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91.2012.49

Infrazione alle norme della circolazione

Ticino · 2012-10-04 · Italiano TI
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 4 ottobre 2012

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per giudicare

IM 1

difeso da:   DI 1

visto                                  il decreto d’accusa n. 6919/806 del

E. 9 marzo 2012;

preso atto                          che la AINQ 1ritiene l’imputato autore colpevole di

infrazione alle norme della circolazione

per avere, il 19 dicembre 2011 in territorio di __________, alla guida del motoveicolo TI __________ circolato a velocità eccessiva (dichiarata di circa 70 - 75 Km/h nonostante il vigente limite a 50 Km/h), per cui dopo aver oltrepassato un dosso perdeva la padronanza di guida spostandosi a destra e collidendo con il cordolo del marciapiedi, un muro e rispettiva ringhiera ivi presenti. Inoltre non indossava in modo corretto il casco di protezione;

e propone la condanna alla multa di fr. 500.- oltre alla tassa di giustizia difr. 120.- e alle spese di fr. 80.-.

rilevato                              che il difensore chiede in via principale il proscioglimento da tutti i capi di imputazione e in via subordinata limitatamente alle imputazioni di velocità eccessiva e di perdita di padronanza;

richiamati                          gli art. 90 cifra 1 LCStr in relazione con gli art. 3, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1, 32, 57 cpv. 5 lett. b, 103 cpv. 1, 106 cpv. 1 LCStr, 3 cpv. 1, 3b cpv. 1, 4 cpv. 1, 4a cpv. 1 lett. a, 96 ONC, 22 cpv. 1 OSStr; 106 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia1.     IM 1 è autore colpevole di infrazione alle norme della circolazione per avere circolato il 19 dicembre 2011 in territorio di Agno alla guida del motoveicolo TI 53172 senza indossare in modo corretto il casco di protezione.

2.     Di conseguenza  IM 1 è condannato:

2.1. alla multa di fr. 60.- (sessanta);

2.1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 1 (uno) giorno (art. 106 cpv. 2 CP).

2.2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.- (quattrocento) con motivazione scritta e senza né tasse né spese senza motivazione scritta.

3.     Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro

E. 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

4.     Intimazione a:

-    seduta stante

-    per raccomandata

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese               a carico di  IM 1

fr.                             60.-          multa

fr.60.-          totale

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.91.2012.49

6919/806

Bellinzona

4 ottobre 2012

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per giudicare

IM 1

difeso da:   DI 1

visto                                  il decreto d’accusa n. 6919/806 del 9 marzo 2012;

preso atto                          che la AINQ 1ritiene l’imputato autore colpevole di

infrazione alle norme della circolazione

per avere, il 19 dicembre 2011 in territorio di __________, alla guida del motoveicolo TI __________ circolato a velocità eccessiva (dichiarata di circa 70 - 75 Km/h nonostante il vigente limite a 50 Km/h), per cui dopo aver oltrepassato un dosso perdeva la padronanza di guida spostandosi a destra e collidendo con il cordolo del marciapiedi, un muro e rispettiva ringhiera ivi presenti. Inoltre non indossava in modo corretto il casco di protezione;

e propone la condanna alla multa di fr. 500.- oltre alla tassa di giustizia difr. 120.- e alle spese di fr. 80.-.

rilevato                              che il difensore chiede in via principale il proscioglimento da tutti i capi di imputazione e in via subordinata limitatamente alle imputazioni di velocità eccessiva e di perdita di padronanza;

richiamati                          gli art. 90 cifra 1 LCStr in relazione con gli art. 3, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1, 32, 57 cpv. 5 lett. b, 103 cpv. 1, 106 cpv. 1 LCStr, 3 cpv. 1, 3b cpv. 1, 4 cpv. 1, 4a cpv. 1 lett. a, 96 ONC, 22 cpv. 1 OSStr; 106 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia1.     IM 1 è autore colpevole di infrazione alle norme della circolazione per avere circolato il 19 dicembre 2011 in territorio di Agno alla guida del motoveicolo TI 53172 senza indossare in modo corretto il casco di protezione.

2.     Di conseguenza  IM 1 è condannato:

2.1. alla multa di fr. 60.- (sessanta);

2.1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 1 (uno) giorno (art. 106 cpv. 2 CP).

2.2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.- (quattrocento) con motivazione scritta e senza né tasse né spese senza motivazione scritta.

3.     Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

4.     Intimazione a:

-    seduta stante

-    per raccomandata

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese               a carico di  IM 1

fr.                             60.-          multa

fr.60.-          totale