Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarti n.a. 90.2025.2
b. 90.2025.3
c. 90.2025.4
d. 90.2025.5
Lugano
20 marzo 2026
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente,
Matea Pessina, Fulvio Campello
cancelliera:
Laura Bruseghini
a.
b.
c.
d.
RI 1
RI 3
patrocinata da: PR 3
RI 2
patrocinata da: PR 3
RI 4
patrocinata da: PR 3
contro
la risoluzione del 4 novembre 2024 (n. 31329) con cui il Municipio del Comune di Lumino ha adottato la zona di pianificazione per la zona per la produzione di beni AR;
3.6. Ferme queste premesse, nella fattispecie non è data di vedere la presenza di un manifesto interesse pubblico atto a giustificare una modifica del piano e quindi l'avversata misura a distanza di soli due anni e mezzo dalla sua entrata in vigore. I contenuti dell'art. 24 RE si rivelano infatti del tutto congruenti con le finalità perseguite con la variante di adattamento alla LST.
Anzitutto, sebbene il Rapporto indichi che non si era trattata di una revisione, bensì di un adeguamento formale, i contenuti della zona AR sono stati esaminati, valutati approfonditamente (cfr. anche note a piè di pagina sopra riportate) e adattati alla LST. L'assenzanella norma di un riferimento specifico alle attività artigianali è da ricondurre al fatto che con il suo adeguamento alla LST del 2022 questa nozione è stata sostituita con quella di attività per la produzione di beni conformemente a quanto disposto dagli art. 20 cpv. 2 LST e 27 II cpv. 1 RLST (cfr. considerando che precede). Nozione che, contrariamente a quanto pretende il Comune, non è affatto generica, in quanto la sua portata è definita chiaramente nel RE stesso (cfr. art. 6 n. 33) e a pag. 13 della linea guida cantonale citata, su cui l'ente pianificante si è basato nel 2022 per riformulare la norma. Essa racchiude tutte le attività produttive del settore secondario dell'economia con l'impiego di risorse di personale e infrastrutturali (artigianato e industria). Quanto alla volontà del Municipio di permettere l'insediamento in zona AR di attività legate alla realtà economica locale e regionale, contrariamente a quanto indicato a pag. 3 della scheda, come visto, tale aspetto non era contemplato nemmeno dall'art. 44 vNAPR approvato nel 1995 che il Comune vorrebbe riconfermare rivedendo i contenuti dell'art. 24 RE. Lo stesso vale per le attività per la produzione di servizi, che il Comune in sede di risposta riferisce di voler integrare in zona AR.
Per questi motivi,
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente La cancelliera