Sentenza o decisione senza scheda
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 E' accertata la competenza del Procuratore pubblico a presentare l'istanza oggetto della presente decisione. E' pure accertata la tempestività dell'istanza stessa: il termine legale di durata della detenzione preventiva (art. 102 cpv. 2 CPP) non è ancora scaduto.
E. 2 I principi che reggono la
materia, noti al magistrato inquirente ed al difensore, sono i seguenti:
"
L'art. 95
CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23
settembre 1992 / 1. gennaio 1993 (per cui mantiene validità la pregressa
giurisprudenza: v. decisione 10 gennaio 1996 in re T. H., inc. GIAR 2.96.2) -
dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola
in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare ed eventualmente proroga del
carcere preventivo a norma dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello
stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un
delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico,
quali - per quanto qui concerne - segnatamente i bisogni dell’istruzione e
pericolo di recidiva (senza dimenticare che l’arresto, quale misura processuale
cautelativa, non serve unicamente ai bisogni
dell’istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dell’accusato al processo
e a garantire l’eventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid. c, e
riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H.,
1P.477/1993, consid. 3; Rep. 132 [1999] n. 116).
I
menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro
valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto
più si avvicina la conclusione delle indagini (Rep. 1988 pag. 416; 1989 pag.
287 ss.) – ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (Rep. 1980 pag.
44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381). Ed anche questo giudice,
come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio
(Rep. 1980 pag. 128).
"
(sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc.
520.2001.5)
Questo giudice deve verificare il
ricorrere dei menzionati presupposti, sia pure succintamente ed avendo cura di
non creare pregiudizio per il merito, anche in assenza di formale opposizione
da parte dell'accusato,
E. 3 Sufficienti indizi di colpevolezza sono presenti nelle stesse ammissioni dell'accusato, cui si aggiungono le versioni (ancorché non sempre convergenti) di altre persone coinvolte nella vicenda quali acquirenti e/o rivenditori.
E. 4 Stabilita l'esistenza del primo
presupposto essenziale per l’arresto e/o il suo mantenimento, occorre valutare
se siano dati anche gli altri (meglio, almeno uno di questi trattandosi di
condizioni alternative). In particolare, e per quanto concerne il caso
specifico, già il magistrato inquirente ritiene presente unicamente il pericolo
di fuga.
a)
Il pericolo di fuga, per
giustificare carcerazione preventiva, deve essere concreto e rivestire una
certa probabilità: in altri termini lo si ammette quando l’accusato, se posto
in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento
penale ed alla (eventuale) esecuzione della pena. La gravità della pena
presumibile (eventualmente da espiare) non basta, da sola, a motivare la
carcerazione; occorre valutare l’insieme delle circostanze, tra cui il
carattere dell’accusato, la sua morale, i legami famigliari, il domicilio, la
professione, la situazione economica e tutti quegli elementi che rendono la
fuga non solo possibile ma probabile (DTF 19 gennaio 1999 in re G.S.; DTF 102
Ia 382; DTF 106 Ia 407; DTF 117 Ia 69; SJ 1980 186; SJ 1980 585; SJ 1981 135;
N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701).
b)
L'accusato è cittadino straniero
nato e cresciuto all'estero. Tutti i membri della sua famiglia d'origine
(genitori, fratelli e sorelle) vivono all'estero. L'attuale moglie e la
figlioletta di un anno risiedono in Ticino ma è in corso una procedura di
divorzio. L'accusato è padre di due altri due bambini (5 e 3 anni) che
risiedono all'estero. Egli è senza attività lavorativa, essendosi licenziato
prima dell'arresto (verbali PP 24.01.2002 e 13.05.2002).
A __________, con risoluzione
governativa del 27 febbraio 2002, è stato intimato l'ordine di lasciare il
territorio svizzero, ordine che non risulta contestato (cfr. scritto 4.03.2002
Sezione permessi e immigrazione agli atti dell'inc. MP 8616/2001; verbale PS
30.04.2002).
Date queste circostanze di fatto
(ed in assenza di indicazioni da parte della difesa), appare come verosimile
che egli possa avere interesse a sottrarsi al seguito del procedimento, ed al
processo, indipendentemente dal fatto che la pena presumibile possa essere
posta al beneficio della sospensione condizionale (G. Piqérez, Procédure pénale
Suisse, ZH 2000, nota 117 a no. 2392), fatto che non può certo essere escluso
alla luce anche di recenti sentenze in materia di infrazione aggravata alla
LFStupefacenti per quantitativi analoghi trafficati da consumatori (per tutte
cfr. Assise correzionali di Locarno, 23 maggio 2002, in re Y.).
Il pericolo di fuga appare quindi
concreto.
E. 5 Resta ancora da verificare se il
mantenimento della detenzione, rispettivamente la proroga richiesta (3 mesi)
sia rispettosa del principio di proporzionalità, come sostiene il Procuratore
pubblico asserendo che la pena presumibile, vista l'entità e la gravità dei
reati, sarà sicuramente superiore alla detenzione preventiva sofferta (proroga
compresa).
La proporzionalità deve essere
vagliata considerando l'intera durata del carcere preventivo e non solo
l'entità della proroga richiesta, avuto presente anche l'obbligo di cui
all'art. 102 cpv. 1 CPP (cfr. DTF 4.02.1994, 1.P.24/1994 cons. 4 a., citata in
Plädoyer 4/94 p.61; sentenze GIAR 20.12.2002 in re F. cons. 5 - inc. 591.2001.2
- e 15.04.2002 in re P. p.2 - inc. 570.2001.3), che il Procuratore pubblico
considera rispettato trattandosi d'inchiesta che ha coinvolto più persone
(Istanza 23.05.2002 p.2).
a)
Nell'istanza non vengono
precisati i motivi per cui la richiesta di proroga della carcerazione
preventiva (nei confronti di __________) è quantificata in tre mesi.
L'analisi dell'incarto prodotto
porta a concludere che si debba ancora procedere unicamente alle formalità di
chiusura.
b)
L'incarto MP 8616/2001 evidenzia
che __________ ha confermato le sue ammissioni, relative all'acquisto e
rivendita di ca. 750 grammi di cocaina (fatte davanti alla polizia già nel
verbale del 17.12.2001), il 24 gennaio 2002.
L'11 febbraio 2002 egli è stato
posto a confronto con le persone da lui indicate quali acquirenti (__________e
__________) e solo il 13 maggio 2002 con la persona da lui indicata quale
fornitore (__________detto __________).
Quali attività istruttorie siano
state svolte negli oltre tre mesi intercorsi tra i primi e l'ultimo confronto
non è rilevabile dall'incarto del Ministero pubblico, né dall'istanza che si
limita ad indicare "
difficoltà connaturate ad un procedimento di questo
tipo (pluralità d'accusati, concatenazione d'inchieste, ecc.
)"
(Istanza 23 maggio 2002, p.2).
c)
Occorre, per chiarire questa
circostanza, far riferimento al "Rapporto d'inchiesta di polizia
giudiziaria 3 giugno 2002" (in seguito: Rapporto), acquisito agli atti dal
MP (e immediatamente prodotto a questo giudice) pendente l'istanza.
Il rapporto fa stato di
un'inchiesta condotta nei confronti di sette persone. Prima facie il
collegamento tra queste persone appare essere quello che c'è tra acquirente e
venditore, pur se relativo a più operazioni di vendita, rispettivamente
d'acquisto. A livello di Ministero pubblico, ad oggi e per quanto concerne
__________, non risultano congiunzioni con le inchieste avviate nei confronti
delle altre sei persone menzionate nel Rapporto, neppure con quelle arrestate
prima di lui.
Dal Rapporto emerge, inoltre, che
__________ ha avuto contatti solo con quattro delle sette persone menzionate
nel rapporto. Queste persone sono state arrestate rispettivamente il
10.11.2001, 20.12.2001, 28.01.2002 e 18.03.2002. L'ultimo arresto è quello
relativo alla persona che __________ indica quale suo fornitore praticamente
esclusivo (__________) e con il quale egli è stato posto a confronto il
22.04.2002 davanti alla polizia (all. 93 del Rapporto) ed il 13 maggio 2002
davanti al PP.
Tutti gli altri indagati
menzionati nel Rapporto sono stati, nel frattempo, rilasciati.
Sempre in base al Rapporto, dopo
l'11 febbraio 2002 non risultano atti d'inchiesta di una certa rilevanza (per i
fatti ammessi o per ulteriori ipotesi fondate) relativi alla posizione di
__________. Tre delle quattro persone che hanno avuto contatti con lui
(arrestate prima di quella data), o non sono più state interrogate (__________e
__________) o lo sono state su questioni che non lo coinvolgevano (__________il
7, rispettivamente il 25 marzo 2002). Solamente la persona da lui indicata
quale fornitore (__________), arrestato il 18.03.2002, è stato oggetto di
quattro interrogatori di polizia (tre dei quali concentrati nei primi sette
giorni dall'arresto ed il quarto il 10.05.2002) nei quali ha sempre negato il
suo coinvolgimento in operazioni di vendita di stupefacenti.
Le imputazioni, indicate nel
cappello del Rapporto, a carico di __________, corrispondono ai fatti da lui
ammessi nel verbale del 17.12.2001 e confermati davanti al PP il 24.01.2002.
Non risultano atti d'inchiesta di
altro tipo (contestazione di tabulati telefonici, accertamento sui contatti
telefonici, perquisizioni bancarie, ecc.).
d)
Alla luce di quanto sopra non si
comprende quali ragioni istruttorie o d'indagine abbiano giustificato di
attendere il 20.04.2002, rispettivamente il 13 maggio 2002, per effettuare il
confronto tra __________ e __________ (che, tra l'altro, sembra servire più
agli accertamenti nei confronti di chi nega e non ha prodotto ulteriori
elementi di verifica delle affermazioni di __________) rispettivamente quali
altre finalità d'indagine avesse tale "attesa".
Risulta, perciò, evidente che
effettuando più celermente quest'atto istruttorio, l'inchiesta nei confronti di
__________ avrebbe potuto essere conclusa già da tempo; analogamente sarebbe
cessata la detenzione preventiva, eventualmente per "accellerazione"
del giudizio di merito.
Il principio di celerità di cui
all'art. 102 CPP (nonché 5 cifra 3 CEDU) non è stato rispettato (cfr. DTF
4.02.94 già citato).
E. 6 La conseguenza di tutto quanto rilevato ed espresso nel considerando precedente (anche nel poco comprensibile silenzio della difesa) è che la concessione di una proroga, anche minima, costituirebbe (ulteriore) violazione del principio di proporzionalità (si veda per analogia sentenza GIAR 21 febbraio 2001 in re L. cons. 3 e 6). Non risultando presenti motivi preponderanti di ordine pubblico (anche il suo fornitore è stato posto in libertà provvisoria), l'istanza di proroga non può essere accolta. P.Q.M Visti gli artt. 19 cifra 2 LFStup, 95 ss, 96, 102, 103, 284 CPP, 29 CF, decide: 1. L'istanza di proroga del carcere preventivo cui è astretto __________ è respinta. 1.1 Di conseguenza, __________ sarà scarcerato e posto in libertà provvisoria al più tardi entro le 24.00 del 12 giugno 2002. 2. Non si percepiscono spese giudiziarie e non si attribuiscono ripetibili. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso entro 10 giorni dall'intimazione alla Camera dei Ricorsi penali, Lugano. 4. Intimazione - Procuratore Pubblico __________, sede (con l’incarto di ritorno); - Avv. __________, per sé e per l’accusato; - Penitenziario cantonale La Stampa, 6904 Lugano. giudice __________
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 10.06.2002 INC.2001.68503 Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 10.06.2002 INC.2001.68503 Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 10.06.2002 INC.2001.68503
Sentenza o decisione senza scheda
N. 685.2001.3 Lugano, 10 giugno 2002 IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO __________ sedente per statuire sull'istanza di proroga del carcere preventivo presentata il 23 maggio 2002, dal procuratore pubblico Mario Branda, nei confronti di __________, (patrocinato dall'Avv. __________) accusato di infrazione aggravata alla LFStup. (art. 19 cifra 2); preso atto del fatto che la difesa non ha presentato osservazioni; visto l'incarto MP 8616/2002; ritenuto in fatto A. __________ è stato arrestato il 13 dicembre 2001 in quanto sospettato di aver venduto un imprecisato quantitativo d'eroina (a Lugano e Riazzino) negli anni 2000/2001. Al momento dell'arresto vi era una precisa e circostanziata chiamata di reato nei suoi confronti da parte di una consumatrice, oltre ad alcune notizie informali pervenute agli inquirenti da persone vicine all'accusato. Nonostante le dichiarazioni di estraneità da parte dell'accusato, l'arresto è stato confermato da questo giudice ritenuti gravi indizi di reato, pericolo di fuga e necessità istruttorie (inc. GIAR 685.2001.1, doc. 2 e 3). B. In corso d'inchiesta __________ ha ammesso di aver ricevuto da tale __________ ca. gr. 750 di cocaina a FRS 80/90 il grammo che, previo prelevamento di ca. 10 gr. per il consumo personale ed aggiunta d'altrettanta sostanza da taglio, avrebbe poi rivenduto (a FRS 120.- il grammo) a __________, rispettivamente a __________ (cfr. verbale PP 24.01.2002). Ha pure ammesso l'acquisto di 15 grammi, sempre di cocaina, da __________. Queste ammissioni, peraltro già avvenute davanti alla polizia (il 17.12.2001), hanno portato all'estensione dell'accusa dall'ipotesi d'infrazione semplice (contemplata al momento dell'arresto) a quella d'infrazione aggravata alla LFStup. (cfr. estensione 22 maggio 2002 in inc. MP 8616/2002). __________ è stato verbalizzato davanti al PP, a confronto con le persone da lui chiamate in causa, l'11 febbraio 2002 (__________e __________) e poi il 13 maggio 2002 (__________detto __________). In sede di confronto ha sostanzialmente mantenuto le versioni fornite in precedenza per quanto concerne i suoi acquirenti, ha invece ritrattato l'identificazione del nominato __________, che aveva precedentemente riconosciuto in fotografia e di persona (cfr. verbali PP 24.01.2002 e 13.05.2002). C. Con l'istanza menzionata in entrata della presente, il Procuratore pubblico, dopo aver ricordato le ammissioni dell'accusato in merito alla vendita di ca. 750 grammi di cocaina, chiede la proroga del carcere preventivo, cui è astretto __________, per ulteriori tre mesi. A giudizio del magistrato inquirente, sono presenti gravi indizi di colpevolezza (rilevabili dalle stesse ammissioni dell'accusato) e vi è concreto pericolo di fuga dato che l'accusato è colpito da misura di allontanamento (di carattere amministrativo - cfr. scritto 4.03.2002 della Sezione permessi e immigrazione), ha in corso procedura di divorzio e rischia pena da espiare. La proroga richiesta sarebbe, inoltre, rispettosa del principio di proporzionalità in quanto i reati imputati a __________ sono destinati a sfociare in una condanna con pena di entità superiore al carcere preventivo sofferto e a quello da (eventualmente) soffrire in caso di accoglimento dell'istanza. D. Non sono pervenute a questo giudice osservazioni da parte della difesa, cui era stato assegnato, con ordinanza 23 maggio 2002, un termine fino al 3 giugno compreso per eventualmente provvedervi (doc. 2 inc. GIAR 685.2001.3). Contattato telefonicamente (per scrupolo di verifica) il 5 giugno 2002, il difensore ha trasmesso un breve scritto (di analoga data) nel quale conferma di non avere osservazioni da formulare(doc. 5 inc. GIAR 685.2001.3). Delle altre indicazioni e/o argomentazioni presentate dalle parti, si dirà, se necessario, nei considerandi che seguono. considerato in diritto 1. E' accertata la competenza del Procuratore pubblico a presentare l'istanza oggetto della presente decisione. E' pure accertata la tempestività dell'istanza stessa: il termine legale di durata della detenzione preventiva (art. 102 cpv. 2 CPP) non è ancora scaduto. 2. I principi che reggono la materia, noti al magistrato inquirente ed al difensore, sono i seguenti: " L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 (per cui mantiene validità la pregressa giurisprudenza: v. decisione 10 gennaio 1996 in re T. H., inc. GIAR 2.96.2) - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare ed eventualmente proroga del carcere preventivo a norma dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - segnatamente i bisogni dell’istruzione e pericolo di recidiva (senza dimenticare che l’arresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dell’istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dell’accusato al processo e a garantire l’eventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid. c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P.477/1993, consid. 3; Rep. 132 [1999] n. 116). I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (Rep. 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss.) – ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (Rep. 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (Rep. 1980 pag. 128). " (sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5) Questo giudice deve verificare il ricorrere dei menzionati presupposti, sia pure succintamente ed avendo cura di non creare pregiudizio per il merito, anche in assenza di formale opposizione da parte dell'accusato, 3. Sufficienti indizi di colpevolezza sono presenti nelle stesse ammissioni dell'accusato, cui si aggiungono le versioni (ancorché non sempre convergenti) di altre persone coinvolte nella vicenda quali acquirenti e/o rivenditori. 4. Stabilita l'esistenza del primo presupposto essenziale per l’arresto e/o il suo mantenimento, occorre valutare se siano dati anche gli altri (meglio, almeno uno di questi trattandosi di condizioni alternative). In particolare, e per quanto concerne il caso specifico, già il magistrato inquirente ritiene presente unicamente il pericolo di fuga. a) Il pericolo di fuga, per giustificare carcerazione preventiva, deve essere concreto e rivestire una certa probabilità: in altri termini lo si ammette quando l’accusato, se posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento penale ed alla (eventuale) esecuzione della pena. La gravità della pena presumibile (eventualmente da espiare) non basta, da sola, a motivare la carcerazione; occorre valutare l’insieme delle circostanze, tra cui il carattere dell’accusato, la sua morale, i legami famigliari, il domicilio, la professione, la situazione economica e tutti quegli elementi che rendono la fuga non solo possibile ma probabile (DTF 19 gennaio 1999 in re G.S.; DTF 102 Ia 382; DTF 106 Ia 407; DTF 117 Ia 69; SJ 1980 186; SJ 1980 585; SJ 1981 135; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701). b) L'accusato è cittadino straniero nato e cresciuto all'estero. Tutti i membri della sua famiglia d'origine (genitori, fratelli e sorelle) vivono all'estero. L'attuale moglie e la figlioletta di un anno risiedono in Ticino ma è in corso una procedura di divorzio. L'accusato è padre di due altri due bambini (5 e 3 anni) che risiedono all'estero. Egli è senza attività lavorativa, essendosi licenziato prima dell'arresto (verbali PP 24.01.2002 e 13.05.2002). A __________, con risoluzione governativa del 27 febbraio 2002, è stato intimato l'ordine di lasciare il territorio svizzero, ordine che non risulta contestato (cfr. scritto 4.03.2002 Sezione permessi e immigrazione agli atti dell'inc. MP 8616/2001; verbale PS 30.04.2002). Date queste circostanze di fatto (ed in assenza di indicazioni da parte della difesa), appare come verosimile che egli possa avere interesse a sottrarsi al seguito del procedimento, ed al processo, indipendentemente dal fatto che la pena presumibile possa essere posta al beneficio della sospensione condizionale (G. Piqérez, Procédure pénale Suisse, ZH 2000, nota 117 a no. 2392), fatto che non può certo essere escluso alla luce anche di recenti sentenze in materia di infrazione aggravata alla LFStupefacenti per quantitativi analoghi trafficati da consumatori (per tutte cfr. Assise correzionali di Locarno, 23 maggio 2002, in re Y.). Il pericolo di fuga appare quindi concreto. 5. Resta ancora da verificare se il mantenimento della detenzione, rispettivamente la proroga richiesta (3 mesi) sia rispettosa del principio di proporzionalità, come sostiene il Procuratore pubblico asserendo che la pena presumibile, vista l'entità e la gravità dei reati, sarà sicuramente superiore alla detenzione preventiva sofferta (proroga compresa). La proporzionalità deve essere vagliata considerando l'intera durata del carcere preventivo e non solo l'entità della proroga richiesta, avuto presente anche l'obbligo di cui all'art. 102 cpv. 1 CPP (cfr. DTF 4.02.1994, 1.P.24/1994 cons. 4 a., citata in Plädoyer 4/94 p.61; sentenze GIAR 20.12.2002 in re F. cons. 5 - inc. 591.2001.2
- e 15.04.2002 in re P. p.2 - inc. 570.2001.3), che il Procuratore pubblico considera rispettato trattandosi d'inchiesta che ha coinvolto più persone (Istanza 23.05.2002 p.2). a) Nell'istanza non vengono precisati i motivi per cui la richiesta di proroga della carcerazione preventiva (nei confronti di __________) è quantificata in tre mesi. L'analisi dell'incarto prodotto porta a concludere che si debba ancora procedere unicamente alle formalità di chiusura. b) L'incarto MP 8616/2001 evidenzia che __________ ha confermato le sue ammissioni, relative all'acquisto e rivendita di ca. 750 grammi di cocaina (fatte davanti alla polizia già nel verbale del 17.12.2001), il 24 gennaio 2002. L'11 febbraio 2002 egli è stato posto a confronto con le persone da lui indicate quali acquirenti (__________e __________) e solo il 13 maggio 2002 con la persona da lui indicata quale fornitore (__________detto __________). Quali attività istruttorie siano state svolte negli oltre tre mesi intercorsi tra i primi e l'ultimo confronto non è rilevabile dall'incarto del Ministero pubblico, né dall'istanza che si limita ad indicare " difficoltà connaturate ad un procedimento di questo tipo (pluralità d'accusati, concatenazione d'inchieste, ecc.)" (Istanza 23 maggio 2002, p.2). c) Occorre, per chiarire questa circostanza, far riferimento al "Rapporto d'inchiesta di polizia giudiziaria 3 giugno 2002" (in seguito: Rapporto), acquisito agli atti dal MP (e immediatamente prodotto a questo giudice) pendente l'istanza. Il rapporto fa stato di un'inchiesta condotta nei confronti di sette persone. Prima facie il collegamento tra queste persone appare essere quello che c'è tra acquirente e venditore, pur se relativo a più operazioni di vendita, rispettivamente d'acquisto. A livello di Ministero pubblico, ad oggi e per quanto concerne __________, non risultano congiunzioni con le inchieste avviate nei confronti delle altre sei persone menzionate nel Rapporto, neppure con quelle arrestate prima di lui. Dal Rapporto emerge, inoltre, che __________ ha avuto contatti solo con quattro delle sette persone menzionate nel rapporto. Queste persone sono state arrestate rispettivamente il 10.11.2001, 20.12.2001, 28.01.2002 e 18.03.2002. L'ultimo arresto è quello relativo alla persona che __________ indica quale suo fornitore praticamente esclusivo (__________) e con il quale egli è stato posto a confronto il 22.04.2002 davanti alla polizia (all. 93 del Rapporto) ed il 13 maggio 2002 davanti al PP. Tutti gli altri indagati menzionati nel Rapporto sono stati, nel frattempo, rilasciati. Sempre in base al Rapporto, dopo l'11 febbraio 2002 non risultano atti d'inchiesta di una certa rilevanza (per i fatti ammessi o per ulteriori ipotesi fondate) relativi alla posizione di __________. Tre delle quattro persone che hanno avuto contatti con lui (arrestate prima di quella data), o non sono più state interrogate (__________e __________) o lo sono state su questioni che non lo coinvolgevano (__________il 7, rispettivamente il 25 marzo 2002). Solamente la persona da lui indicata quale fornitore (__________), arrestato il 18.03.2002, è stato oggetto di quattro interrogatori di polizia (tre dei quali concentrati nei primi sette giorni dall'arresto ed il quarto il 10.05.2002) nei quali ha sempre negato il suo coinvolgimento in operazioni di vendita di stupefacenti. Le imputazioni, indicate nel cappello del Rapporto, a carico di __________, corrispondono ai fatti da lui ammessi nel verbale del 17.12.2001 e confermati davanti al PP il 24.01.2002. Non risultano atti d'inchiesta di altro tipo (contestazione di tabulati telefonici, accertamento sui contatti telefonici, perquisizioni bancarie, ecc.). d) Alla luce di quanto sopra non si comprende quali ragioni istruttorie o d'indagine abbiano giustificato di attendere il 20.04.2002, rispettivamente il 13 maggio 2002, per effettuare il confronto tra __________ e __________ (che, tra l'altro, sembra servire più agli accertamenti nei confronti di chi nega e non ha prodotto ulteriori elementi di verifica delle affermazioni di __________) rispettivamente quali altre finalità d'indagine avesse tale "attesa". Risulta, perciò, evidente che effettuando più celermente quest'atto istruttorio, l'inchiesta nei confronti di __________ avrebbe potuto essere conclusa già da tempo; analogamente sarebbe cessata la detenzione preventiva, eventualmente per "accellerazione" del giudizio di merito. Il principio di celerità di cui all'art. 102 CPP (nonché 5 cifra 3 CEDU) non è stato rispettato (cfr. DTF 4.02.94 già citato). 6 La conseguenza di tutto quanto rilevato ed espresso nel considerando precedente (anche nel poco comprensibile silenzio della difesa) è che la concessione di una proroga, anche minima, costituirebbe (ulteriore) violazione del principio di proporzionalità (si veda per analogia sentenza GIAR 21 febbraio 2001 in re L. cons. 3 e 6). Non risultando presenti motivi preponderanti di ordine pubblico (anche il suo fornitore è stato posto in libertà provvisoria), l'istanza di proroga non può essere accolta. P.Q.M Visti gli artt. 19 cifra 2 LFStup, 95 ss, 96, 102, 103, 284 CPP, 29 CF, decide: 1. L'istanza di proroga del carcere preventivo cui è astretto __________ è respinta. 1.1 Di conseguenza, __________ sarà scarcerato e posto in libertà provvisoria al più tardi entro le 24.00 del 12 giugno 2002. 2. Non si percepiscono spese giudiziarie e non si attribuiscono ripetibili. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso entro 10 giorni dall'intimazione alla Camera dei Ricorsi penali, Lugano. 4. Intimazione - Procuratore Pubblico __________, sede (con l’incarto di ritorno); - Avv. __________, per sé e per l’accusato; - Penitenziario cantonale La Stampa, 6904 Lugano. giudice __________