Sentenza o decisione senza scheda
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 Tempestività del reclamo e legittimazione dell’accusato a proporlo (art. 280 CPP) non fanno dubbio, per cui esso può essere esaminato nel merito.
E. 2 a) Per
meritare di venire assunte, le prove proposte dalle parti contestualmente al
deposito atti (art. 196 CPP) o in altro momento dell’istruttoria (artt. 60 cpv.
1 e 79 cpv. 1 CPP) devono rispettare tre concorrenti ordini di considerazione:
esse devono essere motivate per quanto attiene al loro oggetto ed al loro scopo
in diretta connessione con la fattispecie inquisita; tali mezzi di prova devono
avere i requisiti della novità, della rilevanza e della pertinenza alle
successive conclusioni di competenza del Procuratore Pubblico, dapprima per
decidere se promuovere l’accusa oppure non far luogo al procedimento e poi
eventualmente - dopo definitiva conclusione dell’istruzione formale - se
decretare messa in stato di accusa o abbandono, sino se del caso a quelle del
giudice di merito; per quest’ultima evenienza, le stesse prove devono essere di
difficile produzione al dibattimento, avute presenti le finalità dell’art. 189
CPP, inteso appunto tra l’altro ad assicurarne la non interrotta assunzione (v.
sentenza 24 gennaio 1990, inc. CRP 337/89; v. decisioni 17 febbraio 1993 in re L.P.,
inc. GIAR 135.93.1; 3 novembre 1993 in re G.G., inc. GIAR 862.93.1, e 14 giugno
1995 in re F.M., inc. GIAR 1093.93.5).
b) Se,
in particolare per l’accusato, la facoltà di proporre mezzi di prova è
espressione del diritto di essere sentito ai sensi dell’art. 29 cpv. 2 Cost. fed.
(= art. 4 vCost. fed.; v., da ultimo, DTF 124 I 49, consid. 3a p. 51; DTF 121 I
306, consid. 1b p. 308) e del “
fair trial
” ai sensi dell’art. 6 CEDU (v.
Frowein/Peukert
, EMRK-Kommentar, 2. Aufl. Kehl/Strassburg/ Arlington
1996, nota 99 ad art. 6 CEDU), il giudice del merito (ed il magistrato
inquirente) è tenuto, in applicazione delle norme procedurali corrispondenti, a
considerare rispettivamente ammettere soltanto quei mezzi di prova che “
nach
seinem richterlichen Ermessen entscheidungserheblich sind
” (
Frowein/Peukert
,
loc. cit. p. 231). Non è dunque data violazione dell’art. 6 CEDU se il giudice
del merito rifiuta un mezzo di prova dopo averne esaminato la pertinenza (v.
Frowein/Peukert
,
loc. cit., nota 203 ad art. 6 CEDU, con rinvio al noto caso Vidal; come qui, v.
decisione 17 giugno 1998 in re F.F., inc. GIAR 55.98.1 consid. 1).
E. 3 a) Nel caso di specie, la necessità di sottoporre _____________
a perizia psichiatrica non è mai stata in dubbio, tanto che fu il Procuratore
Pubblico medesimo ad ordinare tale prova prima ancora di procedere all’arresto
dell’accusato (v.
supra
, consid. B). La questione è, qui, unicamente di
sapere se la perizia rassegnata dal dott. _____________ risponda in modo
adeguato ai quesiti posti dal magistrato inquirente: come già visto (
supra
,
consid. C a F), le opinioni in proposito divergono.
Dovendosi
evadere la questione per la negativa, andrebbe poi deciso come ovviare a tali
carenze. In proposito, il reclamante – come rileva correttamente il Procuratore
Pubblico (v. osservazioni, cit., ad 1-2 p. 2) – non si è determinato con
precisione, richiedendo una volta la nomina di un nuovo perito (v. istanza 5
settembre 2002, cit., p. 1), ed un’altra, l’erezione di una superperizia (loc.
cit., p. 2), ossia di una seconda perizia giudiziaria che si esprima sulla
qualità del primo parere (così
Maier/Möller
, Das gerichtspsychiatrische Gutachten
gemäss Art. 13 StGB, Zürich 1999, p. 236); dal reclamo, tuttavia, pare potersi
concludere che _____________ si sia deciso per la prima variante (v. reclamo,
cit., pto. 1 p. 2).
b) Come per tutti gli altri mezzi di prova, le parti possono di
principio partecipare attivamente all’erezione di una perizia, affiancando al
perito giudiziario periti propri, oppure formulando quesiti peritali. Da questi
diritti, da esercitare al momento in cui la perizia viene ordinata, va distinta
la facoltà di chiedere chiarimenti (art. 148 cpv. 1 CPP) o il completamento
della perizia (art. 146 cpv. 1 prima frase in fine CPP), che va invece esercitata
una volta rassegnata la perizia giudiziaria.
c) Nella maggioranza dei casi, bastano chiarimenti mirati. Una
nuova perizia, che sostituisca la prima, può tuttavia essere inevitabile per
ovviare ad un primo parere steso da perito successivamente escluso o ricusato,
oppure di contenuto insoddisfacente, incompleto o contraddittorio. Non basta,
ovviamente, “personale e soggettivo non gradimento della perizia e sue
conclusioni” (così in decisione Giar 9 luglio 1997 in re Eredi fu D., in: Rep.
130 [1997] n. 97 consid. 2.3); deve piuttosto manifestarsi l’incapacità del
perito di rispondere ai quesiti posti, di giustificare le proprie conclusioni,
rispettivamente di rimediare a contraddizioni o incomprensibilità emerse
all’interno della perizia medesima, o dal raffronto di essa con altre prove
agli atti (ibid.; v. anche
Niklaus Schmid
, Strafprozessrecht, 3. Aufl. Zürich
1997, margin. 671).
d) Va infine sottolineato, a chiudere queste osservazioni
preliminari, che a tutela della libertà di valutazione delle prove della Corte
di merito, compito di questo giudice non può essere quello di decidere quale
delle opinioni espresse dai tecnici debba prevalere sulle altre, e per quale
motivo: nel caso di specie, stabilire se _____________ abbia agito in stato di
responsabilità scemata, e se del caso, di quale grado; né se egli soffra o meno
di disturbi psichici tali da assurgere a “disturbo antisociale della
personalità”, con quanto ne segue. A chi scrive incombe unicamente decidere se
la perizia giudiziaria rassegnata dal dott. _____________ sia carente
nell’ottica dei parametri suesposti, ed in caso affermativo, se debba essere
sostituita da una nuova perizia. La situazione è, in altre parole, non
dissimile da quella che si presenta quando si debba giudicare sulla necessità
od opportunità di sentire un nuovo teste, oppure di acquisire nuova
documentazione, e così discorrendo.
E. 4 a) Prima di esaminare le singole censure sollevate dal
reclamante nei confronti della perizia psichiatrica stesa dal dott.
_____________, va brevemente affrontata una questione di principio, a proposito
della quale accusa e difesa sono discordi: l’esistenza di “condizioni poste
dalla giurisprudenza federale” (reclamo, cit., pto. 1 p. 2); le “esigenze di
motivazione [...] previste dalla giurisprudenza federale e dalla dottrina di
psichiatria forense elvetica” (loc. cit., pto. 3 p. 2); l’utilizzo di
determinati tipi di test e la loro valutazione “secondo criteri in contrasto
con la prassi delle università svizzere” (loc. cit., pto. 5 p. 4) – il tutto,
riassumibile nell’idea di “perizia psichiatrica corrispondente alle esigenze
scientifiche e giurisprudenziali elvetiche”.
b) L’accusato reclamante richiama, per discutere gli standard
posti dalla giurisprudenza federale, la sentenza DTF 128 I 81. Si tratta di una
sentenza della Corte di cassazione penale del Tribunale federale, con la quale
viene annullata la condanna di un padre, accusato di atti sessuali nei
confronti della figlia di sei anni. Ora, a parte un breve capoverso
introduttivo al quale attinge la difesa per estrarre le due affermazioni di
massima riportate al pto. 1 del reclamo (cit., p. 2), tutta la sentenza si
diffonde in un esame dettagliato del lavoro peritale svolto nel concreto
incarto: parte dalla convinzione che esistano standard scientifici per
l’analisi del grado di verità di dichiarazioni di bambini, fra i quali rileva
in particolare la analisi delle dichiarazioni (“Aussageanalyse”,
originariamente sviluppata da
Undeutsch
; DTF cit., consid. 2 p. 85, dove
l’Alta Corte riproduce anche una lunga lista di bibliografia). Nel prosieguo
della sentenza, i giudici spiegano perché, nel caso concreto, il lavoro dei
periti non regga ad un esame dettagliato: contraddizioni fra prima e seconda
perizia, criteri metodologici in aperto contrasto con l’univoca dottrina,
incompletezza degli esami. Il tutto per concludere che, facendo affidamento sui
risultati peritali proposti, la Corte di merito si sia basata su una perizia
non concludente. Ciò, in casi estremi, può configurare un arbitrio, e può giustificare
l’annullamento di una sentenza (DTF cit., consid. 2 in fine, p. 86, con rinvio
a DTF 127 I 38 consid. 2a).
c) È dunque errato voler distillare
dalla discussa sentenza del Tribunale federale dei principi assoluti,
rappresentativi di fantomatici “standard posti dalla giurisprudenza federale”
(reclamo, cit., pto. 2 p. 2): gli unici principi generali ribaditi in sentenza
sono quelli della libertà di metodo – con la precisazione che la scelta
metodologica deve essere motivata, così come i relativi requisiti scientifici
devono essere rispettati –, della necessità di distinguere fra risultanze
peritali e diagnosi, infine dell’esigenza di conclusioni trasparenti e
comprensibili per le parti (DTF cit., consid. 2 p. 85). Viene, da ultimo,
ribadito l’obbligo, per il giudice, di attenersi ad una perizia, a meno che
quest’ultima sia seriamente messa in dubbio sulla base di dati di fatto o
indizi resi plausibili in termini attendibili: in tal caso, può verificarsi una
situazione di arbitrio se il giudice fonda nondimeno la propria decisione su
dati di fatto manifestamente in contrasto con la realtà, assunti in seguito ad
errori manifesti, o comunque contrastanti in maniera eclatante con il
sentimento di giustizia (loc. cit., p. 86).
d) Per il resto, la sentenza si occupa esclusivamente di
discutere una ben determinata condanna penale, mostrando cosa intenda l’Alta
Corte quando postula un esame critico di una perizia, rispettoso di principi
metodologici e scientifici coerenti. Il caso discusso ben si presta ad illustrare
quando l’acritica accettazione di una perizia assurga ad arbitrio, tanto
numerose ed evidenti sono le pecche del lavoro peritale in quel determinato
caso. L’analisi proposta in quella sede illustra come non si deve lavorare, ma
non formula positivamente delle regole, disattendendo le quali una perizia
psichiatrica sia
eo ipso
inattendibile. Al più, oltre a quelle di
carattere generale già evidenziate (qui sopra, consid. 4c), gli addetti ai
lavori possono estrarvi indicazioni sulla bibliografia cui l’Alta Corte ha
fatto riferimento nel contesto di una perizia di attendibilità su minori,
rispettivamente quali determinati passaggi di una perizia di questo genere
possano essere considerati come unanimemente riconosciuti dalla dottrina: ad
esempio l’inammissibilità dell’utilizzo di dichiarazioni della vittima
inconcludenti e viziate a monte da domande capziose (loc. cit., consid. 3a p.
87 s.); l’inammissibilità di un giudizio che attribuisca un peso predominante a
forme di comunicazione non verbale, quando esse vengano considerate avulse dal
contesto verbale (loc. cit., consid. 3c p. 89); l’applicazione di determinati
criteri reali (“Realkennzeichen”) sviluppati per l’analisi delle dichiarazioni
(“kriterienorientierte Aussageanalyse”) ad espressioni non verbali, addirittura
quando si sia in ammessa presenza di dichiarazioni verbali inutilizzabili (loc.
cit., consid. 3d p. 90).
Ma ciò,
ancora una volta, non significa positivamente che qualsiasi perizia che
seguisse dottrina non menzionata sarebbe inutilizzabile. Nel caso concreto, il
Tribunale federale ha utilizzato esclusivamente dottrina di lingua tedesca; ma
è più che possibile che in altre circostanze, segnatamente qualora confrontato
con un caso francofono o italofono, avrebbe magari attinto (anche) ad altre
fonti. Senza dimenticare, da ultimo, il fondamentale principio in virtù del
quale è il giudice che deve valutare liberamente ogni prova, e dunque anche una
perizia; ed è pertanto semmai la valutazione del giudice, che sarà viziata da
arbitrio, non la perizia medesima.
E. 5 a) Nel caso specifico, appare oltremodo difficile valutare la
portata delle censure sollevate dal reclamante nei confronti della perizia
giudiziaria. Per diverse ragioni. In primo luogo, tali censure sono di natura
puntuale, di dettaglio. Inoltre, gli argomenti del reclamante sono generici,
sprovvisti di quei rinvii dottrinali che avrebbero permesso una reale
contrapposizione delle idee del perito giudiziario con quelle della consulente
di parte – ciò che è senz’altro comprensibile e congruo con lo scopo del lavoro
affidato alla dott.ssa _____________, che non era quello di proporre
all’attenzione del magistrato una divergente valutazione della psiche
dell’accusato, quanto piuttosto di attirare l’attenzione su censure di
carattere metodologico (v. verbale MP della dott.ssa _____________, inc. MP
doc. 5.13 p. 2; ciò spiega in parte perché il rapporto della dott.ssa
_____________ risulti spezzettato, senza un filo conduttore, e di lettura
oltremodo difficile). Infine, non si può negare una certa qual divergenza delle
finalità perseguite dalla difesa, rispettivamente dalla dott.ssa _____________:
mentre la prima, per ovvie ragioni, si sforza di non pregiudicare la posizione
di _____________, qualsiasi debba essere l’esito dell’esame della sua psiche
(cercando da un lato di far apparire sincero l’accusato, ma nel contempo
preparando il terreno affinché – se egli sincero non fosse – gli possano venire
riconosciuti disturbi psichici tali da sminuirne la responsabilità penale), la
consulente di parte sfoggia un’encomiabile prudenza nell’ammettere, ad esempio,
un qualsiasi disturbo della personalità.
b) Ora, posto che questo giudice non è chiamato ad esprimersi
sul grado di responsabilità dell’accusato, prendendo posizione sull’esito
sostanziale della perizia giudiziaria (sia perché è, questo, compito del
giudice di merito [
supra
, consid. 3d], sia perché il rapporto della
consulente di parte non fornisce gli elementi per una valutazione divergente da
quella del perito giudiziario [
supra
, consid. 5a]), e richiamato il
principio della libertà di metodo (
supra
, consid. 4c), vi è certezza sul
fatto che determinate censure sollevate dalla difesa non verranno evase: in
ragione della propria incompetenza, questo giudice non si addentrerà in
diatribe dottrinali relative, ad esempio, alla validità o meno di determinati
test (anche perché i presunti contrasti con una non meglio definita prassi
delle università svizzere non sono sostanziati. La presunta inutilizzabilità di
un determinato test non può essere derivata dal fatto che lo stesso non sia più
impiegato in Svizzera da 70 anni [v. reclamo, cit., pto. 5 p. 3]: vige la
libertà di metodo. Deve allora essere resa scientificamente plausibile
l’inadeguatezza di tale test – difficile da dimostrare, se esso risulta ancora
impiegato in altri Paesi, mancando, di nuovo, uno standard posto dalla
giurisprudenza federale) ed alla loro valutazione (le critiche alla valutazione
del test di Rorschach siccome in presunto “contrasto con la prassi delle
università svizzere” [reclamo, cit., pto. 5 p. 3] sono irricevibili, mancando
un plausibile e sostanziato rinvio a questa “prassi”, in tal senso giustamente
critico anche il Procuratore Pubblico, osservazioni, cit., ad 5 p. 4), oppure
sulla possibilità di convivenza fra nevrosi e disturbo della personalità
(affermata e ribadita dallo psicologo, v. verbale MP dott. _____________, cit.,
p. 7, ma categoricamente esclusa dalla dott.ssa _____________, rapporto, cit.,
p. 3).
c) Vi sono, invece, presunte lacune di metodo, che riguardano la
coerenza interna della perizia, rispettivamente il rapporto fra il lavoro di
somministrazione ed analisi dei test dello psicologo e la perizia psichiatrica.
Queste si prestano ad un esame avulso dal risultato concreto, e la
constatazione di incongruenze potrebbe effettivamente inficiare la credibilità
della perizia al punto di far ritenere arbitraria qualsiasi conclusione che il
magistrato competente dovesse trarne. Ora, se da un lato è vero che non va
enfatizzato l’obbligo, per il magistrato inquirente, di tener conto anche di
eventuali difficoltà di assunzione di una determinata prova in sede
dibattimentale (
supra
, consid. 2a), bastando la possibilità teorica che
ciò possa venire recuperato in quella sede, è d’altro canto evidente che
respingere
sic et simpliciter
ogni complemento probatorio con
l’argomento che lo stesso può venire riproposto in aula, significa travisare lo
spirito della legge e privare di ogni senso l’anticipata assunzione delle prove
in sede predibattimentale, voluta dal legislatore. E nel caso specifico di una
perizia psichiatrica, va riconosciuto che un’eventuale decisione della Corte di
chiedere una nuova perizia giudiziaria sarebbe inevitabilmente connessa con una
interruzione o addirittura con un rimando del pubblico dibattimento, con
possibile grave nocumento per l’accusato, magari in detenzione preventiva.
E. 6 a) Due sono gli aspetti della perizia – e del lavoro di supporto
con i test – che hanno attirato le critiche della consulente di parte, e che
hanno colpito chi scrive: la conduzione e discussione dei test medesimi, nonché
le conclusioni e relativa argomentazione proposte dal perito psichiatra.
b) Sulla conduzione dei test, ha suscitato non poca sorpresa
apprendere che durante la fase conclusiva di uno di questi erano presenti pure
i difensori (v. rapporto dott. _____________, inc. MP doc. 10.16, p. 18 primo
cpv.), e che addirittura un difensore è intervenuto al fine di stimolare
l’accusato affinché correggesse una risposta (v. verbale MP dott. _____________
del 16 luglio 2002, inc. MP doc. 5.12 p. 2). Anche a chi, come chi scrive, sia
totalmente incognito in tema di psichiatria, appare ovvio che in tali
condizioni, i test non possano fornire informazioni affidabili, se non quella
circa l’attitudine difensiva dell’accusato, che si concretizza poi in forme di
inganno conscio e inconscio (ibid.). Né sorprende che il
retesting
abbia
confermato l’attitudine difensiva: ripetendo i medesimi test, anzi, è
probabilmente più facile, per il soggetto che volesse ostacolare l’esame della
sua psiche, fornire risposte più conformiste ma non corrispondenti alla sua
vera natura, rispettivamente finalizzate ad apertamente depistare
l’esaminatore.
c) Neppure le delucidazioni fornite dal dott. _____________ a
verbale (cit., p. 4) fugano ogni dubbio: a p. 18 del suo rapporto, in sede di
conclusioni, egli ha parlato chiaramente di “scarsa validità delle MMPI”. Se
intendeva parlare di “scarsa attendibilità”, perché viziate dall’atteggiamento
difensivo dell’accusato, doveva esprimersi altrimenti. Inoltre, lo psicologo
non spiega come mai determinate scale delle MMPI rimangano nondimeno
attendibili.
Pure senza
convincente spiegazione resta la reiterata affermazione, secondo la quale
l’accusato mentirebbe (v. rapporto dott. _____________, cit., p. 10 scala L;
verbale MP dott. _____________, cit., p. 4): può darsi che sia questo giudice a
sbagliare, chiedendo allo psicologo una risposta a domande che non sono di sua
competenza. Tuttavia, anche nella perizia psichiatrica si cerca vanamente una
risposta alla cennata domanda. Inoltre, in sede di conclusioni (rapporto, cit.,
p. 16) lo psicologo si lascia comunque andare a deduzioni di carattere
diagnostico, anche se poi, a verbale MP (cit., p. 7), si premura di precisare
che si trattava di “suggerimento all’intenzione del perito psichiatra” (ibid.).
d) Un altro punto problematico, nel lavoro del perito ausiliario
dott. _____________, si rinviene nel test associativo: lo psicologo, nella sua
“sintesi elaborazione analitica” (rapporto, cit., p. 4), definisce i tracciati
relativi a _____________ “nella media” e “in un ambito di normalità
(campionatura ticinese),
tranne che per gli indicatori della pedofilia
[...]” (loc. cit., sottolineatura e corsivo in originale). A verbale MP (cit.,
p. 6), tuttavia, confrontato con le critiche della dott.ssa _____________ (v.
rapporto _____________, inc. MP doc. 14.1 p. 2-3), ha poi dovuto precisare che
la “campionatura ticinese” si riferiva unicamente ai tempi di reazione del
periziando alle domande dei test, mentre che non esisterebbe una campionatura
ticinese per indicatori di pedofilia (ibid.), apparentemente da lui dedotta da
cinque casi concreti trattati; anzi, in dottrina non sarebbero effettivamente
noti cosiddetti “indicatori di pedofilia” (ibid.). Ora, una cosa è certa: il magistrato
che legge queste considerazioni dello psicologo, è convinto di trovarsi di
fronte a persona normale, ma con tendenze pedofile; ciò che grosso modo
corrisponde, d’altra parte, alle conclusioni cui perviene il medesimo psicologo
(v. rapporto, cit., p. 4 in fine). Salvo poi scoprire, in sede di verbale di
delucidazione, che il perito ausiliario voleva dire tutt’altro, rispettivamente
che i termini di riferimento utilizzati dallo specialista non permettevano un’assolutizzazione
e generalizzazione quali quelle che caratterizzano il tenore letterale del suo
rapporto (v. anche verbale dott.ssa _____________, cit., p. 4): in parole
povere, il perito si è espresso in termini che, letti dal profano, fanno
apparire il peritando quale persona con determinate, accertate ed evidenti
caratteristiche caratteriali, salvo poi dover precisare in seguito che tali
caratteristiche non sono state riscontrate sulla base di criteri confortati dai
necessari riscontri statistici, o addirittura non riconosciuti dalla dottrina. Tutto
ciò porta a concludere che, quand’anche le conclusioni cui perviene lo
psicologo dovessero essere giuste, nondimeno il suo discorso espositivo ed argomentativo
non convince.
e) Lo stesso genere di perplessità, rilevate già dalla dott.ssa
_____________, si ripropone scorrendo i capitoli del rapporto dello psicologo
dedicati ad altri temi: l’affettività, l’adattamento sociale, la sessualità.
Salta all’occhio, ad esempio, come il dott. _____________ giunga a categoriche
conclusioni sulle componenti asociale (v. rapporto. cit., p. 7) e affettiva di
_____________ (v. rapporto, cit., p. 18) senza assolutamente motivarle.
E. 7 La perizia
psichiatrica, che all’atto pratico fa propria la diagnosi proposta dallo
psicologo, non aiuta a comprendere il percorso seguito dal perito.
a) A seguire la parte introduttiva – dedicata alla versione che
l’accusato medesimo dà della propria storia, della situazione venutasi a creare
dopo la scoperta degli abusi su ____________ da parte della madre, e delle
accuse riguardanti i presunti abusi sui figli maschi, e completata con la
descrizione dei colloqui che il perito ha avuto con la madre delle vittime e
già compagna di _____________ – e facendo astrazione dalle critiche mosse in
questo contesto dalla dott.ssa _____________ (che avrebbe voluto una più
approfondita osservazione della compagna, v. rapporto, cit., p. 11), si trova
una mezza pagina al titolo “constatazioni oggettive” (perizia, cit., p. 14),
dove viene espresso il dubbio “che il periziato, sebbene possieda la piena coscienza
delle sue azioni, tenda a mimetizzare le proprie pulsioni perverse” (ibid.).
Ora, non si capisce da cosa il perito tragga tale conclusione: come nasce
questa sua “impressione clinica” (ibid.)?
b) La dott.ssa _____________ critica la quasi totale assenza di
commenti al riassunto dei verbali proposto dal perito psichiatra (v. rapporto,
cit., p. 11). Ovviamente, un commento ai verbali può essere operazione assai
problematica, nella misura in cui gli stessi non ripropongono le dichiarazioni
dell’accusato in modo asettico; d’altra parte, è vero che le poche righe di
commento (v. perizia, cit., p. 22-23) non aiutano ad andare oltre a quanto si
possa leggere direttamente dai verbali medesimi.
c) Ma è quando ci si avvicina alle conclusioni, che emergono le
affermazioni che lasciano un tantino perplesso chi legge. A p. 26 della
perizia, ad esempio, è discorso di elementi che potrebbero caratterizzare una
struttura caratteriale narcisistica (anche se, poi, tale eventualità viene
scartata, ibid.), ma i dati di fatto a cui tali indizi vengono riferiti
appaiono, invero, deboli (così, quando dal possesso di un unico libro di nudi
artistici si derivano “fantasie di fascino, bellezza”, ibid.) oppure non
motivati (così, quando il perito parla delle “difficoltà di riconoscere i
sentimenti e le necessità degli altri, ad es. della moglie”, ibid., non si può
non rilevare come in nessuna parte della perizia sia stato fatto cenno a tali
difficoltà, che anzi neppure emergono dai colloqui che il perito ha avuto con
la compagna [non moglie, come erroneamente la chiama il perito]).
Parimenti,
nei due capoversi dedicati alle
imagines
genitoriali, cui viene
attribuita decisiva importanza in tema di affettività, il perito non spiega
assolutamente da cosa deduca che la figura materna sia iperidealizzata al punto
di assorbire tutti gli affetti dell’accusato, impedendogli di amare altre
figure femminili in modo maturo (v. perizia, cit., p. 26 ultimo cpv.), ed
addirittura di dedurre da tale invasione della sfera affettiva una “omosessualità
latente o parafilia” (loc. cit., p. 27 primo cpv.; in che rapporto, poi, stiano
l’omosessualità latente e la parafilia, è ancora tutt’altra questione). Forse,
come si esprime la dott.ssa _____________ (rapporto, cit., p. 11), la
proposizione di un qualche “elemento clinico di discussione” sarebbe stata
d’aiuto; forse, invece, sarebbe bastato che il perito esponesse l’analisi –
senz’altro effettuata – dell’effettiva vita infantile reale dell’accusato (ciò
che non appare nella perizia) e riproducesse nero su bianco i vari passaggi
delle sue deduzioni.
Lo stesso
dicasi, infine, per le preferenze sessuali dell’accusato (v. perizia, cit., p.
27 quarto cpv.): anche se non è giusto dire, come fa la dott.ssa _____________
(v. suo rapporto, cit., p. 12), che il perito le sottolinea “come espressione
di parafilia”, l’associazione di idee che nasce spontanea leggendo il passo
della perizia è che vi sia un nesso fra le preferenze sessuali di _____________
e la sua diagnosticata parafilia, senza che sia dato di capire il perché.
d) Il magistrato chiamato ad affidarsi alla perizia non può più
allora escludere che, come afferma la dott.ssa _____________ a verbale MP
(cit., p. 4 penultima domanda), il perito psichiatra abbia assunto in modo
acritico le conclusioni proposte dallo psicologo, “senza il necessario
confronto clinico” (ibid.). Così, ad esempio, quando lo psicologo parla di
reazioni affettive poco controllate e di scarso controllo dell’impulsività (v.
rapporto dott. _____________, cit., p. 6-7 e p. 18); e tali sue conclusioni
confluiscono nella perizia psichiatrica, andando apparentemente a corroborare
l’ipotesi di una certa pericolosità dell’accusato (v. perizia, cit., p. 27
primo cpv.), senza che il perito psichiatra abbia ritenuto opportuno
approfondire tali tematiche, esaminando con l’ausilio di altri mezzi se in
passato si siano manifestati episodi di aggressività.
E. 8 a) La conclusione è che la perizia giudiziaria ed il rapporto sui test dello psicologo non sono redatti in termini chiari al punto di permettere al magistrato di seguire compiutamente le argomentazioni proposte, di sposare con convinzione la diagnosi formulata, infine di far proprie le risposte ai quesiti peritali posti. Anzi, si può addirittura azzardare che il perito avrebbe potuto (e dovuto) approfondire l’esame di determinate questioni, come proposto dalla consulente di parte – anche se l’ignoranza dello scrivente magistrato impone la massima prudenza in proposito.
b) Ci si potrebbe chiedere se, al fine di ovviare alle lacune formali della perizia, non basti ordinarne la relativa delucidazione (v. supra, consid. 3c). La risposta è negativa: pur potendosi forse procedere in tal senso nonostante l’esplicita richiesta di nuova perizia da parte dell’accusato reclamante (a maiore minus), nell’incarto in discussione un tentativo di delucidazione è già stato fatto, con risultati – contrariamente a quanto pretende il magistrato inquirente (v. osservazioni, cit., ad 1-2, p. 2 penultimo cpv.) – praticamente nulli. L’unica chiarificazione ha riguardato l’inesattezza dei concetti di “campionatura ticinese” e di “indicatori di pedofilia” (supra, consid. 6d); per il resto, i verbali di delucidazione esperiti dal Procuratore Pubblico sono serviti ai periti ed alla consulente di parte unicamente per riaffermare le rispettive posizioni.
c) Stanti così le cose, l’accoglimento del reclamo deve essere coerentemente accompagnato con l’invito al Procuratore Pubblico di ordinare una nuova perizia su _____________.
E. 9 a) Ciò non significa in alcun modo che la
perizia sia errata nella sostanza: è possibilissimo che l’accusato soffra
“soltanto” di disturbi di comportamento sessuale (parafilia), senza soggiacenti
malattie mentali (v. perizia, cit., conclusioni, p. 27). Ed è anche possibile
che il suo negare i fatti contestatigli relativi ai maschi sia frutto di un
deliberato mentire (v. rapporto dott. _____________, cit., conclusioni p. 18;
per una valutazione critica v. verbale MP dott.ssa _____________, cit., p. 4)
piuttosto che di “completa rimozione dei fatti più gravi [...]” (reclamo, cit.,
pto. 6 p. 4). Non spetta a questo giudice decidere in proposito: qui si
constata unicamente che queste conclusioni, per quanto plausibili, non sono
motivate in termini convincenti.
b) Di converso, l’esito del reclamo non equivale in alcun modo a
condivisione delle ipotesi diagnostiche velatamente accennate (invero, con
opportuna prudenza, dati i termini del suo mandato, v. suo verbale, cit., p. 2)
dalla dott.ssa _____________ (ad es. rapporto, cit., p. 12-13). Esso non vuole
neppure significare accordo con l’equazione proposta dal reclamante in
conclusione del proprio reclamo (cit., pto. 6 p. 4), ovvero che la gravità dei
fatti imputati a _____________ debba necessariamente portare ad ammettere
l’esistenza di un grave disturbo della personalità di lui, o addirittura di una
psicosi.
c) Conseguentemente, sia infine detto a scanso di equivoci,
l’esito del presente reclamo non porta questo giudice a scostarsi dalle
valutazioni esposte di recente (decisione 22 ottobre 2002 di proroga della carcerazione
preventiva, inc. Giar 582.2001.8) a proposito della validità degli indizi di
colpevolezza a carico di _____________, e dei paventati pericoli di collusione
e di recidiva (loc. cit., consid. 2b, 2c e 3).
d) Nel dare seguito alla presente decisione,
il Procuratore Pubblico non potrà verosimilmente far affidamento su periti in
psicodiagnostica forense (visto che, apparentemente, almeno in Svizzera non
esiste una tale specializzazione, v. verbale MP dott.ssa _____________, cit.,
p. 3), come invece vorrebbe l’accusato (v. reclamo, cit., pto. 6 p. 4). Sarà
invece forse opportuno che tenga conto, in sede di formulazione dei quesiti
peritali, delle opinioni espresse dalla consulente di parte, soprattutto
considerato che il perito giudiziario ha espressamente giustificato la propria
decisione di soprassedere a determinate verifiche adducendo il tenore del
mandato affidatogli (v. verbale MP dott. _____________, cit., p. 4).
E. 10 Il reclamo è accolto, con la presente decisione definitiva (art. 284 cpv. 1 lit. a CPP e contrario) ed ovviamente esente da tassa e spese giudiziarie. Lo Stato del Cantone Ticino verserà al reclamante l’importo di fr. 500.— a titolo di ripetibili.
* * * Per i quali motivi, in applicazione delle norme menzionate e degli artt. 280 ss. CPP d e c i d e :
Dispositiv
- Il reclamo è accolto. § Di conseguenza, il Procuratore Pubblico ordinerà una nuova perizia psichiatrica sulla persona di _____________, affidando la medesima ad un nuovo perito.
- Non si prelevano tassa né spese giudiziarie. Lo Stato del Cantone Ticino verserà al reclamante l’importo di fr. 500.— a titolo di ripetibili.
- La presente decisione è definitiva.
- Intimazione: - avv. __________, per sé e per l’accusato reclamante, con copia delle osservazioni del Procuratore Pubblico; - avv. __________, per sé e per le parti civili, con copia delle osservazioni del Procuratore Pubblico; - Procuratore Pubblico avv. __________, con l’inc. MP __________2001/BA/mg di ritorno. giudice __________
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 08.11.2002 INC.2001.58207 Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 08.11.2002 INC.2001.58207 Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 08.11.2002 INC.2001.58207
Sentenza o decisione senza scheda
N. 582.2001.7 LM Lugano, 8 novembre 2002 IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO __________ sedente per statuire sul reclamo inoltrato in data 4/7 ottobre 2002 da _____________, (difeso di fiducia dallo studio legale avv. __________ avverso la decisione 24 settembre 2002, con la quale il Procuratore Pubblico ha respinto la richiesta di una nuova perizia psichiatrica sull’accusato, nell’ambito del procedimento penale condotto nei suoi confronti per titolo di atti sessuali con fanciulli e con persone incapaci di discernimento o inette a resistere, coazione sessuale, violazione del dovere di assistenza o educazione; viste le osservazioni 15 ottobre 2002 del magistrato inquirente, e preso atto che egli postula la reiezione del gravame; letti ed esaminati gli atti formanti l’inc. MP __________/2001/BA/mg; ritenuto in fatto: A. _____________ è stato tratto in arresto in data 24 ottobre 2001, in quanto sospetto autore di abusi sessuali ai danni dei figli suoi e della sua precedente convivente (v. rapporto d'arresto, inc. Giar 582.2001.1, doc. 2). La sua detenzione preventiva perdura tuttora, dopo ripetute verifiche della legittimità da parte di questo Ufficio per decorso dei termini di legge, rispettivamente su richiesta dell’accusato medesimo (v., da ultimo, decisione 22 ottobre 2002 sulla proroga della carcerazione preventiva, inc. Giar 582.2001.8, passim; con puntuali rinvii alle numerose decisioni precedenti ai considd. A, B e C, p. 2-3). B. Fra i numerosi passi istruttori esperiti dal Procuratore Pubblico vi è pure una perizia psichiatrica sull’accusato. Ordinata ancora prima di procedere all’arresto di _____________ (v. decreto di nomina 19 ottobre 2001, inc. MP doc. 10.1), ed affidata al dott. _____________, essa è stata rassegnata in data 11 marzo 2002 (inc. MP doc. 10.13). Immediatamente trasmessa all’accusato (v. scritto della difesa 9 aprile 2002 e contrario, all’inc. MP doc. 9.38), quest’ultimo ha prima richiesto il protocollo dei test psicosometrici effettuati dallo psicologo dott. _____________ (v. scritto MP 12 aprile 2002, inc. MP doc. 10.14), indi ha incaricato una consulente di parte di esaminare la perizia giudiziaria. La dott.ssa _____________ ha rassegnato il proprio rapporto in data 1° luglio 2002 (inc. MP doc. 14.1). Il giorno successivo, _____________ ha chiesto l’audizione dei due periti giudiziari (inc. MP doc. 9.54). Il Procuratore Pubblico ha sentito, nell’ordine, lo psicologo (verbale MP 16 agosto 2002, inc. MP doc. 5.12), la consulente di parte (verbale MP 28 agosto 2002, inc. MP doc. 5.13), infine il perito giudiziario (verbale MP 29 agosto 2002, inc. MP doc. 5.14). C. Non soddisfatto, l’accusato ha chiesto, con scritto 5 settembre 2002 (inc. MP doc. 10.26), la nomina di un nuovo perito, cui affidare l’incarico di “riesaminare ex novo” l’accusato (ibid.). Esisterebbero “contraddizioni [...] tra l’esperto giudiziario e quello di parte [...]” (loc. cit., pto. a p. 1), la perizia non rispetterebbe “le regole espositive stabilite dalla psichiatria forense” (loc. cit., pto. b p. 1), ciò giustificando “il ricorso ad un perito cognito (non solo praticamente ma anche teoricamente) di psichiatria forense e procedura penale a livello svizzero” (loc. cit., pto. b p. 2). Sempre a dire dell’accusato, i periti giudiziari avrebbero precisato loro affermazioni “in senso diverso in sede di audizione”, senza essere “in grado di giustificare il loro parere con riferimenti bibliografici riconosciuti dalla prassi giudiziaria federale" (loc. cit., pto. c p. 2). Inoltre, “manifestamente carente rispetto alle esigenze poste dalla giurisprudenza federale” sarebbe il modo in cui è stata affrontata la questione principale della perizia, ovvero la scemata responsabilità ed il suo grado (loc. cit., pto. d p. 2). In chiusura, l’accusato formalizza la richiesta di una superperizia (loc. cit., p. 2 in fine). D. Con la decisione 24 settembre 2002 qui impugnata (inc. Giar 582.2001.7 doc. 2), il magistrato inquirente ha respinto la richiesta. Ritiene che il perito abbia risposto “in modo soddisfacente in sede di delucidazione” (loc. cit., p. 1); che non abbia omesso di rispettare le esigenze formulate dalla giurisprudenza cui viene fatto riferimento, la medesima non esigendo ciò che vi legge l’accusato (ibid.); che in sede di audizione non sono state modificate le conclusioni scritte (loc. cit., p. 2); infine, che la letteratura non escluderebbe la possibilità che una persona non afflitta da psicosi o da disturbo della personalità possa commettere i reati ascritti a _____________ (loc. cit., p. 2). E. Con il reclamo qui discusso (inc. Giar 582.2001.7 doc. 1), _____________ ribadisce le critiche mosse alla perizia giudiziaria: premesso come la giurisprudenza federale richiamata sviluppi criteri validi per ogni genere di perizia psichiatrica (loc. cit., pto. 2 p. 2), censura l’omessa menzione dei criteri ICD 10 applicati dal perito per le sue diagnosi (loc. cit., pto. 3 p. 2-3), l’utilizzo di “dichiarazioni (controverse) della convivente dell’imputato” (loc. cit., pto.4 p. 3), l’irregolarità dei test psicosometrici (loc. cit., pto. 5 p. 3-4), per concludere che “la gravità dei fatti, la loro durata e continuità, la loro commissione dopo l’autodenuncia, sarebbero difficilmente compatibili con un quadro psichico di sostanziale normalità e lascerebbero fortemente ritenere fondato il sospetto di un grave disturbo di personalità se non addirittura di una vera e propria psicosi”, con conseguente “necessità di rivedere la diagnosi, l’intensità della scemata responsabilità [...] e le misure terapeutiche necessarie” (loc. cit., pto. 6 p. 4). F. Il Procuratore Pubblico, in sede di osservazioni (inc. Giar 582.2001.7 doc. 4), rileva la finalità dell’art. 13 CPS e sottolinea che “la giurisprudenza del TF non prescrive, nel quadro dell’allestimento di una perizia intesa a determinare il grado di responsabilità del presunto autore (art. 13 CP), di indicare imperativamente l’elenco dei criteri contenuti nella classificazione internazionale ICD 10” (loc. cit., ad 1-2 p. 2) o di altre classificazioni internazionalmente riconosciute (ibid.): vige, al contrario, il principio della “Methodenfreiheit” (ibid.). Procede poi spiegando perché, a suo modo di vedere, il perito giudiziario abbia esposto in modo convincente le ragioni che l'hanno portato ad escludere una diagnosi di disturbo antisociale della personalità (loc. cit., ad 3 p. 3), ed evidenziando forzature nella perizia di parte (loc. cit., ad 4 p. 3). Se lo psicologo ausiliario del perito, dott. _____________, ha dubitato che il peritando fosse sotto accusa per reati di tipo sessuale, ciò sarebbe da ricondurre al suo difensore, “intervenuto inopinatamente nell’esecuzione di un test” (loc. cit., ad 5 p. 3); comunque, non sarebbe assolutamente dimostrato che ciò abbia falsato “la successiva elaborazione dei risultati pregiudicandone la validità” (ibid.). Sull’utilizzazione di tale o talaltro test, il magistrato inquirente ribadisce che “anche in questo ambito il perito è libero nella sua scelta” (ibid.). Da ultimo, egli definisce “equazione infondata, ovvero improponibile” quella proposta dalla difesa, secondo la quale o l’accusato non ha abusato dei propri figli (maschi), e dunque la sua responsabilità sarebbe scemata in modo lieve, ed egli non sarebbe pericoloso, oppure – avesse invece anche abusato di loro – avrebbe rimosso i fatti, ciò che costringerebbe ad ammettere l’esistenza di un disturbo psichico ed una notevole pericolosità: in realtà, l’esistenza del diagnosticato disturbo del comportamento sessuale in grado non grave al punto da configurare disturbo antisociale della personalità non sarebbe infrequente (loc. cit., ad 6 p. 4). E le parziali ammissioni potrebbero rispondere anche ad una precisa scelta strategica (ibid.). G. Le parti civili, seppur invitate, non hanno proposto osservazioni. Considerato in diritto: 1. Tempestività del reclamo e legittimazione dell’accusato a proporlo (art. 280 CPP) non fanno dubbio, per cui esso può essere esaminato nel merito. 2.
a) Per meritare di venire assunte, le prove proposte dalle parti contestualmente al deposito atti (art. 196 CPP) o in altro momento dell’istruttoria (artt. 60 cpv. 1 e 79 cpv. 1 CPP) devono rispettare tre concorrenti ordini di considerazione: esse devono essere motivate per quanto attiene al loro oggetto ed al loro scopo in diretta connessione con la fattispecie inquisita; tali mezzi di prova devono avere i requisiti della novità, della rilevanza e della pertinenza alle successive conclusioni di competenza del Procuratore Pubblico, dapprima per decidere se promuovere l’accusa oppure non far luogo al procedimento e poi eventualmente - dopo definitiva conclusione dell’istruzione formale - se decretare messa in stato di accusa o abbandono, sino se del caso a quelle del giudice di merito; per quest’ultima evenienza, le stesse prove devono essere di difficile produzione al dibattimento, avute presenti le finalità dell’art. 189 CPP, inteso appunto tra l’altro ad assicurarne la non interrotta assunzione (v. sentenza 24 gennaio 1990, inc. CRP 337/89; v. decisioni 17 febbraio 1993 in re L.P., inc. GIAR 135.93.1; 3 novembre 1993 in re G.G., inc. GIAR 862.93.1, e 14 giugno 1995 in re F.M., inc. GIAR 1093.93.5).
b) Se, in particolare per l’accusato, la facoltà di proporre mezzi di prova è espressione del diritto di essere sentito ai sensi dell’art. 29 cpv. 2 Cost. fed. (= art. 4 vCost. fed.; v., da ultimo, DTF 124 I 49, consid. 3a p. 51; DTF 121 I 306, consid. 1b p. 308) e del “ fair trial ” ai sensi dell’art. 6 CEDU (v. Frowein/Peukert, EMRK-Kommentar, 2. Aufl. Kehl/Strassburg/ Arlington 1996, nota 99 ad art. 6 CEDU), il giudice del merito (ed il magistrato inquirente) è tenuto, in applicazione delle norme procedurali corrispondenti, a considerare rispettivamente ammettere soltanto quei mezzi di prova che “ nach seinem richterlichen Ermessen entscheidungserheblich sind ” (Frowein/Peukert, loc. cit. p. 231). Non è dunque data violazione dell’art. 6 CEDU se il giudice del merito rifiuta un mezzo di prova dopo averne esaminato la pertinenza (v. Frowein/Peukert, loc. cit., nota 203 ad art. 6 CEDU, con rinvio al noto caso Vidal; come qui, v. decisione 17 giugno 1998 in re F.F., inc. GIAR 55.98.1 consid. 1). 3.
a) Nel caso di specie, la necessità di sottoporre _____________ a perizia psichiatrica non è mai stata in dubbio, tanto che fu il Procuratore Pubblico medesimo ad ordinare tale prova prima ancora di procedere all’arresto dell’accusato (v. supra, consid. B). La questione è, qui, unicamente di sapere se la perizia rassegnata dal dott. _____________ risponda in modo adeguato ai quesiti posti dal magistrato inquirente: come già visto (supra, consid. C a F), le opinioni in proposito divergono. Dovendosi evadere la questione per la negativa, andrebbe poi deciso come ovviare a tali carenze. In proposito, il reclamante – come rileva correttamente il Procuratore Pubblico (v. osservazioni, cit., ad 1-2 p. 2) – non si è determinato con precisione, richiedendo una volta la nomina di un nuovo perito (v. istanza 5 settembre 2002, cit., p. 1), ed un’altra, l’erezione di una superperizia (loc. cit., p. 2), ossia di una seconda perizia giudiziaria che si esprima sulla qualità del primo parere (così Maier/Möller, Das gerichtspsychiatrische Gutachten gemäss Art. 13 StGB, Zürich 1999, p. 236); dal reclamo, tuttavia, pare potersi concludere che _____________ si sia deciso per la prima variante (v. reclamo, cit., pto. 1 p. 2).
b) Come per tutti gli altri mezzi di prova, le parti possono di principio partecipare attivamente all’erezione di una perizia, affiancando al perito giudiziario periti propri, oppure formulando quesiti peritali. Da questi diritti, da esercitare al momento in cui la perizia viene ordinata, va distinta la facoltà di chiedere chiarimenti (art. 148 cpv. 1 CPP) o il completamento della perizia (art. 146 cpv. 1 prima frase in fine CPP), che va invece esercitata una volta rassegnata la perizia giudiziaria.
c) Nella maggioranza dei casi, bastano chiarimenti mirati. Una nuova perizia, che sostituisca la prima, può tuttavia essere inevitabile per ovviare ad un primo parere steso da perito successivamente escluso o ricusato, oppure di contenuto insoddisfacente, incompleto o contraddittorio. Non basta, ovviamente, “personale e soggettivo non gradimento della perizia e sue conclusioni” (così in decisione Giar 9 luglio 1997 in re Eredi fu D., in: Rep. 130 [1997] n. 97 consid. 2.3); deve piuttosto manifestarsi l’incapacità del perito di rispondere ai quesiti posti, di giustificare le proprie conclusioni, rispettivamente di rimediare a contraddizioni o incomprensibilità emerse all’interno della perizia medesima, o dal raffronto di essa con altre prove agli atti (ibid.; v. anche Niklaus Schmid, Strafprozessrecht, 3. Aufl. Zürich 1997, margin. 671).
d) Va infine sottolineato, a chiudere queste osservazioni preliminari, che a tutela della libertà di valutazione delle prove della Corte di merito, compito di questo giudice non può essere quello di decidere quale delle opinioni espresse dai tecnici debba prevalere sulle altre, e per quale motivo: nel caso di specie, stabilire se _____________ abbia agito in stato di responsabilità scemata, e se del caso, di quale grado; né se egli soffra o meno di disturbi psichici tali da assurgere a “disturbo antisociale della personalità”, con quanto ne segue. A chi scrive incombe unicamente decidere se la perizia giudiziaria rassegnata dal dott. _____________ sia carente nell’ottica dei parametri suesposti, ed in caso affermativo, se debba essere sostituita da una nuova perizia. La situazione è, in altre parole, non dissimile da quella che si presenta quando si debba giudicare sulla necessità od opportunità di sentire un nuovo teste, oppure di acquisire nuova documentazione, e così discorrendo. 4.
a) Prima di esaminare le singole censure sollevate dal reclamante nei confronti della perizia psichiatrica stesa dal dott. _____________, va brevemente affrontata una questione di principio, a proposito della quale accusa e difesa sono discordi: l’esistenza di “condizioni poste dalla giurisprudenza federale” (reclamo, cit., pto. 1 p. 2); le “esigenze di motivazione [...] previste dalla giurisprudenza federale e dalla dottrina di psichiatria forense elvetica” (loc. cit., pto. 3 p. 2); l’utilizzo di determinati tipi di test e la loro valutazione “secondo criteri in contrasto con la prassi delle università svizzere” (loc. cit., pto. 5 p. 4) – il tutto, riassumibile nell’idea di “perizia psichiatrica corrispondente alle esigenze scientifiche e giurisprudenziali elvetiche”.
b) L’accusato reclamante richiama, per discutere gli standard posti dalla giurisprudenza federale, la sentenza DTF 128 I 81. Si tratta di una sentenza della Corte di cassazione penale del Tribunale federale, con la quale viene annullata la condanna di un padre, accusato di atti sessuali nei confronti della figlia di sei anni. Ora, a parte un breve capoverso introduttivo al quale attinge la difesa per estrarre le due affermazioni di massima riportate al pto. 1 del reclamo (cit., p. 2), tutta la sentenza si diffonde in un esame dettagliato del lavoro peritale svolto nel concreto incarto: parte dalla convinzione che esistano standard scientifici per l’analisi del grado di verità di dichiarazioni di bambini, fra i quali rileva in particolare la analisi delle dichiarazioni (“Aussageanalyse”, originariamente sviluppata da Undeutsch; DTF cit., consid. 2 p. 85, dove l’Alta Corte riproduce anche una lunga lista di bibliografia). Nel prosieguo della sentenza, i giudici spiegano perché, nel caso concreto, il lavoro dei periti non regga ad un esame dettagliato: contraddizioni fra prima e seconda perizia, criteri metodologici in aperto contrasto con l’univoca dottrina, incompletezza degli esami. Il tutto per concludere che, facendo affidamento sui risultati peritali proposti, la Corte di merito si sia basata su una perizia non concludente. Ciò, in casi estremi, può configurare un arbitrio, e può giustificare l’annullamento di una sentenza (DTF cit., consid. 2 in fine, p. 86, con rinvio a DTF 127 I 38 consid. 2a).
c) È dunque errato voler distillare dalla discussa sentenza del Tribunale federale dei principi assoluti, rappresentativi di fantomatici “standard posti dalla giurisprudenza federale” (reclamo, cit., pto. 2 p. 2): gli unici principi generali ribaditi in sentenza sono quelli della libertà di metodo – con la precisazione che la scelta metodologica deve essere motivata, così come i relativi requisiti scientifici devono essere rispettati –, della necessità di distinguere fra risultanze peritali e diagnosi, infine dell’esigenza di conclusioni trasparenti e comprensibili per le parti (DTF cit., consid. 2 p. 85). Viene, da ultimo, ribadito l’obbligo, per il giudice, di attenersi ad una perizia, a meno che quest’ultima sia seriamente messa in dubbio sulla base di dati di fatto o indizi resi plausibili in termini attendibili: in tal caso, può verificarsi una situazione di arbitrio se il giudice fonda nondimeno la propria decisione su dati di fatto manifestamente in contrasto con la realtà, assunti in seguito ad errori manifesti, o comunque contrastanti in maniera eclatante con il sentimento di giustizia (loc. cit., p. 86).
d) Per il resto, la sentenza si occupa esclusivamente di discutere una ben determinata condanna penale, mostrando cosa intenda l’Alta Corte quando postula un esame critico di una perizia, rispettoso di principi metodologici e scientifici coerenti. Il caso discusso ben si presta ad illustrare quando l’acritica accettazione di una perizia assurga ad arbitrio, tanto numerose ed evidenti sono le pecche del lavoro peritale in quel determinato caso. L’analisi proposta in quella sede illustra come non si deve lavorare, ma non formula positivamente delle regole, disattendendo le quali una perizia psichiatrica sia eo ipso inattendibile. Al più, oltre a quelle di carattere generale già evidenziate (qui sopra, consid. 4c), gli addetti ai lavori possono estrarvi indicazioni sulla bibliografia cui l’Alta Corte ha fatto riferimento nel contesto di una perizia di attendibilità su minori, rispettivamente quali determinati passaggi di una perizia di questo genere possano essere considerati come unanimemente riconosciuti dalla dottrina: ad esempio l’inammissibilità dell’utilizzo di dichiarazioni della vittima inconcludenti e viziate a monte da domande capziose (loc. cit., consid. 3a p. 87 s.); l’inammissibilità di un giudizio che attribuisca un peso predominante a forme di comunicazione non verbale, quando esse vengano considerate avulse dal contesto verbale (loc. cit., consid. 3c p. 89); l’applicazione di determinati criteri reali (“Realkennzeichen”) sviluppati per l’analisi delle dichiarazioni (“kriterienorientierte Aussageanalyse”) ad espressioni non verbali, addirittura quando si sia in ammessa presenza di dichiarazioni verbali inutilizzabili (loc. cit., consid. 3d p. 90). Ma ciò, ancora una volta, non significa positivamente che qualsiasi perizia che seguisse dottrina non menzionata sarebbe inutilizzabile. Nel caso concreto, il Tribunale federale ha utilizzato esclusivamente dottrina di lingua tedesca; ma è più che possibile che in altre circostanze, segnatamente qualora confrontato con un caso francofono o italofono, avrebbe magari attinto (anche) ad altre fonti. Senza dimenticare, da ultimo, il fondamentale principio in virtù del quale è il giudice che deve valutare liberamente ogni prova, e dunque anche una perizia; ed è pertanto semmai la valutazione del giudice, che sarà viziata da arbitrio, non la perizia medesima. 5.
a) Nel caso specifico, appare oltremodo difficile valutare la portata delle censure sollevate dal reclamante nei confronti della perizia giudiziaria. Per diverse ragioni. In primo luogo, tali censure sono di natura puntuale, di dettaglio. Inoltre, gli argomenti del reclamante sono generici, sprovvisti di quei rinvii dottrinali che avrebbero permesso una reale contrapposizione delle idee del perito giudiziario con quelle della consulente di parte – ciò che è senz’altro comprensibile e congruo con lo scopo del lavoro affidato alla dott.ssa _____________, che non era quello di proporre all’attenzione del magistrato una divergente valutazione della psiche dell’accusato, quanto piuttosto di attirare l’attenzione su censure di carattere metodologico (v. verbale MP della dott.ssa _____________, inc. MP doc. 5.13 p. 2; ciò spiega in parte perché il rapporto della dott.ssa _____________ risulti spezzettato, senza un filo conduttore, e di lettura oltremodo difficile). Infine, non si può negare una certa qual divergenza delle finalità perseguite dalla difesa, rispettivamente dalla dott.ssa _____________: mentre la prima, per ovvie ragioni, si sforza di non pregiudicare la posizione di _____________, qualsiasi debba essere l’esito dell’esame della sua psiche (cercando da un lato di far apparire sincero l’accusato, ma nel contempo preparando il terreno affinché – se egli sincero non fosse – gli possano venire riconosciuti disturbi psichici tali da sminuirne la responsabilità penale), la consulente di parte sfoggia un’encomiabile prudenza nell’ammettere, ad esempio, un qualsiasi disturbo della personalità.
b) Ora, posto che questo giudice non è chiamato ad esprimersi sul grado di responsabilità dell’accusato, prendendo posizione sull’esito sostanziale della perizia giudiziaria (sia perché è, questo, compito del giudice di merito [ supra, consid. 3d], sia perché il rapporto della consulente di parte non fornisce gli elementi per una valutazione divergente da quella del perito giudiziario [ supra, consid. 5a]), e richiamato il principio della libertà di metodo (supra, consid. 4c), vi è certezza sul fatto che determinate censure sollevate dalla difesa non verranno evase: in ragione della propria incompetenza, questo giudice non si addentrerà in diatribe dottrinali relative, ad esempio, alla validità o meno di determinati test (anche perché i presunti contrasti con una non meglio definita prassi delle università svizzere non sono sostanziati. La presunta inutilizzabilità di un determinato test non può essere derivata dal fatto che lo stesso non sia più impiegato in Svizzera da 70 anni [v. reclamo, cit., pto. 5 p. 3]: vige la libertà di metodo. Deve allora essere resa scientificamente plausibile l’inadeguatezza di tale test – difficile da dimostrare, se esso risulta ancora impiegato in altri Paesi, mancando, di nuovo, uno standard posto dalla giurisprudenza federale) ed alla loro valutazione (le critiche alla valutazione del test di Rorschach siccome in presunto “contrasto con la prassi delle università svizzere” [reclamo, cit., pto. 5 p. 3] sono irricevibili, mancando un plausibile e sostanziato rinvio a questa “prassi”, in tal senso giustamente critico anche il Procuratore Pubblico, osservazioni, cit., ad 5 p. 4), oppure sulla possibilità di convivenza fra nevrosi e disturbo della personalità (affermata e ribadita dallo psicologo, v. verbale MP dott. _____________, cit.,
p. 7, ma categoricamente esclusa dalla dott.ssa _____________, rapporto, cit.,
p. 3).
c) Vi sono, invece, presunte lacune di metodo, che riguardano la coerenza interna della perizia, rispettivamente il rapporto fra il lavoro di somministrazione ed analisi dei test dello psicologo e la perizia psichiatrica. Queste si prestano ad un esame avulso dal risultato concreto, e la constatazione di incongruenze potrebbe effettivamente inficiare la credibilità della perizia al punto di far ritenere arbitraria qualsiasi conclusione che il magistrato competente dovesse trarne. Ora, se da un lato è vero che non va enfatizzato l’obbligo, per il magistrato inquirente, di tener conto anche di eventuali difficoltà di assunzione di una determinata prova in sede dibattimentale (supra, consid. 2a), bastando la possibilità teorica che ciò possa venire recuperato in quella sede, è d’altro canto evidente che respingere sic et simpliciter ogni complemento probatorio con l’argomento che lo stesso può venire riproposto in aula, significa travisare lo spirito della legge e privare di ogni senso l’anticipata assunzione delle prove in sede predibattimentale, voluta dal legislatore. E nel caso specifico di una perizia psichiatrica, va riconosciuto che un’eventuale decisione della Corte di chiedere una nuova perizia giudiziaria sarebbe inevitabilmente connessa con una interruzione o addirittura con un rimando del pubblico dibattimento, con possibile grave nocumento per l’accusato, magari in detenzione preventiva. 6.
a) Due sono gli aspetti della perizia – e del lavoro di supporto con i test – che hanno attirato le critiche della consulente di parte, e che hanno colpito chi scrive: la conduzione e discussione dei test medesimi, nonché le conclusioni e relativa argomentazione proposte dal perito psichiatra.
b) Sulla conduzione dei test, ha suscitato non poca sorpresa apprendere che durante la fase conclusiva di uno di questi erano presenti pure i difensori (v. rapporto dott. _____________, inc. MP doc. 10.16, p. 18 primo cpv.), e che addirittura un difensore è intervenuto al fine di stimolare l’accusato affinché correggesse una risposta (v. verbale MP dott. _____________ del 16 luglio 2002, inc. MP doc. 5.12 p. 2). Anche a chi, come chi scrive, sia totalmente incognito in tema di psichiatria, appare ovvio che in tali condizioni, i test non possano fornire informazioni affidabili, se non quella circa l’attitudine difensiva dell’accusato, che si concretizza poi in forme di inganno conscio e inconscio (ibid.). Né sorprende che il retesting abbia confermato l’attitudine difensiva: ripetendo i medesimi test, anzi, è probabilmente più facile, per il soggetto che volesse ostacolare l’esame della sua psiche, fornire risposte più conformiste ma non corrispondenti alla sua vera natura, rispettivamente finalizzate ad apertamente depistare l’esaminatore.
c) Neppure le delucidazioni fornite dal dott. _____________ a verbale (cit., p. 4) fugano ogni dubbio: a p. 18 del suo rapporto, in sede di conclusioni, egli ha parlato chiaramente di “scarsa validità delle MMPI”. Se intendeva parlare di “scarsa attendibilità”, perché viziate dall’atteggiamento difensivo dell’accusato, doveva esprimersi altrimenti. Inoltre, lo psicologo non spiega come mai determinate scale delle MMPI rimangano nondimeno attendibili. Pure senza convincente spiegazione resta la reiterata affermazione, secondo la quale l’accusato mentirebbe (v. rapporto dott. _____________, cit., p. 10 scala L; verbale MP dott. _____________, cit., p. 4): può darsi che sia questo giudice a sbagliare, chiedendo allo psicologo una risposta a domande che non sono di sua competenza. Tuttavia, anche nella perizia psichiatrica si cerca vanamente una risposta alla cennata domanda. Inoltre, in sede di conclusioni (rapporto, cit.,
p. 16) lo psicologo si lascia comunque andare a deduzioni di carattere diagnostico, anche se poi, a verbale MP (cit., p. 7), si premura di precisare che si trattava di “suggerimento all’intenzione del perito psichiatra” (ibid.).
d) Un altro punto problematico, nel lavoro del perito ausiliario dott. _____________, si rinviene nel test associativo: lo psicologo, nella sua “sintesi elaborazione analitica” (rapporto, cit., p. 4), definisce i tracciati relativi a _____________ “nella media” e “in un ambito di normalità (campionatura ticinese), tranne che per gli indicatori della pedofilia [...]” (loc. cit., sottolineatura e corsivo in originale). A verbale MP (cit.,
p. 6), tuttavia, confrontato con le critiche della dott.ssa _____________ (v. rapporto _____________, inc. MP doc. 14.1 p. 2-3), ha poi dovuto precisare che la “campionatura ticinese” si riferiva unicamente ai tempi di reazione del periziando alle domande dei test, mentre che non esisterebbe una campionatura ticinese per indicatori di pedofilia (ibid.), apparentemente da lui dedotta da cinque casi concreti trattati; anzi, in dottrina non sarebbero effettivamente noti cosiddetti “indicatori di pedofilia” (ibid.). Ora, una cosa è certa: il magistrato che legge queste considerazioni dello psicologo, è convinto di trovarsi di fronte a persona normale, ma con tendenze pedofile; ciò che grosso modo corrisponde, d’altra parte, alle conclusioni cui perviene il medesimo psicologo (v. rapporto, cit., p. 4 in fine). Salvo poi scoprire, in sede di verbale di delucidazione, che il perito ausiliario voleva dire tutt’altro, rispettivamente che i termini di riferimento utilizzati dallo specialista non permettevano un’assolutizzazione e generalizzazione quali quelle che caratterizzano il tenore letterale del suo rapporto (v. anche verbale dott.ssa _____________, cit., p. 4): in parole povere, il perito si è espresso in termini che, letti dal profano, fanno apparire il peritando quale persona con determinate, accertate ed evidenti caratteristiche caratteriali, salvo poi dover precisare in seguito che tali caratteristiche non sono state riscontrate sulla base di criteri confortati dai necessari riscontri statistici, o addirittura non riconosciuti dalla dottrina. Tutto ciò porta a concludere che, quand’anche le conclusioni cui perviene lo psicologo dovessero essere giuste, nondimeno il suo discorso espositivo ed argomentativo non convince.
e) Lo stesso genere di perplessità, rilevate già dalla dott.ssa _____________, si ripropone scorrendo i capitoli del rapporto dello psicologo dedicati ad altri temi: l’affettività, l’adattamento sociale, la sessualità. Salta all’occhio, ad esempio, come il dott. _____________ giunga a categoriche conclusioni sulle componenti asociale (v. rapporto. cit., p. 7) e affettiva di _____________ (v. rapporto, cit., p. 18) senza assolutamente motivarle. 7. La perizia psichiatrica, che all’atto pratico fa propria la diagnosi proposta dallo psicologo, non aiuta a comprendere il percorso seguito dal perito.
a) A seguire la parte introduttiva – dedicata alla versione che l’accusato medesimo dà della propria storia, della situazione venutasi a creare dopo la scoperta degli abusi su ____________ da parte della madre, e delle accuse riguardanti i presunti abusi sui figli maschi, e completata con la descrizione dei colloqui che il perito ha avuto con la madre delle vittime e già compagna di _____________ – e facendo astrazione dalle critiche mosse in questo contesto dalla dott.ssa _____________ (che avrebbe voluto una più approfondita osservazione della compagna, v. rapporto, cit., p. 11), si trova una mezza pagina al titolo “constatazioni oggettive” (perizia, cit., p. 14), dove viene espresso il dubbio “che il periziato, sebbene possieda la piena coscienza delle sue azioni, tenda a mimetizzare le proprie pulsioni perverse” (ibid.). Ora, non si capisce da cosa il perito tragga tale conclusione: come nasce questa sua “impressione clinica” (ibid.)?
b) La dott.ssa _____________ critica la quasi totale assenza di commenti al riassunto dei verbali proposto dal perito psichiatra (v. rapporto, cit., p. 11). Ovviamente, un commento ai verbali può essere operazione assai problematica, nella misura in cui gli stessi non ripropongono le dichiarazioni dell’accusato in modo asettico; d’altra parte, è vero che le poche righe di commento (v. perizia, cit., p. 22-23) non aiutano ad andare oltre a quanto si possa leggere direttamente dai verbali medesimi.
c) Ma è quando ci si avvicina alle conclusioni, che emergono le affermazioni che lasciano un tantino perplesso chi legge. A p. 26 della perizia, ad esempio, è discorso di elementi che potrebbero caratterizzare una struttura caratteriale narcisistica (anche se, poi, tale eventualità viene scartata, ibid.), ma i dati di fatto a cui tali indizi vengono riferiti appaiono, invero, deboli (così, quando dal possesso di un unico libro di nudi artistici si derivano “fantasie di fascino, bellezza”, ibid.) oppure non motivati (così, quando il perito parla delle “difficoltà di riconoscere i sentimenti e le necessità degli altri, ad es. della moglie”, ibid., non si può non rilevare come in nessuna parte della perizia sia stato fatto cenno a tali difficoltà, che anzi neppure emergono dai colloqui che il perito ha avuto con la compagna [non moglie, come erroneamente la chiama il perito]). Parimenti, nei due capoversi dedicati alle imagines genitoriali, cui viene attribuita decisiva importanza in tema di affettività, il perito non spiega assolutamente da cosa deduca che la figura materna sia iperidealizzata al punto di assorbire tutti gli affetti dell’accusato, impedendogli di amare altre figure femminili in modo maturo (v. perizia, cit., p. 26 ultimo cpv.), ed addirittura di dedurre da tale invasione della sfera affettiva una “omosessualità latente o parafilia” (loc. cit., p. 27 primo cpv.; in che rapporto, poi, stiano l’omosessualità latente e la parafilia, è ancora tutt’altra questione). Forse, come si esprime la dott.ssa _____________ (rapporto, cit., p. 11), la proposizione di un qualche “elemento clinico di discussione” sarebbe stata d’aiuto; forse, invece, sarebbe bastato che il perito esponesse l’analisi – senz’altro effettuata – dell’effettiva vita infantile reale dell’accusato (ciò che non appare nella perizia) e riproducesse nero su bianco i vari passaggi delle sue deduzioni. Lo stesso dicasi, infine, per le preferenze sessuali dell’accusato (v. perizia, cit., p. 27 quarto cpv.): anche se non è giusto dire, come fa la dott.ssa _____________ (v. suo rapporto, cit., p. 12), che il perito le sottolinea “come espressione di parafilia”, l’associazione di idee che nasce spontanea leggendo il passo della perizia è che vi sia un nesso fra le preferenze sessuali di _____________ e la sua diagnosticata parafilia, senza che sia dato di capire il perché.
d) Il magistrato chiamato ad affidarsi alla perizia non può più allora escludere che, come afferma la dott.ssa _____________ a verbale MP (cit., p. 4 penultima domanda), il perito psichiatra abbia assunto in modo acritico le conclusioni proposte dallo psicologo, “senza il necessario confronto clinico” (ibid.). Così, ad esempio, quando lo psicologo parla di reazioni affettive poco controllate e di scarso controllo dell’impulsività (v. rapporto dott. _____________, cit., p. 6-7 e p. 18); e tali sue conclusioni confluiscono nella perizia psichiatrica, andando apparentemente a corroborare l’ipotesi di una certa pericolosità dell’accusato (v. perizia, cit., p. 27 primo cpv.), senza che il perito psichiatra abbia ritenuto opportuno approfondire tali tematiche, esaminando con l’ausilio di altri mezzi se in passato si siano manifestati episodi di aggressività. 8.
a) La conclusione è che la perizia giudiziaria ed il rapporto sui test dello psicologo non sono redatti in termini chiari al punto di permettere al magistrato di seguire compiutamente le argomentazioni proposte, di sposare con convinzione la diagnosi formulata, infine di far proprie le risposte ai quesiti peritali posti. Anzi, si può addirittura azzardare che il perito avrebbe potuto (e dovuto) approfondire l’esame di determinate questioni, come proposto dalla consulente di parte – anche se l’ignoranza dello scrivente magistrato impone la massima prudenza in proposito.
b) Ci si potrebbe chiedere se, al fine di ovviare alle lacune formali della perizia, non basti ordinarne la relativa delucidazione (v. supra, consid. 3c). La risposta è negativa: pur potendosi forse procedere in tal senso nonostante l’esplicita richiesta di nuova perizia da parte dell’accusato reclamante (a maiore minus), nell’incarto in discussione un tentativo di delucidazione è già stato fatto, con risultati – contrariamente a quanto pretende il magistrato inquirente (v. osservazioni, cit., ad 1-2, p. 2 penultimo cpv.) – praticamente nulli. L’unica chiarificazione ha riguardato l’inesattezza dei concetti di “campionatura ticinese” e di “indicatori di pedofilia” (supra, consid. 6d); per il resto, i verbali di delucidazione esperiti dal Procuratore Pubblico sono serviti ai periti ed alla consulente di parte unicamente per riaffermare le rispettive posizioni.
c) Stanti così le cose, l’accoglimento del reclamo deve essere coerentemente accompagnato con l’invito al Procuratore Pubblico di ordinare una nuova perizia su _____________. 9.
a) Ciò non significa in alcun modo che la perizia sia errata nella sostanza: è possibilissimo che l’accusato soffra “soltanto” di disturbi di comportamento sessuale (parafilia), senza soggiacenti malattie mentali (v. perizia, cit., conclusioni, p. 27). Ed è anche possibile che il suo negare i fatti contestatigli relativi ai maschi sia frutto di un deliberato mentire (v. rapporto dott. _____________, cit., conclusioni p. 18; per una valutazione critica v. verbale MP dott.ssa _____________, cit., p. 4) piuttosto che di “completa rimozione dei fatti più gravi [...]” (reclamo, cit., pto. 6 p. 4). Non spetta a questo giudice decidere in proposito: qui si constata unicamente che queste conclusioni, per quanto plausibili, non sono motivate in termini convincenti.
b) Di converso, l’esito del reclamo non equivale in alcun modo a condivisione delle ipotesi diagnostiche velatamente accennate (invero, con opportuna prudenza, dati i termini del suo mandato, v. suo verbale, cit., p. 2) dalla dott.ssa _____________ (ad es. rapporto, cit., p. 12-13). Esso non vuole neppure significare accordo con l’equazione proposta dal reclamante in conclusione del proprio reclamo (cit., pto. 6 p. 4), ovvero che la gravità dei fatti imputati a _____________ debba necessariamente portare ad ammettere l’esistenza di un grave disturbo della personalità di lui, o addirittura di una psicosi.
c) Conseguentemente, sia infine detto a scanso di equivoci, l’esito del presente reclamo non porta questo giudice a scostarsi dalle valutazioni esposte di recente (decisione 22 ottobre 2002 di proroga della carcerazione preventiva, inc. Giar 582.2001.8) a proposito della validità degli indizi di colpevolezza a carico di _____________, e dei paventati pericoli di collusione e di recidiva (loc. cit., consid. 2b, 2c e 3).
d) Nel dare seguito alla presente decisione, il Procuratore Pubblico non potrà verosimilmente far affidamento su periti in psicodiagnostica forense (visto che, apparentemente, almeno in Svizzera non esiste una tale specializzazione, v. verbale MP dott.ssa _____________, cit.,
p. 3), come invece vorrebbe l’accusato (v. reclamo, cit., pto. 6 p. 4). Sarà invece forse opportuno che tenga conto, in sede di formulazione dei quesiti peritali, delle opinioni espresse dalla consulente di parte, soprattutto considerato che il perito giudiziario ha espressamente giustificato la propria decisione di soprassedere a determinate verifiche adducendo il tenore del mandato affidatogli (v. verbale MP dott. _____________, cit., p. 4). 10. Il reclamo è accolto, con la presente decisione definitiva (art. 284 cpv. 1 lit. a CPP e contrario) ed ovviamente esente da tassa e spese giudiziarie. Lo Stato del Cantone Ticino verserà al reclamante l’importo di fr. 500.— a titolo di ripetibili.
* * * Per i quali motivi, in applicazione delle norme menzionate e degli artt. 280 ss. CPP d e c i d e : 1. Il reclamo è accolto. § Di conseguenza, il Procuratore Pubblico ordinerà una nuova perizia psichiatrica sulla persona di _____________, affidando la medesima ad un nuovo perito. 2. Non si prelevano tassa né spese giudiziarie. Lo Stato del Cantone Ticino verserà al reclamante l’importo di fr. 500.— a titolo di ripetibili. 3. La presente decisione è definitiva. 4. Intimazione: - avv. __________, per sé e per l’accusato reclamante, con copia delle osservazioni del Procuratore Pubblico; - avv. __________, per sé e per le parti civili, con copia delle osservazioni del Procuratore Pubblico; - Procuratore Pubblico avv. __________, con l’inc. MP __________2001/BA/mg di ritorno. giudice __________