Sentenza o decisione senza scheda
Dispositiv
- Il reclamo è irricevibile.
- Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie e non si attribuiscono ripetibili.
- La presente decisione è definitiva.
- Intimazione: - avv. __________, per sé e per il reclamante; - Procuratore pubblico avv. __________, sede (con copia del reclamo);
- Comunicazione alla Camera dei ricorsi penali, sede. giudice __________
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 23.07.2002 INC.2002.40501 Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 23.07.2002 INC.2002.40501 Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 23.07.2002 INC.2002.40501
Sentenza o decisione senza scheda
N. 405.2002.1 CL Lugano, 23 luglio 2002 IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO __________ sedente per statuire sul reclamo presentato il 22 luglio 2002 da __________, (patrocinato dall'avv. __________) contro il dispositivo di confisca del decreto di non luogo a procedere emanato il 10 luglio 2002 dal Procuratore pubblico avv. __________; ritenuto superfluo, dato l'esito del presente giudizio, chiamare il magistrato inquirente a formulare eventuali osservazioni; letti ed esaminati gli atti; ritenuto e considerato in fatto e in diritto: che - il 10 giugno 2002 __________ ha querelato il padre __________ per titolo di minaccia attuata con ventilato uso di armi, di conseguenza sequestrate unitamente a corrispondente munizione; - il 21 giugno 2002 la stessa __________ ha desistito dalla querela, per cui è stato emanato il non luogo a procedere 10 luglio 2002 (inc. NLP 2585/2002), che al dispositivo n. 3 ha disposto la confisca delle richiamate armi e munizioni, in applicazione dell'art. 58 cpv. 1 CP, in quanto " provvedimento assolutamente necessario, per motivi d'ordine pubblico e di sicurezza "; - il reclamo, qui inoltrato in quanto diretto contro un provvedimento del Procuratore pubblico, contesta la competenza di quest'ultimo a pronunciare la confisca (dall'art. 350 cpv. 2 CPP attribuita al Presidente del Tribunale penale cantonale) e nel merito assume assenza di correlazione tra detenzione di armi e comportamento oggetto della querela; - la decisione di non luogo a procedere ha sostanzialmente valenza di giudizio di merito che chiude il procedimento penale, nel presente caso addirittura trattandosi di costatazione di venir meno dell'azione penale per desistenza dalla querela: di conseguenza non è data applicabilità dell'art. 280 CPP (v. decisione 29 maggio 2002 in re A.I. S.A., inc. GIAR 293.2002.1) ed il gravame si rivela così irricevibile; - occorre tuttavia rilevare l'apparente nullità del contestato dispositivo
n. 3, non rientrando nelle competenze del Procuratore pubblico la pronuncia di una confisca, strettamente riservata ad un giudice (art. 58 CP) e cioè a conclusione del procedimento ad una Corte o al Pretore e, come è qui il caso, " fuori di un procedimento " al Presidente del Tribunale penale cantonale, con procedura rispettosa del diritto di essere sentito (art. 350 CPP): giustizia allora vuole che il magistrato requirente annulli l'irrita confisca e faccia semmai capo al corso voluto dalla legge; - le contingenze non portano né a carico di spese giudiziarie (per le buone ragioni del reclamante) né a riconoscimento di ripetibili (per l'irricevibilità del reclamo); visti i citati articoli di legge, decide: 1. Il reclamo è irricevibile. 2. Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie e non si attribuiscono ripetibili. 3. La presente decisione è definitiva. 4. Intimazione: - avv. __________, per sé e per il reclamante; - Procuratore pubblico avv. __________, sede (con copia del reclamo); 5. Comunicazione alla Camera dei ricorsi penali, sede. giudice __________