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91.2013.212

Omettere, quale gerente di un affittacamere, di notificare elettronicamente gli ospiti alloggiati

Ticino · 2013-12-13 · Italiano TI
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Incarto n.91.2013.212

5/108

Bellinzona

13 dicembre 2013

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Ivone Ribeiro Lopes in qualità di segretaria per giudicare

IM 1IM 1

visto                                  il decreto d’accusa n. 5/108 del 19 aprile 2013;

preso atto                          che la AINQ 1ritiene l’imputato autore colpevole di

violazione dell’obbligo di notifica

per avere, in qualità di gerente dell’affittacamere __________ a __________, omesso di notificare elettronicamente gli ospiti alloggiati nel periodo __________;

e propone la condanna alla multa di fr. 700.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese di fr. 30.-;

rilevato                              che l’imputato chiede la riduzione della multa;

richiamati                          l’art. 44 Lear in relazione con gli art. 26 Lear, 1, 1a e 5 del Regolamento che disciplina le notifiche degli ospiti alla Polizia dell’11 novembre 2003; 106 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia1.     è autore colpevole di violazione dell’obbligo di notifica per avere, in qualità di gerente dell’affittacamere __________ a __________, omesso di notificare elettronicamente gli ospiti alloggiati nel periodo __________.

2.     Di conseguenza IM 1 è condannato:

2.1. alla multa di fr. 500.- (cinquecento);

2.1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

2.2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 550.- (cinquecentocinquanta) con motivazione scritta e di fr. 250.- (duecentocinquanta) senza motivazione scritta.

3.     Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

4.     Intimazione a:

-    seduta stante

IM 1

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese               a carico di IM 1IM 1

fr.                            500.-          multa

fr.200.-tassa di giustizia

fr.                             50.-          spese giudiziarie

fr.750.-          totale