Posteggio in luogo in cui è segnalato il divieto di parcheggio
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Tessin Il Presidente della Pretura Penale 12.06.2014 91.2014.30 Tessin Il Presidente della Pretura Penale 12.06.2014 91.2014.30 Ticino Il Presidente della Pretura Penale 12.06.2014 91.2014.30
Posteggio in luogo in cui è segnalato il divieto di parcheggio
Incarto n. 91.2014.30 1271/906 Bellinzona 12 giugno 2014 Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per giudicare IM 1 visto il decreto d’accusa n. 1271/906 del 17 gennaio 2014; preso atto che la AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole di infrazione alle norme della circolazione avere, il 4 agosto 2013 a __________, posteggiato il veicolo GR __________, in luogo in cui è segnalato il divieto di parcheggio; e propone la condanna alla multa di fr. 40.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 30.- e alle spese di fr. 10.-; rilevato che l’imputato chiede il proscioglimento; richiamati gli art. 90 cpv. 1 LCStr in relazione con gli art. 3, 27 cpv. 1 LCStr, 30 cpv. 1 OSStr; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG; al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione; pronuncia
1. IM 1 è prosciolto dall’imputazione di infrazione alle norme della circolazione per i fatti descritti nel decreto d'accusa n. 1271/906 del 17 gennaio 2014.
2. La tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 240.- sono a carico dello Stato.
3. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
4. Intimazione a:
- seduta stante
- per raccomandata terzi implicati P_GLOSS_TERZI Il presidente: La segretaria: Distinta spese a carico dello Stato, fr. 180.- tassa di giustizia fr. 60.- spese giudiziarie fr. 240.- totale