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INC.1999.51005

Ticino · 1999-12-28 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 Come a corrispondenti promozioni

dell'accusa, __________ è perseguito per titolo di infrazione aggravata

subordinatamente semplice e contravvenzione alla legge federale sugli

stupefacenti. Egli venne arrestato il 22 luglio 1999 e questo giudice, oltre

alla conferma del provvedimento il giorno successivo, ebbe ad occuparsi della

carcerazione dell'accusato con due decisioni - rispettivamente del 27 agosto

1999 (inc. GIAR 510.99.3) e del 22 ottobre 1999 (inc. GIAR 510.99.4) - che

hanno respinto corrispondenti istanze di libertà provvisoria.

Quei giudizi avevano evidenziato

come sino alla fine di agosto l'accusato ebbe a pervicacemente respingere

qualsivoglia accusa di coinvolgimento in traffici di stupefacenti, nonostante

importanti e convergenti rilievi probatori di ampio spaccio di cocaina. In

seguito __________ ha concesso qualche ammissione, ma persistendo in reticenza

ed in banalizzazione di sue criminose partecipazioni. Ancora nel verbale di

polizia 24 ottobre 1999 (doc. _ dell'inc. MP 2285/1999), all'invito a "

vuotare

il sacco

" sui traffici con il libanese __________ e con __________,

egli ha laconicamente opposto che "

il sacco è già vuoto

",

ancora in seguito respingendo la puntuale contestazione degli inquirenti,

fondate su dichiarazioni di altri, versate agli atti:

"

Prendo

atto che alla polizia risulta che io mi rifornivo di cocaina da un certo

__________ (libanese di Zurigo), da me conosciuto come __________. I

quantitativi che io comperavo da questo libanese variavano dai gr 50 ai grammi

100 ogni settimana. All'inizio c'incontravamo il venerdì, poi anche il

mercoledì, perciò due volte alla settimana.

"

con il semplice commento:

"

Come

già detto nel mio verbale del 1.9.99, io da questo libanese ho comperato al

massimo gr 30 di cocaina e non un grammo di più.

"

e per concludere poi, nel verbale

di polizia del 1. novembre 1999 (doc. _), che in proposito "

non c'è

niente da chiarire

", che queste storie non sono vere e che non sa

capacitarsi come mai terzi lo accusino di tali traffici.

E' ancora d'uopo evidenziare che,

in confronto il 30 novembre 1999 con __________ in arte __________ (doc. _), di

contro all'affermazione di quest'ultima di essere stata contattata da

__________ per procurargli tre chilogrammi di cocaina, quest'ultimo ha espresso

un'ammissione alquanto fumosa, ma pur sempre indicativa della sua nomina e

della sua disponibilità:

"

In

primavera di quest'anno, un signore mi telefonò sul mio cellulare. Mi chiese se

avessi della cocaina. Io questo signore non sapevo chi fosse così come non

sapevo chi gli avesse dato il mio numero di cellulare. Ci vedemmo a Melide e mi

chiese se potevo procurargli mezzo chilo di cocaina. Io misi in contatto la

__________ e le chiesi se era possibile che mi procurasse mezzo chilo di coca.

Lei mi disse che non era possibile. Mi diede un grammetto di cocaina in polvere

come campione, sostanza che io poco dopo consegnai all'uomo che mi contattò. Mi

disse che andava a provarla e che mi avrebbe ricontattato. Non lo vidi più. La

_________ mi diede il campione di cocaina ma mi disse che non poteva procurarmi

mezzo chilo.

"

E. 2 La Procuratrice pubblica, con l'istanza in discussione, chiede che il carcere preventivo cui è astretto __________, venga prorogato di due mesi per la conclusione dell'istruttoria formale. Dopo accenni in sunto alla fattispecie inquisita, con evidenza della reticenza dell'accusato anche al confronto di chiare chiamate di correo, per cui si hanno gravi e concreti indizi di colpevolezza, la magistrata inquirente fa valere le necessità istruttorie con permanenza di pericolo di collusione e di inquinamento delle prove e del pericolo di fuga per un accusato straniero e con permesso di residenza scaduto. L'accusato si oppone alla proroga, asserendo che l'istruttoria è ormai conclusa: i nuovi fatti emersi nel frattempo sono " assolutamente secondari ", essendo comunque stata fatta ammissione di " un traffico più sostanzioso " di quello indicato dalla Procuratrice pubblica, mentre d'altro canto non è dimostrata l'esistenza di " altri correi oggettivamente arrestabili e coinvolti ", per cui non è giustificato avanzare pericolo di collusione. Il pericolo di fuga del pari non può essere sostenuto, atteso che il permesso di residenza ha durata indeterminata e moglie e tre figli continuano a risiedere nel Ticino.

E. 3 Come ricordato nei precedenti citati giudizi: "L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell'istruzione, il pericolo di recidiva ed eventualmente quello di fuga (senza dimenticare che l’arresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dell’istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dell’accusato al processo e a garantire l’eventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P.477/1993, consid. 3). L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381). I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128)."

E. 4 Ancora presentemente sufficienti presupposti di legge, come anche esplicitati dalla prassi e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di __________ a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua libertà, sino al dibattimento processuale.

E. 4.1 Per quanto concerne l'esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza, valgono congiuntamente da un lato le ammissioni dell'accusato circa il traffico di una sessantina di grammi di cocaina (come rilevato nelle osservazioni all'istanza in discorso), la partecipazione con altri alla compravendita di 200 g. di cocaina ed i maneggi qui evocati in entrata per la disponibilità di almeno mezzo chilogrammo dello stesso stupefacente e dall'altro le anche precise e convergenti chiamate di correo in più vasti traffici, come ricordato nei precedenti giudizi e nell'istanza. Ed in ogni modo non si tratta di fattispecie banali.

E. 4.2 Sul pericolo di collusione ed inquinamento delle prove, già si disse (decisione 27 agosto 1999): "Per questa situazione è superfluo soffermarsi a dimostrare presenza di importanti bisogni dell'istruzione formale, da continuare, completare e concludere senza pericolo di collusione e di inquinamento delle prove, con il mantenimento dell'accusato in carcere preventivo __________ è fortemente reticente e bugiardo ad evidente scopo di salvamento ed è quindi certo che in libertà avrebbe l'occasione di avvicinare fornitori, clienti e conoscenti - ed in particolare persone non ancora identificate - per ottenere versioni a lui favorevoli, ma contrarie a verità ed a giustizia. Né egli può lamentarsi del conseguente forzato rallentamento del corso delle indagini e tanto meno di non essere interrogato più sovente: gli inquirenti infatti devono cercare altrimenti la verità, proprio senza perdere tempo a verbalizzare ripetute acritiche negazioni." E gli ultimi verbali menzionati addietro ancora dimostrano che l'accusato non ha mutato approccio al procedimento, compreso il riconoscimento delle proprie responsabilità.

E. 4.3 Questo giudice aveva anche considerato per concreto il pericolo di recidiva, sottolineando come (decisione 27 agosto 1999): "L'illustrato comportamento dell'accusato istante consente di considerare dato il presupposto del pericolo di recidiva, richiamando come lo stesso debba essere concreto (DTF 105 Ia 31) e risultare da una valutazione dell’insieme delle circostanze, tra cui i precedenti dell’accusato, il suo comportamento durante l’istruttoria, la sua personalità, la sua costituzione fisica e soprattutto psichica e le modalità di commissione dei reati che gli vengono addebitati, così che la reiterazione appaia assai verosimile (LUVINI, loc. cit., pag. 294; Gérard PIQUEREZ, Précis de procédure pénale suisse, Lausanne 1987, n. 1186/7). Negare l'evidenza significa - anche e nel contempo - mancata presa di coscienza dell'intollerabilità dei reati commessi e prospettiva di ripresa di lucroso traffico di stupefacenti, con la soggettiva convinzione di tolleranza per una scarcerazione senza completazione degli accertamenti istruttori e senza confronto di pena. L'attività lavorativa ed i rapporti famigliari non seppero minimamente trattenere l'accusato, per cui è pura ipotesi che nel futuro possano avere risvolti positivi, per rapporto anche ad una situazione economica - se regolare - non di certo brillante (come appare dai procedimenti esecutivi in corso, attestati dalla documentazione prodotta con l'istanza 26 agosto 1999 di ammissione al gratuito patrocinio)." Questa situazione rimane di attualità, indipendentemente dal silenzio in proposito della Procuratrice pubblica (ed anche della difesa), non essendo sostanzialmente mutati i dati di partenza.

E. 4.4 E' ben vero che la Procuratrice pubblica in precedenza non aveva paventato pericolo di fuga, ma lo stesso era stato valutato e fatto proprio da questo giudice e mantiene tuttora rilevanza, con in più - rispetto alle precedenti motivazioni - l'imminenza di un giudizio che già solo per le contenute ammissioni dell'accusato sarà verosimilmente severo, indipendentemente da quelle che potrebbero o potranno essere le decisioni amministrative.

E. 5 Anche con la contenuta proroga in discussione, il carcere preventivo sin qui sofferto e ipotizzabile sino al deferimento al giudice del merito, in un procedimento che risulta essere condotto con coerente sollecitudine nonostante l’atteggiamento inutilmente defatigatorio dell’accusato, rimane pienamente rispettoso del principio di proporzionalità, tenuto anche conto del complesso dei fatti da accertare e delle persone coinvolte, nonché della prevedibile pena privativa della libertà, verosimilmente da espiare.

E. 6 Di conseguenza l’istanza è accolta come proposta dalla magistrata inquirente, ricordando che la presente decisione è suscettibile di impugnazione alla Camera dei ricorsi penali (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP). Per i quali motivi, richiamati i citati articoli di legge, decide:

1.      L’istanza di proroga del carcere preventivo è accolta. 1.1    Di conseguenza il carcere preventivo cui è astretto __________ è prorogato sino al 21 marzo 2000, compreso.

2.      Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

3.      Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.

4.      Intimazione: - avv. __________, per sé e per l'accusato;

-    Procuratrice pubblica avv. __________ (con l'incarto MP 2285/99 di ritorno);

-    Direzione del Penitenziario cantonale, Lugano-Cadro. giudice __________

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 28.12.1999 INC.1999.51005 Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 28.12.1999 INC.1999.51005 Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 28.12.1999 INC.1999.51005

Sentenza o decisione senza scheda

N. 510.99.5 L                                                              Lugano, 28 dicembre 1999 IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO __________ sedente per statuire sull’istanza presentata il 14 dicembre 1999 dalla Procuratrice pubblica avv. __________, intesa ad ottenere la proroga di due mesi del carcere preventivo cui è astretto __________, 1960,cittadino portoghese, attualmente presso il Penitenziario cantonale (patrocinato dall'avv. __________) nel procedimento pendente contro quest’ultimo per titolo di infrazione aggravata subordinatamente semplice e contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti; viste le osservazioni 23 dicembre 1999 dell’accusato, che postula la reiezione dell'istanza; letti ed esaminati gli atti; ritenuto e considerato in fatto e in diritto: 1. Come a corrispondenti promozioni dell'accusa, __________ è perseguito per titolo di infrazione aggravata subordinatamente semplice e contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti. Egli venne arrestato il 22 luglio 1999 e questo giudice, oltre alla conferma del provvedimento il giorno successivo, ebbe ad occuparsi della carcerazione dell'accusato con due decisioni - rispettivamente del 27 agosto 1999 (inc. GIAR 510.99.3) e del 22 ottobre 1999 (inc. GIAR 510.99.4) - che hanno respinto corrispondenti istanze di libertà provvisoria. Quei giudizi avevano evidenziato come sino alla fine di agosto l'accusato ebbe a pervicacemente respingere qualsivoglia accusa di coinvolgimento in traffici di stupefacenti, nonostante importanti e convergenti rilievi probatori di ampio spaccio di cocaina. In seguito __________ ha concesso qualche ammissione, ma persistendo in reticenza ed in banalizzazione di sue criminose partecipazioni. Ancora nel verbale di polizia 24 ottobre 1999 (doc. _ dell'inc. MP 2285/1999), all'invito a " vuotare il sacco " sui traffici con il libanese __________ e con __________, egli ha laconicamente opposto che " il sacco è già vuoto ", ancora in seguito respingendo la puntuale contestazione degli inquirenti, fondate su dichiarazioni di altri, versate agli atti: " Prendo atto che alla polizia risulta che io mi rifornivo di cocaina da un certo __________ (libanese di Zurigo), da me conosciuto come __________. I quantitativi che io comperavo da questo libanese variavano dai gr 50 ai grammi 100 ogni settimana. All'inizio c'incontravamo il venerdì, poi anche il mercoledì, perciò due volte alla settimana. " con il semplice commento: " Come già detto nel mio verbale del 1.9.99, io da questo libanese ho comperato al massimo gr 30 di cocaina e non un grammo di più. " e per concludere poi, nel verbale di polizia del 1. novembre 1999 (doc. _), che in proposito " non c'è niente da chiarire ", che queste storie non sono vere e che non sa capacitarsi come mai terzi lo accusino di tali traffici. E' ancora d'uopo evidenziare che, in confronto il 30 novembre 1999 con __________ in arte __________ (doc. _), di contro all'affermazione di quest'ultima di essere stata contattata da __________ per procurargli tre chilogrammi di cocaina, quest'ultimo ha espresso un'ammissione alquanto fumosa, ma pur sempre indicativa della sua nomina e della sua disponibilità: " In primavera di quest'anno, un signore mi telefonò sul mio cellulare. Mi chiese se avessi della cocaina. Io questo signore non sapevo chi fosse così come non sapevo chi gli avesse dato il mio numero di cellulare. Ci vedemmo a Melide e mi chiese se potevo procurargli mezzo chilo di cocaina. Io misi in contatto la __________ e le chiesi se era possibile che mi procurasse mezzo chilo di coca. Lei mi disse che non era possibile. Mi diede un grammetto di cocaina in polvere come campione, sostanza che io poco dopo consegnai all'uomo che mi contattò. Mi disse che andava a provarla e che mi avrebbe ricontattato. Non lo vidi più. La _________ mi diede il campione di cocaina ma mi disse che non poteva procurarmi mezzo chilo. " 2. La Procuratrice pubblica, con l'istanza in discussione, chiede che il carcere preventivo cui è astretto __________, venga prorogato di due mesi per la conclusione dell'istruttoria formale. Dopo accenni in sunto alla fattispecie inquisita, con evidenza della reticenza dell'accusato anche al confronto di chiare chiamate di correo, per cui si hanno gravi e concreti indizi di colpevolezza, la magistrata inquirente fa valere le necessità istruttorie con permanenza di pericolo di collusione e di inquinamento delle prove e del pericolo di fuga per un accusato straniero e con permesso di residenza scaduto. L'accusato si oppone alla proroga, asserendo che l'istruttoria è ormai conclusa: i nuovi fatti emersi nel frattempo sono " assolutamente secondari ", essendo comunque stata fatta ammissione di " un traffico più sostanzioso " di quello indicato dalla Procuratrice pubblica, mentre d'altro canto non è dimostrata l'esistenza di " altri correi oggettivamente arrestabili e coinvolti ", per cui non è giustificato avanzare pericolo di collusione. Il pericolo di fuga del pari non può essere sostenuto, atteso che il permesso di residenza ha durata indeterminata e moglie e tre figli continuano a risiedere nel Ticino. 3. Come ricordato nei precedenti citati giudizi: "L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell'istruzione, il pericolo di recidiva ed eventualmente quello di fuga (senza dimenticare che l’arresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dell’istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dell’accusato al processo e a garantire l’eventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P.477/1993, consid. 3). L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381). I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128)." 4. Ancora presentemente sufficienti presupposti di legge, come anche esplicitati dalla prassi e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di __________ a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua libertà, sino al dibattimento processuale. 4.1 Per quanto concerne l'esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza, valgono congiuntamente da un lato le ammissioni dell'accusato circa il traffico di una sessantina di grammi di cocaina (come rilevato nelle osservazioni all'istanza in discorso), la partecipazione con altri alla compravendita di 200 g. di cocaina ed i maneggi qui evocati in entrata per la disponibilità di almeno mezzo chilogrammo dello stesso stupefacente e dall'altro le anche precise e convergenti chiamate di correo in più vasti traffici, come ricordato nei precedenti giudizi e nell'istanza. Ed in ogni modo non si tratta di fattispecie banali. 4.2 Sul pericolo di collusione ed inquinamento delle prove, già si disse (decisione 27 agosto 1999): "Per questa situazione è superfluo soffermarsi a dimostrare presenza di importanti bisogni dell'istruzione formale, da continuare, completare e concludere senza pericolo di collusione e di inquinamento delle prove, con il mantenimento dell'accusato in carcere preventivo __________ è fortemente reticente e bugiardo ad evidente scopo di salvamento ed è quindi certo che in libertà avrebbe l'occasione di avvicinare fornitori, clienti e conoscenti - ed in particolare persone non ancora identificate - per ottenere versioni a lui favorevoli, ma contrarie a verità ed a giustizia. Né egli può lamentarsi del conseguente forzato rallentamento del corso delle indagini e tanto meno di non essere interrogato più sovente: gli inquirenti infatti devono cercare altrimenti la verità, proprio senza perdere tempo a verbalizzare ripetute acritiche negazioni." E gli ultimi verbali menzionati addietro ancora dimostrano che l'accusato non ha mutato approccio al procedimento, compreso il riconoscimento delle proprie responsabilità. 4.3 Questo giudice aveva anche considerato per concreto il pericolo di recidiva, sottolineando come (decisione 27 agosto 1999): "L'illustrato comportamento dell'accusato istante consente di considerare dato il presupposto del pericolo di recidiva, richiamando come lo stesso debba essere concreto (DTF 105 Ia 31) e risultare da una valutazione dell’insieme delle circostanze, tra cui i precedenti dell’accusato, il suo comportamento durante l’istruttoria, la sua personalità, la sua costituzione fisica e soprattutto psichica e le modalità di commissione dei reati che gli vengono addebitati, così che la reiterazione appaia assai verosimile (LUVINI, loc. cit., pag. 294; Gérard PIQUEREZ, Précis de procédure pénale suisse, Lausanne 1987, n. 1186/7). Negare l'evidenza significa - anche e nel contempo - mancata presa di coscienza dell'intollerabilità dei reati commessi e prospettiva di ripresa di lucroso traffico di stupefacenti, con la soggettiva convinzione di tolleranza per una scarcerazione senza completazione degli accertamenti istruttori e senza confronto di pena. L'attività lavorativa ed i rapporti famigliari non seppero minimamente trattenere l'accusato, per cui è pura ipotesi che nel futuro possano avere risvolti positivi, per rapporto anche ad una situazione economica - se regolare - non di certo brillante (come appare dai procedimenti esecutivi in corso, attestati dalla documentazione prodotta con l'istanza 26 agosto 1999 di ammissione al gratuito patrocinio)." Questa situazione rimane di attualità, indipendentemente dal silenzio in proposito della Procuratrice pubblica (ed anche della difesa), non essendo sostanzialmente mutati i dati di partenza. 4.4 E' ben vero che la Procuratrice pubblica in precedenza non aveva paventato pericolo di fuga, ma lo stesso era stato valutato e fatto proprio da questo giudice e mantiene tuttora rilevanza, con in più - rispetto alle precedenti motivazioni - l'imminenza di un giudizio che già solo per le contenute ammissioni dell'accusato sarà verosimilmente severo, indipendentemente da quelle che potrebbero o potranno essere le decisioni amministrative. 5. Anche con la contenuta proroga in discussione, il carcere preventivo sin qui sofferto e ipotizzabile sino al deferimento al giudice del merito, in un procedimento che risulta essere condotto con coerente sollecitudine nonostante l’atteggiamento inutilmente defatigatorio dell’accusato, rimane pienamente rispettoso del principio di proporzionalità, tenuto anche conto del complesso dei fatti da accertare e delle persone coinvolte, nonché della prevedibile pena privativa della libertà, verosimilmente da espiare. 6. Di conseguenza l’istanza è accolta come proposta dalla magistrata inquirente, ricordando che la presente decisione è suscettibile di impugnazione alla Camera dei ricorsi penali (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP). Per i quali motivi, richiamati i citati articoli di legge, decide:

1.      L’istanza di proroga del carcere preventivo è accolta. 1.1    Di conseguenza il carcere preventivo cui è astretto __________ è prorogato sino al 21 marzo 2000, compreso.

2.      Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

3.      Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.

4.      Intimazione: - avv. __________, per sé e per l'accusato;

-    Procuratrice pubblica avv. __________ (con l'incarto MP 2285/99 di ritorno);

-    Direzione del Penitenziario cantonale, Lugano-Cadro. giudice __________