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91.2013.279

Uso illecito di un fondo a scopo di posteggio

Ticino · 2014-02-25 · Italiano TI
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Sachverhalt

descritti nel decreto d'accusa n. 35684/306 del 15 novembre 2013.

2.     IM 2 è prosciolto dall’imputazione di uso illecito di un fondo a scopo di posteggio per i fatti descritti nel decreto d'accusa n. 35701/301 del 15 novembre 2013.

3.     La tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 240.- sono a carico dello Stato.

4.     Lo Stato rifonderà a IM 1 e IM 2 un’indennità di fr. 500.- (cinquecento) ciascuno in applicazione dell’art. 429 CPP.

5.     Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

6.     Intimazione a:

-    seduta stante

IM 1 __________ __________,

IM 2

-    per raccomandata

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese               a carico dello Stato,

fr.180.-tassa di giustizia

fr.                             60.-          spese giudiziarie

fr.240.-          totale

Erwägungen (1 Absätze)

E. 2 un’indennità di fr. 500.- (cinquecento) ciascuno in applicazione dell’art. 429 CPP.

5.     Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

6.     Intimazione a:

-    seduta stante

IM 1 __________ __________,

IM 2

-    per raccomandata

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese               a carico dello Stato,

fr.180.-tassa di giustizia

fr.                             60.-          spese giudiziarie

fr.240.-          totale

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.91.2013.279, 91.2013.280

35684/306

35701/301

Bellinzona

25 febbraio 2014

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per giudicare

IM 1IM 1

IM 2IM 2

entrambi difesi da: DI 1

visti                                   i decreti d’accusa n. 35684/306 e n. 35701/301 del 15 novembre 2013;

preso atto                          che la AINQ 1ritiene:

IM 1

autore colpevole di              uso illecito di un fondo a scopo di posteggio

per avere, il __________ a __________, fatto illecitamente uso, allo scopo di posteggiare il veicolo TI __________, di un fondo debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace;

e propone la condanna alla multa di fr. 50.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 30.- e alle spese di fr. 10.-;

IM 2

autore colpevole di              uso illecito di un fondo a scopo di posteggio

per avere, il __________ a __________, fatto illecitamente uso, allo scopo di posteggiare il veicolo TI __________, di un fondo debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace;

e propone la condanna alla multa di fr. 50.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 30.- e alle spese di fr. 10.-;

rilevato                              che il difensore chiede il proscioglimento e il versamento di un’indennità;

richiamati                          gli art. 375bis CPC-TI; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia1.     IM 1 è prosciolto dall’imputazione di uso illecito di un fondo a scopo di posteggio per i fatti descritti nel decreto d'accusa n. 35684/306 del 15 novembre 2013.

2.     IM 2 è prosciolto dall’imputazione di uso illecito di un fondo a scopo di posteggio per i fatti descritti nel decreto d'accusa n. 35701/301 del 15 novembre 2013.

3.     La tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 240.- sono a carico dello Stato.

4.     Lo Stato rifonderà a IM 1 e IM 2 un’indennità di fr. 500.- (cinquecento) ciascuno in applicazione dell’art. 429 CPP.

5.     Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

6.     Intimazione a:

-    seduta stante

IM 1 __________ __________,

IM 2

-    per raccomandata

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese               a carico dello Stato,

fr.180.-tassa di giustizia

fr.                             60.-          spese giudiziarie

fr.240.-          totale