Sentenza o decisione senza scheda
Erwägungen (1 Absätze)
E. 18 giugno 1998 (e poi rilasciato in libertà provvisoria il 24 giugno 1998, v.
doc. 17), con promozione dell'accusa suoi confronti per titolo di
appropriazione indebita subordinatamente truffa, falsità in documenti e
amministrazione infedele, con successiva estensione al reato di conseguimento
fraudolento di falsa attestazione (cfr. verbale 24 giugno 1998, n. 5, pag. 4 in
fine).
La
fattispecie inquisita consiste sostanzialmente nell’avere l’accusato ottenuto
da terzi importanti somme di denaro a preteso scopo di investimento con
successiva asserita restituzione, negata dalle vittime denuncianti e parti
civili, che eccepiscono di falso le ricevute prodotte dall’accusato. Gli indizi
di colpevolezza poggiano, oltre che sulla documentazione prodotta dalle parti
civili e su quanto da loro asserito, sull'inverosimiglianza delle dichiarazioni
dell’accusato, spesso contraddittorio, come sulla destinazione di una parte
delle somme ricevute.”
-
con il reclamo in oggetto che nelle conclusioni postula formale
costatazione di omissioni e quindi di denegata giustizia, con assegnazione del
termine di quindici giorni per i provvedimenti di competenza del Procuratore
pubblico, __________ lamenta il mancato riscontro alle sue sollecitazioni
intese all'accertamento dell'incompetenza territoriale, rispettivamente del 13
agosto 2001, del 23 ottobre 2001, del 21 maggio 2001 (a valere anche quale
istanza di restituzione della cauzione e di sblocco di fondi sequestrati) e del
24 maggio 2002 (con richiesta di riconsegna di un documento originale): il
procedimento penale è pendente da quattro anni e l'ultimo parte dalla chiusura
dell'istruzione preparatoria e dal primo pressante invito del reclamante, che
si trova in una situazione disagevole per il carcere preventivo sofferto, per
il deposito di importante somma "
con valenza di sequestro risarcitorio
"
(v. decisione 11 settembre 1998, inc. GIAR 501.98.3), per il sequestro di conti
bancari, per il nessun seguito a denunce parallele e per l'impossibilità di
procedere civilmente al fine di ottenere pagamento di un credito documentato da
riconoscimento di debito agli atti istruttori;
-
il Procuratore pubblico, senza affrontare le considerazioni di merito,
ammette il ritardo nella definizione del procedimento in oggetto, ritardo
ascritto al succedersi di magistrati ed al notorio aggravio del Ministero
pubblico, pur ritenendo eccessivo sostenere denegata giustizia per quanto
concerne l'evasione delle istanze del 21 e del 24 maggio 2002, nel frattempo
comunque risolte: in ogni modo, come già verbalmente comunicato ai
patrocinatori, ribadisce l'impegno di fare il possibile per giungere alle
conclusioni di sua competenza;
-
si ha denegata giustizia quando l'autorità alla quale compete
l'emanazione di una decisione o l'impulso di un procedimento, semplicemente non
vi pone mano oppure quando, pur dimostrandosi pronta a statuire, non lo fa
tempestivamente e in modo adeguato alla natura delle cose e delle circostanze,
ritenuto che il lamentato ritardo non sia compatibile con le esigenze
processuali, segnatamente con i bisogni dell'istruttoria, con la complessità
delle questioni di fatto e di diritto sollevate, nonché, ma in minor misura,
con l'aggravio di pratiche pendenti (REP 1998, pag. 350, con riferimento a DTF
107 I b 160);
-
se è ben vero che le ultime specifiche istanze sono relativamente
recenti, la valutazione va fatta sul complessivo lasso dello stallo in cui è
rimasto il procedimento, nonostante manifestato interesse del reclamante alla
sua conclusione: si deve quindi riconoscere una situazione di ritardata
giustizia, quale omissione a norma dell'art. 280 CPP;
-
si prende atto dell'espresso impegno del Procuratore pubblico, senza
fissare termini non precisamente valutabili, ma con stringente appello ad
indilatamente procedere nei rimanenti incombenti per giungere in tempi
ragionevoli alla conclusione della fase predibattimentale;
-
il buon fine del gravame non vuole carico di spese giudiziarie, ma di contro
riconoscimento di ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP);
richiamato l'art. 280 CPP,
decide:
1.
Il reclamo è accolto come ai considerandi.
2.
Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
3.
Lo Stato verserà al reclamante l'importo di fr. 250.- a titolo di
ripetibili.
4.
Intimazione:
giudice
Claudio Lepori
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 02.07.2002 INC.1998.50108 Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 02.07.2002 INC.1998.50108 Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 02.07.2002 INC.1998.50108
Sentenza o decisione senza scheda
N. 501.1998.8L Lugano, 2 luglio 2002 IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO Claudio Lepori sedente per statuire sul reclamo presentato il 21 giugno 2002 da __________ (patrocinato dall’avv. __________) per denegata rispettivamente ritardata giustizia del Procuratore pubblico avv. Giovan Maria Tattarletti nel procedimento pendente contro il reclamante per titolo di reati documentali e patrimoniali (inc. MP __________); viste le osservazioni 1. luglio 2002 del magistrato inquirente, che si rimette al giudizio di questa sede; letti ed esaminati gli atti; ritenuto e considerato in fatto e in diritto: che: - questo ufficio è già intervenuto in precedenza nella pendenza processuale in oggetto, le cui premesse vennero così riassunte (v. decisione 6 settembre 1999, inc. GIAR 501.98.5): “Il procedimento contro il reclamante ha preso avvio con la denuncia sporta il 15 giugno 1998 da __________ e __________ (doc. 1 dell'inc. MP __________), alla quale si è affiancata quella di "altro diverso terzo cliente" (doc. 11), in seguito indicato con le iniziali __________. (cfr. verbale istruttorio n. 9 del 24 luglio 1998), anche se poi le sue generalità hanno fatto comparsa, comunque qui prudenzialmente omesse, non essendo determinanti al giudizio. In conseguenza __________ venne arrestato il 18 giugno 1998 (e poi rilasciato in libertà provvisoria il 24 giugno 1998, v. doc. 17), con promozione dell'accusa suoi confronti per titolo di appropriazione indebita subordinatamente truffa, falsità in documenti e amministrazione infedele, con successiva estensione al reato di conseguimento fraudolento di falsa attestazione (cfr. verbale 24 giugno 1998, n. 5, pag. 4 in fine). La fattispecie inquisita consiste sostanzialmente nell’avere l’accusato ottenuto da terzi importanti somme di denaro a preteso scopo di investimento con successiva asserita restituzione, negata dalle vittime denuncianti e parti civili, che eccepiscono di falso le ricevute prodotte dall’accusato. Gli indizi di colpevolezza poggiano, oltre che sulla documentazione prodotta dalle parti civili e su quanto da loro asserito, sull'inverosimiglianza delle dichiarazioni dell’accusato, spesso contraddittorio, come sulla destinazione di una parte delle somme ricevute.” - con il reclamo in oggetto che nelle conclusioni postula formale costatazione di omissioni e quindi di denegata giustizia, con assegnazione del termine di quindici giorni per i provvedimenti di competenza del Procuratore pubblico, __________ lamenta il mancato riscontro alle sue sollecitazioni intese all'accertamento dell'incompetenza territoriale, rispettivamente del 13 agosto 2001, del 23 ottobre 2001, del 21 maggio 2001 (a valere anche quale istanza di restituzione della cauzione e di sblocco di fondi sequestrati) e del 24 maggio 2002 (con richiesta di riconsegna di un documento originale): il procedimento penale è pendente da quattro anni e l'ultimo parte dalla chiusura dell'istruzione preparatoria e dal primo pressante invito del reclamante, che si trova in una situazione disagevole per il carcere preventivo sofferto, per il deposito di importante somma " con valenza di sequestro risarcitorio " (v. decisione 11 settembre 1998, inc. GIAR 501.98.3), per il sequestro di conti bancari, per il nessun seguito a denunce parallele e per l'impossibilità di procedere civilmente al fine di ottenere pagamento di un credito documentato da riconoscimento di debito agli atti istruttori; - il Procuratore pubblico, senza affrontare le considerazioni di merito, ammette il ritardo nella definizione del procedimento in oggetto, ritardo ascritto al succedersi di magistrati ed al notorio aggravio del Ministero pubblico, pur ritenendo eccessivo sostenere denegata giustizia per quanto concerne l'evasione delle istanze del 21 e del 24 maggio 2002, nel frattempo comunque risolte: in ogni modo, come già verbalmente comunicato ai patrocinatori, ribadisce l'impegno di fare il possibile per giungere alle conclusioni di sua competenza; - si ha denegata giustizia quando l'autorità alla quale compete l'emanazione di una decisione o l'impulso di un procedimento, semplicemente non vi pone mano oppure quando, pur dimostrandosi pronta a statuire, non lo fa tempestivamente e in modo adeguato alla natura delle cose e delle circostanze, ritenuto che il lamentato ritardo non sia compatibile con le esigenze processuali, segnatamente con i bisogni dell'istruttoria, con la complessità delle questioni di fatto e di diritto sollevate, nonché, ma in minor misura, con l'aggravio di pratiche pendenti (REP 1998, pag. 350, con riferimento a DTF 107 I b 160); - se è ben vero che le ultime specifiche istanze sono relativamente recenti, la valutazione va fatta sul complessivo lasso dello stallo in cui è rimasto il procedimento, nonostante manifestato interesse del reclamante alla sua conclusione: si deve quindi riconoscere una situazione di ritardata giustizia, quale omissione a norma dell'art. 280 CPP; - si prende atto dell'espresso impegno del Procuratore pubblico, senza fissare termini non precisamente valutabili, ma con stringente appello ad indilatamente procedere nei rimanenti incombenti per giungere in tempi ragionevoli alla conclusione della fase predibattimentale; - il buon fine del gravame non vuole carico di spese giudiziarie, ma di contro riconoscimento di ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP); richiamato l'art. 280 CPP, decide: 1. Il reclamo è accolto come ai considerandi. 2. Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie. 3. Lo Stato verserà al reclamante l'importo di fr. 250.- a titolo di ripetibili. 4. Intimazione: giudice Claudio Lepori