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INC.2000.77801

Ticino · 2000-12-12 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Dispositiv
  1. Il reclamo è irricevibile.
  2. La tassa di giustizia di fr. 150.- e le spese di fr. 20.- sono a carico delle reclamanti in solido ed in parti uguali.
  3. La presente decisione è definitiva.
  4. Intimazione: - avv. __________, per sé e per le reclamanti; - Procuratrice pubblica avv. __________, sede (con copia del reclamo e con gli incarti NLP 3333 e 3334/2000 di ritorno).
  5. Comunicazione alla Camera dei ricorsi penali, sede. giudice __________
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Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 12.12.2000 INC.2000.77801 Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 12.12.2000 INC.2000.77801 Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 12.12.2000 INC.2000.77801

Sentenza o decisione senza scheda

N. 778.2000.1 L                                                         Lugano, 12 dicembre 2000 N. 779.2000.1 L IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO __________ sedente per statuire sul reclamo presentato l'11 dicembre 2000 da __________, Agenzia di viaggi __________, e __________ (entrambe patrocinate dall'avv. __________) per omissioni della Procuratrice pubblica avv. __________, consistenti nell'aver fatto partecipe il Segretario giudiziario avv. __________ all'emanazione di decreti di non luogo a procedere; atteso che per l'esito del gravame è superfluo chiamare la magistrata inquirente e le controparti a presentare osservazioni; letti ed esaminati gli atti; ritenuto e considerato in fatto e in diritto: che - __________ e la sua amministratrice unica __________ hanno sporto denuncia il 23 ottobre 2000 contro __________, già dipendente e direttrice della __________ (agenzia di viaggi gestita dalle denuncianti), e __________, apparentemente interessata a rilevare la concorrente per conto della ditta __________, per titolo di reati patrimoniali ed altro: la Procuratrice pubblica, con atti del 28 novembre 2000 ha decretato il non luogo a procedere (inc. NLP 3333 e 3334/2000); - il reclamo in oggetto considera omissione della Procuratrice pubblica la circostanza di aver fatto partecipare alle sue decisioni il Segretario giudiziario avv. __________, sospetto di imparzialità per essere stato attivo presso l'avv. __________, patrocinatore della denunciata __________; - a parte il fatto che da tempo oramai l'avv. __________ opera presso il Ministero pubblico e che le decisioni di non luogo a procedere sono state prese come di legge dal magistrato competente (a nulla influendo le sigle sui decreti), la ricusa di un segretario non rientra nelle competenze di questo giudice e neppure sembra essere prevista dalla procedura (art. 43 ss. CPP), mentre l'esclusione è rimessa al giudice presso il quale funziona il segretario (art. 42 cpv. 1 CPP); - il reclamo è conseguentemente per più versi irricevibile e come tale va dichiarato con la presente decisione definitiva, che vuole carico di tassa e spese giudiziarie alle reclamanti soccombenti (art. 280 ss., nonché e contrario art. 284 cpv. 1 lett. a CPP, e art. 39 lett. f TG); visti i citati articoli di legge, decide: 1. Il reclamo è irricevibile. 2. La tassa di giustizia di fr. 150.- e le spese di fr. 20.- sono a carico delle reclamanti in solido ed in parti uguali. 3. La presente decisione è definitiva. 4. Intimazione: - avv. __________, per sé e per le reclamanti; - Procuratrice pubblica avv. __________, sede (con copia del reclamo e con gli incarti NLP 3333 e 3334/2000 di ritorno). 5. Comunicazione alla Camera dei ricorsi penali, sede. giudice __________