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91.2011.118

Collisione con veicolo sopraggiungente sulla corsia di sinistra; inosservanza dei doveri in caso di infortunio

Ticino · 2012-01-18 · Italiano TI
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Incarto n.91.2011.118

20701/206

Bellinzona

18 gennaio 2012

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per giudicare

IM 1

difeso da:   DI 1

visto                                  il decreto d’accusa n. 20701/206 del 15 luglio 2011;

preso atto                          che la AINQ 1ritiene l’imputato autore colpevole di

infrazione alle norme della circolazione

per avere il 16 aprile 2011 a __________, alla guida della vettura TI __________, circolato sulla corsia di destra di una strada a due corsie e, senza prestare la dovuta attenzione, essersi spostato sulla corsia di sinistra entrando in collisione con un veicolo che circolava su quest’ultima; in seguito si allontanava omettendo di osservare i doveri imposti dalla legge in caso di incidente;

e propone la condanna alla multa di fr. 300.- oltre alla tassa di giustizia difr. 60.- e alle spese di fr. 70.-;

rilevato                              che il difensore chiede il proscioglimento;

richiamati                          gli art. 90 cifra 1 LCStr in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 34 cpv. 3, 44 cpv. 1, 51 cpv. 1 e 3 LCStr; 3 cpv. 1 ONC; 106 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia1.     IM 1 è autore colpevole di infrazione alle norme della circolazione per avere il 16 aprile 2011 a __________, alla guida della vettura TI __________, circolato sulla corsia di destra di una strada a due corsie e, senza prestare la dovuta attenzione, essersi spostato sulla corsia di sinistra entrando in collisione con un veicolo che circolava su quest’ultima.

2.     Di conseguenza  IM 1 è condannato:

2.1. alla multa di fr. 100.- (cento);

2.1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 1 (uno) giorno (art. 106 cpv. 2 CP).

2.2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.- (cinquecento) con motivazione scritta e di fr. 200.- (duecento) senza motivazione scritta.

3.     Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

4.     Intimazione a:

-    seduta stante

-    per raccomandata

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese               a carico di  IM 1

fr.100.-          multa

fr.                           100.-          tassa di giustizia

fr.                            100.-          spese giudiziarie

fr.300.-          totale