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Incarto n.91.2011.129
1400/990
Bellinzona
1 febbraio 2012
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per giudicare
IM 1
difeso da: DI 1
visto il decreto daccusa n. 1400/990 del 31 agosto 2011;
preso atto che la AINQ 1ritiene limputato autore colpevole di
contravvenzione alla LF sulle foreste
per avere, nel corso della primavera del 2010, dato seguito ad unutilizzazione dannosa ed essere transitato con veicoli a motore in area boschiva sui mappali n. __________ e __________ RFD di __________ (di sua proprietà e di proprietà del Patriziato di __________), senza alcuna autorizzazione da parte dellAutorità forestale;
e propone la condanna alla multa di fr. 4'880.- oltre alla tassa di giustizia difr. 200.-;
rilevato che il difensore chiede la riduzione della multa, che deve essere commisurata al grado di colpevolezza e alle condizioni dellimputato e deve essere inflitta solo per le utilizzazioni del bosco effettivamente dannose;
richiamati gli art. 43 cpv. 1 lett. d LFo in relazione con gli art. 15, 16 cpv. 1 LFo, 13, 14 cpv. 1 LCFo, 21 lett. b e lett. c, 22 cpv. 1 RLCFo; 106 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dellodierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia1. IM 1 è autore colpevole di contravvenzione alla LF sulle foreste per avere, nel corso della primavera del 2010, dato seguito ad unutilizzazione dannosa ed essere transitato con veicoli a motore in area boschiva sui mappali n. __________ e __________ RFD di __________ (di sua proprietà e di proprietà del Patriziato di __________), senza alcuna autorizzazione da parte dellAutorità forestale.
2. Di conseguenza IM 1 è condannato:
2.1. alla multa di fr. 2'200.- (duemiladuecento);
2.1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 22 (ventidue) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2.2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 700.- (settecento) con motivazione scritta e di fr. 300.- (trecento) senza motivazione scritta.
3. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
4. Intimazione a:
- seduta stante
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di IM 1
fr. 2'200.- multa
fr.250.-tassa di giustizia
fr. 50.- spese giudiziarie
fr.2'500.- totale