opencaselaw.ch

91.2014.36

Contravvenzione all'ordinanza sull’introduzione della libera circolazione delle persone, iniziare un’attività lavorativa senza rispettare il termine di 8 giorni previsto dall’art. 9 cpv. 1bis OLCP

Ticino · 2014-06-05 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.91.2014.36

DAI 2013/308-07022014

Bellinzona

5 giugno 2014

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare

IM 1

visto                                  il decreto d’accusa n. DAI 2013/308-07022014 del 7 febbraio 2014;

preso atto                          che AINQ 1,ritiene l’imputato autore colpevole di

contravvenzione all'ordinanza sull’introduzione della libera circolazione delle persone

per avere iniziato un’attività lavorativa il 12 agosto 2013 a __________ senza rispettate il termine di 8 giorni previsto dall’art. 9 cpv. 1bis OLCP, rispettivamente 6 cpv. 3 LDist;

e propone la condanna alla multa di fr. 1000.- e alla tassa di giustizia di fr. 100.-;

rilevato                              che l’imputato chiede in via principale il proscioglimento e in via subordinata la riduzione della sanzione;

richiamati                          gli art. 9 cpv. 1bis, 32a  OLCP; 6 cpv. 3 LDist; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia1. IM 1 è autore colpevole di contravvenzione all'ordinanza sull’introduzione della libera circolazione delle persone per avere iniziato un’attività lavorativa il 12 agosto 2013 a __________ senza rispettate il termine di 8 giorni previsto dall’art. 9 cpv. 1bis OLCP, rispettivamente 6 cpv. 3 LDist.

2.     Di conseguenza  IM 1 è condannato:

2.1. alla multa di fr. 300.- (trecento);

2.1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

2.2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 550.- (cinquecentocinquanta) con motivazione scritta e di fr. 150.- (centocinquanta) senza motivazione scritta.

3.     Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

4.     Intimazione a:

-    seduta stante

-    per raccomandata

Il presidente:                                                                            Il segretario:

Distinta spese               a carico di  IM 1

fr.                            300.-          multa

fr.100.-tassa di giustizia

fr.                             50.-          spese giudiziarie

fr.450.-          totale