opencaselaw.ch

91.2013.94

Infrazione alle norme sulla circolazione; guida senza licenza di circolazione o targhe di controllo; contravvenzione all'Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada

Ticino · 2013-10-30 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.91.2013.94

7642/309

Bellinzona

30 ottobre 2013

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per giudicare

IM 1IM 1

visto                                  il decreto d’accusa n. 7642/309 del 15 marzo 2013;

preso atto                          che la AINQ 1ritiene l’imputato autore colpevole di

infrazione alle norme della circolazione, guida senza licenza di circolazione o targhe di controllo e contravvenzione all'Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada

per avere, l’__________ a __________, quale responsabile della ditta __________ SA, autorizzato il proprio collaboratore __________ a circolare con l’autofurgone TI __________ con un carico di merce pericolosa senza adeguata formazione; inoltre era sprovvisto dell’assicurazione RC maggiorata, dei pannelli arancioni, dell’estintore e del documento di trasporto e i contenitori non erano conformi alle prescrizioni; ometteva pure di nominare un addetto alla sicurezza; il veicolo era pure sovraccarico;

e propone la condanna alla multa di fr. 2'500.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 200.- e alle spese di fr. 40.-;

rilevato                              che l’imputato chiede il proscioglimento;

richiamati                          gli art. 90 cifra 1 LCStr in relazione con gli art. 9 cpv. 1, 30 cpv. 2 e 4 LCStr, 67 ONC; dall’art. 96 cifra 1 LCStr in relazione con l’art. 12 OAV; dall’art. 19 lett. B-D SDR in relazione con gli art. 4 cpv. 1, 7, 8, 9, 10 cpv. 1, 14, 15 SDR, 103, 106 cpv. 1 LCStr; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia1.     IM 1 è prosciolto dalle imputazioni di infrazione alle norme della circolazione, guida senza licenza di circolazione o targhe di controllo e contravvenzione all'Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada per i fatti descritti nel decreto d'accusa n. 7642/309 del 15 marzo 2013.

2.     La tassa e le spese giudiziarie di complessivi fr. 290.- (duecentonovanta) sono a carico dello Stato.

3.     Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

4.     Intimazione a:

-    seduta stante

IM 1

-    per raccomandata

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese               a carico dello Stato,

fr.200.-tassa di giustizia

fr.                             90.-          spese giudiziarie

fr.290.-          totale