Sentenza o decisione senza scheda
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Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 18.05.2004 INC.2003.57705 Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 18.05.2004 INC.2003.57705 Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 18.05.2004 INC.2003.57705
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. INC.2003.57705 Lugano 18 maggio 2004 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto Franco Lardelli sedente per statuire sull’istanza 28 aprile 2004 presentata da __________ (tutti patrocinati dall’avv. __________) intesa ad ottenere il dissequestro di un diamante sequestrato dal Procuratore pubblico Arturo Garzoni nell’ambito del procedimento penale pendente nei confronti di__________ di cui all’inc. MP __________; viste le osservazioni 7 maggio 2004 del magistrato inquirente e 10 maggio 2004 del patrocinatore di __________; letto ed esaminato l’inc. MP __________; ritenuto e considerato in fatto e in diritto: che: - nell’ambito del procedimento penale pendente nei confronti di __________, per titolo di infrazione aggravata, sub. semplice alla LFStup, il magistrato inquirente ha posto sotto sequestro un diamante di 3.58 carati, trovato presso il __________ di __________, nella cassetta di sicurezza n. __________ intestata ad __________; - con istanza 28 aprile 2004, presentata congiuntamente a questo giudice e al Procuratore pubblico Arturo Garzoni, gli istanti chiedono il dissequestro del diamante suddetto e “l’immediata consegna ai proprietari”; - la richiesta di intervento diretto del Giudice dell’istruzione e dell’arresto è irricevibile; prima dell’emanazione dell’atto d’accusa o del decreto di abbandono, spetta infatti al Procuratore pubblico di decidere in prima istanza le istanze di dissequestro, con riserva dei rimedi di diritto per le parti o i terzi che dimostrano un interesse legittimo (art. 280 CPP); - non compete dunque neppure a questo Giudice esprimersi in prima istanza sulla legittimazione degli istanti a presentare la richiesta di dissequestro; - alla luce di quanto sopra esposto, l’istanza va dunque dichiarata irricevibile, con la presente decisione suscettibile di ricorso alla Camera dei ricorsi penali (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP), con seguito di tassa e spese agli istanti soccombenti. Per questi motivi, visti i citati articoli di legge, decide: 1. L’istanza è irricevibile. 2. La tassa di giustizia di FRS 150.- e le spese di FRS 50.- sono a carico degli istanti. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione. 4. Intimazione: giudice Franco Lardelli