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91.2012.71

Eccesso di velocità

Ticino · 2012-11-23 · Italiano TI
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Incarto n.91.2012.71

9596/802

Bellinzona

23 novembre 2012

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per giudicare

IM 1

visto                                  il decreto d’accusa n. 9596/802 del 20 aprile 2012;

preso atto                          che la AINQ 1ritiene l’imputato autore colpevole di

infrazione alle norme della circolazione,

per avere in data 14 febbraio 2012 in territorio di __________ alla guida del veicolo TI __________ circolato nell’abitato di __________ a velocità superante i 30 km/h ivi prescritti:

velocità accertata con apparecchio laser: 52 km/h;

velocità punibile dedotta la tolleranza: 49 km/h;

e propone la condanna alla multa di fr. 340.- oltre alla tassa di giustizia difr. 100.- e alle spese di fr. 30.-;

prospettata                        all’imputato in sostituzione dell’imputazione prevista nel decreto d'accusa la seguente infrazione alle norme della circolazione:

“alla guida del veicolo TI __________ ha circolato il 14 febbraio 2012 nell’abitato di __________ a velocità inadeguata, entrando in una zona 30 a velocità superiore”;

reato previsto dall’art. 90 cifra 1 LCStr in relazione con l’art. 32 cpv. 1 LCStr;

rilevato                              che l’imputato prende atto della modifica dell’imputazione e non ha nulla di particolare da dire in merito, rileva tuttavia di avere frenato subito dopo essere entrato nella zona 30, tant’è che si è fermato prima del passaggio pedonale per lasciare attraversare la persona che si vede sulla fotografia agli atti;

richiamati                          gli art. 90 cifra 1 LCStr in relazione con l’art. 32 cpv. 1 LCstr; 106 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia1.     IM 1 è autore colpevole di infrazione alle norme della circolazione, per avere alla guida del veicolo TI __________ circolato il 14 febbraio 2012 nell’abitato di __________ a velocità inadeguata, entrando in una zona 30 a velocità superiore.

2.     Di conseguenza  IM 1 è condannato:

2.1. alla multa di fr. 150.- (centocinquanta);

2.1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

2.2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 530.- (cinquecentotrenta) con motivazione scritta e di fr. 130.- (centotrenta) senza motivazione scritta.

3.     Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

4.     Intimazione a:

-    seduta stante

-    per raccomandata

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese               a carico di  IM 1

fr.                            150.-          multa

fr.50.-tassa di giustizia

fr.                             80.-          spese giudiziarie

fr.280.-          totale