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INC.2003.23703

Ticino · 2003-05-21 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Sachverhalt

" (AI __________);

-

con scritto del 4 luglio 2003, indirizzato alla difesa, è stata

disposta la messa a disposizione del perito degli atti processuali "

che

egli ritiene necessari per l'esecuzione del suo incarico

" (AI

__________);

-

avverso tale decisione insorge il reclamante chiedendo, sia in

via principale che in via subordinata, che la decisione in questione venga

annullata e che al magistrato inquirente venga ordinata l'emanazione di nuova

decisione "

ai sensi dei considerandi

" (Reclamo 17 luglio 2003,

p. 6, doc. _ inc. GIAR __________; per completezza si dirà che l'effetto

sospensivo al reclamo è stato concesso con ordinanza del 21 luglio 2003; doc. _

inc. GIAR __________);

-

a mente del reclamante (e appoggiandosi ad una citazione

dottrinale - P. Maier / A. Möller, Das gerichtspsychiatrische Gutachten gamäss

art. 13 StGB, Zurigo, 1999) la concessione al perito di un accesso totale agli

atti (di cui peraltro l'indagato ancora non fruisce), lasciando a quest'ultimo

la scelta di quelli utili per il suo lavoro, corrisponde ad un trasferimento di

competenze (relative alla conduzione del procedimento) dal magistrato al

perito, attribuendo al secondo un potere d'indagine che non rientra nelle sue

facoltà; inoltre, la visione di tutti gli atti da parte del perito, quindi

anche di quelli poi ritenuti non utili alla perizia, potrebbe condurre alla

formazione di un'opinione personale (e non professionale) fuorviante; in

sostanza, la scelta degli atti cui il perito può accedere deve essere fatta dal

magistrato e, in casu, limitata ai soli verbali dell'accusato (da cui dovrebbe

emergere la sua personalità senza mediazioni/deformazioni possibili),

subordinatamente, se si ritiene che solo il perito possa determinarsi sugli

atti utili al suo lavoro, la determinazione deve avvenire sulla base

dell'elenco atti con successiva trasmissione di quelli indicati (dal perito)

come utili/necessari;

-

la parte civile __________, nelle sue osservazioni del 28 luglio

2003, segnala di aver poco da dire in merito allo specifico reclamo dato che i

suoi dubbi concernono opportunità, rilevanza, attendibilità nonché adeguatezza

economica di una perizia psichiatrica effettuata sulle sole carte processuali;

-

il magistrato inquirente, nelle sue osservazioni, sostiene che

non spetta a lui decidere a quali atti il perito debba avere accesso in quanto,

sostanzialmente, già la scelta degli atti utili allo scopo peritale necessita

di conoscenze specialistiche: una limitazione degli atti accessibili al perito

non sarebbe né facoltà né diritto del magistrato inquirente, a maggior ragione

quando il perito ritiene di poter rassegnare un rapporto sulla base dei soli

atti; quanto alla dottrina citata dal reclamante, il magistrato inquirente

contesta che se ne possano trarre le conclusioni che questi pretende;

-

il reclamo, contro la concessione dell'accesso agli atti al

perito nominato, emana da persona legittimata ed è tempestivo;

-

ammissibilità (nel senso di apparente utilità e pertinenza in

connessione con la fattispecie inquisita) della prova, rispettivamente

rilevanza e attendibilità della stessa, non sono oggetto del reclamo, quindi

neppure della presente decisione; lo stesso dicasi per i quesiti peritali,

anch'essi non oggetto d'impugnativa; solo è qui in discussione la possibilità

per il perito di accedere a tutti gli atti del procedimento;

-

di principio, il fatto che il perito giudiziario possa accedere

agli atti istruttori acquisiti sino al momento del suo intervento, non può

essere messo in discussione (art. 146 cpv. 3 CPP; GIAR 7.10.1998 in re P., inc.

926.95.5; N. Schmid, Strafprozessrecht, 1997, n. 668; G. Piquerez, Procédure

pénale suisse, 2000, n. 2228);

-

limitazioni sono certo possibili, ad esempio per motivi di

opportunità/economicità vista la loro inutilità per il perito (in casu

psichiatrico; si veda il chiaro esempio contenuto nella dottrina citata dal

reclamante - Reclamo 5.07.2003 p. 5) o a dipendenza della delimitazione del

campo d'intervento del perito fissato dal magistrato inquirente a cui compete

la direzione dell'istruttoria formale, quindi anche la decisione sulla

necessità di una prova e sulle modalità di sua assunzione (art. 193 CPP; GIAR

14.08.1998 in re M., inc. 352.1998.5, cons. 4 b.);

-

riconosciuta tale competenza del magistrato inquirente, occorre

prudenza prima di censurare la scelta di accertamenti (GIAR 10.11.1997 in re

J., inc. 789.96.2, cons. 2 e citazioni), rispettivamente (e come detto sopra)

non è nell'ambito di questo reclamo che si possono mettere in discussione

pertinenza e rilevanza della prova già decisa;

-

l'assenza di limitazioni all'accesso agli atti, non costituisce,

nel caso in esame, una "

spoliazione dell'inquirente delle sue

competenze

"; queste vengono esercitate principalmente in sede di

formulazione dei quesiti e molto meno (per non escludere categoricamente la

possibilità di qualche connessione) in relazione al metodo d'indagine del

perito o al materiale cui può far capo (ritenuto che al perito è pure data

facoltà di chiede "

altri chiarimenti ed anche l'audizione di testimoni

e dell'accusato

" (art. 146 cpv. 3 CPP);

-

considerato anche il tipo di perizia (o meglio il fatto da accertare:

la responsabilità), dopo consulto con il perito (invero un po' generico perché

si sarebbe potuto chiedere quale tipo di atti gli fosse necessario), il

magistrato inquirente ha ritenuto, con la decisione impugnata (quindi

esercitando la sua competenza), di mettere a disposizione l'intero incarto;

-

i rischi paventati dal reclamante (formazione di una visione

fuorviante a seguito della visione di ogni atto) non possono certo essere elusi

in anticipo, già per il solo fatto che ciò presupporrebbe una determinazione di

valenza ai fini peritali (quindi ai fini dell'accertamento tecnico scientifico

della responsabilità che -questo no- il magistrato non è in grado di fare) dei

singoli atti; è in sede di delucidazione o complemento che, semmai, andrà

chiarito (se non emerge già dal referto stesso) la metodologia utilizzata, la

valutazione data ai singoli elementi ed il fondamento delle conclusioni;

-

vi sono certamente atti (che anche il profano può giudicare) di

poca utilità per il perito (non si vede, infatti, cosa il perito possa dedurre

per esempio dall'ordine di traduzione forzata o dalla corrispondenza del

magistrato inquirente) e per i quali si potrebbe evitare la trasmissione/messa

a disposizione senza tema di incompletezza delle possibilità di accertamento;

tuttavia una limitazione in tal senso è solo questione di opportunità (o di

buon senso); infatti anche la dottrina citata dal reclamante, dopo la frase

riportata nel reclamo (e relativa, a giudizio dello scrivente, unicamente

all'utilità di determinati atti per il perito), prosegue asserendo che "

In

der Praxis werden dem Gutachter häufig sämtliche Akten zur Verfügun gestellt

"

(Maier/Möller, p. 127);

-

l'unica vera limitazione imposta al magistrato inquirente è, in

realtà, quella di non mettere a disposizione del perito atti che non

appartengono formalmente all'incarto:

"

Dabei

ist darauf zu achten, dass keine Unterlagen mitgeben werden, die nicht zu den

Akten gehören, weil sonst die Verteidigunsrechte des Angeklagten verletzt

würden

"

(ibidem)

-

è in sede di valutazione del referto peritale (se del caso anche

tramite delucidazioni e complemento) che l'interessato dovrà/potrà verificare

gli atti utilizzati (e non) dal perito, la valenza loro attribuita e la

correttezza/affidabilità delle conclusioni tratte (DTF 101 IV 129; e per

analogia DTF 129 I 49); ovviamente, a quel momento, l'accusato dovrà aver

accesso al materiale messo a disposizione del perito;

-

in conclusione il reclamo deve essere respinto con la presente

decisione, non impugnabile davanti alla CRP (art. 284 CPP), con conseguente

carico di tasse e spese;

P.Q.M.

viste le norme applicabili ed in

particolare gli artt. 140, 158, 112, 111 CP, 142 ss, 146, 148, 280. 281, 284

CPP,

decide

Dispositiv
  1. Il reclamo è respinto.
  2. La tassa di giustizia, fissata in FRS 200.-, e le spese, FRS 50.-, sono a carico del reclamante.
  3. La presente decisione è definitiva.
  4. Intimazione: - avv. __________, per sé e per il reclamante; - avv. __________, per sé e per la parte civile __________; - PP __________. giudice __________
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 04.08.2003 INC.2003.23703 Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 04.08.2003 INC.2003.23703 Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 04.08.2003 INC.2003.23703

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. INC.2003.23703 Lugano 4 agosto 2003 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto __________ sedente per statuire sul reclamo presentato il 17/18 luglio 2003 da __________ attualmente detenuto c/o PCT rappr. dall'avv. __________ contro la decisione 4 luglio 2003 del Procuratore pubblico __________ che mette a disposizione del perito copia degli atti processuali. Viste le osservazioni della parte civile __________ (28/29 luglio 2003) e del magistrato inquirente (29 luglio 2003); visto, per quanto necessario, l'inc. MP __________/2003; ritenuto e considerato in fatto ed in diritto che: - nei confronti di __________ è pendente un'istruttoria formale per le ipotesi di reato di appropriazione indebita qualificata, subordinatamente semplice, amministrazione infedele qualificata, subordinatamente semplice, mancato assassinio, subordinatamente mancato omicidio (doc. _ inc. GIAR __________); - in tale ambito, e con decisione del 21 maggio 2003, il magistrato inquirente ha ordinato l'erezione di una perizia psichiatrica volta a determinare " qual'è lo stato di salute dell'accusato oggi e qual era al momento dei fatti " (AI __________); - con scritto del 4 luglio 2003, indirizzato alla difesa, è stata disposta la messa a disposizione del perito degli atti processuali " che egli ritiene necessari per l'esecuzione del suo incarico " (AI __________); - avverso tale decisione insorge il reclamante chiedendo, sia in via principale che in via subordinata, che la decisione in questione venga annullata e che al magistrato inquirente venga ordinata l'emanazione di nuova decisione " ai sensi dei considerandi " (Reclamo 17 luglio 2003,

p. 6, doc. _ inc. GIAR __________; per completezza si dirà che l'effetto sospensivo al reclamo è stato concesso con ordinanza del 21 luglio 2003; doc. _ inc. GIAR __________); - a mente del reclamante (e appoggiandosi ad una citazione dottrinale - P. Maier / A. Möller, Das gerichtspsychiatrische Gutachten gamäss art. 13 StGB, Zurigo, 1999) la concessione al perito di un accesso totale agli atti (di cui peraltro l'indagato ancora non fruisce), lasciando a quest'ultimo la scelta di quelli utili per il suo lavoro, corrisponde ad un trasferimento di competenze (relative alla conduzione del procedimento) dal magistrato al perito, attribuendo al secondo un potere d'indagine che non rientra nelle sue facoltà; inoltre, la visione di tutti gli atti da parte del perito, quindi anche di quelli poi ritenuti non utili alla perizia, potrebbe condurre alla formazione di un'opinione personale (e non professionale) fuorviante; in sostanza, la scelta degli atti cui il perito può accedere deve essere fatta dal magistrato e, in casu, limitata ai soli verbali dell'accusato (da cui dovrebbe emergere la sua personalità senza mediazioni/deformazioni possibili), subordinatamente, se si ritiene che solo il perito possa determinarsi sugli atti utili al suo lavoro, la determinazione deve avvenire sulla base dell'elenco atti con successiva trasmissione di quelli indicati (dal perito) come utili/necessari; - la parte civile __________, nelle sue osservazioni del 28 luglio 2003, segnala di aver poco da dire in merito allo specifico reclamo dato che i suoi dubbi concernono opportunità, rilevanza, attendibilità nonché adeguatezza economica di una perizia psichiatrica effettuata sulle sole carte processuali; - il magistrato inquirente, nelle sue osservazioni, sostiene che non spetta a lui decidere a quali atti il perito debba avere accesso in quanto, sostanzialmente, già la scelta degli atti utili allo scopo peritale necessita di conoscenze specialistiche: una limitazione degli atti accessibili al perito non sarebbe né facoltà né diritto del magistrato inquirente, a maggior ragione quando il perito ritiene di poter rassegnare un rapporto sulla base dei soli atti; quanto alla dottrina citata dal reclamante, il magistrato inquirente contesta che se ne possano trarre le conclusioni che questi pretende; - il reclamo, contro la concessione dell'accesso agli atti al perito nominato, emana da persona legittimata ed è tempestivo; - ammissibilità (nel senso di apparente utilità e pertinenza in connessione con la fattispecie inquisita) della prova, rispettivamente rilevanza e attendibilità della stessa, non sono oggetto del reclamo, quindi neppure della presente decisione; lo stesso dicasi per i quesiti peritali, anch'essi non oggetto d'impugnativa; solo è qui in discussione la possibilità per il perito di accedere a tutti gli atti del procedimento; - di principio, il fatto che il perito giudiziario possa accedere agli atti istruttori acquisiti sino al momento del suo intervento, non può essere messo in discussione (art. 146 cpv. 3 CPP; GIAR 7.10.1998 in re P., inc. 926.95.5; N. Schmid, Strafprozessrecht, 1997, n. 668; G. Piquerez, Procédure pénale suisse, 2000, n. 2228); - limitazioni sono certo possibili, ad esempio per motivi di opportunità/economicità vista la loro inutilità per il perito (in casu psichiatrico; si veda il chiaro esempio contenuto nella dottrina citata dal reclamante - Reclamo 5.07.2003 p. 5) o a dipendenza della delimitazione del campo d'intervento del perito fissato dal magistrato inquirente a cui compete la direzione dell'istruttoria formale, quindi anche la decisione sulla necessità di una prova e sulle modalità di sua assunzione (art. 193 CPP; GIAR 14.08.1998 in re M., inc. 352.1998.5, cons. 4 b.); - riconosciuta tale competenza del magistrato inquirente, occorre prudenza prima di censurare la scelta di accertamenti (GIAR 10.11.1997 in re J., inc. 789.96.2, cons. 2 e citazioni), rispettivamente (e come detto sopra) non è nell'ambito di questo reclamo che si possono mettere in discussione pertinenza e rilevanza della prova già decisa; - l'assenza di limitazioni all'accesso agli atti, non costituisce, nel caso in esame, una " spoliazione dell'inquirente delle sue competenze "; queste vengono esercitate principalmente in sede di formulazione dei quesiti e molto meno (per non escludere categoricamente la possibilità di qualche connessione) in relazione al metodo d'indagine del perito o al materiale cui può far capo (ritenuto che al perito è pure data facoltà di chiede " altri chiarimenti ed anche l'audizione di testimoni e dell'accusato " (art. 146 cpv. 3 CPP); - considerato anche il tipo di perizia (o meglio il fatto da accertare: la responsabilità), dopo consulto con il perito (invero un po' generico perché si sarebbe potuto chiedere quale tipo di atti gli fosse necessario), il magistrato inquirente ha ritenuto, con la decisione impugnata (quindi esercitando la sua competenza), di mettere a disposizione l'intero incarto; - i rischi paventati dal reclamante (formazione di una visione fuorviante a seguito della visione di ogni atto) non possono certo essere elusi in anticipo, già per il solo fatto che ciò presupporrebbe una determinazione di valenza ai fini peritali (quindi ai fini dell'accertamento tecnico scientifico della responsabilità che -questo no- il magistrato non è in grado di fare) dei singoli atti; è in sede di delucidazione o complemento che, semmai, andrà chiarito (se non emerge già dal referto stesso) la metodologia utilizzata, la valutazione data ai singoli elementi ed il fondamento delle conclusioni; - vi sono certamente atti (che anche il profano può giudicare) di poca utilità per il perito (non si vede, infatti, cosa il perito possa dedurre per esempio dall'ordine di traduzione forzata o dalla corrispondenza del magistrato inquirente) e per i quali si potrebbe evitare la trasmissione/messa a disposizione senza tema di incompletezza delle possibilità di accertamento; tuttavia una limitazione in tal senso è solo questione di opportunità (o di buon senso); infatti anche la dottrina citata dal reclamante, dopo la frase riportata nel reclamo (e relativa, a giudizio dello scrivente, unicamente all'utilità di determinati atti per il perito), prosegue asserendo che " In der Praxis werden dem Gutachter häufig sämtliche Akten zur Verfügun gestellt " (Maier/Möller, p. 127); - l'unica vera limitazione imposta al magistrato inquirente è, in realtà, quella di non mettere a disposizione del perito atti che non appartengono formalmente all'incarto: " Dabei ist darauf zu achten, dass keine Unterlagen mitgeben werden, die nicht zu den Akten gehören, weil sonst die Verteidigunsrechte des Angeklagten verletzt würden " (ibidem) - è in sede di valutazione del referto peritale (se del caso anche tramite delucidazioni e complemento) che l'interessato dovrà/potrà verificare gli atti utilizzati (e non) dal perito, la valenza loro attribuita e la correttezza/affidabilità delle conclusioni tratte (DTF 101 IV 129; e per analogia DTF 129 I 49); ovviamente, a quel momento, l'accusato dovrà aver accesso al materiale messo a disposizione del perito; - in conclusione il reclamo deve essere respinto con la presente decisione, non impugnabile davanti alla CRP (art. 284 CPP), con conseguente carico di tasse e spese; P.Q.M. viste le norme applicabili ed in particolare gli artt. 140, 158, 112, 111 CP, 142 ss, 146, 148, 280. 281, 284 CPP, decide 1. Il reclamo è respinto. 2. La tassa di giustizia, fissata in FRS 200.-, e le spese, FRS 50.-, sono a carico del reclamante. 3. La presente decisione è definitiva. 4. Intimazione: - avv. __________, per sé e per il reclamante; - avv. __________, per sé e per la parte civile __________; - PP __________. giudice __________