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INC.1998.99108

Ticino · 1999-05-27 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Dispositiv
  1. Il reclamo 20 maggio 199 formulato da _______________ é respinto.
  2. La tassa di giustizia, fissata in fr. 500.--, e le spese, cifrate in fr. 150.--, vengono poste a carico del reclamante.
  3. La presente decisione é definitiva.
  4. Intimazione: -    al reclamante _______________, per il tramite del patrocinatore avv. __________; -    al Procuratore Pubblico avv. Marco Bertoli, sede, con l'incarto di ritorno. giudice Ivano Ranzanici
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Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 27.05.1999 INC.1998.99108 Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 27.05.1999 INC.1998.99108 Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 27.05.1999 INC.1998.99108

Sentenza o decisione senza scheda

N. 991.98.8 R                                                             Lugano, 27 maggio 1999 IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO Ivano Ranzanici sedente per statuire sul reclamo 20 maggio 1999 formulato da _______________, c/o CPC __________ (patr. dall'avv. __________) contro la decisione 18 maggio 1999 del Procuratore Pubblico avv. Marco Bertoli, Lugano, in materia di partecipazione del difensore a verbali di Polizia; lette le osservazioni 25/26 maggio 1999 del Procuratore Pubblico avv. Marco Bertoli, Lugano; avuti gli atti a disposizione considerato e ritenuto in fatto ed in diritto:

-    che questo giudice si é più volte occupato, da ultimo con decisioni del 25 maggio e del 6 maggio 1999, del procedimento penale contro _______________;

-    che i fatti posti alla base della presente, noti alle parti, possono essere quindi dedotti dalle precedenti decisioni di questo Giar, e meglio: "_______________, medico psichiatra, é stato arrestato il 1. dicembre 1998 siccome accusato di truffa e falsità in documenti. Come noto l'arresto é avvenuto contestualmente con l'esecuzione di numerose perquisizioni e sequestri presso lo studio medico dell'accusato, e presso le cliniche __________, con l'acquisizione di un'impressionante mole di documentazione sia di tipo contabile che medico (in specie cartelle riferite a numerosi pazienti) ..." "... Nel corso dell'istruttoria sia i magistrati che la polizia hanno proceduto a numerose verbalizzazioni di testi ed indiziati e sin dall'inizio il compito istruttorio é apparso notevole a fronte del numero delle persone coinvolte od interessate ai fatti di cui si tratta ed alla luce della mole di documentazione acquisita e da acquisire ..." "... A _______________ il PP rimprovera numerose malversazioni, commesse con varie modalità, in danno di Casse malati, di pazienti, di assicurazioni sociali e di case farmaceutiche. Più specificatamente _______________ avrebbe fatturato, per prestazioni mai eseguite, ricoveri di pazienti che in realtà non si trovavano degenti nelle cliniche da lui dirette o che si trovavano congedati dalle stesse..." "... L’inchiesta condotta dal magistrato d’accusa ha permesso di evidenziare numerose e diverse modalità operative ritenute truffaldine in danno principalmente delle casse malati, e ciò sia nell’ambito della gestione delle cliniche che facevano capo all’accusato sia nella conduzione dello studio ove venivano fatturate giornalmente prestazioni mediche per un complessivo di ore fatturate a volte superiore al numero di ore di cui un giorno é composto. ... sono emerse poi nuove ipotesi fattuali riferite principalmente all’inserimento di pazienti in sperimentazioni remunerate da case farmaceutiche, pazienti non adatti a tali sperimentazioni, con lo scopo di ottenere rispettivamente non perdere i compensi versati dalle citate case farmaceutiche, il tutto mediante falsificazione dei dati del paziente. Come detto nella decisione 1 marzo 1999 di questo giudice i fatti sono di inusuale estensione ed oggettiva gravità siccome ripetuti nel tempo in numero elevato. In corso d’istruttoria il magistrato d’accusa, che ha profuso notevole impegno, ha proceduto a sentire personalmente rispettivamente a fare interrogare numerose persone ..." "... Va qui rilevato come numerosi collaboratori ed ex collaboratori dell'accusato abbiano ammesso le loro responsabilità riconducendo comunque il loro agire al dott. _______________ giustificandolo con la volontà del "capo" ed il rischio di perdere il posto di lavoro oltre che a pressioni specifiche in questo senso subite dal dott. _______________..." "... Il PP sta procedendo, con la collaborazione della polizia da un lato e le indicazioni del perito, all'audizione dei pazienti che sono stati in cura dell'accusato e che, consapevolmente o meno, sono stati coinvolti nei fatti. Si tratta, a non averne dubbio (poiché lo ricorda anche la CRP nella sua decisione 19 maggio 1999 su ricorso dell'accusato in materia di libertà personale, di poi citata CRP1, al pto. 4 pag. 6 a metà ed in fine al pto. 4.1.), di importanti elementi ai fini dell'istruttoria per accertare l'esatto ruolo di _______________ e per definire il ruolo dei pazienti stessi nonché per accertare con precisione (ciò che solo le deposizioni dei pazienti permetteranno di ottenere) l'ammontare del danno cagionato con l'agire ritenuto illecito dal magistrato inquirente..."

-    che nel corso d'istruttoria la difesa ha chiesto di essere ammessa alle audizioni, delegate dal Procuratore Pubblico alla Polizia, dei pazienti;

-    che i pazienti risultano essere numerosi così come già emerge da un recente rapporto intermedio denominato "Sintesi" del perito incaricato (e di cui é discussione nella decisione 991.98.7);

-    che il Procuratore Pubblico ha respinto la richiesta difensiva richiamando l'art. 61 cpv. 3 CPP;

-    che avverso tale decisione l'accusato é insorto presso questo Giudice invocando - da un lato - nullità della decisione per il coinvolgimento della madre del Procuratore Pubblico quale paziente del dott. _______________;

-    che nell'impugnativa _______________ ha indicato di non ravvisare competenza del Giar ad entrare nel merito "... se incompetente per risolvere censure d'ordine";

-    che la diligente difesa ha postulato comunque sollecita decisione del Giar non prima di avere contestato il merito della decisone indicando violazione della parità delle armi e la non esclusione della presenza del patrocinatore dell'accusato ai verbali di polizia di testi (art. 62 CPP);

-    che la difesa rileva di volere partecipare ("ascoltare") alle audizioni ma non chiede il contraddittorio, la partecipazione sarebbe giustificata dal controllo di imparzialità, per la verifica dei temi trattati (completezza) e per ragioni di economia processuale e di celerità. Per _______________ la decisione sarebbe lesiva del principio di proporzionalità;

-    che la difesa rammenta come il Procuratore Pubblico abbia, a fronte dei verbali di Polizia, deciso di sentire personalmente almeno un paziente;

-    che in conclusione con il reclamo si chiede l'annullamento della decisione impugnata;

-    che il Procuratore Pubblico rileva come la problematica della ricusa sia stata risolta con decisione 19 maggio 1999 della Camera dei Ricorsi Penali;

-    che, nel merito, l'art. 194 CPP permette al Procuratore Pubblico di delegare gli organi di Polizia alla raccolta delle prove con l'esplicita esclusione della presenza del difensore al verbale dell'accusato;

-    che la norma ha valenza, per la sua stessa ratio, per i verbali di testi per i verbali di coaccusati. Il Procuratore Pubblico evidenzia come quanto voluto dalla difesa raddoppierebbe i tempi dell'inchiesta senza utilità per l'accusato che non vuole il contraddittorio;

-    che non vi sarebbe lesione di alcun diritto della difesa a fronte della possibilità di domandare al Procuratore Pubblico l'audizione di testi od indiziati (semmai accusati) già interrogati dalla Polizia. Il Procuratore Pubblico indica in alcune centinaia il numero di pazienti che sarà necessario sentire con implicito ritardo nell'istruttoria in caso di sua personale verbalizzazione;

-    che il magistrato d'accusa chiede la reiezione dell'impugnativa;

-    che la procedura penale di nuova concezione voluta dal legislatore ticinese ha indubbiamente esteso il diritto di partecipazione all'istruttoria del difensore. In particolare al difensore é concessa la partecipazione all'audizione degli altri accusati e dei testimoni fatte salve le contrarie esigenze d'inchiesta (art. 62 CPP). La procedura vieta invece la partecipazione dell'avvocato difensore all'interrogatorio dell'accusato dinanzi alla Polizia (art. 61 cpv. 3 CPP). La dottrina si é chiesta se, qualora l'interrogatorio di coaccusati o testimoni venga svolto dalla Polizia (per delega del Procuratore Pubblico ex art. 194 CPP), sia ammissibile la presenza del difensore dell'accusato. Secondo Rusca Salmina e Verda (Commentario del Codice di Procedura Penale Ticinese, Artt. 47a 112, Ed Casagrande 1997, ad art. 62 n. 17 pag. 160 e ad Art. 61 n. 20 pag. 150) tale diritto non é dato. Il Commentario citato ricorda come: "La norma relativa all'interrogatorio dell'accusato esclude la presenza del difensore dinnanzi ad agenti di polizia (art. 61 cpv. 3). Sembra evidente, vista la ratio legis, che questo divieto si applichi anche quando la polizia interroga un coaccusato o un teste ... Sarebbe infatti paradossale se davanti alla polizia non dovesse essere ammesso il difensore dell'accusato ma quello di un coaccusato" (Commentario pag. 160/161) Anche in questo caso, tuttavia, va riservato il diritto, salvo rinuncia, di controinterrogare il teste od il coaccusato da parte del difensore dinanzi al Procuratore Pubblico od al momento del processo. La scelta del legislatore voluta all'art. 61 cpv. 3 CPP trova il suo fondamento nella necessità di celerità e di tranquillità nella conduzione delle indagini ritenuto il valore condizionato della raccolta di prove da parte della Polizia (cfr. Messaggio aggiuntivo concernente la revisione totale del CPP, del 20 marzo 1991 pag. 85 pto. 5).

-    che, a ragione dunque, il Procuratore Pubblico avv. Marco Bertoli

- comunque abilitato a prendere la decisione in discussione a fronte della chiara e, per il Giar, vincolante decisione 19 maggio 1999 della Camera dei Ricorsi Penali nota alla difesa - ha negato la presenza del difensore di _______________ dinnanzi a funzionari di Polizia. Tale presenza non é ammissibile;

-    che, nell'ambito di sue competenze, il magistrato d'accusa può delegare (art. 194 CPP) l'assunzione di prove, in corso d'istruttoria, alla Polizia od al Segretario giudiziario. Come ricorda il Messaggio citato "restano ovviamente riservati il rispetto ... del diritto delle parti ..." (pag. 156);

-    che tale delega non appare impugnabile come tale, e come tale non risulta essere stata impugnata da _______________;

-    che, d'altro canto, ragioni di opportunità e celerità nella conduzione dell'inchiesta, e quindi per giungere nei tempi più brevi ad un processo come vuole la stessa difesa, la delega alla Polizia va in direzione di snellimento dell'istruttoria;

-    che il reclamo va quindi integralmente respinto con il carico di tassa di giustizia - adeguata alla relativa complessità del problema e quindi fissata in fr. 500.-- - all'accusato che corrisponderà inoltre allo Stato le spese di questa procedura fissate in fr. 150.--;

-    che la presente decisione é definitiva; p.q.m., visti gli artt. 60 e segg. e 280 e segg. CPP decide:

1.  Il reclamo 20 maggio 199 formulato da _______________ é respinto.

2.  La tassa di giustizia, fissata in fr. 500.--, e le spese, cifrate in fr. 150.--, vengono poste a carico del reclamante.

3.  La presente decisione é definitiva.

4.  Intimazione:

-    al reclamante _______________, per il tramite del patrocinatore avv. __________;

-    al Procuratore Pubblico avv. Marco Bertoli, sede, con l'incarto di ritorno. giudice Ivano Ranzanici