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91.2011.83

Omettere di esporre all'interno e all'esterno del bar il listino prezzi dei cibi e delle bevande, non mettere a disposizione della clientela almeno tre bevande analcoliche ad un prezzo inferiore, per la medesima quantità, di quello della bevanda alcolica più economic

Ticino · 2011-09-09 · Italiano TI
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Incarto n.91.2011.83

41/703

Bellinzona

9 settembre 2011

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con __________ in qualità di segretaria per giudicare

IM 1

visto                                  il decreto d’accusa n. 41/703 del 11 marzo 2011;

preso atto                          che la AINQ 1ritiene l’imputato autore colpevole di

contravvenzione alla Legge cantonale sugli esercizi pubblici

per avere omesso di esporre, all’interno e all’esterno dello “__________” a __________, il listino prezzi dei cibi e delle bevande e non avere messo a disposizione della clientela almeno tre bevande analcoliche ad un prezzo inferiore, per la medesima quantità, di quello della bevanda alcolica più economica;

e propone la condanna alla multa di fr. 400.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 80.- e alle spese di fr. 30.-;

rilevato                              che l’imputato chiede il proscioglimento;

richiamati                          gli art. 66 Les pubb in relazione con gli art. 51 e 61 Les pubb, 105 e 109 RLes pubb; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia1.     IM 1 è autore colpevole di contravvenzione alla Legge cantonale sugli esercizi pubblici per avere omesso di esporre, all’interno e all’esterno dello “__________” a __________ il listino prezzi dei cibi e delle bevande.

2.     Di conseguenza IM 1 è condannato:

2.1.  alla multa di fr. 50.- (cinquanta) con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 1 (uno) giorno;

2.2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 250.- (duecentocinquanta) con motivazione scritta e di fr. 50.- (cinquanta) senza motivazione scritta.

3.     Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

4.     Intimazione a:

-    seduta stante

-    per raccomandata

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese               a carico di IM 1

fr.                             50.-          multa

fr.30.-tassa di giustizia

fr.                             20.-          spese giudiziarie

fr.100.-          totale