Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.91.2013.281
91.2013.282
DAI 2013/260-15112013
DAI 2013/259-15112013
Bellinzona
7 maggio 2014
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare
IM 1
IM 2
visti i decreti daccusa n. DAI 2013/260-15112013 e DAI 2013/259-15112013 del 15 novembre 2013;
preso atto che AINQ 1ritiene
IM 1
prevenuto colpevole di contravvenzione alla LF sui lavoratori distaccati in Svizzera
per avere, il 1° agosto 2013 in via __________ a __________, esercitato unattività lucrativa senza avere notificato la presenza sul territorio svizzero;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dallart. 12 LDist;
perseguito con decreto daccusa del 15 novembre 2013 n. DAI 2013/260-15112013 dellAINQ 1che propone la condanna alla multa di fr. 2'500.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 100.-;
IM 1
prevenuto colpevole di contravvenzione alla LF sui lavoratori distaccati in Svizzera
per avere, il 1° agosto 2013 in __________ a __________, esercitato unattività lucrativa senza avere notificato la presenza sul territorio svizzero;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dallart. 12 LDist;
perseguito con decreto daccusa del 15 novembre 2013 n. DAI 2013/259-15112013 dellUfficio per la sorveglianza del mercato del lavoro, Bellinzona,che propone la condanna alla multa di fr. 2'500.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 100.-;
rilevato che gli imputati chiedono la riduzione delle multe;
richiamati gli art. 12 LDist; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dellodierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia1. IM 1 è autore colpevole di contravvenzione alla LF sui lavoratori distaccati in Svizzera per avere, il 1° agosto 2013 in via __________ a __________, esercitato unattività lucrativa senza avere notificato la presenza sul territorio svizzero.
2. Di conseguenza IM 1 è condannato:
2.1. alla multa di fr. 700.- (settecento);
2.1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 7 (sette) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2.2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 450.- (quattrocentocinquanta) con motivazione scritta e di fr. 150.- (centocinquanta) senza motivazione scritta.
3. IM 2 è autore colpevole di contravvenzione alla LF sui lavoratori distaccati in Svizzera per avere, il 1° agosto 2013 in via __________ a __________, esercitato unattività lucrativa senza avere notificato la presenza sul territorio svizzero.
4. Di conseguenza IM 2 è condannato:
4.1. alla multa di fr. 700.- (settecento);
4.1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 7 (sette) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
4.2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 450.- (quattrocentocinquanta) con motivazione scritta e di fr. 150.- (centocinquanta) senza motivazione scritta.
5. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
6. Intimazione a:
- seduta stante
/I,
- per raccomandata
Il presidente: Il segretario:
Distinta spese a carico di IM 1
fr. 700.- multa
fr.100.-tassa di giustizia
fr. 50.- spese giudiziarie
fr.850.- totale
Distinta spese a carico di IM 2,
fr. 700.- multa
fr. 100.- tassa di giustizia
fr. 50.- spese giudiziarie
fr.850.- totale