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91.2011.129

Utilizzazione dannosa e transito con veicoli a motore in area boschiva senza autorizzazione dell'autorità forestale

Ticino · 2012-02-01 · Italiano TI
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Incarto n.91.2011.129

1400/990

Bellinzona

1 febbraio 2012

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per giudicare

IM 1

difeso da:   DI 1

visto                                  il decreto d’accusa n. 1400/990 del 31 agosto 2011;

preso atto                          che la AINQ 1ritiene l’imputato autore colpevole di

contravvenzione alla LF sulle foreste

per avere, nel corso della primavera del 2010, dato seguito ad un’utilizzazione dannosa ed essere transitato con veicoli a motore in area boschiva sui mappali n. __________ e __________ RFD di __________ (di sua proprietà e di proprietà del Patriziato di __________), senza alcuna autorizzazione da parte dell’Autorità forestale;

e propone la condanna alla multa di fr. 4'880.- oltre alla tassa di giustizia difr. 200.-;

rilevato                              che il difensore chiede la riduzione della multa, che deve essere commisurata al grado di colpevolezza e alle condizioni dell’imputato e deve essere inflitta solo per le utilizzazioni del bosco effettivamente dannose;

richiamati                          gli art. 43 cpv. 1 lett. d LFo in relazione con gli art. 15, 16 cpv. 1 LFo, 13, 14 cpv. 1 LCFo, 21 lett. b e lett. c, 22 cpv. 1 RLCFo; 106 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia1.     IM 1 è autore colpevole di contravvenzione alla LF sulle foreste per avere, nel corso della primavera del 2010, dato seguito ad un’utilizzazione dannosa ed essere transitato con veicoli a motore in area boschiva sui mappali n. __________ e __________ RFD di __________ (di sua proprietà e di proprietà del Patriziato di __________), senza alcuna autorizzazione da parte dell’Autorità forestale.

2.     Di conseguenza  IM 1 è condannato:

2.1. alla multa di fr. 2'200.- (duemiladuecento);

2.1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 22 (ventidue) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

2.2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 700.- (settecento) con motivazione scritta e di fr. 300.- (trecento) senza motivazione scritta.

3.     Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

4.     Intimazione a:

-    seduta stante

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese               a carico di  IM 1

fr.                         2'200.-          multa

fr.250.-tassa di giustizia

fr.                             50.-          spese giudiziarie

fr.2'500.-          totale