Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 LPAmm) e sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Ai fini della presente vertenza, la situazione dei luoghi emerge con sufficiente chiarezza dai piani e dalle fotografie contenute nel Rapporto agli atti, integrati dalle vedute aeree di Swisstopo (www.map.geo.admin.ch) e dalle viste Google (www.google.ch/maps; cfr. al riguardo STF 1C_382/2015 del 22 aprile 2016 consid. 6.5, 1C_138/2014 del 3 ottobre 2014 consid. 2.3, 1C_326/2011 del 22 marzo 2012 consid. 2.1).
2. 2.1. Giusta l'art. 75 della Costituzione federale della Confedera-zione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), i cantoni devono allestire dei piani d'azzonamento per assicurare un'appropriata e parsimoniosa utilizzazione del suolo e un ordinato insediamento del territorio. A livello legislativo l'obbligo di pianificare è codificato all'art. 2 LPT. Secondo quest'ultima legge la pianificazione deve avere luogo in diverse tappe: pianificazione direttrice, pianificazione dell'utilizzazione e procedura del permesso di costruzione. Esse stanno in reciproco rapporto e formano un tutto coerente, di cui ogni parte adempie una specifica funzione. I piani d'utilizzazione
- nel nostro Cantone chiamati piani regolatori a livello comunale (art. 18 segg. LST) - disciplinano l'uso ammissibile del suolo (art. 14 cpv. 1 LPT). Essi devono delimitare, in primo luogo, le zone edificabili, agricole e protette (art. 14 cpv. 2 LPT). 2.2. 2.2.1. Secondo l'art. 15 vLPT nel tenore in vigore sino al 30 aprile 2014, le zone edificabili comprendevano i terreni idonei all'edificazione che erano già stati edificati in larga misura (lett. a) e quelli prevedibilmente necessari e urbanizzati entro 15 anni (lett. b). Di massima, un terreno che adempiva queste esigenze andava attributo alla zona edificabile a meno che, dopo una ponderazione globale di tutti gli interessi pubblici e privati in causa, effettuata alla luce dei principi e degli scopi della pianificazione territoriale ancorati agli art. 1 e 3 LPT, dovesse essere incluso, parzialmente o totalmente, nel territorio fuori della zona edificabile (RtiD I-2017 n. 45 consid. 3.1). I criteri posti dall'art. 15 vLPT per l'assegnazione di un terreno alla zona edificabile non avevano pertanto un valore assoluto, ma una portata relativa. Al pari di quelli sanciti agli art. 1 e 3 LPT, questi criteri rappresentavano piuttosto degli obiettivi, degli strumenti di valutazione, che - ancorché soddisfatti - non conducevano necessariamente all'attribuzione del terreno interessato alla zona fabbricabile, ma dovevano ancora essere congruamente soppesati e confrontati con tutti gli altri (cfr. DTF 122 II 455 consid. 4a, 122 II 326 consid. 6a ; STF 1P.37/2003 e 1P.43/2003 del 12 settembre 2003 consid. 4.4.1; Bernhard Waldmann/Peter Hänni , Raumplanungsgesetz, Berna 2006 , n. 1 e 8 ad art. 15; Alexandre Flückiger/Stéphane Grodecki , Commentario LPT, n. 40-47 ad art. 15; Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert , Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berna 2001, n. 314). 2.2.2. Il 1° maggio 2014 è entrata in vigore la revisione parziale della LPT del 15 giugno 2012. Il nuovo testo dell'art. 15 LPT stabilisce che le zone edificabili vanno definite in modo da soddisfare il fabbisogno prevedibile per 15 anni (cpv. 1); quelle sovradimensionate devono essere ridotte (cpv. 2). L'ubicazione e le dimensioni delle zone edificabili - prosegue la norma (cpv. 3) - vanno coordinate al di là dei confini comunali, rispettando gli scopi e i principi della pianificazione del territorio; in particolare occorre conservare le superfici per l'avvicendamento delle colture e rispettare la natura e il paesaggio. Il cpv. 4 del medesimo disposto precisa che un terreno può essere assegnato a una zona edificabile se è idoneo all'edificazione (lett. a), sarà prevedibilmente necessario all'edificazione, urbanizzato e edificato entro 15 anni, anche in caso di sfruttamento coerente delle riserve interne d'utilizzazione delle zone edificabili esistenti (lett. b), le superfici coltive non sono frazionate (lett. c), la sua disponibilità è garantita sul piano giuridico (lett. d) e l'assegnazione consente di attuare quanto disposto nel piano direttore (lett. e). 2.2.3. La citata revisione ha dunque inasprito i requisiti necessari per includere nuovi terreni in zona edificabile, al fine di arginare l'espansione disordinata degli insediamenti nel territorio e - grazie a uno sviluppo centripeto più accentuato degli insediamenti - di migliorare la protezione delle superfici coltive; il legislatore ha inoltre posto l'accento sulla funzione dei piani direttori cantonali quali strumenti centrali di controllo e di coordinamento (messaggio concernente la revisione parziale della legge sulla pianificazione del territorio del 20 gennaio 2010, in: FF 2010, 931, cap. 1.3.1). In questo contesto, il nuovo art. 8 a cpv. 1 LPT prevede - tra l'altro - che i piani direttori debbano specificare le dimensioni complessive delle superfici insediative e la loro distribuzione nel cantone. 2.3. 2.3.1. L'art. 38 a LPT, che disciplina il diritto transitorio della modifica della LPT del 15 giugno 2012, impone ai cantoni di adattare i propri piani direttori ai requisiti di cui agli art. 8 e 8 a cpv. 1 LPT entro cinque anni dalla sua entrata in vigore (cpv. 1), ossia entro il 1° maggio 2019. Fino all'approvazione dell'adattamento del piano direttore da parte del Consiglio federale, soggiunge la norma (cpv. 2), i cantoni non possono aumentare la superficie complessiva delle zone edificabili delimitate con decisione passata in giudicato. Scaduto il citato termine quinquennale, la delimitazione di nuove zone non è ammessa finché il piano direttore adattato non consegue la necessaria approvazione da parte del Governo federale (cpv. 3). 2.3.2. L'art. 38 a LPT è concretizzato dall'art. 52 a dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio del del 28 giugno 2000 (OPT; RS 700.1; pure in vigore dal 1° maggio 2014), il cui cpv. 2 dispone che durante il periodo transitorio di cui all'art. 38 a cpv. 2 LPT possono essere approvati azzonamenti soltanto se, dall'entrata in vigore della disposizione, nel cantone viene dezonata almeno la stessa superficie oppure il dezonamento è effettuato nel quadro della stessa decisione (lett. a), sono delimitate zone destinate a utilizzazioni pubbliche nelle quali il cantone pianifica la realizzazione di infrastrutture molto importanti e urgenti (lett. b) oppure sono delimitate altre zone d'importanza cantonale che si rivelano urgentemente necessarie e se, in sede di approvazione di cui all'art. 26 LPT, è stata definita e cautelata la superficie da dezonare; l'obbligo di dezonamento decade se, secondo il piano direttore, non è necessario adempiervi (lett. c). 2.4. 2.4.1. Il 19 ottobre 2022 il Consiglio federale ha approvato gli adattamenti della scheda R6 del piano direttore (Sviluppo degli insediamenti e gestione delle zone edificabili), approvazione che, secondo il Rapporto d'esame dell'Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE del 30 settembre 2022, pag. 31, allegato alla decisione, costituisce un'approvazione ai sensi dell'art. 38 a cpv. 2 LPT. Secondo il Rapporto ( ibidem ) ne consegue che i capoversi 2 e 3 dell'articolo 38a LPT non trovano più applicazione nel Cantone Ticino. La scheda R6 in vigore riprende in sostanza il principio di cui all'art. 38 a cpv. 2 LPT, sancendo che le zone edificabili esistenti vanno sfruttate più efficacemente di quanto fatto fino ad ora, senza ampliarle. Eccezionalmente nuove zone edificabili possono essere delimitate per insediamenti d'interesse pubblico cantonali e sovracomunali, prevedendo un corrispettivo compenso (cfr. capitolo 1. Situazione, problemi, sfide, pag. 2). In particolare al capitolo 3. Misure, pag. 4, la scheda prevede infatti: 3.1 Sfruttare le zone edificabili in vigore
a. Le zone edificabili in vigore non possono essere di principio ampliate e rappresentano il comprensorio insediativo cantonale - pari a 11'203 ha - ai sensi della LPT, riferito al 2050.
b. Sono ammesse modifiche del perimetro delle zone edificabili per rispondere ad esigenze di un miglior uso del territorio. Queste modifiche non devono comportare un aumento complessivo di superfici edificabili e sono pertanto da compensare immediatamente e, se necessario, in misura maggiore rispetto alle modifiche.
c. A titolo eccezionale, il Cantone, in collaborazione con i Comuni, può delimitare nuove zone per insediamenti di preminente interesse cantonale che non concernono la residenza (ad esempio ospedali, servizi di pronto intervento, mirati progetti nei poli di sviluppo economico PSE) che:
- non è possibile o opportuno inserire nelle zone edificabili esistenti;
- richiedono soluzioni praticabili a corto termine. Per questi casi il compenso deve avvenire immediatamente, se necessario, in misura maggiore rispetto alle superfici azzonate. Eventuali nuove zone per il lavoro devono essere conformi alla gestione delle zone per il lavoro secondo l'articolo 30a capoverso 2 OPT.
d. Limitate rettifiche del limite delle zone edificabili, dovute ad esempio ad accertamenti forestali o alla correzione d'imprecisioni nel processo di informatizzazione dei Piani regolatori, non necessitano di compenso. Ai comuni viene quindi impartito il compito di verificare il dimensionamento delle zone edificabili in base all'art. 15 cpv. 1 LPT ( ibidem , misura 3.2. lett. a.), trasmettendo l'esito della verifica alla Sezione dello sviluppo territoriale al più tardi entro 2 anni dall'entrata in vigore della scheda (cap. 4. Compiti, 4.1., pag. 5). 2.4.2. I principi elencati nella scheda R6 del PD non necessitano di trasposizione nella legislazione cantonale. Infatti, l'art. 15 LPT, comprese le condizioni elencate al suo cpv. 4 lett. a-e per assegnare un terreno alla zona edificabile (cfr. supra , consid. 2.2.2), è direttamente applicabile (cfr. DTF 142 II 509 consid. 2.5; Heinz Aemisegger/Samuel Kissling in: Aemisegger/Moor/ Ruch/Tschannen, Praxiskommentar RPG: Nutzungsplanung, Zurigo/Basilea/Ginevra 2016, n. 10 ad art. 15).
3. 3.1. Come esposto in narrativa, la variante ha come oggetto l'attribuzione alla zona edificabile ZE1 di una superficie di complessivi circa 1'350 m
E. 1.1 La modifica di poco conto in esame è stata elaborata in base agli art. 34 e 35 vLST, in vigore fino al 31 dicembre 2021 (cfr. supra, B.d), che permangono applicabili - de lege lata , trattandosi in concreto di un diniego d'approvazione
- in virtù del diritto transitorio (art. 117 cpv. 2 LST). Tuttavia, la previgente normativa non disciplinava i rimedi di diritto contro le decisioni dipartimentali di diniego di approvazione di una variante adottata secondo la procedura semplificata, che veniva resa pubblica solo in caso di approvazione da parte del Dipartimento (cfr. art. 35 cpv. 1 vLST e art. 44 cpv. 1 vRLST). La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è dunque data dall'art. 84 lett. a della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100) e i ricorsi sono tempestivi (art. 68 cpv. 1 LPAmm). Certa è inoltre la legittimazione attiva deRI 4 e dei ricorrenti (art. 65 cpv. 1 LPAmm).
E. 1.2 I ricorsi, ricevibili in ordine, possono essere evasi con un unico giudizio (art. 76 cpv.
E. 2 . Poco importa se sommando ipotetiche rettifiche, "spalmate" su più fondi, del limite della zona edificabile dovute ad accertamento forestale, si potrebbe giungere in teoria alla medesima superficie. 3.2.4. Non muta queste conclusioni l'appello al tempo trascorso in attesa della variante, ciò che giustificherebbe, a detta dei ricorrenti, la sua approvazione senza compenso, qualora la si volesse considerare come un ampliamento della zona edificabile. In primo luogo nella risoluzione d'approvazione del 21 dicembre 2011 il Governo, preso atto dell'esito sostanzialmente positivo dell'esame preliminare in merito all'azzonamento proposto, aveva tuttavia constatato l'assenza di una verifica della sua compatibilità con la legislazione ambientale, retrocedendo gli atti al Comune per definire la destinazione di uso consono alla situazione nel rispetto delle disposizioni dell'OIF e quindi con esito aperto e non "scontato". Ma soprattutto il 1° maggio 2014 è intervenuta una modifica sostanziale delle circostanze a seguito della revisione parziale della LPT descritta in precedenza, di modo che non è dato di vedere quale rimprovero possa essere mosso al Governo sotto questo profilo. 3.3. In conclusione, alla luce di quanto sinora esposto, comportando un'estensione della zona edificabile, la modifica in parola non poteva essere approvata già solo perché non compensata validamente con una superficie edificabile equivalente.
E. 4 I ricorsi sono dunque respinti. La tassa di giudizio segue la soccombenza, ritenuto che RI 4 ne va esente (art. 47 cpv. 1 e 6 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm). Per questi motivi, decide:
1. I ricorsi sono respinti .
2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico di RI 1, RI 2 e RI 3, che già l'hanno anticipata.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo La presidente La cancelliera
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarti n.a. 90.2023.17
b. 90.2023.18
Lugano
4 febbraio 2025
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente,
Matea Pessina, Fulvio Campello
cancelliera:
Laura Bruseghini
a.
b.
del 15 giugno 2023 di
RI 1 e RI 2
RI 3
contro
la risoluzione del 17 maggio 2023 (n. 2450) con cui il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa deRI 4 avverso la decisione del 25 agosto 2021 del Dipartimento del territorio di non approvare la modifica di poco conto del piano regolatore di Cureglia concernente i mapp. 258 e 259;
Per questi motivi,
Per il Tribunale cantonale amministrativo
La presidente La cancelliera