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91.2013.261

Contravvenzione all'Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada; infrazione alle norme della circolazione

Ticino · 2014-01-31 · Italiano TI
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Incarto n.91.2013.261, 91.2013.262

33234/302

33245/310

Bellinzona

31 gennaio 2014

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per giudicare

IM 1IM 1

IM 2IM 2

entrambi difesi da: DI 1

visti                                   i decretî d’accusa n. 33245/310 e 33234/302 del 25 ottobre 2013;

preso atto                          che la AINQ 1ritiene:

IM 1

autore colpevole di              contravvenzione all’Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada,

per avere, il __________ a __________, in qualità di responsabile della ditta __________ SA, autorizzato il proprio collaboratore IM 2, a circolare con l’autofurgone TI __________ trasportando merce pericolosa senza osservare le prescrizioni SDR e segnatamente sprovvisto del documento di trasporto, delle istruzioni scritte e delle marcature delle materie pericolose per l’ambiente richieste sul veicolo e sui colli;

e propone la condanna alla multa di fr. 250.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 80.- e alle spese di fr. 20.-;

e

IM 2

autore colpevole di              infrazione alle norme della circolazione e contravvenzione all’Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada,

per avere, il __________ a __________, circolato con l’autofurgone TI __________, sovraccarico, trasportando merce pericolosa senza osservare le prescrizioni SDR e segnatamente sprovvisto del documento di trasporto, delle istruzioni scritte e delle marcature delle materie pericolose per l’ambiente richieste sul veicolo e sui colli;

e propone la condanna alla multa di fr. 450.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 120.- e alle spese di fr. 30.-;

rilevato                              che il difensore chiede il proscioglimento;

richiamati                          gli art. 19 lett. b) e c) SDR in relazione con gli art. 1 cpv. 2, 4 cpv. 1, 7 cpv. 1, appendice 1: 1.1.3.6.10 SDR; 2 cpv. 2, allegato A: 5.2.1.8, 5.3, 5.4.1, 5.4.3, allegato B: 8.1.2, 8.1.3 ADR; 30 cpv. 4, 103 cpv. 1, 106 cpv. 1 LCStr; 96 cpv. 1 LCStr in relazione con gli art. 9 cpv. 1, 30 cpv. 2 LCStr, 67 ONC; dall’art. 21 lett. c) e d) SDR in relazione con gli art. 1 cpv. 2, 4 cpv. 1, 10 cpv. 1, appendice 1: 1.1.3.6.10 SDR; 2 cpv. 2, allegato A: 5.2.1.8, 5.3, 5.4.1, 5.4.3, allegato B: 8.1.2, 8.1.3 ADR; 30 cpv. 4, 103 cpv. 1, 106 cpv. 1 LCStr; 106 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia1.     IM 1 è autore colpevole di contravvenzione all’Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada per avere, il __________ a __________, in qualità di responsabile della ditta __________ SA, autorizzato il proprio collaboratore IM 2, a circolare con l’autofurgone TI __________ trasportando merce pericolosa senza osservare le prescrizioni SDR e segnatamente sprovvisto del documento di trasporto, delle istruzioni scritte e delle marcature delle materie pericolose per l’ambiente richieste sul veicolo e sui colli.

2.     Di conseguenza IM 1 è condannato:

2.1. alla multa di fr. 250.- (duecentocinquanta);

2.1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

2.2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.- (cinquecento) con motivazione scritta e di fr. 300.- (trecento) senza motivazione scritta.

3.     IM 2 è autore colpevole di infrazione alle norme della circolazione e contravvenzione all’Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada per avere, il __________ a __________, circolato con l’autofurgone TI __________, sovraccarico, trasportando merce pericolosa senza osservare le prescrizioni SDR e segnatamente sprovvisto del documento di trasporto, delle istruzioni scritte e delle marcature delle materie pericolose per l’ambiente richieste sul veicolo e sui colli.

4.     Di conseguenza IM 2 è condannato:

4.1. alla multa di fr. 450.- (quattrocentocinquanta);

3.1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

4.2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 550.- (cinquecentocinquanta) con motivazione scritta e di fr. 350.- (trecentocinquanta) senza motivazione scritta.

5.     Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

6.     Intimazione a:

-    seduta stante

IM 1

IM 2

-    per raccomandata

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese               a carico di IM 1IM 1

fr.                            250.-          multa

fr.230.-.-tassa di giustizia

fr.                             70.-          spese giudiziarie

fr.550.-          totale

Distinta spese               a carico di IM 2,

fr.                            450.-          multa

fr.270.-tassa di giustizia

fr.                             80.-          spese giudiziarie

fr.800.-          totale