essere sottovalutato (CRP 14.04.1995 in re D., cons. 2; GIAR 19 dicembre 2002 in re C., cons. 4); può anche essere difficile pensare che, una volta identificate (e se identificate), queste persone ammettano tranquillamente i fatti, ma ciò rende ancora più determinante che possano essere sentite senza preventivi contatti con l'accusato; - a scanso d'equivoci si precisa che stabilito il valore (attuale) indiziante delle dichiarazioni di __________, è automaticamente sufficientemente "indiziata" l'esistenza di queste persone; - ponendo in relazione il tempo trascorso con gli accertamenti effettuati, anche e soprattutto sui numeri telefonici, la difesa pone il problema della proporzionalità nell'accezione di cui all'art. 102 cpv. 2 CPP (rispetto della celerità nella conduzione dell'istruttoria); nello scritto del 17 novembre 2004 al Procuratore pubblico, la polizia giudiziaria, segnala che sta lavorando su oltre 5000 chiamate relative a oltre 400 numeri diversi che devono essere identificati nel loro intestatario e immessi (si suppone in un PC) manualmente (AI 31); lo scritto non si esprime sullo stato dei lavori (quanti già identificati, quanti già immessi, ecc.), rispettivamente sul tempo prevedibile per la conclusione di questo lavoro; ricordando che, visto lo stato di detenzione dell'accusato, va scelta la modalità operativa che permetta di individuare al più presto elementi utili (nell'uno o nell'altro senso), lasciando a fasi successive eventuali approfondimenti nonché il riordino generale, il tempo sin qui impiegato per la ricerca dei dati utili all'inchiesta, vista la mole degli stessi e la loro collocazione temporale, non appare eccessivo e lesivo del principio di celerità; - la proporzionalità della carcerazione, nella sua accezione più generale di rapporto tra la durata della stessa e il rischio di pena, è data; il carcere preventivo si qui sofferto, poco meno di un mese, non appare sproporzionato se si tien conto della gravità dei reati ipotizzati e delle relative comminatorie di pena; va precisato, a scanso di equivoci, che visto lo scopo della detenzione preventiva (misura d'inchiesta) il carcere preventivo sofferto per la precedente inchiesta può essere considerato, se del caso, solo in misura limitata; comunque, tutti i reati imputati sono dei crimini e la proporzionalità è data anche tenendo conto del carcere preventivo sofferto durante la precedente inchiesta; - da ultimo, ancorché a titolo abbondanziale, il pericolo di recidiva (che può manifestarsi o essere individuato anche in corso d'inchiesta e non solo all'inizio della stessa) non appare sufficientemente concreto alla luce degli argomenti addotti dal magistrato inquirente; se è vero che gli attuali indizi concernono fatti sottaciuti all'epoca della precedente inchiesta, è altrettanto vero che concernono lo stesso periodo e l'accusato è in libertà dal 9 dicembre 2003 (si veda la casistica riportata in REP 1989, pag. 294/295 e in SJ 1981, pag. 380 ss); - in conclusione, questo giudice ritiene ancora presenti, a carico di_ACCU1 sufficienti indizi di reato e un concreto pericolo di collusione a giustificazione della detenzione preventiva, che risulta, nel contempo, ancora rispettosa del principio di proporzionalità e dell'obbligo di celerità ex art. 102 CPP. P.Q.M visti gli artt. 187, 189, 191 CP, 95 ss., 107 ss., 279 ss. e 284 cpv. 1 lit. a CPP, 10 CF, 5 CEDU; decide __________ 1. L’istanza di libertà provvisoria formulata con scritto 16 novembre 2004 da  __________ è respinta. 2. Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie. 3. Contro la presente decisione è dato il rimedio del ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello entro 10 (dieci) giorni dall’intimazione. 4. Intimazione (anticipata via fax vista l'imminenza del fine settimana e ritenuto che i termini di ricorso decorrono comunque dalla notifica dell'originale): giudice Edy Meli