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91.2014.11

Uso illecito di un fondo a scopo di posteggio

Ticino · 2014-03-27 · Italiano TI
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Sachverhalt

descritti nel decreto di accusa n. 39634/305 del 13 dicembre 2013.

2.    IM 2 è prosciolto dall’imputazione di uso illecito di un fondo a scopo di posteggio per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 39639/302 del 13 dicembre 2013.

3.     La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 100.- sono a carico dello Stato.

4.     Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

5.     Intimazione a:

-    seduta stante

IM 2  (per sé e per la moglie IM 1

-    per raccomandata

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese               a carico IM 1

fr.50.-          tassa di giustizia

fr.                             50.-          spese giudiziarie

fr.100.-          totale

Erwägungen (1 Absätze)

E. 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

5.     Intimazione a:

-    seduta stante

IM 2  (per sé e per la moglie IM 1

-    per raccomandata

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese               a carico IM 1

fr.50.-          tassa di giustizia

fr.                             50.-          spese giudiziarie

fr.100.-          totale

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.91.2014.11/12

39634/305

39634/302

Bellinzona

27 marzo 2014

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Ada Franciolli in qualità di segretaria per giudicare

IM 1

IM 2IM 2

visto                                  i decreti d’accusa n. 39634/305 e 3939/302 del 13 dicembre 2013;

preso atto                          che la AINQ 1ritiene gli autori colpevoli di uso illecito di un fondo a scopo di posteggio per avere per avere illecitamente fatto uso, a __________ il __________ (IM 1) e il __________ (IM 2), allo scopo di posteggiare il veicolo TI __________ (IM 1) e TI __________ (IM 2), di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace;

e propone la condanna di ciascuno alla multa di fr. 50.-, oltre la tassa di giustizia di fr. 30.- e le spese giudiziarie di fr. 10.-;

rilevato                              che l’imputato chiede il proscioglimento;

richiamati                          gli art. 375 bis CPC-TI; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia1.     IM 1 è prosciolta dall’imputazione di uso illecito di un fondo a scopo di posteggio per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 39634/305 del 13 dicembre 2013.

2.    IM 2 è prosciolto dall’imputazione di uso illecito di un fondo a scopo di posteggio per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 39639/302 del 13 dicembre 2013.

3.     La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 100.- sono a carico dello Stato.

4.     Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

5.     Intimazione a:

-    seduta stante

IM 2  (per sé e per la moglie IM 1

-    per raccomandata

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese               a carico IM 1

fr.50.-          tassa di giustizia

fr.                             50.-          spese giudiziarie

fr.100.-          totale