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91.2011.169

Eccesso di velocità

Ticino · 2012-05-23 · Italiano TI
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Incarto n.91.2011.169

31689/205

Bellinzona

23 maggio 2012

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per giudicare

IM 1

difeso da:  DI 1,

visto                                  il decreto d’accusa n. 31689/205 del 28 ottobre 2011;

preso atto                          che la AINQ 1ritiene l’imputato autore colpevole di

infrazione alle norme della circolazione

per avere, alla guida del veicolo TI __________, circolato il 28 maggio 2011 nell’abitato di __________ a velocità superante i 50 km/h ivi prescritti:

Velocità accertata con apparecchio radar: 73 km/h.

Velocità punibile dedotta la tolleranza: 68 km/h.

e propone la condanna alla multa di fr. 340.- oltre alla tassa di giustizia difr. 80.- e alle spese di fr. 30.-;

rilevato                              che il difensore chiede il proscioglimento in applicazione del principioin dubio pro reo;

richiamati                          gli art. 90 cifra 1 LCStr in relazione con gli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 LCStr, 4a cpv. 1 lett. a ONC, 22 cpv. 1 OSStr; 106 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia1.     IM 1 è autore colpevole di infrazione alle norme della circolazione per avere, alla guida del veicolo TI __________, circolato il 28 maggio 2011 nell’abitato di __________ a velocità superante i 50 km/h ivi prescritti:

Velocità accertata con apparecchio radar: 73 km/h.

Velocità punibile dedotta la tolleranza: 68 km/h.

2.     Di conseguenza IM 1 è condannato:

2.1. alla multa di fr. 340.- (trecentoquaranta);

2.1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

2.2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 710.- (settecentodieci) con motivazione scritta e di fr. 410.- (quattrocentodieci) senza motivazione scritta.

3.     Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

4.     Intimazione a:

-    seduta stante

Avv. Andrea Domine

-    per raccomandata

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese               a carico di  IM 1

fr.340.-          multa

fr.                           330.-          tassa di giustizia

fr.                             80.-          spese giudiziarie

fr.750.-          totale