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91.2012.54

Contravvenzione della LF contro il lavoro nero

Ticino · 2012-10-26 · Italiano TI
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Incarto n.91.2012.54

LLN-2012-008

Bellinzona

26 ottobre 2012

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Carolina Brusco in qualità di segertaria per giudicare

IM 1

difesa da:   DI 1

visto                                  il decreto d’accusa n. LLN-2012-008 del 15 marzo 2012;

preso atto                          che AINQ 1ritiene l’imputata autrice colpevole di

contravvenzione della LF contro il lavoro nero

per aver violato l’obbligo di fornire agli organi competenti le informazioni e i documenti che provino l’osservanza degli obblighi di annuncio e di autorizzazione conformemente al diritto in materia di assicurazioni sociali, stranieri e imposte alla fonte;

e propone la condanna alla multa di fr. 3'300.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 100.-;

rilevato                              che il difensore chiede in via principale il proscioglimento e in via subordinata una massiccia riduzione della multa;

richiamati                          gli art. 18 LLN; 106 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia1.     IM 1 è autrice colpevole di contravvenzione della LF contro il lavoro nero per avere violato ad __________ tra gennaio e febbraio 2012 l’obbligo di fornire agli organi competenti le informazioni e i documenti che provino l’osservanza degli obblighi di annuncio e di autorizzazione conformemente al diritto in materia di assicurazioni sociali, stranieri e imposte alla fonte.

2.     Di conseguenza  IM 1 è condannata:

2.1. alla multa di fr. 800.- (ottocento);

2.1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 8 (otto) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

2.2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 550.- (cinquecentocinquanta) con motivazione scritta e di fr. 150.- (centocinquanta) senza motivazione scritta.

3.     Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

4.     Intimazione a:

-    seduta stante

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese               a carico di  IM 1

fr.                            800.-          multa

fr.100.-tassa di giustizia

fr.                             50.-          spese giudiziarie

fr.950.-          totale