Sentenza o decisione senza scheda
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Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 23.01.2001 INC.2000.15101 Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 23.01.2001 INC.2000.15101 Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 23.01.2001 INC.2000.15101
Sentenza o decisione senza scheda
N. 151.2000.1 L Lugano, 23 gennaio 2001 IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO __________ sedente per statuire sul reclamo presentato l'8 marzo 2000 da __________, (patrocinato dall'avv. __________) contro la decisione 25/28 febbraio 2000 del Procuratore pubblico avv. __________, in quanto ha concesso libero accesso agli atti alla parte civile ed ha respinto l'istanza di dissequestro di un conto presso la Banca __________ nel procedimento pendente contro il reclamante per titolo di truffa; viste le osservazioni 17 marzo 2000 della ditta __________ S.A., Lussemburgo (costituitasi parte civile con il patrocinio dell'avv. __________), e 23 marzo 2000 del magistrato inquirente, concordemente concludenti per la reiezione del reclamo; osservato che la decisione del reclamo è stata rinviata alla conclusione della coeva procedura di ricorso contro la promozione dell'accusa; preso atto del verbale 19 gennaio 2001 dinnanzi al Procuratore pubblico con le seguenti dichiarazioni: " L'avv. __________ e l'avv. __________ dichiarano al PP che ieri è stato raggiunto un accordo transattivo che regola in maniera globale i rapporti fra le parti sia per quanto attiene le relazioni commerciali passate, sia relativamente ai rapporti futuri. L'avv. __________ dichiara ritirare entrambi i gravami citati; chiede al PP di trasmettere alle autorità adite copia del presente verbale. Il PP e l'avv. __________ prendo(no) atto di tale dichiarazione e postulano lo stralcio delle procedure ricorsuali in corso. "; considerato conseguentemente che il reclamo è divenuto privo di oggetto e come tale va stralciato dai ruoli, senza seguito di spese giudiziarie e ritenuto come il silenzio in proposito valga compensazione delle ripetibili; richiamati gli art. 280 e rel. CPP, decide: 1. Il reclamo è evaso, in quanto privo di oggetto. 2. Non si percepiscono spese giudiziarie né si attribuiscono ripetibili. 3. Intimazione: - avv. __________, per sé e per il reclamante; - avv. __________, per sé e per la parte civile; - Procuratore pubblico avv. __________, sede (rif. inc. MP __________). giudice __________