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Incarto n.91.2011.90
6816/203
Bellinzona
13 settembre 2011
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Giovanna Chiesi in qualità di segretaria per giudicare
IM 1
visto il decreto daccusa n. 6816/203 del 18 febbraio 2011;
preso atto che AINQ 1ritiene limputato autore colpevole di
infrazione alle norme della circolazione
per avere posteggiato il 15 ottobre 2010 a __________ il veicolo GR__________ fuori dai posti delimitati;
e propone la condanna alla multa di fr. 40.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-;
rilevato che imputato sostiene che la procedura è viziata;
richiamati gli art. 90 cifra 1 LCStr in relazione con gli art. 3, 27 LCstr; 79 cpv. 1,1bis, 1ter OSStr; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dellodierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia1. IM 1 è autore colpevole di infrazione alle norme della circolazione per avere posteggiato il 15 ottobre 2010 a __________ il veicolo GR __________ fuori dai posti delimitati.
2. Di conseguenza IM 1 è condannato:
2.1. alla multa di fr. 40.- (quaranta), con lavvertenza che in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in giorni 1 (uno).
3. Non si prelevano né tasse né spese.
4. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
5. Intimazione a:
- seduta stante
- per raccomandata
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di IM 1
fr. 40.- multa
fr.40.- totale