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91.2012.118

Infrazione alle norme della circolazione

Ticino · 2013-02-18 · Italiano TI
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Incarto n.91.2012.118

19385/805

Bellinzona

18 febbraio 2013

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Ivone Ribeiro Lopes in qualità di segretaria per giudicare

IM 1

visto                                  il decreto d’accusa n. 19385/805 del 6 luglio 2012;

preso atto                          che la AINQ 1ritiene l’imputato autore colpevole di

infrazione alle norme della circolazione

per avere, in data 11 aprile 2012 in territorio di __________, alla guida della vettura TI __________, effettuato ripetuti cambi di direzione omettendo di esporre l’indicatore di direzione,

per non avere osservato due segnali indicanti rispettivamente “divieto di circolazione” e “divieto d’accesso”,

per avere circolato a velocità inadeguata e prodotto rumore evitabile per l’uso irrazionale del motore;

e propone la condanna alla multa di fr. 400.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 100.- e alle spese di fr. 30.-;

rilevato                              che l’imputato chiede il proscioglimento;

richiamati                          gli art. 90 cifra 1 LCStr in relazione con gli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv. 1, 39 cpv. 1, 42 cpv. 1 LCStr, 4cpv. 1, 28 cpv. 1, 33 ONC, 18 cpv. 1 e 3 OSStr; 80 segg.; 84 segg.; 348 segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia1.     IM 1 è autore colpevole di infrazione alle norme della circolazione

per avere, in data 11 aprile 2012 in territorio di __________, alla guida della vettura TI __________, effettuato ripetuti cambi di direzione omettendo di esporre l’indicatore di direzione,

per non avere osservato due segnali indicanti rispettivamente “divieto di circolazione” e “divieto d’accesso”,

per avere circolato a velocità inadeguata e prodotto rumore evitabile per l’uso irrazionale del motore.

2.     Di conseguenza IM 1 è condannato:

2.1. alla multa di fr. 400.- (quattrocento);

2.1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

2.2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziari di complessvi fr. 730.- (settecentotrenta) con motivazione scritta e di fr. 330.- (trecentotrenta) senza motivazione scritta.

3.     Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

4.     Intimazione a:

-    seduta stante

-    per raccomandata

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese                    a carico di  IM 1

fr.                       400.-          multa

fr.250.-tassa di giustizia

fr.                         80.-          spese giudiziarie

fr.730.-          totale