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91.2012.51

Contravvenzione alla Legge sulla pesca e sulla protezione dei pesci e dei gamberi indigeni

Ticino · 2012-09-28 · Italiano TI
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Incarto n.91.2012.51

6/303

Bellinzona

28 settembre 2012

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per giudicare

IM 1

(difensore:,)

visto                                  il decreto d’accusa n. 6/303 del 20 gennaio 2012;

preso atto                          che la AINQ 1ritiene l’imputato autore colpevole di

contravvenzione alla Legge sulla pesca e sulla protezione dei pesci e dei gamberi indigeni

per avere in data 2 - 4 dicembre 2011 sulle acque del __________, nel Comune di __________, posato una rete da fondo omettendo di levarla il giorno seguente lasciandola in posa al sabato e alla domenica (posa: venerdì 2 dicembre 2011, levata: pomeriggio 4 dicembre 2011);

e propone la condanna alla multa di fr. 200.- oltre alla tassa di giustizia difr. 20.-;

rilevato                              che il difensore chiede il proscioglimento;

richiamati                          gli art. 32 LCP in relazione agli art. 4 cpv. 3, allegato 2 art. 2 cpv. 3 RALCP; 106 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia1.     IM 1 è autore colpevole di contravvenzione alla Legge sulla pesca e sulla protezione dei pesci e dei gamberi indigeni per avere in data 2 - 4 dicembre 2011 sulle acque del __________, nel Comune di __________, posato una rete da fondo omettendo di levarla il giorno seguente lasciandola in posa al sabato e alla domenica (posa: venerdì 2 dicembre 2011, levata: pomeriggio 4 dicembre 2011).

2.     Di conseguenza  IM 1 è condannato:

2.1. alla multa di fr. 200.- (duecento);

2.1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

2.2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 620.- (seicentoventi) con motivazione scritta e di fr. 220.- (duecentoventi) senza motivazione scritta.

3.     Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

4.     Intimazione a:

-    seduta stante

,

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese               a carico di  IM 1

fr.200.-          multa

fr.                           170.-          tassa di giustizia

fr.                             50.-          spese giudiziarie

fr.420.-          totale