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INC.2001.2309

Ticino · 2001-09-17 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 L'art. 95 CPP

- corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 (per cui mantiene validità la pregressa giurisprudenza:

v. decisione 10 gennaio 1996 in re T. H., inc. GIAR 2.96.2) - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare ed eventualmente proroga del carcere preventivo a norma dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - segnatamente i bisogni dell’istruzione e pericolo di recidiva (senza dimenticare che l’arresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dell’istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dell’accusato al processo e a garantire l’eventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P.477/1993, consid. 3; Rep. 132 [1999] n. 116). I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (Rep. 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss.) – ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (Rep. 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (Rep. 1980 pag. 128).

E. 2 L’accusato istante non contesta, in questa sede, la presenza di seri e concreti indizi di colpevolezza a proprio carico (v. osservazioni, cit., pto. 1 p. 1-2; ad 4.2.c

p. 14), per cui può bastare, qui, rinvio al corrispondente considerando sviluppato in sede di pronuncia 2 agosto 2001 sulla precedente istanza di libertà provvisoria (cit., consid. 2 p. 4-5), tanto più che nessuno si avvale, in questo contesto, di elementi di giudizio che sarebbero emersi successivamente a quella decisione ed atti a smentire in termini immediati e liquidi l’ipotesi accusatoria.

E. 3 a)        L’istruttoria si trova allo stadio del deposito degli atti.

Come spiega in dettaglio il Procuratore Pubblico (v. preavviso negativo, cit.,

pto. 3.1 p. 3), in questo contesto le parti hanno chiesto l’audizione di

numerose persone, non ancora sentite oppure da nuovamente interrogare su

aspetti meritevoli di approfondimento. Quanto precede, almeno per completare il

quadro dell’operazione __________ e delle malversazioni ad essa connesse. Anche

l’accusato medesimo ha chiesto l’audizione (rispettivamente una nuova

audizione, “questa volta in contradditorio”, v. istanza di complemento

istruttorio 10 settembre 2001, inc. Giar __________) di numerose persone, oltre

all’acquisizione di ulteriore documentazione (loc. cit., p. 3-4) ed alla

stesura di un rapporto complementare dell’Equipe finanziaria del Ministero

pubblico (o di una perizia, loc. cit., p. 4-5). Il Procuratore Pubblico avendo

accolto quasi integralmente questi complementi istruttori (come pure quelli

proposti dalle altre parti, v. decisione 13 settembre 2001, inc. Giar

__________), l’esistenza di esigenze istruttorie ancora aperte è manifesta –

senza dimenticare che, una volta evasi i complementi chiesti, si dovrà

procedere alle formalità di chiusura dell’istruttoria ed all’inoltro dell’atto

d’accusa.

b)        Come già esposto in sede di pronuncia 2 agosto 2001, e come

d’altronde da costante prassi, “non basta che vi siano ancora passi istruttori

da esperire. Il mantenimento della carcerazione preventiva dell’accusato è

giustificato soltanto se – e nella misura in cui – la prematura rimessa in

libertà di lui possa essere di nocumento proprio nell’ottica dell’assunzione

delle prove che ancora mancano. Si è soliti parlare, in questo contesto, di

pericolo di collusione, quando è lecito temere l’intervento dell’accusato su

terze persone (siano esse correi, parti lese o semplici testi), mentre il

termine più ampio di inquinamento delle prove sta ad indicare altri

atteggiamenti suscettibili di falsare l’assetto probatorio, come la

soppressione o l’alterazione di mezzi di prova eccetera” (loc. cit., consid.

3.b p. 5).

Nel caso di

specie, dopo attenta valutazione delle circostanze menzionate dalla pubblica

accusa e dalla difesa e/o che emergono dagli atti, le considerazioni fatte in

occasione della decisione sulla precedente istanza di libertà provvisoria e

relative al pericolo collusivo e di inquinamento delle prove esistente a carico

di __________ (inc. Giar __________, consid. 3.b e 3.c p. 5-6, qui

integralmente richiamate) non possono che trovare conferma: l’accusato istante

non solo ha artefatto un numero rilevante di documenti, ma ha pure esercitato

il proprio influsso su terzi affinché questi sottoscrivessero documenti fittizi

oppure rilasciassero testimonianze (false) a lui favorevoli. Ora, i pur

encomiabili sforzi della difesa volti a negare (o almeno relativizzare)

l’influsso esercitato da __________ sulla coaccusata __________ e su altri

testi (v. istanza, cit., pto. 3.1 p. 2-4; osservazioni, cit., ad 3.3 p. 6-7,

rispettivamente pto. 1 p. 4 per il teste __________) non possono distogliere da

quella che è una serena valutazione globale del suo comportamento, come esatto

dalla giurisprudenza: rammentato come questo giudice sia chiamato a decidere

sulla base di mera verosimiglianza (sia perché i tempi di decisione imposti

dalla legge sono tali da impedirgli un esame più approfondito, sia – e

soprattutto – perché deve evitare di esprimere giudizi di natura sostanziale,

anche solo ipoteticamente atti ad invadere l’esclusiva competenza della Corte

di merito), per quanto qui di rilievo (e sufficiente) è accertato che

__________ ha effettivamente posto in atto, sull’arco di anni, comportamenti

suscettibili di inquinare le prove. Ciò è sicuramente vero per (almeno alcuni

dei) fatti oggetto del procedimento penale nei suoi confronti. E sussistono

ragionevoli sospetti per affermare che anche nei confronti del teste

__________, incontrato certamente dopo il primo arresto dell’11 gennaio 2001

(v. verbale MP __________ 4 luglio 2001, inc. MP doc. __________), __________

si sia comportato in termini perlomeno ambigui, facendogli forse firmare un

atto di pegno antedatato (allegato al verbale menzionato). Ora, si può

discettare a lungo se sia o meno corretto definire tale atteggiamento

“collusivo”: l’accusato lo contesta (v. osservazioni, cit., pto. 1 p. 4; anzi,

sembra negare il fatto, loc. cit., ad 3.3.f p. 8). Ed in questa sede si vuole

lasciare assolutamente indecisa l’eventuale rilevanza penale (e relativa

sussunzione) di tale comportamento, come pure del tutto aperta resta la

questione a sapere se l’atteggiamento assunto da __________ nei confronti della

sua precedente collaboratrice __________ possa legittimamente configurare il

reato di istigazione alla falsa testimonianza (v. istanza, cit., pto. 3.1 p.

2). Appare tuttavia incontestabile che l’accusato, preso atto delle rimostranze

degli eredi __________ nel corso degli anni 1998/1999, si sia adoperato per

creare artificiosamente delle circostanze di fatto non vere, ma tali da rendere

apparentemente verosimile la propria versione dei fatti (che, a maggior ragione

se vera, a rigore non avrebbe dovuto necessitare di tali indebiti “appoggi”); e

non appena manifestatosi il proprio coinvolgimento in un’inchiesta penale,

invece di mettere le cose in chiaro, sembra aver preferito reiterare i propri

interventi mistificatori, creando a posteriori nuovi documenti di assai dubbia

originalità.

Ed anche per

il resto, l’atteggiamento processuale di __________ – descritto in sede di

decisione 2 agosto 2001, cit., consid. 3.b p. 6, sulla base di uno dei suoi

tanti verbali – è indubitabilmente improntato al confondere le carte.

Quanto

precede basta (come bastava sei settimane orsono, in occasione della decisione

2 agosto 2001) per concludere che, in termini generali, la personalità di

__________ e l’approccio tattico da lui sposato non appena avuto sentore della

reazione degli eredi __________ favoriscono, rispettivamente esigono, la

manipolazione di terze persone, come ripetutamente avvenuto in passato. Che poi

– ci si ripete – tali interventi bastino per una condanna di __________ per

titolo di istigazione a falsa testimonianza, oppure per dare fondamento

all’accusa di aver egli ordito la più raffinata delle truffe, è tutt’altro paio

di maniche, da discutere comunque nella sede di merito. In quella sede,

__________ e la sua difesa avranno tutto lo spazio per esporre il proprio

movente ed il proprio tornaconto personale (rispettivamente l’assenza di

qualsiasi tornaconto personale).

Sulla base

dell’esame retrospettivo testé proposto scaturisce inevitabilmente la prognosi

infausta: __________ ha manipolato i fatti, in una certa misura (che qui ci si

deve esimere dal definire in termini più precisi) ha esercitato il proprio

influsso su terzi, ed infine carattere ed atteggiamento processuale fanno apparire

concreto il pericolo che egli, al fine di migliorare la propria posizione

processuale, faccia ricorso a tali mezzi anche in futuro.

c)         Va detto, poi, che la prognosi è infausta non solo in

astratto, con riferimento alla personalità ed all’atteggiamento dell’accusato,

bensì anche perché buona parte delle prove proposte dalle parti in sede di

deposito atti sono – in specie quelle di natura testimoniale – passibili di

essere falsate da suoi improvvidi interventi. Lo è la nuova audizione di

__________, per lungo tempo sua stretta collaboratrice e, forse, con ancora

almeno qualche debito di riconoscenza: sebbene ella sia già stata sentita, le

sue spiegazioni sui motivi che l’avrebbero spinta alla falsa deposizione del

gennaio 2001  (non ancora compiutamente verbalizzate) sono atte a meglio

inquadrare non solo le responsabilità penali di lei, ma anche l’eventuale

istigazione esercitata nei suoi confronti da parte dall’accusato istante. I

sottili equilibri psicologici che caratterizzano un lungo e proficuo rapporto

di lavoro come quello fra il principale __________ e la sua collaboratrice

possono essere valutati con profitto unicamente a patto che venga esclusa

qualsiasi possibilità di contatto fra i due, prima dell’audizione in oggetto.

Il medesimo pensiero vale con riferimento alle audizioni degli ex-colleghi

__________ e __________, senz’altro non insensibili alla personalità

dell’accusato (verifica rinvii PP nota 13!). L’interesse di lui è ancora

più manifesto riguardo la prospettata audizione di __________: questi è persona

strettamente legata all’accusato, e la sua deposizione verterà sull’ipotizzata

interessenza di __________ nella società __________ SA, dunque sulle effettive

disponibilità economiche di lui – tema sul quale __________ è assolutamente sfuggente.

E se è vero che __________ può riferire unicamente in merito “ad una società

non coinvolta nel procedimento” (osservazioni, cit., ad 3.3.g p. 8-9: si tratta

appunto della __________ SA), in considerazione del tema sul quale potrà

riferire non lo si può certo definire teste di marginale importanza, ed ancor

meno si può negare l’interesse di __________ ad una sua favorevole deposizione.

d)        Bisogna invece ammettere che il pericolo di una collusione

fra __________ e le persone vicine a __________ appare ben più remoto, poche

essendo le armi che lui potrebbe impiegare nei loro confronti (v. anche, in

termini assai più perentori, osservazioni, cit., ad 3.3.c p. 7).

e)        Che poi il paventato pericolo di collusione possa protrarsi

fino al pubblico dibattimento compreso, come pretende il Procuratore Pubblico

(v. preavviso negativo, cit., pto. 3.3.d p. 7) e come ammette la giurisprudenza

(v. sentenza 23 marzo 2000 della I Corte di diritto pubblico del Tribunale

federale, inc. __________ in re S.B., consid. 4a p. 8), è ovviamente questione

da decidersi di caso in caso, sulla base delle risultanze istruttorie

predibattimentali nella loro interezza. Di certo non basta astratto pericolo di

collusione, motivato con la possibilità che l’accusato possa chiedere l’assunzione

di nuovi testi al pubblico dibattimento (come sembra invece preconizzare il

Procuratore Pubblico, v. preavviso negativo cit., pto. 3.3.d p. 6-7 – ipotesi

che fra l’altro sembra il frutto di un malinteso, v. osservazioni al preavviso

negativo, cit., pto. 1 p. 3; ad 3.3.d p. 7). Nel caso di specie, l’istruttoria

non essendo ancora conclusa, una presa di posizione appare quanto meno

prematura.

E. 4 a)        Il pericolo di fuga, per giustificare la carcerazione

preventiva, deve essere concreto e rivestire il carattere di una certa

probabilità: in altri termini si ammette siffatto pericolo quando l’accusato,

fosse posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al

perseguimento penale e all’esecuzione della pena. La gravità della presumibile

pena, di per sé, non basta a motivare la carcerazione preventiva; piuttosto,

l’insieme delle circostanze, quali il carattere dell’interessato, la sua

morale, i suoi legami familiari, l’assenza di un domicilio fisso, la sua

professione, la sua situazione finanziaria e le sue risorse economiche, deve

essere valutato e vanno accertati motivi concreti che rendano la fuga non solo

possibile, ma probabile (così

verbatim

DTF 19 gennaio 1999 in re G.S.,

consid. 5a p. 7-8, con rinvio a DTF 117 Ia 69 consid. 4).

b)        In occasione della decisione 2 agosto 2001 (inc. Giar

__________) questo giudice aveva preso conoscenza dei contrapposti argomenti

(loc. cit., consid. 4b p. 7) ed evidenziato soprattutto quelli a favore

dell’esistenza di un pericolo di fuga (loc. cit., consid. 4d p. 7-8). In ultima

analisi, aveva tuttavia potuto prescindere dal pronunciarsi in proposito in

termini definitivi, ritenuto che l’istanza doveva comunque essere respinta per

“l’alto pericolo di collusione ed inquinamento delle prove già accertato” (loc.

cit., consid. 4c p. 7). Oggi, difesa e pubblica accusa si ritrovano sulle

medesime posizioni: il Procuratore Pubblico ribadisce l’esistenza occulta di

rilevanti mezzi finanziari di spettanza di __________ (v. preavviso negativo,

cit., pto. 4.2.b p. 10), secondo lui atti ad indiziare il pericolo di una sua

fuga, soprattutto considerati a fianco degli altri elementi di giudizio già

esposti in occasione della prima istanza di libertà provvisoria (e che oggi

l’accusato controbatte con argomenti interessanti, v. in specie osservazioni,

cit., ad 4.2.c p. 15), e del coinvolgimento attivo di __________ in un grosso

progetto immobiliare in Spagna emerso nel frattempo (v. preavviso negativo,

cit., pto. 4.2.a p. 9-10). L’accusato, da parte sua, nega di disporre (ancora) di

grandi mezzi finanziari, avendo subito rilevanti perdite a seguito delle

operazioni __________ (v. osservazioni, cit., ad 4 p. 11) ed avendo anzi

rimborsato “parecchie posizioni debitorie verso la Banca [...]” (v.

osservazioni, cit., pto. 1 p. 5) – fatto, a suo dire, di facile accertamento

(ibid.).

c)         Anche oggi, l’argomento del pericolo di fuga potrebbe essere

aggirato, ritenuto che è stata ribadita l’esistenza di un sufficiente pericolo

di collusione. Tuttavia, non si possono sottacere due elementi di giudizio che

– se non direttamente oggi – in un prossimo futuro avranno ancora maggior peso

in tema di libertà provvisoria dell’accusato istante: da un lato, l’accresciuto

rigore con il quale, notoriamente, devono venire esaminati i presupposti

dell’arresto “quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto

più si avvicina la conclusione delle indagini” (

supra

, consid. 1). Ciò

significa, in concreto, che l’ulteriore esistenza di necessità istruttorie

potrebbe non più essere ammessa una volta evasi i complementi istruttori

chiesti dalle parti (ed accolti dal magistrato inquirente). Resterebbe allora,

a sostegno di un’ulteriore protrazione della carcerazione preventiva di

__________, unicamente il pericolo di fuga; e per giustificare quest’ultimo, si

tornerebbe giocoforza a disquisire sull’esistenza di sue disponibilità

economiche occulte. Quest’ultimo, appunto, è il secondo elemento di giudizio e,

qui, il tema principale.

Attualmente,

le ipotesi della pubblica accusa (poiché tali sono, sebbene non sprovviste di

fondamento, quelle esposte dal Procuratore Pubblico, v. preavviso negativo,

cit., pto. 4.2.b p. 10) si fondano sull’assunto che __________ abbia incassato

“centinaia di migliaia di franchi [...] derivanti da un’attività lucrativa

condotta nell’interesse della società __________ SA” (ibid.), ai quali

andrebbero aggiunti altri “redditi già esaminati tratti dalle società

__________ e __________ ” (ibid.), e disporrebbe pertanto di risorse

finanziarie occulte milionarie (ibid.). L’accusato medesimo contesta tale

ipotesi, come detto, facendo presente le rilevanti perdite subite ed i rimborsi

effettuati di tasca propria (v. osservazioni, cit., pto. 1 p. 5; ad 4 p. 11).

Per evitare che ci si ritrovi magari fra qualche settimana a discutere ancora sulla

base di vaghe ipotesi contestate in termini piuttosto generici dall'accusato

medesimo, si anticipa sin d’ora che questo giudice vorrà aver chiarita, nei

limiti del possibile, la questione delle effettive disponibilità dell’accusato:

il Procuratore Pubblico dovrà affrontare le obiezioni sollevate in proposito

dalla difesa in questa sede (ed in sede di istanza di complementi istruttori,

ad inc. Giar __________), ovviamente nei modi che riterrà più adatti, in

maniera che si possano contrapporre, da un lato, le entrate globali percepite

da __________ nel corso del periodo sotto inchiesta, e dall’altro lato le

uscite da lui effettuate. Solo in tal modo l’esistenza di riserve occulte

apparirà, semmai, debitamente sostanziata. Va da sé che l’accusato dovrà prestare

mano a tali chiarimenti: nella misura in cui la questione non riguarda il

merito della sua responsabilità penale (poiché non sembra che finora a tali

introiti sia stata attribuita una qualsiasi rilevanza penale), un suo

atteggiamento elusivo o addirittura reticente non potrà venir tollerato

semplicemente in applicazione del principio “in dubio pro reo”, ma sarà oggetto

di libero esame. Il medesimo ragionamento deve valere per tutti quegli indizi

che oggi appaiono appena abbozzati – in particolare il suo contestato

coinvolgimento attivo in una grossa operazione immobiliare in Spagna (v.

preavviso negativo, cit., pto. 4.2.a p. 9-10) –, e che si possono accertare con

apparente facilità (v. l’audizione di __________, cui accenna l’accusato,

osservazioni, ad 4.2.a p. 11-12; certamente non basta, a suffragio dell’ipotesi

accusatoria, la frequenza con la quale __________ ha frequentato in passato la

località mondana di __________, v. estratti __________, all’inc. MP doc.

__________).

d)        Sull’improponibilità delle misure sostitutive proposte

dall’accusato si rinvia a quanto già detto in sede di decisione 2 agosto 2001,

qui integralmente ribadito (loc. cit., consid. 4e p. 8).

E. 5 A fronte della complessità dell’inchiesta, resa ulteriormente difficile dall’atteggiamento dell’accusato, il carcere preventivo sofferto appare, in termini assoluti, ancora relativamente breve – poco più di tre mesi. L’inchiesta, in corso dello scorso gennaio, sembra comunque procedere a ritmo sufficientemente celere, in consonanza con i dettami di legge. L’effettuazione del deposito atti, già avvenuta, e l’encomiabile solerzia con la quale il magistrato inquirente ha evaso le istanze di complementi istruttori proposte dalle parti (addirittura con intimazione, in data odierna, del piano delle audizioni ancora previste), permettono di affermare che il carcere preventivo ancora prospettabile fino alla chiusura dell’istruttoria appare ancora assolutamente rispettoso del principio di proporzionalità, con riferimento sia alla presumibile pena, sia alla presumibile durata dell’evasione delle necessità istruttorie ancora incombenti (riservata l’eventualità di ulteriori complementi istruttori “a cascata” ai sensi dell’art. 196 cpv. 4 CPP). Resta sottinteso l’obbligo, per il magistrato inquirente, di trattare con priorità i casi in cui l’accusato è in detenzione (art. 102 cpv. 1 e 176 cpv. 3 CPP).

E. 6 In conclusione, l’istanza in discussione dev’essere respinta, con la presente decisione impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello (art. 284 cpv. 1 lit. a CPP), e senza conseguenza di tassa e spese.

*   *   * Per i quali motivi, visti gli artt. 95 ss., 107 s., 279 ss. e 284 cpv. 1 lit. a CPP d e c i d e : 1. L’istanza di libertà provvisoria inoltrata in data 10 settembre 2001 da __________ è respinta. 2. Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie. 3. Contro la presente decisione è dato il rimedio del ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello entro 10 (dieci) giorni dall’intimazione. 4. Intimazione:

-      avv. dott. __________, per sé e per l’accusato __________;

-      Procuratore Pubblico avv. __________, con copia delle osservazioni dell’accusato istante e l’inc. MP __________ di ritorno. giudice __________

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Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 17.09.2001 INC.2001.2309 Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 17.09.2001 INC.2001.2309 Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 17.09.2001 INC.2001.2309

Sentenza o decisione senza scheda

N. 23.2001.9 M                                                          Lugano, 17 settembre 2001 IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO __________ sedente per statuire sull’istanza di libertà provvisoria inoltrata in data 10 settembre 2001 da __________,            __________ (difeso di fiducia dall’avv. dott. __________) e trasmessa in data 13/14 settembre 2001 con preavviso negativo dal Procuratore Pubblico avv. __________; concesso all’accusato, con ordinanza 14 settembre 2001, la facoltà di presentare osservazioni al preavviso negativo del magistrato inquirente, e letto l’allegato 17 settembre 2001; letti ed esaminati gli atti formanti l’inc. MP __________; ritenuto in fatto: A. __________, arrestato una prima volta il 12 gennaio 2001 e rilasciato il giorno successivo, è in detenzione preventiva dallo scorso 11 giugno 2001, in quanto sospetto autore – in correità con __________ – di appropriazione indebita, truffa e falsità in documenti, in connessione con la gestione del conto __________ di titolarità del fu __________. Questo giudice, sentito l’accusato il giorno successivo e notificatagli l’estensione dell’accusa ai titoli di amministrazione infedele e istigazione a falsa testimonianza (v. inc. Giar __________ doc. _), ne confermava l’arresto (v. decisione 12 giugno 2001, inc. Giar __________ doc. _)(su quanto precede v. anche, più in esteso, decisione 2 agosto 2001, inc. Giar __________ doc. _ consid. A e B p. 1-2). B. __________ ha inoltrato una prima istanza di libertà provvisoria in data 27 luglio 2001 (inc. Giar __________ doc. _), respinta con decisione 2 agosto 2001 (inc. Giar __________ doc. _) principalmente per il perdurare di esigenze istruttorie, accompagnate da pericolo di inquinamento delle prove, segnatamente di collusione, ritenuto “estremamente grave” (loc. cit., consid. 3c p. 6). Il pericolo di fuga paventato dalla pubblica accusa è stato lasciato indeciso (loc. cit., consid. 4d p. 7-8). C. L’accusato propone ora una nuova istanza di libertà provvisoria (inc. Giar __________ doc. _), fondata essenzialmente su tre argomenti: da un lato non sussisterebbe più, per l’accusato, la possibilità di inquinare le prove, “per il semplice motivo che ogni documento utile si trova già in mano della Procura pubblica. Il deposito atti, avvenuto il 5 settembre, conferma che è raggiunto lo scopo dell’istruzione formale [...]” (loc. cit., pto. 3 p. 2). Sulla base di estratti dei verbali dei testi, l’accusato contesta inoltre il rimprovero di aver plagiato la teste __________ (loc. cit., pto. 3.1 p. 3) o di aver esercitato qualsivoglia pressione su altri testi (eod. loc., p. 3-4), derivandone l’infondatezza di un pericolo di collusione, anche nei confronti dei nuovi testi proposti, comunque non “protagonisti principali” (loc. cit., pto. 3.2 p. 5). __________ contesta infine l’esistenza di un pericolo di sua fuga, considerati il suo radicamento nella società ticinese e l’assenza di disponibilità finanziaria occulta; e comunque, tale ipotetico pericolo potrebbe essere ovviato con misure sostitutive (loc. cit., pto. 5 p. 5-6). D. Dal canto suo, il Procuratore Pubblico si oppone all’istanza con un dettagliato preavviso negativo 13/14 settembre 2001 (inc. Giar __________), dove evidenzia in primo luogo come nell’ambito del deposito atti le parti abbiano proposto l’assunzione di numerose nuove prove testimoniali (loc. cit., pto. 3.1 p. 3). Contrariamente all’assunto di __________, sussisterebbe concreto pericolo di collusione con i testi __________ e __________, dipendenti della Banca __________ e per anni collaboratori dell’accusato (loc. cit., pto. 3.3.a p. 5), con la coaccusata __________ (in particolare in prospettiva dei temi sui quali ella ha chiesto di esprimersi, loc. cit., pto. 3.3.b p. 6), con i “testimoni che bene o male gravitano nell’orbita __________ ” (loc. cit., pto. 3.3.c p. 6) ed infine, in termini particolarmente urgenti, con __________ (loc. cit., pto. 3.3.h p. 8). Il magistrato inquirente ribadisce, a tal proposito, che pericolo di collusione sussiste pure nei confronti dei testi che l’accusato si riserva di chiamare solo in aula (loc. cit., pto. 3.3.d p. 6-7). Viene poi reiterato il pericolo di inquinamento delle prove tramite “confezionamento di documenti” (loc. cit., pto. 3.3.f p. 7), indiziato da ordini di bonifico firmati in bianco da __________ e, più genericamente, da quanto posto in atto dall’accusato fra il primo ed il secondo arresto (ibid.; v. pure la menzionata misteriosa intrusione negli uffici già di __________ presso la Banca __________, loc. cit., pto. 3.3.g p. 8). Il pericolo di fuga di __________ risulterebbe ancora più acuto di quanto esposto nell’ambito della precedente istanza di libertà provvisoria, ritenuto che nel frattempo sono emersi attività immobiliare in Spagna (loc. cit., pto. 4.2.a p. 9-10) ed importanti flussi di denaro di possibile sua pertinenza (loc. cit., pto. 4.2.b p. 10). E. L’accusato obietta al preavviso negativo del Procuratore Pubblico con dettagliate osservazioni 17 settembre 2001 (inc. Giar __________). Ribadito quanto esposto in sede d’istanza, rinnova soprattutto la critica al magistrato inquirente di “manipolare i dati dell’incarto in modo inaccettabile” (loc. cit., pto. 1 p. 3); egli precisa, ad esempio, di non aver mai avuto alcuna intenzione di convocare al processo testi tenuti segreti (ibid.), e ricorda come le testimonianze raccolte finora indichino che il coaccusato __________ aveva lasciato in banca numerosi ordini di bonifico firmati in bianco, ma non fogli firmati in bianco (ibid.). Sul pericolo di collusione, dice che i testi __________ e __________ sarebbero in grado di fornire unicamente “informazioni tecniche non influenzabili“ (loc. cit., ad 3.3 p. 6), che __________ è già stata ripetutamente sentita (ad 3.3.b p. 6-7), e che __________ “in realtà è un teste che può riferire solo di fatti estranei all’oggetto delle indagini” (ad 3.3.g

p. 8). In tema di inquinamento delle prove, __________ rileva che tra gennaio e giugno 2001 (ossia fra il primo ed il secondo arresto) nessun documento risulta essere stato alterato o costruito (ad 3.3.f p. 8), derivandone l’inesistenza di un pericolo di inquinamento delle prove – ulteriormente sminuito, secondo lui, dal fatto che “allo stadio attuale, dopo l’inoltro dei complementi d’inchiesta, non ha molto senso ipotizzare l’apparire di documenti risolutivi” (ibid.). Quanto al pericolo di fuga, che il Procuratore Pubblico costruirebbe sull’ipotetica disponibilità di fondi derivati da attività parallela, ma non illecita (loc. cit., pto. 4 p. 10), __________ ribadisce non solo di non aver conseguito alcun beneficio personale dai fatti sotto inchiesta, ma anzi di aver perso importanti fondi propri (loc. cit., pto. 4 p. 11), lamentando come il magistrato inquirente non si sia interessato a ricostruire le perdite subite da __________ a causa delle operazioni commerciali ed industriali di __________, benché ciò fosse possibile sulla base della documentazione ricuperata presso la Banca __________ (ibid.; v. anche pto. 1 p. 5). Con riferimento all’operazione immobiliare in Spagna, __________ precisa di aver unicamente attivato il relativo finanziamento, senza parteciparvi di persona quale co-garante – circostanza che avrebbe potuto essere chiarita con la semplice audizione della promotrice __________ (loc. cit., ad 4.2.a p. 12). Né sarebbero emerse sue ulteriori liquidità: nega di essere azionista della società __________ (loc. cit., ad 4.2.b p. 14), sottolineando comunque come la documentazione relativa a tale società rinvenuta in banca dimostri “che tutte le illazioni circa le pretese scorrettezze commesse da __________ in fase istruttoria e le pretese complicità di cui potrebbe fruire in __________ sono pure invenzioni” (loc. cit., ad 4.2.b

p. 13). Da ultimo, sempre in tema di pericolo di fuga, __________ considera contraddittoria l’argomentazione del Procuratore Pubblico, che sembra basare la propria tesi su interessi suoi in Spagna, ma anche sulla sua nazionalità italiana (loc. cit., ad 4.2.c p. 14). Considerato in diritto: 1. L'art. 95 CPP

- corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 (per cui mantiene validità la pregressa giurisprudenza:

v. decisione 10 gennaio 1996 in re T. H., inc. GIAR 2.96.2) - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare ed eventualmente proroga del carcere preventivo a norma dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - segnatamente i bisogni dell’istruzione e pericolo di recidiva (senza dimenticare che l’arresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dell’istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dell’accusato al processo e a garantire l’eventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P.477/1993, consid. 3; Rep. 132 [1999] n. 116). I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (Rep. 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss.) – ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (Rep. 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (Rep. 1980 pag. 128). 2. L’accusato istante non contesta, in questa sede, la presenza di seri e concreti indizi di colpevolezza a proprio carico (v. osservazioni, cit., pto. 1 p. 1-2; ad 4.2.c

p. 14), per cui può bastare, qui, rinvio al corrispondente considerando sviluppato in sede di pronuncia 2 agosto 2001 sulla precedente istanza di libertà provvisoria (cit., consid. 2 p. 4-5), tanto più che nessuno si avvale, in questo contesto, di elementi di giudizio che sarebbero emersi successivamente a quella decisione ed atti a smentire in termini immediati e liquidi l’ipotesi accusatoria. 3.

a)        L’istruttoria si trova allo stadio del deposito degli atti. Come spiega in dettaglio il Procuratore Pubblico (v. preavviso negativo, cit., pto. 3.1 p. 3), in questo contesto le parti hanno chiesto l’audizione di numerose persone, non ancora sentite oppure da nuovamente interrogare su aspetti meritevoli di approfondimento. Quanto precede, almeno per completare il quadro dell’operazione __________ e delle malversazioni ad essa connesse. Anche l’accusato medesimo ha chiesto l’audizione (rispettivamente una nuova audizione, “questa volta in contradditorio”, v. istanza di complemento istruttorio 10 settembre 2001, inc. Giar __________) di numerose persone, oltre all’acquisizione di ulteriore documentazione (loc. cit., p. 3-4) ed alla stesura di un rapporto complementare dell’Equipe finanziaria del Ministero pubblico (o di una perizia, loc. cit., p. 4-5). Il Procuratore Pubblico avendo accolto quasi integralmente questi complementi istruttori (come pure quelli proposti dalle altre parti, v. decisione 13 settembre 2001, inc. Giar __________), l’esistenza di esigenze istruttorie ancora aperte è manifesta – senza dimenticare che, una volta evasi i complementi chiesti, si dovrà procedere alle formalità di chiusura dell’istruttoria ed all’inoltro dell’atto d’accusa.

b)        Come già esposto in sede di pronuncia 2 agosto 2001, e come d’altronde da costante prassi, “non basta che vi siano ancora passi istruttori da esperire. Il mantenimento della carcerazione preventiva dell’accusato è giustificato soltanto se – e nella misura in cui – la prematura rimessa in libertà di lui possa essere di nocumento proprio nell’ottica dell’assunzione delle prove che ancora mancano. Si è soliti parlare, in questo contesto, di pericolo di collusione, quando è lecito temere l’intervento dell’accusato su terze persone (siano esse correi, parti lese o semplici testi), mentre il termine più ampio di inquinamento delle prove sta ad indicare altri atteggiamenti suscettibili di falsare l’assetto probatorio, come la soppressione o l’alterazione di mezzi di prova eccetera” (loc. cit., consid. 3.b p. 5). Nel caso di specie, dopo attenta valutazione delle circostanze menzionate dalla pubblica accusa e dalla difesa e/o che emergono dagli atti, le considerazioni fatte in occasione della decisione sulla precedente istanza di libertà provvisoria e relative al pericolo collusivo e di inquinamento delle prove esistente a carico di __________ (inc. Giar __________, consid. 3.b e 3.c p. 5-6, qui integralmente richiamate) non possono che trovare conferma: l’accusato istante non solo ha artefatto un numero rilevante di documenti, ma ha pure esercitato il proprio influsso su terzi affinché questi sottoscrivessero documenti fittizi oppure rilasciassero testimonianze (false) a lui favorevoli. Ora, i pur encomiabili sforzi della difesa volti a negare (o almeno relativizzare) l’influsso esercitato da __________ sulla coaccusata __________ e su altri testi (v. istanza, cit., pto. 3.1 p. 2-4; osservazioni, cit., ad 3.3 p. 6-7, rispettivamente pto. 1 p. 4 per il teste __________) non possono distogliere da quella che è una serena valutazione globale del suo comportamento, come esatto dalla giurisprudenza: rammentato come questo giudice sia chiamato a decidere sulla base di mera verosimiglianza (sia perché i tempi di decisione imposti dalla legge sono tali da impedirgli un esame più approfondito, sia – e soprattutto – perché deve evitare di esprimere giudizi di natura sostanziale, anche solo ipoteticamente atti ad invadere l’esclusiva competenza della Corte di merito), per quanto qui di rilievo (e sufficiente) è accertato che __________ ha effettivamente posto in atto, sull’arco di anni, comportamenti suscettibili di inquinare le prove. Ciò è sicuramente vero per (almeno alcuni dei) fatti oggetto del procedimento penale nei suoi confronti. E sussistono ragionevoli sospetti per affermare che anche nei confronti del teste __________, incontrato certamente dopo il primo arresto dell’11 gennaio 2001 (v. verbale MP __________ 4 luglio 2001, inc. MP doc. __________), __________ si sia comportato in termini perlomeno ambigui, facendogli forse firmare un atto di pegno antedatato (allegato al verbale menzionato). Ora, si può discettare a lungo se sia o meno corretto definire tale atteggiamento “collusivo”: l’accusato lo contesta (v. osservazioni, cit., pto. 1 p. 4; anzi, sembra negare il fatto, loc. cit., ad 3.3.f p. 8). Ed in questa sede si vuole lasciare assolutamente indecisa l’eventuale rilevanza penale (e relativa sussunzione) di tale comportamento, come pure del tutto aperta resta la questione a sapere se l’atteggiamento assunto da __________ nei confronti della sua precedente collaboratrice __________ possa legittimamente configurare il reato di istigazione alla falsa testimonianza (v. istanza, cit., pto. 3.1 p. 2). Appare tuttavia incontestabile che l’accusato, preso atto delle rimostranze degli eredi __________ nel corso degli anni 1998/1999, si sia adoperato per creare artificiosamente delle circostanze di fatto non vere, ma tali da rendere apparentemente verosimile la propria versione dei fatti (che, a maggior ragione se vera, a rigore non avrebbe dovuto necessitare di tali indebiti “appoggi”); e non appena manifestatosi il proprio coinvolgimento in un’inchiesta penale, invece di mettere le cose in chiaro, sembra aver preferito reiterare i propri interventi mistificatori, creando a posteriori nuovi documenti di assai dubbia originalità. Ed anche per il resto, l’atteggiamento processuale di __________ – descritto in sede di decisione 2 agosto 2001, cit., consid. 3.b p. 6, sulla base di uno dei suoi tanti verbali – è indubitabilmente improntato al confondere le carte. Quanto precede basta (come bastava sei settimane orsono, in occasione della decisione 2 agosto 2001) per concludere che, in termini generali, la personalità di __________ e l’approccio tattico da lui sposato non appena avuto sentore della reazione degli eredi __________ favoriscono, rispettivamente esigono, la manipolazione di terze persone, come ripetutamente avvenuto in passato. Che poi

– ci si ripete – tali interventi bastino per una condanna di __________ per titolo di istigazione a falsa testimonianza, oppure per dare fondamento all’accusa di aver egli ordito la più raffinata delle truffe, è tutt’altro paio di maniche, da discutere comunque nella sede di merito. In quella sede, __________ e la sua difesa avranno tutto lo spazio per esporre il proprio movente ed il proprio tornaconto personale (rispettivamente l’assenza di qualsiasi tornaconto personale). Sulla base dell’esame retrospettivo testé proposto scaturisce inevitabilmente la prognosi infausta: __________ ha manipolato i fatti, in una certa misura (che qui ci si deve esimere dal definire in termini più precisi) ha esercitato il proprio influsso su terzi, ed infine carattere ed atteggiamento processuale fanno apparire concreto il pericolo che egli, al fine di migliorare la propria posizione processuale, faccia ricorso a tali mezzi anche in futuro.

c)         Va detto, poi, che la prognosi è infausta non solo in astratto, con riferimento alla personalità ed all’atteggiamento dell’accusato, bensì anche perché buona parte delle prove proposte dalle parti in sede di deposito atti sono – in specie quelle di natura testimoniale – passibili di essere falsate da suoi improvvidi interventi. Lo è la nuova audizione di __________, per lungo tempo sua stretta collaboratrice e, forse, con ancora almeno qualche debito di riconoscenza: sebbene ella sia già stata sentita, le sue spiegazioni sui motivi che l’avrebbero spinta alla falsa deposizione del gennaio 2001  (non ancora compiutamente verbalizzate) sono atte a meglio inquadrare non solo le responsabilità penali di lei, ma anche l’eventuale istigazione esercitata nei suoi confronti da parte dall’accusato istante. I sottili equilibri psicologici che caratterizzano un lungo e proficuo rapporto di lavoro come quello fra il principale __________ e la sua collaboratrice possono essere valutati con profitto unicamente a patto che venga esclusa qualsiasi possibilità di contatto fra i due, prima dell’audizione in oggetto. Il medesimo pensiero vale con riferimento alle audizioni degli ex-colleghi __________ e __________, senz’altro non insensibili alla personalità dell’accusato (verifica rinvii PP nota 13!). L’interesse di lui è ancora più manifesto riguardo la prospettata audizione di __________: questi è persona strettamente legata all’accusato, e la sua deposizione verterà sull’ipotizzata interessenza di __________ nella società __________ SA, dunque sulle effettive disponibilità economiche di lui – tema sul quale __________ è assolutamente sfuggente. E se è vero che __________ può riferire unicamente in merito “ad una società non coinvolta nel procedimento” (osservazioni, cit., ad 3.3.g p. 8-9: si tratta appunto della __________ SA), in considerazione del tema sul quale potrà riferire non lo si può certo definire teste di marginale importanza, ed ancor meno si può negare l’interesse di __________ ad una sua favorevole deposizione.

d)        Bisogna invece ammettere che il pericolo di una collusione fra __________ e le persone vicine a __________ appare ben più remoto, poche essendo le armi che lui potrebbe impiegare nei loro confronti (v. anche, in termini assai più perentori, osservazioni, cit., ad 3.3.c p. 7).

e)        Che poi il paventato pericolo di collusione possa protrarsi fino al pubblico dibattimento compreso, come pretende il Procuratore Pubblico (v. preavviso negativo, cit., pto. 3.3.d p. 7) e come ammette la giurisprudenza (v. sentenza 23 marzo 2000 della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale, inc. __________ in re S.B., consid. 4a p. 8), è ovviamente questione da decidersi di caso in caso, sulla base delle risultanze istruttorie predibattimentali nella loro interezza. Di certo non basta astratto pericolo di collusione, motivato con la possibilità che l’accusato possa chiedere l’assunzione di nuovi testi al pubblico dibattimento (come sembra invece preconizzare il Procuratore Pubblico, v. preavviso negativo cit., pto. 3.3.d p. 6-7 – ipotesi che fra l’altro sembra il frutto di un malinteso, v. osservazioni al preavviso negativo, cit., pto. 1 p. 3; ad 3.3.d p. 7). Nel caso di specie, l’istruttoria non essendo ancora conclusa, una presa di posizione appare quanto meno prematura. 4.

a)        Il pericolo di fuga, per giustificare la carcerazione preventiva, deve essere concreto e rivestire il carattere di una certa probabilità: in altri termini si ammette siffatto pericolo quando l’accusato, fosse posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento penale e all’esecuzione della pena. La gravità della presumibile pena, di per sé, non basta a motivare la carcerazione preventiva; piuttosto, l’insieme delle circostanze, quali il carattere dell’interessato, la sua morale, i suoi legami familiari, l’assenza di un domicilio fisso, la sua professione, la sua situazione finanziaria e le sue risorse economiche, deve essere valutato e vanno accertati motivi concreti che rendano la fuga non solo possibile, ma probabile (così verbatim DTF 19 gennaio 1999 in re G.S., consid. 5a p. 7-8, con rinvio a DTF 117 Ia 69 consid. 4).

b)        In occasione della decisione 2 agosto 2001 (inc. Giar __________) questo giudice aveva preso conoscenza dei contrapposti argomenti (loc. cit., consid. 4b p. 7) ed evidenziato soprattutto quelli a favore dell’esistenza di un pericolo di fuga (loc. cit., consid. 4d p. 7-8). In ultima analisi, aveva tuttavia potuto prescindere dal pronunciarsi in proposito in termini definitivi, ritenuto che l’istanza doveva comunque essere respinta per “l’alto pericolo di collusione ed inquinamento delle prove già accertato” (loc. cit., consid. 4c p. 7). Oggi, difesa e pubblica accusa si ritrovano sulle medesime posizioni: il Procuratore Pubblico ribadisce l’esistenza occulta di rilevanti mezzi finanziari di spettanza di __________ (v. preavviso negativo, cit., pto. 4.2.b p. 10), secondo lui atti ad indiziare il pericolo di una sua fuga, soprattutto considerati a fianco degli altri elementi di giudizio già esposti in occasione della prima istanza di libertà provvisoria (e che oggi l’accusato controbatte con argomenti interessanti, v. in specie osservazioni, cit., ad 4.2.c p. 15), e del coinvolgimento attivo di __________ in un grosso progetto immobiliare in Spagna emerso nel frattempo (v. preavviso negativo, cit., pto. 4.2.a p. 9-10). L’accusato, da parte sua, nega di disporre (ancora) di grandi mezzi finanziari, avendo subito rilevanti perdite a seguito delle operazioni __________ (v. osservazioni, cit., ad 4 p. 11) ed avendo anzi rimborsato “parecchie posizioni debitorie verso la Banca [...]” (v. osservazioni, cit., pto. 1 p. 5) – fatto, a suo dire, di facile accertamento (ibid.).

c)         Anche oggi, l’argomento del pericolo di fuga potrebbe essere aggirato, ritenuto che è stata ribadita l’esistenza di un sufficiente pericolo di collusione. Tuttavia, non si possono sottacere due elementi di giudizio che

– se non direttamente oggi – in un prossimo futuro avranno ancora maggior peso in tema di libertà provvisoria dell’accusato istante: da un lato, l’accresciuto rigore con il quale, notoriamente, devono venire esaminati i presupposti dell’arresto “quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini” (supra, consid. 1). Ciò significa, in concreto, che l’ulteriore esistenza di necessità istruttorie potrebbe non più essere ammessa una volta evasi i complementi istruttori chiesti dalle parti (ed accolti dal magistrato inquirente). Resterebbe allora, a sostegno di un’ulteriore protrazione della carcerazione preventiva di __________, unicamente il pericolo di fuga; e per giustificare quest’ultimo, si tornerebbe giocoforza a disquisire sull’esistenza di sue disponibilità economiche occulte. Quest’ultimo, appunto, è il secondo elemento di giudizio e, qui, il tema principale. Attualmente, le ipotesi della pubblica accusa (poiché tali sono, sebbene non sprovviste di fondamento, quelle esposte dal Procuratore Pubblico, v. preavviso negativo, cit., pto. 4.2.b p. 10) si fondano sull’assunto che __________ abbia incassato “centinaia di migliaia di franchi [...] derivanti da un’attività lucrativa condotta nell’interesse della società __________ SA” (ibid.), ai quali andrebbero aggiunti altri “redditi già esaminati tratti dalle società __________ e __________ ” (ibid.), e disporrebbe pertanto di risorse finanziarie occulte milionarie (ibid.). L’accusato medesimo contesta tale ipotesi, come detto, facendo presente le rilevanti perdite subite ed i rimborsi effettuati di tasca propria (v. osservazioni, cit., pto. 1 p. 5; ad 4 p. 11). Per evitare che ci si ritrovi magari fra qualche settimana a discutere ancora sulla base di vaghe ipotesi contestate in termini piuttosto generici dall'accusato medesimo, si anticipa sin d’ora che questo giudice vorrà aver chiarita, nei limiti del possibile, la questione delle effettive disponibilità dell’accusato: il Procuratore Pubblico dovrà affrontare le obiezioni sollevate in proposito dalla difesa in questa sede (ed in sede di istanza di complementi istruttori, ad inc. Giar __________), ovviamente nei modi che riterrà più adatti, in maniera che si possano contrapporre, da un lato, le entrate globali percepite da __________ nel corso del periodo sotto inchiesta, e dall’altro lato le uscite da lui effettuate. Solo in tal modo l’esistenza di riserve occulte apparirà, semmai, debitamente sostanziata. Va da sé che l’accusato dovrà prestare mano a tali chiarimenti: nella misura in cui la questione non riguarda il merito della sua responsabilità penale (poiché non sembra che finora a tali introiti sia stata attribuita una qualsiasi rilevanza penale), un suo atteggiamento elusivo o addirittura reticente non potrà venir tollerato semplicemente in applicazione del principio “in dubio pro reo”, ma sarà oggetto di libero esame. Il medesimo ragionamento deve valere per tutti quegli indizi che oggi appaiono appena abbozzati – in particolare il suo contestato coinvolgimento attivo in una grossa operazione immobiliare in Spagna (v. preavviso negativo, cit., pto. 4.2.a p. 9-10) –, e che si possono accertare con apparente facilità (v. l’audizione di __________, cui accenna l’accusato, osservazioni, ad 4.2.a p. 11-12; certamente non basta, a suffragio dell’ipotesi accusatoria, la frequenza con la quale __________ ha frequentato in passato la località mondana di __________, v. estratti __________, all’inc. MP doc. __________).

d)        Sull’improponibilità delle misure sostitutive proposte dall’accusato si rinvia a quanto già detto in sede di decisione 2 agosto 2001, qui integralmente ribadito (loc. cit., consid. 4e p. 8). 5. A fronte della complessità dell’inchiesta, resa ulteriormente difficile dall’atteggiamento dell’accusato, il carcere preventivo sofferto appare, in termini assoluti, ancora relativamente breve – poco più di tre mesi. L’inchiesta, in corso dello scorso gennaio, sembra comunque procedere a ritmo sufficientemente celere, in consonanza con i dettami di legge. L’effettuazione del deposito atti, già avvenuta, e l’encomiabile solerzia con la quale il magistrato inquirente ha evaso le istanze di complementi istruttori proposte dalle parti (addirittura con intimazione, in data odierna, del piano delle audizioni ancora previste), permettono di affermare che il carcere preventivo ancora prospettabile fino alla chiusura dell’istruttoria appare ancora assolutamente rispettoso del principio di proporzionalità, con riferimento sia alla presumibile pena, sia alla presumibile durata dell’evasione delle necessità istruttorie ancora incombenti (riservata l’eventualità di ulteriori complementi istruttori “a cascata” ai sensi dell’art. 196 cpv. 4 CPP). Resta sottinteso l’obbligo, per il magistrato inquirente, di trattare con priorità i casi in cui l’accusato è in detenzione (art. 102 cpv. 1 e 176 cpv. 3 CPP). 6. In conclusione, l’istanza in discussione dev’essere respinta, con la presente decisione impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello (art. 284 cpv. 1 lit. a CPP), e senza conseguenza di tassa e spese.

*   *   * Per i quali motivi, visti gli artt. 95 ss., 107 s., 279 ss. e 284 cpv. 1 lit. a CPP d e c i d e : 1. L’istanza di libertà provvisoria inoltrata in data 10 settembre 2001 da __________ è respinta. 2. Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie. 3. Contro la presente decisione è dato il rimedio del ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello entro 10 (dieci) giorni dall’intimazione. 4. Intimazione:

-      avv. dott. __________, per sé e per l’accusato __________;

-      Procuratore Pubblico avv. __________, con copia delle osservazioni dell’accusato istante e l’inc. MP __________ di ritorno. giudice __________