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INC.1998.99104

Ticino · 1999-04-15 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Sachverhalt

indicando comunque sua consapevolezza della illiceità dell’agire quasi

sistematico adottato nelle cliniche unicamente dopo il suo arresto. Ancora al

vaglio degli inquirenti é l’esame dell’enorme mole di documentazione

sequestrata, in particolare il medico legale dott. __________ sta esaminando

(come a recente nomina a perito) tutte le cartelle mediche sequestrate. Gli

accertamenti sin qui svolti, il cui risultato appare riassunto nel Rapporto

intermedio di data 13 febbraio scorso, evidenziano la commissione di differenti

e numerose “irregolarità” nella fatturazione di prestazioni.

Come già ricordato nella

decisione 1 marzo 1999 all’accusato sono state contestate sostanzialmente tutte

le diverse tipologie di malversazione ritenute dalla pubblica accusa. In

particolare si ricordano le ipotesi di reato riferite ai pazienti fittizi,

ossia non presenti in clinica, rispettivamente per pazienti diurni o notturni,

vi sarebbero poi malversazioni con riferimento a pazienti amministrativi, ossia

a pazienti per i quali si procedeva ad ammissioni anticipate (la fatturazione

iniziava prima della reale ammissione del paziente in clinica), rispettivamente

a dimissioni posticipate (la fatturazione proseguiva oltre il reale periodo di

degenza), ed ancora malversazioni riferite alla fatturazione di congedi

effettivi ma con falsa iscrizione sulle cartelle mediche o congedi prolungati.

Tra le ipotesi accusatorie vi sono poi le irregolarità, riferite alla

“sovrappopolazione” di letti ossia letti fatturati a più pazienti, le sovrafatturazioni

per farmaci, terapie e per analisi (per avere __________ operato iscrizioni

nelle cartelle mediche relative a fasulle prescrizioni di farmaci - pagati

dalle CM - in sostituzione di prestazioni fisioterapeutiche invece non pagate

dalle CM come ammesso dall’accusato stesso che tende comunque a ridimensionare

i casi a pochi e per contenuto indebito arricchimento). Ulteriori capitoli

attualmente al vaglio del magistrato d’accusa si riferiscono, e ci si atterrà

qui alla nomenclatura convenuta tra le parti nel verbale 30 dicembre 1998

dell’accusato, alle consultazioni degli psicologi, all’AI, alle problematiche

connesse con l’esenzione militare, ad incassi non dichiarati ed ai ricoveri

forzati. Va qui rilevato come numerosi collaboratori ed ex collaboratori

dell’accusato abbiano ammesso le loro responsabilità riconducendo comunque il

loro agire al dott. __________ giustificandolo con la volontà del “capo” ed il

rischio di perdere il posto di lavoro oltre che a pressioni specifiche in

questo senso subite dal dott. __________.

2.

Il dott. __________, come detto,

si trova ricoverato presso l’__________ sotto cura medica da parte, in

particolare, del dott. __________ e del Prof. __________ che, ancora

recentemente, lo hanno visitato. Da profilo psichiatrico il dott. __________ é

stato visitato dal dott. __________ ed é stata ordinata una perizia

psichiatrica affidata al prof. __________. Va ricordato come, a seguito di

esplicita richiesta dei dott. __________ e Prof. __________, il magistrato

d’accusa ha disposto una serie di esami da parte di medici esterni prof. __________,

dott. __________ e dott. __________, il primo medico legale, il secondo

psichiatra ed il terzo cardiologo, i quali hanno proceduto a visitare in più

occasioni il dott. __________ allestendo i loro referti consegnati agli atti ed

essendo sentiti in occasione del verbale 6 aprile scorso a delucidazione degli

stessi. La situazione medica del paziente __________ é stata definita dai suoi

medici curanti come preoccupante essendovi un’affezione cardiaca da un lato ed

una situazione d’ansia dall’altro. Vanno qui ricordati, per completezza

d’informazione e siccome l’istanza che ci occupa é fondata essenzialmente sulla

situazione medica di __________, lo scritto del prof. __________ al difensore

dell’accusato del 2 marzo 1999 in cui si attesta come la situazione di stress

della situazione giudiziaria ha comportato “un’esternazione delle sue

problematiche coronariche con disturbi anginosi notevoli” con segnalazione di

situazione seria ed indicazione di non carcerabilità dell’accusato. Va qui

subito osservato che, in senso tecnico - che senz’altro non é sfuggito alla

difesa - __________ non é incarcerato non essendo trattenuto in un carcere strictu

sensu. __________ si trova trattenuto in una struttura ospedaliera tra le

migliori in Ticino sotto cura di noti e competenti professionisti. Il prof. __________,

nel citato scritto e dopo constatazione di situazione seria e di “disturbi

anginosi notevoli”, conclude che “la soluzione migliore sarebbe la cura ... a

domicilio”. Il professionista ravvede infatti nell’isolamento del paziente un

fattore di stress. Come detto il magistrato d’accusa ha incaricato, per

stabilire le condizioni di salute dell’accusato e su indicazione dello stesso

prof. __________, tre specialisti italiani che hanno in particolare visitato

l’accusato il 26 febbraio 1999 constatando “buone condizioni generali e ...

assenza di elementi patologici a carico del cuore del torace” rilevando

dall’elettrocardiogramma “i segni di necrosi pregressa da infarto miocardico”,

in occasione della visita 11 marzo 1999, dopo intervento sul dott. __________,

i periti interessati hanno constatato la “stessa sintomatologia anginosa”

presente il 26 febbraio 1999, trovando il paziente prostrato. I periti hanno

concluso per una “cardiopatia ischemica ... pregresso infarto ... angina pectoris”

nonché - dal punto di vista psichiatrico - hanno accertato un “Disturbo

Post-Traumatico da Stress in un soggetto con Disturbo narcisistico ed

Istrionico di Personalità”. In sostanza i periti hanno accertato che l’accusato

é, dal punto di vista cardiaco, un “soggetto a rischio” con conseguente

necessità di “una stretta sorveglianza medica quale quella, in concreto,

attuata ed attuabile nell’ospedale ove il paziente é ricoverato”. Con la

constatazione qui che, lo scritto 2 marzo 1999 del prof. __________ al

difensore dell’accusato con l’indicazione di dimissione per il rientro a casa

del paziente, appare superato. I periti hanno quindi accertato che “il

particolare regime di

<ricovero-detenzione> é motivo di ansia unitamente e, forse, in maniera

preponderante, con le vicende giudiziarie che hanno portato allo stesso”. Par

quindi di capire, come alle delucidazioni successive dei periti, che sia la

situazione detentiva che quella riferita all’esistenza del procedimento in

corso tendono ad accrescere lo stato d’ansia dell’accusato. I periti

suggeriscono quindi di ridurre l’ansia, almeno in parte, con “una maggiore

facilità di contatto con i famigliari”. Per quanto riguarda più particolarmente

l’aspetto psichiatrico connesso alla situazione di detenzione i periti hanno

constatato che il citato disturbo di personalità “... ha assunto valore psicolesivo

particolarmente accentuato. I sintomi psichici ... sono da considerarsi

complessivamente moderati e sono naturalmente connessi al perdurare  del regime

di detenzione. ... L’essere incarcerato ha costituito gravissima ferita

narcisistica. ... non sussistono elementi clinici tali che indichino

l’incompatibilità della situazione psicopatologica riscontrata ... con il

regime di detenzione”. Le conclusioni degli specialisti italiani, contenute a

pag. 12 del loro rapporto 21 marzo 1999, sono note alle parti: “Dal punto di

vista psichico non sussistono elementi indicanti incompatibilità con il regime

carcerario mentre, dal punto di vista cardiologico, la situazione é tale che,

allo stato, si ritiene necessario il mantenimento sotto controllo specialistico

... già attuato e attuabile” presso l’__________.

Alla luce di tale referto il PP

ha contattato la Sezione pene e misure del Dipartimento delle istituzioni per

valutare una diversa soluzione per la cura dell’accusato pur con il

mantenimento di uno stato di detenzione preventiva ossia privando l’accusato di

contatti con l’esterno a fronte del ritenuto rischio di collusione ed inquinamento

probatorio. Con scritto 1 aprile 1999 la SEPEM, a firma del capo sezione, ha

segnalato la possibilità di “collocare il revenuto ... nel comparto carcerario

dell’Ospedale cantonale di Ginevra. ... struttura situata all’interno

dell’Ospedale ... e gestita, per quanto attiene ai problemi medici, dal

personale sanitario dell’Ospedale ...”. In data 6 aprile 1999 il PP ha

proceduto, presente il difensore dell’accusato, ad interrogare i tre periti

prof. __________, __________ e __________, in quell’occasione i periti hanno

proceduto a nuova visita a __________ presso l__________. I medici hanno

indicato una connessione tra il disturbo cardiaco e l’ansia segnalando un

“circolo vizioso” sconsigliando il rientro a casa dell’accusato (pag. 3) e

ponendo l’accento sulla necessità di ridurre lo stato d’ansia in particolare

mediante maggiori contatti con i famigliari e con una maggiore possibilità di

moto (pag. 4). Dal canto suo il prof. __________ ha ribadito il suo consiglio

di “rientro a casa” in una attestazione medica del 31 marzo 1999 mente il dott.

__________, sempre in uno scritto all’avv. __________, ha evidenziato la

situazione di stress dovuta alla “situazione di chiusura che si protrae da 4

mesi” con l’evidenza di elementi controindicanti un trasferimento coatto fuori

Cantone. Il PP, visti gli accertamenti peritali, ha ritenuto di chiedere

l’intervento del dott. __________ ad esame medico sul paziente avvenuto il 12

aprile scorso, perito cui il difensore ha voluto chiedere “... se il

trasferimento a domicilio é soluzione” idonea a “ridurre quella quota d’ansia

connessa al regime detentivo... “. In data 13 aprile 1999 il magistrato

d’accusa ha ordinato il trasferimento di __________ presso il comparto

carcerario dell’Ospedale Cantonale di Ginevra autorizzando da subito liberi

colloqui con i figli e la moglie e nel contempo ha chiesto ai periti scelti un

parere su questa soluzione,

attuabile a crescita in giudicato

della sua decisione e ritenuta la declaratoria di impugnativa della difesa. In

sostanza il magistrato d’accusa ha inteso, con la sua decisione di

trasferimento di __________ a Ginevra, alleviare lo stress dovuto alla

situazione detentiva presso l’______, ritenuta una maggiore mobilità e

possibilità di più frequenti contatti in quella struttura.

3.

Con l’istanza in discussione la

difesa postula la concessione della libertà provvisoria senza contestare

l’esistenza di gravi indizi di colpevolezza e senza discutere l’esistenza di

motivi istruttori tali da giustificare il permanere dell’accusato in detenzione

preventiva. Unicamente a pag 5 in fine ed a pag. 6 all’inizio la difesa indica

la necessità di un riesame del pericolo di inquinamento probatorio “affinché

possa essere constatata carenza di proporzionalità del regime detentivo,

ritenuti gli interessi in gioco”. L’istanza si preoccupa quasi esclusivamente

di evidenziare la non carcerabilità dell’accusato, il suo stato di salute e la

necessità, alla luce della situazione medica constatata dai medici curanti e

dai periti, di porre fine allo stato di detenzione preventiva con il rilievo

che “Saranno i suoi medici curanti a stabilire se e in che misura egli debba

rimanere ospedalizzato o possa essere dimesso”, si veda in merito il

certificato 14 aprile 1999 del Prof. __________.

All’istanza si oppone il PP che

richiama le conclusioni di questo GIAR contenute nella decisione del 1 marzo

1999 quo ai requisiti giuridici della detenzione preventiva. Per quanto attiene

alle ragioni mediche il magistrato osserva che le conclusioni dei periti

incaricati sono illuminanti, osservando che i periti sconsigliano il rientro a

casa dell’accusato e la necessità di suo mantenimento in struttura sanitaria. A

fronte della necessità di mantenere lo stato di detenzione preventiva il PP ha

ordinato il trasferimento dell’accusato a Ginevra in struttura adeguata tale da

ridurre lo stato d’ansia. Il magistrato d’accusa ricorda implicitamente come la

salute dell’accusato sia sua preoccupazione e rammenta che “gli accorgimenti

presi” permettono di confermare la detenzione.

In sede di contro osservazioni la

difesa dell’accusato ha ribadito sostanzialmente il contenuto dell’istanza

rilevando come i medici incaricati dal PP non abbiano prestato un formale

giuramento, come essi abbiano attestato una incarcerabilità del paziente e come

un inquinamento poteva avvenire anche da parte del legale dell’accusato,

affermazione questa che non può non lasciare allibiti. Per la difesa il

magistrato d’accusa ha ritenuto in maniera strumentale le conclusioni dei

medici incaricati e non vi é dubbio che l’accusato non inquinerà e che sarebbe

ipocrisia ritenere il contrario. Egli ritiene che il magistrato d’accusa si

opponga alla liberazione dell’accusato per ovviare, con il regime di detenzione

preventiva, alle lungaggini procedurali dovute all’intasamento del Tribunale

Penale Cantonale. __________ ricorda di avere, dal primo marzo 1999,

ripetutamente chiesto al PP di porre in atto quei verbali di interrogatorio

tali da rendere privo di oggetto l’asserito rischio di collusione.

L’accusato ripete che i medici

incaricati dal PP hanno decretato la sua non carcerabilità.

4.

Alle parti il diritto che regge

la materia é noto, basti qui ricordare che l'art. 95 CPP - corrispondente

all'art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio

1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di

regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso)

proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a

carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un

crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di

interesse pubblico, quali i bisogni dell'istruzione, il pericolo di fuga e

quello di recidiva (senza dimenticare che l'arresto, quale misura processuale

cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dell'istruttoria, ma anche ad

assicurare la presenza dell'accusato al processo e a garantire l'eventuale

espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid c, e riferimenti; sentenza 16 novembre

1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P 477/1993, consid. 3). L'eccezione

della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato

codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283

cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla

giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del

Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP

1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno

approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è

protratta la restrizione della  libertà e quanto più si avvicina la conclusione

delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già

la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP

1980 pag. 128).

5.

La difesa di __________ non

contesta il sussistere dei presupposti della detenzione preventiva, in

particolare non spende una parola per discutere l’esistenza di gravi indizi di

colpevolezza. Si possono quindi riprendere le argomentazioni contenute nella

decisione del 1 marzo 1999, ancora attuali su questo specifico punto, per

ricordare come a carico di __________ sussistono gravi e concreti indizi per i

reati di truffa ripetuta e falsità in documenti ripetuta commessa in correità

con terzi. Detti indizi si riscontrano negli accertamenti preliminari messi in

atto dal dott. __________, facilmente deducibili dal rapporto intermedio dello

stesso, vi sono poi le numerose chiamate in correità agli atti, basti qui

ricordare le deposizioni rese dai medici che con __________ hanno collaborato,

si pensi al dott. __________ - già messo a confronto con l’accusato -

rispettivamente il dott. __________, basti citare le deposizioni di __________,

delle dott. __________, le deposizioni __________,

__________ per non indicarne che

alcune. Stralci di dette deposizioni sono stati prospettati all’accusato il

quale ha solo in parte ammesso le sue responsabilità contestando - a tratti

vivacemente - il dire dei chiamanti in causa. Si ribadisce qui che le

ammissioni dell’accusato sono state spesso accompagnate dalla precisazione di

una consapevolezza acquisita solo dopo l’intervento della magistratura.

Si tratta di elementi oggettivi,

ancora comunque al vaglio degli inquirenti in particolare per l’esame delle

cartelle mediche sequestrate (che dovrebbe essere a buon punto visto il tempo

trascorso dall’intervento del 1 dicembre 1998), e deposizioni univoche e significative

accompagnate da parziali ammissioni dell’accusato stesso. Non occorre

approfondire più in dettaglio detto aspetto neppure discusso dalla difesa. La

condizione legale appare soddisfatta.

6.

Anche dal profilo delle necessità

istruttorie, del rischio di collusione e dell'inquinamento delle prove

l'istanza va respinta. Come detto la difesa non é entrata nel merito di tale

argomento giuridico se non per contestare il mancato rispetto della

proporzionalità di tale condizione a fronte dello stato di salute

dell’accusato. Il sussistere di detti elementi appare manifesto come già

evocato nella decisione 1 marzo 1999. L’inchiesta, di ampia portata, ha

comportato l’audizione di numerose persone, in parte in qualità di testi ed in

parte in qualità di indiziati. I verbali di queste persone sono stati solo in

parte contestati all’accusato, che ne ha spesso respinto i contenuti con la

conseguente necessità di approfondimento, verifica e contestazione ulteriore

rispettivamente verbalizzazione a confronto con l’accusato. Appare necessario

procedere al completamento delle perquisizioni della documentazione medica

sequestrata da parte del dott. __________, occorre ancora verbalizzare

l’accusato muovendogli le necessarie contestazioni circa le risultanze

acquisite, talune in tempi successivi all’apertura del procedimento penale, si

pensi alle ipotesi di reato connesse alle case farmaceutiche.

Come evocato con la decisione 1

marzo 1999 nei confronti di numerose persone ancora da sentire od il cui

verbale va approfondito va ritenuto un concreto rischio di collusione a fronte

dei rapporti di dipendenza con l’accusato esistenti al momento dell’intervento

della magistratura. Basti qui pensare ai collaboratori, ancora oggi dipendenti

di strutture sanitarie che fanno capo all’accusato, rispettivamente ai pazienti

che per le loro patologie e per il rapporto di fiducia con il medico curante

sarebbero facilmente influenzabili.

Vi sono poi capitoli di indagine

particolari ove la posizione di determinati pazienti, definiti pazienti

fantasma, va vagliata dal magistrato inquirente il quale deve potere, con

l’esame delle cartelle mediche in corso, identificare compiutamente dette

persone per procedere a loro interrogatorio. In questi casi appare manifesto il

rischio di intervento dell’accusato su dette persone, in particolare se non

ancora identificate e sentite dal PP o dalla polizia, per

ottenerne deposizione favorevole.

Analogo ragionamento deve qui valere per gli ulteriori filoni di indagine quali

quelli riferiti alle fatturazioni dello studio e quelle riferite alle

collaborazioni con case farmaceutiche. Per quanto attiene ai rapporti con i

collaboratori rispettivamente gli ex collaboratori del dott. __________ vanno

evidenziati i rapporti di dipendenza con il rinvio alla lettura dei verbali __________,

__________ (circa il rapporto con il dott. __________ da parte del dott. __________),

rispettivamente basta il rinvio al verbale __________ e __________, verbali già

evocati nella decisione 1 marzo 1999.

Delle persone interrogate molte

ancora debbono essere chiamate a deporre in particolare dinanzi al magistrato

d’accusa, fornendo precisazioni e dettagli in merito all’attività svolta in

particolare quella “irregolare” e molte deposizioni iniziali debbono essere

approfondite, verificate e successivamente prospettate all’accusato con

possibilità di confronto laddove necessario. L’accusato, come detto, ha spesso

negato o comunque mitigato la sua posizione ricordando autonome decisioni del

personale che così agiva per compiacerlo comunque ad indebito profitto del solo

__________.

D'altra parte, come rileva il

verbale __________, vengono posti in evidenza situazioni riferite all'AI ed

all'esonero dal servizio militare, situazioni che impongono accertamenti

puntuali e senza inquinamento possibile mediante l'assunzione testimoniale

degli interessati e l'acquisizione di documenti.

Va quindi riservata la necessità

di procedere a tutte le audizioni ancora necessarie senza rischio di intervento

dell’accusato, probabile in caso di sua liberazione, e va riservata la

possibilità di approfondire le audizioni già in atti con la raccolta dei

necessari dettagli. Va poi riservata la possibilità di procedere ai verbali a

confronto che l’istruttoria renderà necessari. Come ricordato nella decisione 1

marzo 1999 la detenzione preventiva non deve avere per scopo di ottenere la

confessione dell’accusato ma deve impedire che l’accusato libero possa

influenzare la raccolta delle prove. Nel caso di specie si tratta, senza ombra

di dubbio, di necessità istruttorie tali da impedire la concessione della

libertà provvisoria all'accusato, necessità che appaiono evidenti dagli atti

cui l'accusato ha avuto solo parziale accesso.

Si evidenzia qui come, con

l’avanzare dell’istruttoria, le necessità di inchiesta ed il rischio di

inquinamento probatorio e di collusione, possono attenuarsi. La difesa

dell’accusato ha invitato il magistrato d’accusa a procedere nei suoi

incombenti, ciò che il PP non ha comunque mancato di fare. Occorre qui

ricordare all’inquirente come il "principio di celerità, che deve

caratterizzare le inchieste che vedono coinvolte persone arrestate, impone

priorità nell’acquisizione probatoria di quegli elementi che sono tali da far

venir meno od attenuare il rischio collusivo o di inquinamento probatorio.

Questa circostanza deve essere valutata nonostante l’ampiezza dell’inchiesta.

La condizione legale é quindi

data.

7.

Come già ricordato nella

decisione del 1 marzo 1999 la durata della detenzione preventiva deve essere

rispettosa del principio di proporzionalità, viola detto principio la

detenzione preventiva che va al di la della presumibile pena in caso di

condanna. Nel concreto caso tale limite non appare superato. A __________

vengono rimproverati gravi reati, commessi in maniera ripetuta con grave

pregiudizio per le vittime e con compromissione del rapporto di fiducia che i

pazienti ripongono nel medico e che in generale, socialmente, viene

riconosciuto alla classe medica. Va poi considerata la possibilità di inflizione

di una pena ferma ciò che permette di ritenere rispettato il principio di

proporzionalità.

Questi rilievi, già evidenziati

nei precedenti interventi di questo GIAR, appaiono ancora del tutto attuali,

ciò anche considerando il particolare stato di salute dell’accusato e la sua personalità

così come descritta da esperti incaricati dal PP nel loro rapporto 21 marzo

1999.

Già si é ricordato il principio

di celerità cui il magistrato d’accusa ha dimostrato di attenersi.

8.

L’istanza, con cui la difesa

neppure ha contestato il sussistere delle condizioni legali per il mantenimento

della detenzione preventiva, va respinta.

Come già ricordato nella

decisione 1 marzo 1999 compito del GIAR, nell’ambito ristretto di un’istanza di

libertà provvisoria, é quello di analizzare se i presupposti di legge, come in casu,

siano dati per il mantenimento dell’arresto. Nonostante ciò lo stato di salute

dell’accusato, cui tutte le parti, compreso il magistrato d’accusa, appaiono

particolarmente sensibili non può essere sottaciuto (si vedano le considerazioni

sullo stato di salute di cui al punto 2).

Come ricordato nel precedente

intervento di questo giudice sulla medesima materia:

“L’aspetto della salute dell’accusato non

può comunque essere valutato dal PP rispettivamente dal GIAR nell’ottica dell’esame

cui essi sono preposti. La detenzione preventiva, giuridicamente, deve durare

poiché tutti i presupposti sono dati nel caso di specie. Come rettamente

ricorda il PP é compito dei medici analizzare la carcerabilità dell’accusato,

ossia se egli possa essere trattenuto presso una struttura penitenziaria o

meno. Compito loro, in caso di impossibilità ad incarcerare l’accusato, di

valutare se egli debba subire la detenzione preventiva in un

ospedale, eventualmente quale ed

eventualmente ancora con quali particolari condizioni, il tutto per potere

curare al meglio la cardiopatia dell’accusato (che comunque a casa non potrebbe

ottenere cure migliori rispetto a quelle ottenibili in un ospedale) e per

potere curare al meglio lo stato ansioso depressivo in cui versa

.”

Come evidenziato nella decisione

citata il PP, sensibile a tale tematica e sollecitato sia dai medici curanti

che dalla difesa, ha proceduto ad incaricare tre esperti per valutare lo stato

di salute dell’accusato ed il luogo ove la sua detenzione possa avvenire,

stante il sussistere di tutte le condizioni legali neppure contestate dalla

difesa. Solo in sede di contro osservazioni la difesa ha constatato assenza di

giuramento da parte dei medici italiani di cui comunque asserisce di condividere

le conclusioni. I medici chiamati dal Procuratore Pubblico non hanno avuto per

incarico di valutare circostanze fattuali relative all'oggetto delle indagini.

D'altra parte neppure i medici che ha decretato il 1. dicembre 1998 la non carcerabilità

del Dott. __________ hanno prestato giuramento. In casu si tratta di una

valutazione della carcerabilità e non di perizia vera e propria. Eccepire

tardivamente carenza di giuramento degli esperti per poi condividerne le

conclusioni dopo avere presenziato al loro verbale, e senza invocare lesione

dei diritti della difesa, urta il principio di buona fede processuale. Gli

esperti hanno consegnato il loro parere del 21 marzo 1999 ed hanno deposto in

merito allo stesso. Da questo parere é desumibile che “il particolare regime di

<ricovero-detenzione> é motivo d’ansia unitamente e, forse, in misura

preponderante, con le vicende giudiziarie che hanno portato allo stesso”, i

medici incaricati hanno inoltre evidenziato (cfr. Rapporto __________) come

”Dal punto di vista psichico si può, concludendo, affermare che, allo stato,

non sussistono elementi clinici tali che indichino l’incompatibilità della

situazione psicopatologica riscontrata nel Prof. __________, con il regime di

detenzione”. Dal punto di vista cardiologico i medici hanno ritenuto (cfr.

conclusioni del Rapporto 21 marzo 1999 sottoscritto da tutti i medici

incaricati) “.. allo stato si ritiene necessario il mantenimento sotto

controllo specialistico del __________, controllo già attuato e attuabile

presso l'ospedale __________ ove lo stesso si trova ... ricoverato”. Suggerendo

di “favorire una maggiore facilità di contatto con gli affetti famigliari” che

potrebbe ridurre - in uno con la maggiore possibilità di movimento - l’ansia e

lo lo stress cui é sottoposto il dott. __________.

I medici hanno infatti accertato

che esiste una cardiopatia ed uno stato d’ansia che dipende da due distinti

fattori: da un lato l’indagine che si conduce e dall’altro la situazione di

detenzione con le limitazioni che ne derivano. Pur patendo la restrizione della

sua libertà personale presso l’__________, luogo comunque meno afflittivo che

il carcere, la situazione di stress dovuta a tale circostanza appare influire

sulla cardiopatia. I medici escludono un rientro al domicilio (perlomeno gli

esperti incaricati) del paziente e rendono attento il magistrato d’accusa alla

necessità di mantenere l’accusato in una struttura

ospedaliera apparendo necessario

ridurre lo stato ansioso in particolar modo, come detto, incrementando i

contatti con i famigliari da un lato e potendo permettere maggiore mobilità. Il

magistrato si é quindi attivato per trovare una situazione adeguata e ritiene

di averla individuata presso l’Ospedale Cantonale di Ginevra ove la mobilità

dell’accusato sarebbe accresciuta e dove, nonostante la distanza dal Ticino

(comunque favorita da collegamenti aerei) i contatti con i famigliari - che il

PP ha voluto liberi - potrebbero avvenire con la necessaria frequenza. Il

Procuratore Pubblico ha chiesto agli esperti italiani incaricati di volersi

esprimere in merito al previsto trasferimento a Ginevra. La difesa ha

preannunciato reclamo contro tale decisione (ribadendo tale volontà anche nelle

sue contro osservazioni) nel cui merito non occorre addentrarsi in questa sede.

9.

Visto quanto precede l’istanza di

libertà provvisoria va respinta essendo dati gravi indizi di colpevolezza ed il

sussistere di necessità istruttorie, rischio collusivo ed inquinamento

probatorio prioritari. Non si fa carico della tassa di giustizia e delle spese

all’accusato avvisato, unitamente al suo difensore del diritto di ricorrere

alla Camera dei Ricorsi Penali del Tribunale di Appello nel termine di dieci

giorni dall’intimazione della presente.

Per i quali motivi,

richiamati gli articoli menzionati

e gli art. 107 e 108 nonché 284 cpv. 1 lett. a) CPP;

decreta

1.

L'istanza

di libertà provvisoria 12 aprile 1999 é respinta.

2.

Non

si percepiscono tasse e spese.

3.

Avverso

la presente decisione é data facoltà di ricorso alla Camera dei Ricorsi Penali

del Tribunale di Appello nel termine di dieci giorni dall’intimazione.

4.

Intimazione:

-

all’accusato __________, per il tramite del patrocinatore avv. __________;

-

all’avv. __________;

-

al PP avv. __________, con gli atti di ritorno.

giudice

Ivano Ranzanici

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 Preliminarmente va evidenziato

come, per la terza volta dall’arresto dell’accusato, a questo GIAR viene

sottoposta la situazione processuale di __________ con l’invito, da parte della

difesa, a voler concedere la libertà provvisoria. In occasione della prima

procedura il difensore ha, saggiamente - come poi evidenziato in sede di

decreto di stralcio -, ritirato l’istanza. La seconda procedura é del tutto

recente ed alla stessa si farà riferimento per la sostanza di questa decisione

ritenuto come nell'istanza in discussione non vi sono contestazioni circa la

sussistenza di gravi indizi di colpevolezza e delle necessità istruttorie, con

particolare riferimento al rischio di collusione ed inquinamento delle prove,

da sempre invocati dal PP e condivisi dal GIAR la cui decisione del 1 marzo

1999 non ha fatto oggetto, da parte della puntuale

difesa, di alcuna impugnativa a

significato di sostanziale condivisione di quelle argomentazioni. Da

evidenziare come, già in occasione dell’istanza di libertà provvisoria 23

febbraio 1999, la difesa aveva sollevato, per contestare il sussistere dei

presupposti dell’arresto di __________, l’esistenza di condizioni psicofisiche

incompatibili con la detenzione. Alla difesa, già in quella sede, si

precisavano le competenze del GIAR in materia, in particolare a pag. 13 pto. 7

a partire dal secondo capoverso, e pag. 14. Su questo tema si ritornerà,

comunque, in corso di motivazione laddove necessario.

Per quanto attiene ai fatti si

può qui dire che __________, medico psichiatra, é stato arrestato il 1 dicembre

1998 siccome accusato di truffa e falsità in documenti. Come noto l’arresto é

avvenuto contestualmente con l’esecuzione di numerose perquisizioni e sequestri

presso lo studio medico dell’accusato, e presso le cliniche __________, con l’acquisizione

di un'impressionante mole di documentazione sia di tipo contabile che medico

(in specie cartelle riferite a numerosi pazienti), documentazione attualmente

al vaglio degli inquirenti come noto alla difesa. Nel corso dell’istruttoria

sia i magistrati che la polizia hanno proceduto a numerose verbalizzazioni di

testi ed indiziati e sin dall’inizio il compito istruttorio é apparso notevole

a fronte del numero delle persone coinvolte od interessate ai fatti di cui si

tratta ed alla luce della mole di documentazione acquisita e da acquisire

attraverso le casse malati vittime degli ipotizzati reati.

Sin dal suo arresto __________,

già colpito da infarto (come attestano i periti incaricati dal PP nel loro

scritto 21 marzo 1999) nel corso del 1991, é stato trattenuto presso la cella

dell’Ospedale __________ sotto cura medica da parte del primario prof. __________

ed in cura presso il dott. __________. In pratica __________ non é stato

considerato carcerabile (nel senso che non é stato possibile trattenerlo presso

una cella del PCT) per ragioni mediche.

A __________ il PP rimprovera

numerose malversazioni, commesse con varie modalità, in danno di Casse malati,

di pazienti, di assicurazioni sociali e di case farmaceutiche. Più

specificatamente __________ avrebbe fatturato, per prestazioni mai eseguite,

ricoveri di pazienti che in realtà non si trovavano degenti nelle cliniche da

lui dirette o che si trovavano congedati dalle stesse (con l’apposizione di

indicazioni fasulle sulle cartelle mediche come se i pazienti fossero

ricoverati, il tutto al fine di conseguire - mediante fatturazione di

prestazioni inesistenti - un indebito profitto personale rispettivamente in

favore di terzi).

L’inchiesta condotta dal

magistrato d’accusa ha permesso di evidenziare numerose e diverse modalità

operative ritenute truffaldine in danno principalmente delle casse malati, e

ciò sia nell’ambito della gestione delle cliniche che facevano capo

all’accusato sia nella conduzione dello studio ove venivano fatturate

giornalmente prestazioni mediche per un complessivo di ore fatturate a volte

superiore al numero di ore di cui un giorno é composto.

Nel corso dell’istruttoria sono

emerse poi nuove ipotesi fattuali riferite principalmente all’inserimento di

pazienti in sperimentazioni remunerate da case farmaceutiche, pazienti non

adatti a tali sperimentazioni, con lo scopo di ottenere rispettivamente non

perdere i compensi versati dalle citate case farmaceutiche, il tutto mediante

falsificazione dei dati del paziente. Come detto nella decisione 1 marzo 1999

di questo giudice i fatti sono di inusuale estensione ed oggettiva gravità

siccome ripetuti nel tempo in numero elevato.

In corso d’istruttoria il

magistrato d’accusa, che ha profuso notevole impegno, ha proceduto a sentire

personalmente rispettivamente a fare interrogare numerose persone, sono stati

acquisiti un centinaio di verbali e numerose sono pure le audizioni

dell’accusato che non sempre é apparso collaborativo ammettendo i fatti

indicando comunque sua consapevolezza della illiceità dell’agire quasi

sistematico adottato nelle cliniche unicamente dopo il suo arresto. Ancora al

vaglio degli inquirenti é l’esame dell’enorme mole di documentazione

sequestrata, in particolare il medico legale dott. __________ sta esaminando

(come a recente nomina a perito) tutte le cartelle mediche sequestrate. Gli

accertamenti sin qui svolti, il cui risultato appare riassunto nel Rapporto

intermedio di data 13 febbraio scorso, evidenziano la commissione di differenti

e numerose “irregolarità” nella fatturazione di prestazioni.

Come già ricordato nella

decisione 1 marzo 1999 all’accusato sono state contestate sostanzialmente tutte

le diverse tipologie di malversazione ritenute dalla pubblica accusa. In

particolare si ricordano le ipotesi di reato riferite ai pazienti fittizi,

ossia non presenti in clinica, rispettivamente per pazienti diurni o notturni,

vi sarebbero poi malversazioni con riferimento a pazienti amministrativi, ossia

a pazienti per i quali si procedeva ad ammissioni anticipate (la fatturazione

iniziava prima della reale ammissione del paziente in clinica), rispettivamente

a dimissioni posticipate (la fatturazione proseguiva oltre il reale periodo di

degenza), ed ancora malversazioni riferite alla fatturazione di congedi

effettivi ma con falsa iscrizione sulle cartelle mediche o congedi prolungati.

Tra le ipotesi accusatorie vi sono poi le irregolarità, riferite alla

“sovrappopolazione” di letti ossia letti fatturati a più pazienti, le sovrafatturazioni

per farmaci, terapie e per analisi (per avere __________ operato iscrizioni

nelle cartelle mediche relative a fasulle prescrizioni di farmaci - pagati

dalle CM - in sostituzione di prestazioni fisioterapeutiche invece non pagate

dalle CM come ammesso dall’accusato stesso che tende comunque a ridimensionare

i casi a pochi e per contenuto indebito arricchimento). Ulteriori capitoli

attualmente al vaglio del magistrato d’accusa si riferiscono, e ci si atterrà

qui alla nomenclatura convenuta tra le parti nel verbale 30 dicembre 1998

dell’accusato, alle consultazioni degli psicologi, all’AI, alle problematiche

connesse con l’esenzione militare, ad incassi non dichiarati ed ai ricoveri

forzati. Va qui rilevato come numerosi collaboratori ed ex collaboratori

dell’accusato abbiano ammesso le loro responsabilità riconducendo comunque il

loro agire al dott. __________ giustificandolo con la volontà del “capo” ed il

rischio di perdere il posto di lavoro oltre che a pressioni specifiche in

questo senso subite dal dott. __________.

E. 2 Il dott. __________, come detto,

si trova ricoverato presso l’__________ sotto cura medica da parte, in

particolare, del dott. __________ e del Prof. __________ che, ancora

recentemente, lo hanno visitato. Da profilo psichiatrico il dott. __________ é

stato visitato dal dott. __________ ed é stata ordinata una perizia

psichiatrica affidata al prof. __________. Va ricordato come, a seguito di

esplicita richiesta dei dott. __________ e Prof. __________, il magistrato

d’accusa ha disposto una serie di esami da parte di medici esterni prof. __________,

dott. __________ e dott. __________, il primo medico legale, il secondo

psichiatra ed il terzo cardiologo, i quali hanno proceduto a visitare in più

occasioni il dott. __________ allestendo i loro referti consegnati agli atti ed

essendo sentiti in occasione del verbale 6 aprile scorso a delucidazione degli

stessi. La situazione medica del paziente __________ é stata definita dai suoi

medici curanti come preoccupante essendovi un’affezione cardiaca da un lato ed

una situazione d’ansia dall’altro. Vanno qui ricordati, per completezza

d’informazione e siccome l’istanza che ci occupa é fondata essenzialmente sulla

situazione medica di __________, lo scritto del prof. __________ al difensore

dell’accusato del 2 marzo 1999 in cui si attesta come la situazione di stress

della situazione giudiziaria ha comportato “un’esternazione delle sue

problematiche coronariche con disturbi anginosi notevoli” con segnalazione di

situazione seria ed indicazione di non carcerabilità dell’accusato. Va qui

subito osservato che, in senso tecnico - che senz’altro non é sfuggito alla

difesa - __________ non é incarcerato non essendo trattenuto in un carcere strictu

sensu. __________ si trova trattenuto in una struttura ospedaliera tra le

migliori in Ticino sotto cura di noti e competenti professionisti. Il prof. __________,

nel citato scritto e dopo constatazione di situazione seria e di “disturbi

anginosi notevoli”, conclude che “la soluzione migliore sarebbe la cura ... a

domicilio”. Il professionista ravvede infatti nell’isolamento del paziente un

fattore di stress. Come detto il magistrato d’accusa ha incaricato, per

stabilire le condizioni di salute dell’accusato e su indicazione dello stesso

prof. __________, tre specialisti italiani che hanno in particolare visitato

l’accusato il 26 febbraio 1999 constatando “buone condizioni generali e ...

assenza di elementi patologici a carico del cuore del torace” rilevando

dall’elettrocardiogramma “i segni di necrosi pregressa da infarto miocardico”,

in occasione della visita 11 marzo 1999, dopo intervento sul dott. __________,

i periti interessati hanno constatato la “stessa sintomatologia anginosa”

presente il 26 febbraio 1999, trovando il paziente prostrato. I periti hanno

concluso per una “cardiopatia ischemica ... pregresso infarto ... angina pectoris”

nonché - dal punto di vista psichiatrico - hanno accertato un “Disturbo

Post-Traumatico da Stress in un soggetto con Disturbo narcisistico ed

Istrionico di Personalità”. In sostanza i periti hanno accertato che l’accusato

é, dal punto di vista cardiaco, un “soggetto a rischio” con conseguente

necessità di “una stretta sorveglianza medica quale quella, in concreto,

attuata ed attuabile nell’ospedale ove il paziente é ricoverato”. Con la

constatazione qui che, lo scritto 2 marzo 1999 del prof. __________ al

difensore dell’accusato con l’indicazione di dimissione per il rientro a casa

del paziente, appare superato. I periti hanno quindi accertato che “il

particolare regime di

<ricovero-detenzione> é motivo di ansia unitamente e, forse, in maniera

preponderante, con le vicende giudiziarie che hanno portato allo stesso”. Par

quindi di capire, come alle delucidazioni successive dei periti, che sia la

situazione detentiva che quella riferita all’esistenza del procedimento in

corso tendono ad accrescere lo stato d’ansia dell’accusato. I periti

suggeriscono quindi di ridurre l’ansia, almeno in parte, con “una maggiore

facilità di contatto con i famigliari”. Per quanto riguarda più particolarmente

l’aspetto psichiatrico connesso alla situazione di detenzione i periti hanno

constatato che il citato disturbo di personalità “... ha assunto valore psicolesivo

particolarmente accentuato. I sintomi psichici ... sono da considerarsi

complessivamente moderati e sono naturalmente connessi al perdurare  del regime

di detenzione. ... L’essere incarcerato ha costituito gravissima ferita

narcisistica. ... non sussistono elementi clinici tali che indichino

l’incompatibilità della situazione psicopatologica riscontrata ... con il

regime di detenzione”. Le conclusioni degli specialisti italiani, contenute a

pag. 12 del loro rapporto 21 marzo 1999, sono note alle parti: “Dal punto di

vista psichico non sussistono elementi indicanti incompatibilità con il regime

carcerario mentre, dal punto di vista cardiologico, la situazione é tale che,

allo stato, si ritiene necessario il mantenimento sotto controllo specialistico

... già attuato e attuabile” presso l’__________.

Alla luce di tale referto il PP

ha contattato la Sezione pene e misure del Dipartimento delle istituzioni per

valutare una diversa soluzione per la cura dell’accusato pur con il

mantenimento di uno stato di detenzione preventiva ossia privando l’accusato di

contatti con l’esterno a fronte del ritenuto rischio di collusione ed inquinamento

probatorio. Con scritto 1 aprile 1999 la SEPEM, a firma del capo sezione, ha

segnalato la possibilità di “collocare il revenuto ... nel comparto carcerario

dell’Ospedale cantonale di Ginevra. ... struttura situata all’interno

dell’Ospedale ... e gestita, per quanto attiene ai problemi medici, dal

personale sanitario dell’Ospedale ...”. In data 6 aprile 1999 il PP ha

proceduto, presente il difensore dell’accusato, ad interrogare i tre periti

prof. __________, __________ e __________, in quell’occasione i periti hanno

proceduto a nuova visita a __________ presso l__________. I medici hanno

indicato una connessione tra il disturbo cardiaco e l’ansia segnalando un

“circolo vizioso” sconsigliando il rientro a casa dell’accusato (pag. 3) e

ponendo l’accento sulla necessità di ridurre lo stato d’ansia in particolare

mediante maggiori contatti con i famigliari e con una maggiore possibilità di

moto (pag. 4). Dal canto suo il prof. __________ ha ribadito il suo consiglio

di “rientro a casa” in una attestazione medica del 31 marzo 1999 mente il dott.

__________, sempre in uno scritto all’avv. __________, ha evidenziato la

situazione di stress dovuta alla “situazione di chiusura che si protrae da 4

mesi” con l’evidenza di elementi controindicanti un trasferimento coatto fuori

Cantone. Il PP, visti gli accertamenti peritali, ha ritenuto di chiedere

l’intervento del dott. __________ ad esame medico sul paziente avvenuto il 12

aprile scorso, perito cui il difensore ha voluto chiedere “... se il

trasferimento a domicilio é soluzione” idonea a “ridurre quella quota d’ansia

connessa al regime detentivo... “. In data 13 aprile 1999 il magistrato

d’accusa ha ordinato il trasferimento di __________ presso il comparto

carcerario dell’Ospedale Cantonale di Ginevra autorizzando da subito liberi

colloqui con i figli e la moglie e nel contempo ha chiesto ai periti scelti un

parere su questa soluzione,

attuabile a crescita in giudicato

della sua decisione e ritenuta la declaratoria di impugnativa della difesa. In

sostanza il magistrato d’accusa ha inteso, con la sua decisione di

trasferimento di __________ a Ginevra, alleviare lo stress dovuto alla

situazione detentiva presso l’______, ritenuta una maggiore mobilità e

possibilità di più frequenti contatti in quella struttura.

E. 3 Con l’istanza in discussione la

difesa postula la concessione della libertà provvisoria senza contestare

l’esistenza di gravi indizi di colpevolezza e senza discutere l’esistenza di

motivi istruttori tali da giustificare il permanere dell’accusato in detenzione

preventiva. Unicamente a pag 5 in fine ed a pag. 6 all’inizio la difesa indica

la necessità di un riesame del pericolo di inquinamento probatorio “affinché

possa essere constatata carenza di proporzionalità del regime detentivo,

ritenuti gli interessi in gioco”. L’istanza si preoccupa quasi esclusivamente

di evidenziare la non carcerabilità dell’accusato, il suo stato di salute e la

necessità, alla luce della situazione medica constatata dai medici curanti e

dai periti, di porre fine allo stato di detenzione preventiva con il rilievo

che “Saranno i suoi medici curanti a stabilire se e in che misura egli debba

rimanere ospedalizzato o possa essere dimesso”, si veda in merito il

certificato 14 aprile 1999 del Prof. __________.

All’istanza si oppone il PP che

richiama le conclusioni di questo GIAR contenute nella decisione del 1 marzo

1999 quo ai requisiti giuridici della detenzione preventiva. Per quanto attiene

alle ragioni mediche il magistrato osserva che le conclusioni dei periti

incaricati sono illuminanti, osservando che i periti sconsigliano il rientro a

casa dell’accusato e la necessità di suo mantenimento in struttura sanitaria. A

fronte della necessità di mantenere lo stato di detenzione preventiva il PP ha

ordinato il trasferimento dell’accusato a Ginevra in struttura adeguata tale da

ridurre lo stato d’ansia. Il magistrato d’accusa ricorda implicitamente come la

salute dell’accusato sia sua preoccupazione e rammenta che “gli accorgimenti

presi” permettono di confermare la detenzione.

In sede di contro osservazioni la

difesa dell’accusato ha ribadito sostanzialmente il contenuto dell’istanza

rilevando come i medici incaricati dal PP non abbiano prestato un formale

giuramento, come essi abbiano attestato una incarcerabilità del paziente e come

un inquinamento poteva avvenire anche da parte del legale dell’accusato,

affermazione questa che non può non lasciare allibiti. Per la difesa il

magistrato d’accusa ha ritenuto in maniera strumentale le conclusioni dei

medici incaricati e non vi é dubbio che l’accusato non inquinerà e che sarebbe

ipocrisia ritenere il contrario. Egli ritiene che il magistrato d’accusa si

opponga alla liberazione dell’accusato per ovviare, con il regime di detenzione

preventiva, alle lungaggini procedurali dovute all’intasamento del Tribunale

Penale Cantonale. __________ ricorda di avere, dal primo marzo 1999,

ripetutamente chiesto al PP di porre in atto quei verbali di interrogatorio

tali da rendere privo di oggetto l’asserito rischio di collusione.

L’accusato ripete che i medici

incaricati dal PP hanno decretato la sua non carcerabilità.

E. 4 Alle parti il diritto che regge la materia é noto, basti qui ricordare che l'art. 95 CPP - corrispondente all'art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali i bisogni dell'istruzione, il pericolo di fuga e quello di recidiva (senza dimenticare che l'arresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dell'istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dell'accusato al processo e a garantire l'eventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P 477/1993, consid. 3). L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381). I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della  libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128).

E. 5 La difesa di __________ non contesta il sussistere dei presupposti della detenzione preventiva, in particolare non spende una parola per discutere l’esistenza di gravi indizi di colpevolezza. Si possono quindi riprendere le argomentazioni contenute nella decisione del 1 marzo 1999, ancora attuali su questo specifico punto, per ricordare come a carico di __________ sussistono gravi e concreti indizi per i reati di truffa ripetuta e falsità in documenti ripetuta commessa in correità con terzi. Detti indizi si riscontrano negli accertamenti preliminari messi in atto dal dott. __________, facilmente deducibili dal rapporto intermedio dello stesso, vi sono poi le numerose chiamate in correità agli atti, basti qui ricordare le deposizioni rese dai medici che con __________ hanno collaborato, si pensi al dott. __________ - già messo a confronto con l’accusato - rispettivamente il dott. __________, basti citare le deposizioni di __________, delle dott. __________, le deposizioni __________, __________ per non indicarne che alcune. Stralci di dette deposizioni sono stati prospettati all’accusato il quale ha solo in parte ammesso le sue responsabilità contestando - a tratti vivacemente - il dire dei chiamanti in causa. Si ribadisce qui che le ammissioni dell’accusato sono state spesso accompagnate dalla precisazione di una consapevolezza acquisita solo dopo l’intervento della magistratura. Si tratta di elementi oggettivi, ancora comunque al vaglio degli inquirenti in particolare per l’esame delle cartelle mediche sequestrate (che dovrebbe essere a buon punto visto il tempo trascorso dall’intervento del 1 dicembre 1998), e deposizioni univoche e significative accompagnate da parziali ammissioni dell’accusato stesso. Non occorre approfondire più in dettaglio detto aspetto neppure discusso dalla difesa. La condizione legale appare soddisfatta.

E. 6 Anche dal profilo delle necessità

istruttorie, del rischio di collusione e dell'inquinamento delle prove

l'istanza va respinta. Come detto la difesa non é entrata nel merito di tale

argomento giuridico se non per contestare il mancato rispetto della

proporzionalità di tale condizione a fronte dello stato di salute

dell’accusato. Il sussistere di detti elementi appare manifesto come già

evocato nella decisione 1 marzo 1999. L’inchiesta, di ampia portata, ha

comportato l’audizione di numerose persone, in parte in qualità di testi ed in

parte in qualità di indiziati. I verbali di queste persone sono stati solo in

parte contestati all’accusato, che ne ha spesso respinto i contenuti con la

conseguente necessità di approfondimento, verifica e contestazione ulteriore

rispettivamente verbalizzazione a confronto con l’accusato. Appare necessario

procedere al completamento delle perquisizioni della documentazione medica

sequestrata da parte del dott. __________, occorre ancora verbalizzare

l’accusato muovendogli le necessarie contestazioni circa le risultanze

acquisite, talune in tempi successivi all’apertura del procedimento penale, si

pensi alle ipotesi di reato connesse alle case farmaceutiche.

Come evocato con la decisione 1

marzo 1999 nei confronti di numerose persone ancora da sentire od il cui

verbale va approfondito va ritenuto un concreto rischio di collusione a fronte

dei rapporti di dipendenza con l’accusato esistenti al momento dell’intervento

della magistratura. Basti qui pensare ai collaboratori, ancora oggi dipendenti

di strutture sanitarie che fanno capo all’accusato, rispettivamente ai pazienti

che per le loro patologie e per il rapporto di fiducia con il medico curante

sarebbero facilmente influenzabili.

Vi sono poi capitoli di indagine

particolari ove la posizione di determinati pazienti, definiti pazienti

fantasma, va vagliata dal magistrato inquirente il quale deve potere, con

l’esame delle cartelle mediche in corso, identificare compiutamente dette

persone per procedere a loro interrogatorio. In questi casi appare manifesto il

rischio di intervento dell’accusato su dette persone, in particolare se non

ancora identificate e sentite dal PP o dalla polizia, per

ottenerne deposizione favorevole.

Analogo ragionamento deve qui valere per gli ulteriori filoni di indagine quali

quelli riferiti alle fatturazioni dello studio e quelle riferite alle

collaborazioni con case farmaceutiche. Per quanto attiene ai rapporti con i

collaboratori rispettivamente gli ex collaboratori del dott. __________ vanno

evidenziati i rapporti di dipendenza con il rinvio alla lettura dei verbali __________,

__________ (circa il rapporto con il dott. __________ da parte del dott. __________),

rispettivamente basta il rinvio al verbale __________ e __________, verbali già

evocati nella decisione 1 marzo 1999.

Delle persone interrogate molte

ancora debbono essere chiamate a deporre in particolare dinanzi al magistrato

d’accusa, fornendo precisazioni e dettagli in merito all’attività svolta in

particolare quella “irregolare” e molte deposizioni iniziali debbono essere

approfondite, verificate e successivamente prospettate all’accusato con

possibilità di confronto laddove necessario. L’accusato, come detto, ha spesso

negato o comunque mitigato la sua posizione ricordando autonome decisioni del

personale che così agiva per compiacerlo comunque ad indebito profitto del solo

__________.

D'altra parte, come rileva il

verbale __________, vengono posti in evidenza situazioni riferite all'AI ed

all'esonero dal servizio militare, situazioni che impongono accertamenti

puntuali e senza inquinamento possibile mediante l'assunzione testimoniale

degli interessati e l'acquisizione di documenti.

Va quindi riservata la necessità

di procedere a tutte le audizioni ancora necessarie senza rischio di intervento

dell’accusato, probabile in caso di sua liberazione, e va riservata la

possibilità di approfondire le audizioni già in atti con la raccolta dei

necessari dettagli. Va poi riservata la possibilità di procedere ai verbali a

confronto che l’istruttoria renderà necessari. Come ricordato nella decisione 1

marzo 1999 la detenzione preventiva non deve avere per scopo di ottenere la

confessione dell’accusato ma deve impedire che l’accusato libero possa

influenzare la raccolta delle prove. Nel caso di specie si tratta, senza ombra

di dubbio, di necessità istruttorie tali da impedire la concessione della

libertà provvisoria all'accusato, necessità che appaiono evidenti dagli atti

cui l'accusato ha avuto solo parziale accesso.

Si evidenzia qui come, con

l’avanzare dell’istruttoria, le necessità di inchiesta ed il rischio di

inquinamento probatorio e di collusione, possono attenuarsi. La difesa

dell’accusato ha invitato il magistrato d’accusa a procedere nei suoi

incombenti, ciò che il PP non ha comunque mancato di fare. Occorre qui

ricordare all’inquirente come il "principio di celerità, che deve

caratterizzare le inchieste che vedono coinvolte persone arrestate, impone

priorità nell’acquisizione probatoria di quegli elementi che sono tali da far

venir meno od attenuare il rischio collusivo o di inquinamento probatorio.

Questa circostanza deve essere valutata nonostante l’ampiezza dell’inchiesta.

La condizione legale é quindi

data.

E. 7 Come già ricordato nella decisione del 1 marzo 1999 la durata della detenzione preventiva deve essere rispettosa del principio di proporzionalità, viola detto principio la detenzione preventiva che va al di la della presumibile pena in caso di condanna. Nel concreto caso tale limite non appare superato. A __________ vengono rimproverati gravi reati, commessi in maniera ripetuta con grave pregiudizio per le vittime e con compromissione del rapporto di fiducia che i pazienti ripongono nel medico e che in generale, socialmente, viene riconosciuto alla classe medica. Va poi considerata la possibilità di inflizione di una pena ferma ciò che permette di ritenere rispettato il principio di proporzionalità. Questi rilievi, già evidenziati nei precedenti interventi di questo GIAR, appaiono ancora del tutto attuali, ciò anche considerando il particolare stato di salute dell’accusato e la sua personalità così come descritta da esperti incaricati dal PP nel loro rapporto 21 marzo 1999. Già si é ricordato il principio di celerità cui il magistrato d’accusa ha dimostrato di attenersi.

E. 8 L’istanza, con cui la difesa

neppure ha contestato il sussistere delle condizioni legali per il mantenimento

della detenzione preventiva, va respinta.

Come già ricordato nella

decisione 1 marzo 1999 compito del GIAR, nell’ambito ristretto di un’istanza di

libertà provvisoria, é quello di analizzare se i presupposti di legge, come in casu,

siano dati per il mantenimento dell’arresto. Nonostante ciò lo stato di salute

dell’accusato, cui tutte le parti, compreso il magistrato d’accusa, appaiono

particolarmente sensibili non può essere sottaciuto (si vedano le considerazioni

sullo stato di salute di cui al punto 2).

Come ricordato nel precedente

intervento di questo giudice sulla medesima materia:

“L’aspetto della salute dell’accusato non

può comunque essere valutato dal PP rispettivamente dal GIAR nell’ottica dell’esame

cui essi sono preposti. La detenzione preventiva, giuridicamente, deve durare

poiché tutti i presupposti sono dati nel caso di specie. Come rettamente

ricorda il PP é compito dei medici analizzare la carcerabilità dell’accusato,

ossia se egli possa essere trattenuto presso una struttura penitenziaria o

meno. Compito loro, in caso di impossibilità ad incarcerare l’accusato, di

valutare se egli debba subire la detenzione preventiva in un

ospedale, eventualmente quale ed

eventualmente ancora con quali particolari condizioni, il tutto per potere

curare al meglio la cardiopatia dell’accusato (che comunque a casa non potrebbe

ottenere cure migliori rispetto a quelle ottenibili in un ospedale) e per

potere curare al meglio lo stato ansioso depressivo in cui versa

.”

Come evidenziato nella decisione

citata il PP, sensibile a tale tematica e sollecitato sia dai medici curanti

che dalla difesa, ha proceduto ad incaricare tre esperti per valutare lo stato

di salute dell’accusato ed il luogo ove la sua detenzione possa avvenire,

stante il sussistere di tutte le condizioni legali neppure contestate dalla

difesa. Solo in sede di contro osservazioni la difesa ha constatato assenza di

giuramento da parte dei medici italiani di cui comunque asserisce di condividere

le conclusioni. I medici chiamati dal Procuratore Pubblico non hanno avuto per

incarico di valutare circostanze fattuali relative all'oggetto delle indagini.

D'altra parte neppure i medici che ha decretato il 1. dicembre 1998 la non carcerabilità

del Dott. __________ hanno prestato giuramento. In casu si tratta di una

valutazione della carcerabilità e non di perizia vera e propria. Eccepire

tardivamente carenza di giuramento degli esperti per poi condividerne le

conclusioni dopo avere presenziato al loro verbale, e senza invocare lesione

dei diritti della difesa, urta il principio di buona fede processuale. Gli

esperti hanno consegnato il loro parere del 21 marzo 1999 ed hanno deposto in

merito allo stesso. Da questo parere é desumibile che “il particolare regime di

<ricovero-detenzione> é motivo d’ansia unitamente e, forse, in misura

preponderante, con le vicende giudiziarie che hanno portato allo stesso”, i

medici incaricati hanno inoltre evidenziato (cfr. Rapporto __________) come

”Dal punto di vista psichico si può, concludendo, affermare che, allo stato,

non sussistono elementi clinici tali che indichino l’incompatibilità della

situazione psicopatologica riscontrata nel Prof. __________, con il regime di

detenzione”. Dal punto di vista cardiologico i medici hanno ritenuto (cfr.

conclusioni del Rapporto 21 marzo 1999 sottoscritto da tutti i medici

incaricati) “.. allo stato si ritiene necessario il mantenimento sotto

controllo specialistico del __________, controllo già attuato e attuabile

presso l'ospedale __________ ove lo stesso si trova ... ricoverato”. Suggerendo

di “favorire una maggiore facilità di contatto con gli affetti famigliari” che

potrebbe ridurre - in uno con la maggiore possibilità di movimento - l’ansia e

lo lo stress cui é sottoposto il dott. __________.

I medici hanno infatti accertato

che esiste una cardiopatia ed uno stato d’ansia che dipende da due distinti

fattori: da un lato l’indagine che si conduce e dall’altro la situazione di

detenzione con le limitazioni che ne derivano. Pur patendo la restrizione della

sua libertà personale presso l’__________, luogo comunque meno afflittivo che

il carcere, la situazione di stress dovuta a tale circostanza appare influire

sulla cardiopatia. I medici escludono un rientro al domicilio (perlomeno gli

esperti incaricati) del paziente e rendono attento il magistrato d’accusa alla

necessità di mantenere l’accusato in una struttura

ospedaliera apparendo necessario

ridurre lo stato ansioso in particolar modo, come detto, incrementando i

contatti con i famigliari da un lato e potendo permettere maggiore mobilità. Il

magistrato si é quindi attivato per trovare una situazione adeguata e ritiene

di averla individuata presso l’Ospedale Cantonale di Ginevra ove la mobilità

dell’accusato sarebbe accresciuta e dove, nonostante la distanza dal Ticino

(comunque favorita da collegamenti aerei) i contatti con i famigliari - che il

PP ha voluto liberi - potrebbero avvenire con la necessaria frequenza. Il

Procuratore Pubblico ha chiesto agli esperti italiani incaricati di volersi

esprimere in merito al previsto trasferimento a Ginevra. La difesa ha

preannunciato reclamo contro tale decisione (ribadendo tale volontà anche nelle

sue contro osservazioni) nel cui merito non occorre addentrarsi in questa sede.

E. 9 Visto quanto precede l’istanza di libertà provvisoria va respinta essendo dati gravi indizi di colpevolezza ed il sussistere di necessità istruttorie, rischio collusivo ed inquinamento probatorio prioritari. Non si fa carico della tassa di giustizia e delle spese all’accusato avvisato, unitamente al suo difensore del diritto di ricorrere alla Camera dei Ricorsi Penali del Tribunale di Appello nel termine di dieci giorni dall’intimazione della presente. Per i quali motivi, richiamati gli articoli menzionati e gli art. 107 e 108 nonché 284 cpv. 1 lett. a) CPP; decreta 1. L'istanza di libertà provvisoria 12 aprile 1999 é respinta. 2. Non si percepiscono tasse e spese. 3. Avverso la presente decisione é data facoltà di ricorso alla Camera dei Ricorsi Penali del Tribunale di Appello nel termine di dieci giorni dall’intimazione. 4. Intimazione: - all’accusato __________, per il tramite del patrocinatore avv. __________; - all’avv. __________; - al PP avv. __________, con gli atti di ritorno. giudice Ivano Ranzanici

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 15.04.1999 INC.1998.99104 Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 15.04.1999 INC.1998.99104 Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 15.04.1999 INC.1998.99104

Sentenza o decisione senza scheda

N. 991.98.4 R Lugano, 15 aprile 1999 IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO Ivano Ranzanici sedente per statuire sull’istanza di libertà provvisoria 12 aprile 1999 formulata da __________ detenuto c/o Celle __________ (patrocinato dall’avv. __________) letto il preavviso negativo 13 aprile 1999 del PP avv. Marco Bertoli, Lugano, ed offerto alla difesa la possibilità di formulare contro osservazioni alla presa di posizione del PP; lette le contro osservazioni del patrocinatore dell’accusato di data 14 aprile 1999 con cui si ribadisce l’istanza formulata e la richiesta di concessione della libertà provvisoria; avuti gli atti dell’incarto a disposizione, ritenuto in fatto e in diritto: 1. Preliminarmente va evidenziato come, per la terza volta dall’arresto dell’accusato, a questo GIAR viene sottoposta la situazione processuale di __________ con l’invito, da parte della difesa, a voler concedere la libertà provvisoria. In occasione della prima procedura il difensore ha, saggiamente - come poi evidenziato in sede di decreto di stralcio -, ritirato l’istanza. La seconda procedura é del tutto recente ed alla stessa si farà riferimento per la sostanza di questa decisione ritenuto come nell'istanza in discussione non vi sono contestazioni circa la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza e delle necessità istruttorie, con particolare riferimento al rischio di collusione ed inquinamento delle prove, da sempre invocati dal PP e condivisi dal GIAR la cui decisione del 1 marzo 1999 non ha fatto oggetto, da parte della puntuale difesa, di alcuna impugnativa a significato di sostanziale condivisione di quelle argomentazioni. Da evidenziare come, già in occasione dell’istanza di libertà provvisoria 23 febbraio 1999, la difesa aveva sollevato, per contestare il sussistere dei presupposti dell’arresto di __________, l’esistenza di condizioni psicofisiche incompatibili con la detenzione. Alla difesa, già in quella sede, si precisavano le competenze del GIAR in materia, in particolare a pag. 13 pto. 7 a partire dal secondo capoverso, e pag. 14. Su questo tema si ritornerà, comunque, in corso di motivazione laddove necessario. Per quanto attiene ai fatti si può qui dire che __________, medico psichiatra, é stato arrestato il 1 dicembre 1998 siccome accusato di truffa e falsità in documenti. Come noto l’arresto é avvenuto contestualmente con l’esecuzione di numerose perquisizioni e sequestri presso lo studio medico dell’accusato, e presso le cliniche __________, con l’acquisizione di un'impressionante mole di documentazione sia di tipo contabile che medico (in specie cartelle riferite a numerosi pazienti), documentazione attualmente al vaglio degli inquirenti come noto alla difesa. Nel corso dell’istruttoria sia i magistrati che la polizia hanno proceduto a numerose verbalizzazioni di testi ed indiziati e sin dall’inizio il compito istruttorio é apparso notevole a fronte del numero delle persone coinvolte od interessate ai fatti di cui si tratta ed alla luce della mole di documentazione acquisita e da acquisire attraverso le casse malati vittime degli ipotizzati reati. Sin dal suo arresto __________, già colpito da infarto (come attestano i periti incaricati dal PP nel loro scritto 21 marzo 1999) nel corso del 1991, é stato trattenuto presso la cella dell’Ospedale __________ sotto cura medica da parte del primario prof. __________ ed in cura presso il dott. __________. In pratica __________ non é stato considerato carcerabile (nel senso che non é stato possibile trattenerlo presso una cella del PCT) per ragioni mediche. A __________ il PP rimprovera numerose malversazioni, commesse con varie modalità, in danno di Casse malati, di pazienti, di assicurazioni sociali e di case farmaceutiche. Più specificatamente __________ avrebbe fatturato, per prestazioni mai eseguite, ricoveri di pazienti che in realtà non si trovavano degenti nelle cliniche da lui dirette o che si trovavano congedati dalle stesse (con l’apposizione di indicazioni fasulle sulle cartelle mediche come se i pazienti fossero ricoverati, il tutto al fine di conseguire - mediante fatturazione di prestazioni inesistenti - un indebito profitto personale rispettivamente in favore di terzi). L’inchiesta condotta dal magistrato d’accusa ha permesso di evidenziare numerose e diverse modalità operative ritenute truffaldine in danno principalmente delle casse malati, e ciò sia nell’ambito della gestione delle cliniche che facevano capo all’accusato sia nella conduzione dello studio ove venivano fatturate giornalmente prestazioni mediche per un complessivo di ore fatturate a volte superiore al numero di ore di cui un giorno é composto. Nel corso dell’istruttoria sono emerse poi nuove ipotesi fattuali riferite principalmente all’inserimento di pazienti in sperimentazioni remunerate da case farmaceutiche, pazienti non adatti a tali sperimentazioni, con lo scopo di ottenere rispettivamente non perdere i compensi versati dalle citate case farmaceutiche, il tutto mediante falsificazione dei dati del paziente. Come detto nella decisione 1 marzo 1999 di questo giudice i fatti sono di inusuale estensione ed oggettiva gravità siccome ripetuti nel tempo in numero elevato. In corso d’istruttoria il magistrato d’accusa, che ha profuso notevole impegno, ha proceduto a sentire personalmente rispettivamente a fare interrogare numerose persone, sono stati acquisiti un centinaio di verbali e numerose sono pure le audizioni dell’accusato che non sempre é apparso collaborativo ammettendo i fatti indicando comunque sua consapevolezza della illiceità dell’agire quasi sistematico adottato nelle cliniche unicamente dopo il suo arresto. Ancora al vaglio degli inquirenti é l’esame dell’enorme mole di documentazione sequestrata, in particolare il medico legale dott. __________ sta esaminando (come a recente nomina a perito) tutte le cartelle mediche sequestrate. Gli accertamenti sin qui svolti, il cui risultato appare riassunto nel Rapporto intermedio di data 13 febbraio scorso, evidenziano la commissione di differenti e numerose “irregolarità” nella fatturazione di prestazioni. Come già ricordato nella decisione 1 marzo 1999 all’accusato sono state contestate sostanzialmente tutte le diverse tipologie di malversazione ritenute dalla pubblica accusa. In particolare si ricordano le ipotesi di reato riferite ai pazienti fittizi, ossia non presenti in clinica, rispettivamente per pazienti diurni o notturni, vi sarebbero poi malversazioni con riferimento a pazienti amministrativi, ossia a pazienti per i quali si procedeva ad ammissioni anticipate (la fatturazione iniziava prima della reale ammissione del paziente in clinica), rispettivamente a dimissioni posticipate (la fatturazione proseguiva oltre il reale periodo di degenza), ed ancora malversazioni riferite alla fatturazione di congedi effettivi ma con falsa iscrizione sulle cartelle mediche o congedi prolungati. Tra le ipotesi accusatorie vi sono poi le irregolarità, riferite alla “sovrappopolazione” di letti ossia letti fatturati a più pazienti, le sovrafatturazioni per farmaci, terapie e per analisi (per avere __________ operato iscrizioni nelle cartelle mediche relative a fasulle prescrizioni di farmaci - pagati dalle CM - in sostituzione di prestazioni fisioterapeutiche invece non pagate dalle CM come ammesso dall’accusato stesso che tende comunque a ridimensionare i casi a pochi e per contenuto indebito arricchimento). Ulteriori capitoli attualmente al vaglio del magistrato d’accusa si riferiscono, e ci si atterrà qui alla nomenclatura convenuta tra le parti nel verbale 30 dicembre 1998 dell’accusato, alle consultazioni degli psicologi, all’AI, alle problematiche connesse con l’esenzione militare, ad incassi non dichiarati ed ai ricoveri forzati. Va qui rilevato come numerosi collaboratori ed ex collaboratori dell’accusato abbiano ammesso le loro responsabilità riconducendo comunque il loro agire al dott. __________ giustificandolo con la volontà del “capo” ed il rischio di perdere il posto di lavoro oltre che a pressioni specifiche in questo senso subite dal dott. __________. 2. Il dott. __________, come detto, si trova ricoverato presso l’__________ sotto cura medica da parte, in particolare, del dott. __________ e del Prof. __________ che, ancora recentemente, lo hanno visitato. Da profilo psichiatrico il dott. __________ é stato visitato dal dott. __________ ed é stata ordinata una perizia psichiatrica affidata al prof. __________. Va ricordato come, a seguito di esplicita richiesta dei dott. __________ e Prof. __________, il magistrato d’accusa ha disposto una serie di esami da parte di medici esterni prof. __________, dott. __________ e dott. __________, il primo medico legale, il secondo psichiatra ed il terzo cardiologo, i quali hanno proceduto a visitare in più occasioni il dott. __________ allestendo i loro referti consegnati agli atti ed essendo sentiti in occasione del verbale 6 aprile scorso a delucidazione degli stessi. La situazione medica del paziente __________ é stata definita dai suoi medici curanti come preoccupante essendovi un’affezione cardiaca da un lato ed una situazione d’ansia dall’altro. Vanno qui ricordati, per completezza d’informazione e siccome l’istanza che ci occupa é fondata essenzialmente sulla situazione medica di __________, lo scritto del prof. __________ al difensore dell’accusato del 2 marzo 1999 in cui si attesta come la situazione di stress della situazione giudiziaria ha comportato “un’esternazione delle sue problematiche coronariche con disturbi anginosi notevoli” con segnalazione di situazione seria ed indicazione di non carcerabilità dell’accusato. Va qui subito osservato che, in senso tecnico - che senz’altro non é sfuggito alla difesa - __________ non é incarcerato non essendo trattenuto in un carcere strictu sensu. __________ si trova trattenuto in una struttura ospedaliera tra le migliori in Ticino sotto cura di noti e competenti professionisti. Il prof. __________, nel citato scritto e dopo constatazione di situazione seria e di “disturbi anginosi notevoli”, conclude che “la soluzione migliore sarebbe la cura ... a domicilio”. Il professionista ravvede infatti nell’isolamento del paziente un fattore di stress. Come detto il magistrato d’accusa ha incaricato, per stabilire le condizioni di salute dell’accusato e su indicazione dello stesso prof. __________, tre specialisti italiani che hanno in particolare visitato l’accusato il 26 febbraio 1999 constatando “buone condizioni generali e ... assenza di elementi patologici a carico del cuore del torace” rilevando dall’elettrocardiogramma “i segni di necrosi pregressa da infarto miocardico”, in occasione della visita 11 marzo 1999, dopo intervento sul dott. __________, i periti interessati hanno constatato la “stessa sintomatologia anginosa” presente il 26 febbraio 1999, trovando il paziente prostrato. I periti hanno concluso per una “cardiopatia ischemica ... pregresso infarto ... angina pectoris” nonché - dal punto di vista psichiatrico - hanno accertato un “Disturbo Post-Traumatico da Stress in un soggetto con Disturbo narcisistico ed Istrionico di Personalità”. In sostanza i periti hanno accertato che l’accusato é, dal punto di vista cardiaco, un “soggetto a rischio” con conseguente necessità di “una stretta sorveglianza medica quale quella, in concreto, attuata ed attuabile nell’ospedale ove il paziente é ricoverato”. Con la constatazione qui che, lo scritto 2 marzo 1999 del prof. __________ al difensore dell’accusato con l’indicazione di dimissione per il rientro a casa del paziente, appare superato. I periti hanno quindi accertato che “il particolare regime di é motivo di ansia unitamente e, forse, in maniera preponderante, con le vicende giudiziarie che hanno portato allo stesso”. Par quindi di capire, come alle delucidazioni successive dei periti, che sia la situazione detentiva che quella riferita all’esistenza del procedimento in corso tendono ad accrescere lo stato d’ansia dell’accusato. I periti suggeriscono quindi di ridurre l’ansia, almeno in parte, con “una maggiore facilità di contatto con i famigliari”. Per quanto riguarda più particolarmente l’aspetto psichiatrico connesso alla situazione di detenzione i periti hanno constatato che il citato disturbo di personalità “... ha assunto valore psicolesivo particolarmente accentuato. I sintomi psichici ... sono da considerarsi complessivamente moderati e sono naturalmente connessi al perdurare  del regime di detenzione. ... L’essere incarcerato ha costituito gravissima ferita narcisistica. ... non sussistono elementi clinici tali che indichino l’incompatibilità della situazione psicopatologica riscontrata ... con il regime di detenzione”. Le conclusioni degli specialisti italiani, contenute a pag. 12 del loro rapporto 21 marzo 1999, sono note alle parti: “Dal punto di vista psichico non sussistono elementi indicanti incompatibilità con il regime carcerario mentre, dal punto di vista cardiologico, la situazione é tale che, allo stato, si ritiene necessario il mantenimento sotto controllo specialistico ... già attuato e attuabile” presso l’__________. Alla luce di tale referto il PP ha contattato la Sezione pene e misure del Dipartimento delle istituzioni per valutare una diversa soluzione per la cura dell’accusato pur con il mantenimento di uno stato di detenzione preventiva ossia privando l’accusato di contatti con l’esterno a fronte del ritenuto rischio di collusione ed inquinamento probatorio. Con scritto 1 aprile 1999 la SEPEM, a firma del capo sezione, ha segnalato la possibilità di “collocare il revenuto ... nel comparto carcerario dell’Ospedale cantonale di Ginevra. ... struttura situata all’interno dell’Ospedale ... e gestita, per quanto attiene ai problemi medici, dal personale sanitario dell’Ospedale ...”. In data 6 aprile 1999 il PP ha proceduto, presente il difensore dell’accusato, ad interrogare i tre periti prof. __________, __________ e __________, in quell’occasione i periti hanno proceduto a nuova visita a __________ presso l__________. I medici hanno indicato una connessione tra il disturbo cardiaco e l’ansia segnalando un “circolo vizioso” sconsigliando il rientro a casa dell’accusato (pag. 3) e ponendo l’accento sulla necessità di ridurre lo stato d’ansia in particolare mediante maggiori contatti con i famigliari e con una maggiore possibilità di moto (pag. 4). Dal canto suo il prof. __________ ha ribadito il suo consiglio di “rientro a casa” in una attestazione medica del 31 marzo 1999 mente il dott. __________, sempre in uno scritto all’avv. __________, ha evidenziato la situazione di stress dovuta alla “situazione di chiusura che si protrae da 4 mesi” con l’evidenza di elementi controindicanti un trasferimento coatto fuori Cantone. Il PP, visti gli accertamenti peritali, ha ritenuto di chiedere l’intervento del dott. __________ ad esame medico sul paziente avvenuto il 12 aprile scorso, perito cui il difensore ha voluto chiedere “... se il trasferimento a domicilio é soluzione” idonea a “ridurre quella quota d’ansia connessa al regime detentivo... “. In data 13 aprile 1999 il magistrato d’accusa ha ordinato il trasferimento di __________ presso il comparto carcerario dell’Ospedale Cantonale di Ginevra autorizzando da subito liberi colloqui con i figli e la moglie e nel contempo ha chiesto ai periti scelti un parere su questa soluzione, attuabile a crescita in giudicato della sua decisione e ritenuta la declaratoria di impugnativa della difesa. In sostanza il magistrato d’accusa ha inteso, con la sua decisione di trasferimento di __________ a Ginevra, alleviare lo stress dovuto alla situazione detentiva presso l’______, ritenuta una maggiore mobilità e possibilità di più frequenti contatti in quella struttura. 3. Con l’istanza in discussione la difesa postula la concessione della libertà provvisoria senza contestare l’esistenza di gravi indizi di colpevolezza e senza discutere l’esistenza di motivi istruttori tali da giustificare il permanere dell’accusato in detenzione preventiva. Unicamente a pag 5 in fine ed a pag. 6 all’inizio la difesa indica la necessità di un riesame del pericolo di inquinamento probatorio “affinché possa essere constatata carenza di proporzionalità del regime detentivo, ritenuti gli interessi in gioco”. L’istanza si preoccupa quasi esclusivamente di evidenziare la non carcerabilità dell’accusato, il suo stato di salute e la necessità, alla luce della situazione medica constatata dai medici curanti e dai periti, di porre fine allo stato di detenzione preventiva con il rilievo che “Saranno i suoi medici curanti a stabilire se e in che misura egli debba rimanere ospedalizzato o possa essere dimesso”, si veda in merito il certificato 14 aprile 1999 del Prof. __________. All’istanza si oppone il PP che richiama le conclusioni di questo GIAR contenute nella decisione del 1 marzo 1999 quo ai requisiti giuridici della detenzione preventiva. Per quanto attiene alle ragioni mediche il magistrato osserva che le conclusioni dei periti incaricati sono illuminanti, osservando che i periti sconsigliano il rientro a casa dell’accusato e la necessità di suo mantenimento in struttura sanitaria. A fronte della necessità di mantenere lo stato di detenzione preventiva il PP ha ordinato il trasferimento dell’accusato a Ginevra in struttura adeguata tale da ridurre lo stato d’ansia. Il magistrato d’accusa ricorda implicitamente come la salute dell’accusato sia sua preoccupazione e rammenta che “gli accorgimenti presi” permettono di confermare la detenzione. In sede di contro osservazioni la difesa dell’accusato ha ribadito sostanzialmente il contenuto dell’istanza rilevando come i medici incaricati dal PP non abbiano prestato un formale giuramento, come essi abbiano attestato una incarcerabilità del paziente e come un inquinamento poteva avvenire anche da parte del legale dell’accusato, affermazione questa che non può non lasciare allibiti. Per la difesa il magistrato d’accusa ha ritenuto in maniera strumentale le conclusioni dei medici incaricati e non vi é dubbio che l’accusato non inquinerà e che sarebbe ipocrisia ritenere il contrario. Egli ritiene che il magistrato d’accusa si opponga alla liberazione dell’accusato per ovviare, con il regime di detenzione preventiva, alle lungaggini procedurali dovute all’intasamento del Tribunale Penale Cantonale. __________ ricorda di avere, dal primo marzo 1999, ripetutamente chiesto al PP di porre in atto quei verbali di interrogatorio tali da rendere privo di oggetto l’asserito rischio di collusione. L’accusato ripete che i medici incaricati dal PP hanno decretato la sua non carcerabilità. 4. Alle parti il diritto che regge la materia é noto, basti qui ricordare che l'art. 95 CPP - corrispondente all'art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali i bisogni dell'istruzione, il pericolo di fuga e quello di recidiva (senza dimenticare che l'arresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dell'istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dell'accusato al processo e a garantire l'eventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P 477/1993, consid. 3). L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381). I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della  libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128). 5. La difesa di __________ non contesta il sussistere dei presupposti della detenzione preventiva, in particolare non spende una parola per discutere l’esistenza di gravi indizi di colpevolezza. Si possono quindi riprendere le argomentazioni contenute nella decisione del 1 marzo 1999, ancora attuali su questo specifico punto, per ricordare come a carico di __________ sussistono gravi e concreti indizi per i reati di truffa ripetuta e falsità in documenti ripetuta commessa in correità con terzi. Detti indizi si riscontrano negli accertamenti preliminari messi in atto dal dott. __________, facilmente deducibili dal rapporto intermedio dello stesso, vi sono poi le numerose chiamate in correità agli atti, basti qui ricordare le deposizioni rese dai medici che con __________ hanno collaborato, si pensi al dott. __________ - già messo a confronto con l’accusato - rispettivamente il dott. __________, basti citare le deposizioni di __________, delle dott. __________, le deposizioni __________, __________ per non indicarne che alcune. Stralci di dette deposizioni sono stati prospettati all’accusato il quale ha solo in parte ammesso le sue responsabilità contestando - a tratti vivacemente - il dire dei chiamanti in causa. Si ribadisce qui che le ammissioni dell’accusato sono state spesso accompagnate dalla precisazione di una consapevolezza acquisita solo dopo l’intervento della magistratura. Si tratta di elementi oggettivi, ancora comunque al vaglio degli inquirenti in particolare per l’esame delle cartelle mediche sequestrate (che dovrebbe essere a buon punto visto il tempo trascorso dall’intervento del 1 dicembre 1998), e deposizioni univoche e significative accompagnate da parziali ammissioni dell’accusato stesso. Non occorre approfondire più in dettaglio detto aspetto neppure discusso dalla difesa. La condizione legale appare soddisfatta. 6. Anche dal profilo delle necessità istruttorie, del rischio di collusione e dell'inquinamento delle prove l'istanza va respinta. Come detto la difesa non é entrata nel merito di tale argomento giuridico se non per contestare il mancato rispetto della proporzionalità di tale condizione a fronte dello stato di salute dell’accusato. Il sussistere di detti elementi appare manifesto come già evocato nella decisione 1 marzo 1999. L’inchiesta, di ampia portata, ha comportato l’audizione di numerose persone, in parte in qualità di testi ed in parte in qualità di indiziati. I verbali di queste persone sono stati solo in parte contestati all’accusato, che ne ha spesso respinto i contenuti con la conseguente necessità di approfondimento, verifica e contestazione ulteriore rispettivamente verbalizzazione a confronto con l’accusato. Appare necessario procedere al completamento delle perquisizioni della documentazione medica sequestrata da parte del dott. __________, occorre ancora verbalizzare l’accusato muovendogli le necessarie contestazioni circa le risultanze acquisite, talune in tempi successivi all’apertura del procedimento penale, si pensi alle ipotesi di reato connesse alle case farmaceutiche. Come evocato con la decisione 1 marzo 1999 nei confronti di numerose persone ancora da sentire od il cui verbale va approfondito va ritenuto un concreto rischio di collusione a fronte dei rapporti di dipendenza con l’accusato esistenti al momento dell’intervento della magistratura. Basti qui pensare ai collaboratori, ancora oggi dipendenti di strutture sanitarie che fanno capo all’accusato, rispettivamente ai pazienti che per le loro patologie e per il rapporto di fiducia con il medico curante sarebbero facilmente influenzabili. Vi sono poi capitoli di indagine particolari ove la posizione di determinati pazienti, definiti pazienti fantasma, va vagliata dal magistrato inquirente il quale deve potere, con l’esame delle cartelle mediche in corso, identificare compiutamente dette persone per procedere a loro interrogatorio. In questi casi appare manifesto il rischio di intervento dell’accusato su dette persone, in particolare se non ancora identificate e sentite dal PP o dalla polizia, per ottenerne deposizione favorevole. Analogo ragionamento deve qui valere per gli ulteriori filoni di indagine quali quelli riferiti alle fatturazioni dello studio e quelle riferite alle collaborazioni con case farmaceutiche. Per quanto attiene ai rapporti con i collaboratori rispettivamente gli ex collaboratori del dott. __________ vanno evidenziati i rapporti di dipendenza con il rinvio alla lettura dei verbali __________, __________ (circa il rapporto con il dott. __________ da parte del dott. __________), rispettivamente basta il rinvio al verbale __________ e __________, verbali già evocati nella decisione 1 marzo 1999. Delle persone interrogate molte ancora debbono essere chiamate a deporre in particolare dinanzi al magistrato d’accusa, fornendo precisazioni e dettagli in merito all’attività svolta in particolare quella “irregolare” e molte deposizioni iniziali debbono essere approfondite, verificate e successivamente prospettate all’accusato con possibilità di confronto laddove necessario. L’accusato, come detto, ha spesso negato o comunque mitigato la sua posizione ricordando autonome decisioni del personale che così agiva per compiacerlo comunque ad indebito profitto del solo __________. D'altra parte, come rileva il verbale __________, vengono posti in evidenza situazioni riferite all'AI ed all'esonero dal servizio militare, situazioni che impongono accertamenti puntuali e senza inquinamento possibile mediante l'assunzione testimoniale degli interessati e l'acquisizione di documenti. Va quindi riservata la necessità di procedere a tutte le audizioni ancora necessarie senza rischio di intervento dell’accusato, probabile in caso di sua liberazione, e va riservata la possibilità di approfondire le audizioni già in atti con la raccolta dei necessari dettagli. Va poi riservata la possibilità di procedere ai verbali a confronto che l’istruttoria renderà necessari. Come ricordato nella decisione 1 marzo 1999 la detenzione preventiva non deve avere per scopo di ottenere la confessione dell’accusato ma deve impedire che l’accusato libero possa influenzare la raccolta delle prove. Nel caso di specie si tratta, senza ombra di dubbio, di necessità istruttorie tali da impedire la concessione della libertà provvisoria all'accusato, necessità che appaiono evidenti dagli atti cui l'accusato ha avuto solo parziale accesso. Si evidenzia qui come, con l’avanzare dell’istruttoria, le necessità di inchiesta ed il rischio di inquinamento probatorio e di collusione, possono attenuarsi. La difesa dell’accusato ha invitato il magistrato d’accusa a procedere nei suoi incombenti, ciò che il PP non ha comunque mancato di fare. Occorre qui ricordare all’inquirente come il "principio di celerità, che deve caratterizzare le inchieste che vedono coinvolte persone arrestate, impone priorità nell’acquisizione probatoria di quegli elementi che sono tali da far venir meno od attenuare il rischio collusivo o di inquinamento probatorio. Questa circostanza deve essere valutata nonostante l’ampiezza dell’inchiesta. La condizione legale é quindi data. 7. Come già ricordato nella decisione del 1 marzo 1999 la durata della detenzione preventiva deve essere rispettosa del principio di proporzionalità, viola detto principio la detenzione preventiva che va al di la della presumibile pena in caso di condanna. Nel concreto caso tale limite non appare superato. A __________ vengono rimproverati gravi reati, commessi in maniera ripetuta con grave pregiudizio per le vittime e con compromissione del rapporto di fiducia che i pazienti ripongono nel medico e che in generale, socialmente, viene riconosciuto alla classe medica. Va poi considerata la possibilità di inflizione di una pena ferma ciò che permette di ritenere rispettato il principio di proporzionalità. Questi rilievi, già evidenziati nei precedenti interventi di questo GIAR, appaiono ancora del tutto attuali, ciò anche considerando il particolare stato di salute dell’accusato e la sua personalità così come descritta da esperti incaricati dal PP nel loro rapporto 21 marzo 1999. Già si é ricordato il principio di celerità cui il magistrato d’accusa ha dimostrato di attenersi. 8. L’istanza, con cui la difesa neppure ha contestato il sussistere delle condizioni legali per il mantenimento della detenzione preventiva, va respinta. Come già ricordato nella decisione 1 marzo 1999 compito del GIAR, nell’ambito ristretto di un’istanza di libertà provvisoria, é quello di analizzare se i presupposti di legge, come in casu, siano dati per il mantenimento dell’arresto. Nonostante ciò lo stato di salute dell’accusato, cui tutte le parti, compreso il magistrato d’accusa, appaiono particolarmente sensibili non può essere sottaciuto (si vedano le considerazioni sullo stato di salute di cui al punto 2). Come ricordato nel precedente intervento di questo giudice sulla medesima materia: “L’aspetto della salute dell’accusato non può comunque essere valutato dal PP rispettivamente dal GIAR nell’ottica dell’esame cui essi sono preposti. La detenzione preventiva, giuridicamente, deve durare poiché tutti i presupposti sono dati nel caso di specie. Come rettamente ricorda il PP é compito dei medici analizzare la carcerabilità dell’accusato, ossia se egli possa essere trattenuto presso una struttura penitenziaria o meno. Compito loro, in caso di impossibilità ad incarcerare l’accusato, di valutare se egli debba subire la detenzione preventiva in un ospedale, eventualmente quale ed eventualmente ancora con quali particolari condizioni, il tutto per potere curare al meglio la cardiopatia dell’accusato (che comunque a casa non potrebbe ottenere cure migliori rispetto a quelle ottenibili in un ospedale) e per potere curare al meglio lo stato ansioso depressivo in cui versa .” Come evidenziato nella decisione citata il PP, sensibile a tale tematica e sollecitato sia dai medici curanti che dalla difesa, ha proceduto ad incaricare tre esperti per valutare lo stato di salute dell’accusato ed il luogo ove la sua detenzione possa avvenire, stante il sussistere di tutte le condizioni legali neppure contestate dalla difesa. Solo in sede di contro osservazioni la difesa ha constatato assenza di giuramento da parte dei medici italiani di cui comunque asserisce di condividere le conclusioni. I medici chiamati dal Procuratore Pubblico non hanno avuto per incarico di valutare circostanze fattuali relative all'oggetto delle indagini. D'altra parte neppure i medici che ha decretato il 1. dicembre 1998 la non carcerabilità del Dott. __________ hanno prestato giuramento. In casu si tratta di una valutazione della carcerabilità e non di perizia vera e propria. Eccepire tardivamente carenza di giuramento degli esperti per poi condividerne le conclusioni dopo avere presenziato al loro verbale, e senza invocare lesione dei diritti della difesa, urta il principio di buona fede processuale. Gli esperti hanno consegnato il loro parere del 21 marzo 1999 ed hanno deposto in merito allo stesso. Da questo parere é desumibile che “il particolare regime di é motivo d’ansia unitamente e, forse, in misura preponderante, con le vicende giudiziarie che hanno portato allo stesso”, i medici incaricati hanno inoltre evidenziato (cfr. Rapporto __________) come ”Dal punto di vista psichico si può, concludendo, affermare che, allo stato, non sussistono elementi clinici tali che indichino l’incompatibilità della situazione psicopatologica riscontrata nel Prof. __________, con il regime di detenzione”. Dal punto di vista cardiologico i medici hanno ritenuto (cfr. conclusioni del Rapporto 21 marzo 1999 sottoscritto da tutti i medici incaricati) “.. allo stato si ritiene necessario il mantenimento sotto controllo specialistico del __________, controllo già attuato e attuabile presso l'ospedale __________ ove lo stesso si trova ... ricoverato”. Suggerendo di “favorire una maggiore facilità di contatto con gli affetti famigliari” che potrebbe ridurre - in uno con la maggiore possibilità di movimento - l’ansia e lo lo stress cui é sottoposto il dott. __________. I medici hanno infatti accertato che esiste una cardiopatia ed uno stato d’ansia che dipende da due distinti fattori: da un lato l’indagine che si conduce e dall’altro la situazione di detenzione con le limitazioni che ne derivano. Pur patendo la restrizione della sua libertà personale presso l’__________, luogo comunque meno afflittivo che il carcere, la situazione di stress dovuta a tale circostanza appare influire sulla cardiopatia. I medici escludono un rientro al domicilio (perlomeno gli esperti incaricati) del paziente e rendono attento il magistrato d’accusa alla necessità di mantenere l’accusato in una struttura ospedaliera apparendo necessario ridurre lo stato ansioso in particolar modo, come detto, incrementando i contatti con i famigliari da un lato e potendo permettere maggiore mobilità. Il magistrato si é quindi attivato per trovare una situazione adeguata e ritiene di averla individuata presso l’Ospedale Cantonale di Ginevra ove la mobilità dell’accusato sarebbe accresciuta e dove, nonostante la distanza dal Ticino (comunque favorita da collegamenti aerei) i contatti con i famigliari - che il PP ha voluto liberi - potrebbero avvenire con la necessaria frequenza. Il Procuratore Pubblico ha chiesto agli esperti italiani incaricati di volersi esprimere in merito al previsto trasferimento a Ginevra. La difesa ha preannunciato reclamo contro tale decisione (ribadendo tale volontà anche nelle sue contro osservazioni) nel cui merito non occorre addentrarsi in questa sede. 9. Visto quanto precede l’istanza di libertà provvisoria va respinta essendo dati gravi indizi di colpevolezza ed il sussistere di necessità istruttorie, rischio collusivo ed inquinamento probatorio prioritari. Non si fa carico della tassa di giustizia e delle spese all’accusato avvisato, unitamente al suo difensore del diritto di ricorrere alla Camera dei Ricorsi Penali del Tribunale di Appello nel termine di dieci giorni dall’intimazione della presente. Per i quali motivi, richiamati gli articoli menzionati e gli art. 107 e 108 nonché 284 cpv. 1 lett. a) CPP; decreta 1. L'istanza di libertà provvisoria 12 aprile 1999 é respinta. 2. Non si percepiscono tasse e spese. 3. Avverso la presente decisione é data facoltà di ricorso alla Camera dei Ricorsi Penali del Tribunale di Appello nel termine di dieci giorni dall’intimazione. 4. Intimazione: - all’accusato __________, per il tramite del patrocinatore avv. __________; - all’avv. __________; - al PP avv. __________, con gli atti di ritorno. giudice Ivano Ranzanici