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91.2012.22

Uso illecito di un fondo a scopo di posteggio

Ticino · 2012-09-19 · Italiano TI
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Sachverhalt

descritti nel decreto d'accusa n. 1614/807 della Sezione della circolazione.

2.     La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 240.- (duecentoquaranta) sono a carico dello Stato.

3.     Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

4.     Intimazione a:

-    seduta stante

-    per raccomandata

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese               a carico dello Stato,

fr.180.-tassa di giustizia

fr.                             60.-          spese giudiziarie

fr.240.-          totale

Erwägungen (1 Absätze)

E. 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

4.     Intimazione a:

-    seduta stante

-    per raccomandata

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese               a carico dello Stato,

fr.180.-tassa di giustizia

fr.                             60.-          spese giudiziarie

fr.240.-          totale

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.91.2012.22

1614/807

Bellinzona

19 settembre 2012

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per giudicare

IM 1

visto                                  il decreto d’accusa n. 1614/807 del 13 gennaio 2012;

preso atto                          che la AINQ 1ritiene l’imputato autore colpevole di

uso illecito di un fondo a scopo di posteggio

per avere, il 29 ottobre 2011 a __________, illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo TI __________, di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace;

e propone la condanna alla multa di fr. 50.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 30.- e alle spese di fr. 10.-.

rilevato                              che l’imputato chiede il proscioglimento;

richiamati                          gli art. 375bis CPC-TI; 258 CPC; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia1.     IM 1 è prosciolto dall’imputazione di uso illecito di un fondo a scopo di posteggio per i fatti descritti nel decreto d'accusa n. 1614/807 della Sezione della circolazione.

2.     La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 240.- (duecentoquaranta) sono a carico dello Stato.

3.     Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

4.     Intimazione a:

-    seduta stante

-    per raccomandata

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese               a carico dello Stato,

fr.180.-tassa di giustizia

fr.                             60.-          spese giudiziarie

fr.240.-          totale