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91.2013.249

Contravvenzione alla LF sui lavoratori distaccati in Svizzera (mancata assunzione di impiego)

Ticino · 2014-04-29 · Italiano TI
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Incarto n.91.2013.249

BIL 2013.715

Bellinzona

29 aprile 2014

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare

IM 1

visto                                  il decreto d’accusa n. BIL 2013.715 dell’8 ottobre 2013;

preso atto                          che AINQ 1ritiene l’imputato autore colpevole di

contravvenzione alla LF sui lavoratori distaccati in Svizzera

per aver fornito informazioni false e meglio per avere dichiarato a Bellinzona nell’attestato di notifica n.1'826'063 del 24 giugno 2013 di esercitare sul cantiere di __________ un’attività lucrativa indipendente in contrasto con la documentazione trasmessa dall’Associazione interprofessionale di controllo (AIC), dalla quale risulta che deve essere parificato a un lavoratore dipendente della ____________________ di __________ (mancata assunzione di impiego);

e propone la condanna alla multa di fr. 1'500.-, oltre la tassa di giustizia di fr. 150.-;

rilevato                              che l’imputato chiede la riduzione della sanzione;

richiamati                          gli art. 12 LDist; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia1. IM 1 è autore colpevole di contravvenzione alla LF sui lavoratori distaccati in Svizzera per aver fornito informazioni false e meglio per avere dichiarato a Bellinzona nell’attestato di notifica n.1'826'063 del 24 giugno 2013 di esercitare sul cantiere di Tenero un’attività lucrativa indipendente in contrasto con la documentazione trasmessa dall’Associazione interprofessionale di controllo (AIC), dalla quale risulta che deve essere parificato a un lavoratore dipendente della ditta __________ di __________ (mancata assunzione di impiego).

2.     Di conseguenza  IM 1 è condannato:

2.1. alla multa di fr. 600.- (seicento);

2.1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 6 (sei) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

2.2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 450.- (quattrocentocinquanta) con motivazione scritta e di fr. 150.- (centocinquanta) senza motivazione scritta.

3.     Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

4.     Intimazione a:

-    seduta stante

(I)

Il presidente:                                                                            Il segretario:

Distinta spese               a carico di  IM 1

fr.                            600.-          multa

fr.100.-          tassa di giustizia

fr.                             50.-          spese giudiziarie

fr.750.-          totale