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91.2011.197

Contravvenzione alla Legge cantonale sulla pesca

Ticino · 2012-06-06 · Italiano TI
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Incarto n.91.2011.197

45/805

Bellinzona

6 giugno 2012

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per giudicare

difeso da:   DI 1

visto                                  il decreto d’accusa n. 45/805 del 27 maggio 2011;

preso atto                          che la AINQ 1,ritiene l’imputato autore colpevole di

contravvenzione alla Legge cantonale sulla pesca

per avere in data 12 aprile 2011 nelle acque del lago __________, in territorio del Comune di __________, esercitato la pesca dalla barca, TI __________, ancorando tre reti da posta congiunte (tesa), maglia 35, nel periodo del divieto del luccio, su un fondale con profondità inferiore a 20 metri (12 metri), catturando 1 trota lacustre (50 cm) e 30 gardon;

e propone la condanna alla multa di fr. 150.-, oltre alla tassa di giustizia difr. 20.- e al risarcimento di fr. 30.-;

rilevato                              che il difensore chiede il proscioglimento;

richiamati                          gli art. 32 LCP in relazione con gli art. 35 LCP, 6 cpv. 1 RALCP, Allegato 1: art. 1 cpv. 1, art. 3 cpv. 1 Tabella 1 punto 2.4; 106 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia1.     IM 1 è autore colpevole di contravvenzione alla Legge cantonale sulla pesca per avere in data 12 aprile 2011 nelle acque del lago __________, in territorio del Comune di __________, esercitato la pesca dalla barca, TI 11988, ancorando tre reti da posta congiunte (tesa), maglia 35, nel periodo del divieto del luccio, su un fondale con profondità inferiore a 20 metri (12 metri), catturando 1 trota lacustre (50 cm) e 30 gardon.

2.     Di conseguenza  IM 1 è condannato:

2.1. alla multa di fr. 150.- (centocinquanta);

2.1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

2.2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 620.- (seicentoventi) con motivazione scritta e di fr. 220.- (duecentoventi) senza motivazione scritta.

2.3.  al pagamento di fr. 30.- (trenta) come risarcimento del danno.

3.     Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

4.     Intimazione a:

-    seduta stante

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese               a carico di  IM 1

fr.                            150.-          multa

fr.170.-tassa di giustizia

fr.                             50.-          spese giudiziarie

fr.                             30.-          risarcimento

fr.400.-          totale