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INC.2003.59404

Ticino · 2005-03-07 · Italiano TI
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Ordine di perquisizione e sequestro. Decisione priva d'effetto concreto

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Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 07.03.2005 INC.2003.59404 Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 07.03.2005 INC.2003.59404 Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 07.03.2005 INC.2003.59404

Ordine di perquisizione e sequestro. Decisione priva d'effetto concreto

Incarto n. INC.2003.59404 Lugano 7 marzo 2005 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto Edy Meli sedente per statuire sul reclamo presentato il 4/7 febbraio 2005 da __________, __________ (studio legale __________, __________) contro la decisione 24 gennaio 2005 del Procuratore pubblico Maria Galliani che ordina il sequestro di due CI nelle mani di __________, con ordine di consegna al MP a crescita in giudicato; viste le osservazioni 18 febbraio 2005 del magistrato inquirente e 24/25 febbraio 2005 della ___; richiamata l'ordinanza 1. marzo 2005 di questo ufficio volta a determinare se il destinatario dell'ordine fosse ancora proprietario o possessore/detentore delle CI oggetto dell'ordine intimatogli; visti:

-          lo scritto 3 marzo 2005 del magistrato inquirente che segnala di non essere in grado di indicare se i titoli siano effettivamente sotto sequestro e di aver avviato accertamenti per determinarne l'attuale situazione così da poter procedere;

-          lo scritto 2/3 marzo 2005 del patrocinatore di __________ che conferma di non essere più né proprietario né possessore/detentore delle cartelle in questione, e ciò sin dall'aprile 2004; alla luce di quanto sopra occorre concludere che il sequestro ordinato il 24 gennaio 2005 non ha avuto effetti concreti; ne consegue che il reclamo è, di fatto, privo d'oggetto e la presente decisione, se entrasse nel merito, avrebbe puro valore accademico; la presente procedura deve quindi essere stralciata dai ruoli in quanto priva d'oggetto; visto l'esito della procedura, non si prelevano tasse e spese; alla PC __________ possono comunque essere assegnate ripetibili, a carico dello Stato, in quanto l'accertamento effettuato con l'ordinanza del 1. marzo 2005, poteva essere effettuato prima di assegnare un termine per le osservazioni; quanto al reclamante, non vengono assegnate ripetibili in quanto poteva limitarsi segnalare l'inefficacia dell'ordine nei suoi confronti; per lo stesso motivo (appena esposto) le varie osservazioni non vengono trasmesse alle parti, solo si trasmettono gli scritti 2 e 3 marzo 2005; P.Q.M viste le norme applicabili, in particolare gli artt. 161 ss, 280 ss, 284 CPP, decide 1. Il reclamo 4/7 febbraio 2005 presentato da __________ è stralciato dai ruoli. 2. Non si prelevano tasse e spese, alla osservante __________ sono assegnati FRS 600.- a titolo di ripetibili, a carico dello Stato. 3. Contro la presente è dato reclamo alla CRP, entro 10 giorni dall'intimazione. 4. Intimazione: giudice Edy Meli