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INC.1996.70602

Ticino · 2000-01-17 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Dispositiv
  1. Il reclamo è evaso, in quanto divenuto privo di oggetto.
  2. Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
  3. Lo Stato verserà al reclamante fr. 300.- a titolo di ripetibili.
  4. La presente decisione è definitiva.
  5. Intimazione: giudice Claudio Lepori
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Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 17.01.2000 INC.1996.70602 Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 17.01.2000 INC.1996.70602 Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 17.01.2000 INC.1996.70602

Sentenza o decisione senza scheda

N. 706.96.2 L                                                              Lugano, 17 gennaio 2000 IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO Claudio Lepori sedente per statuire sul reclamo presentato il 30 dicembre 1999 da __________, 1929, fu __________ (patrocinato dall’avv. Elio Brunetti, Lugano) contro la decisione 23 dicembre 1999 del Procuratore pubblico avv. __________, che ha negato anticipato accesso alla perizia contabile esperita nel procedimento conseguente a segnalazione dell’Autorità cantonale di sorveglianza per l’acquisto di fondi da parte di stranieri e condotto contro il reclamante per titolo di bancarotta fraudolenta subordinatamente bancarotta semplice; preso atto della decisione 13 gennaio 2000 del magistrato inquirente, che ha revocato l'impugnato provvedimento, e della comunicazione 14 gennaio 2000 del reclamante, che conseguentemente chiede lo stralcio del gravame, con riconoscimento di ripetibili; atteso quindi che il reclamo è divenuto privo di oggetto e pertanto va stralciato dai ruoli, senza carico di tassa e di spese giudiziarie, ma con doveroso riconoscimento al reclamante di ripetibili, commisurate all'impegno professionale per un intervento senza particolari problemi fattuali e giuridici; visti gli art. 9 cpv. 6 e 280 ss. CPP, decide: 1. Il reclamo è evaso, in quanto divenuto privo di oggetto. 2. Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie. 3. Lo Stato verserà al reclamante fr. 300.- a titolo di ripetibili. 4. La presente decisione è definitiva. 5. Intimazione: giudice Claudio Lepori