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91.2011.137

Taglio d'alberi, senza autorizzazione da parte dell'Autorità forestale

Ticino · 2012-02-15 · Italiano TI
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Incarto n.91.2011.137

1414/904

Bellinzona

15 febbraio 2012

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per giudicare

IM 1

difeso da:   DI 1

visto                                  il decreto d’accusa n. 1414/904 del 24 agosto 2011;

preso atto                          che la AINQ 1ritiene l’imputato autore colpevole di

contravvenzione alla Legge federale sulle foreste

per avere, nel corso del 2011, presumibilmente durante il mese di aprile, abbattuto 98 alberi sui fondi n. __________ e __________ RFD di __________ in località “__________” (mappale n. __________ di proprietà del denunciato e n. __________ del Patriziato di __________), senza alcuna autorizzazione da parte dell’Autorità forestale, per un volume stimato di almeno 42.2 mc di legname;

e propone la condanna alla multa di fr. 5'064.- oltre alla tassa di giustizia difr. 500.-;

rilevato                              che il difensore chiede un’adeguata riduzione della multa;

richiamati                          gli art. 43 cpv. 1 lett. e LFo, 106 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia1.     IM 1 è autore colpevole di contravvenzione alla LF sulle foreste per avere, nel corso del 2011, presumibilmente durante il mese di aprile, abbattuto 98 alberi sui fondi n. __________ e __________ RFD di __________ in località “__________” (mappale n. __________ di proprietà del denunciato e n. __________ del Patriziato di __________), senza alcuna autorizzazione da parte dell’Autorità forestale, per un volume stimato di almeno 42.2 mc di legname.

2.     Di conseguenza  IM 1 è condannato:

2.1. alla multa di fr. 3'000.- (tremila);

2.1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 30 (trenta) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

2.2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 900.- (novecento) con motivazione scritta e di fr. 500.- (cinquecento) senza motivazione scritta.

3.     Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

4.     Intimazione a:

-    seduta stante

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese               a carico di  IM 1

fr.                         3'000.-          multa

fr.400.-tassa di giustizia

fr.                            100.-          spese giudiziarie

fr.3'500.-          totale