Erwägungen (1 Absätze)
E. 39 cpv. 3 del suo regolamento del 20 dicembre 2011 (RLst; RL 701.110); che al p.to 4.2. del dispositivo, recante il titolo Pubblicazione e notificazione, esso ha pure disposto il deposito della risoluzione impugnata nella sua versione integrale presso la Cancelleria comunale fino a decorrenza del termine di ricorso; che per quanto attiene ai Rimedi di diritto il Governo ha indicato al p.to 5.2. lett. b del dispositivo che il ricorso è da presentare in tre copie entro 30 giorni dalla pubblicazione del dispositivo sul Foglio Ufficiale negli altri casi, ovvero nel caso in cui, come in concreto, la decisione non era stata notificata personalmente (cfr. p.to 5.2. lett. a del dispositivo); che, poiché in materia di atti pianificatori la pubblicazione integrale della decisione è determinante per il calcolo del termine di ricorso (STA 90.2020.13 del 3 marzo 2020), l'indicazione contenuta al p.to 4.2. del dispositivo non poteva che riferirsi al periodo di 30 giorni durante il quale la decisione sarebbe stata depositata presso la Cancelleria comunale (dal 25 marzo 2022 al 9 maggio 2022) e non a quello indicato al p.to 5.2. lett. b del dispositivo, che era già iniziato a decorrere il 24 marzo 2022 (cfr. art. 19 cpv. 2 LPAmm in combinazione con l'art. 13 cpv. 1 LPAmm); che in proposito non ci si può esimere dal rilevare che simile formulazione del dispositivo è fonte di incertezza per quanto attiene alle modalità di esercizio del diritto di ricorrere nei casi in cui non è prevista la notificazione personale; che, ad ogni modo, in concreto il Municipio ha fissato correttamente il periodo di pubblicazione; che infatti, poiché l'art. 13 cpv. 1 LPAmm trova applicazione anche nel caso di pubblicazione delle decisioni (cfr., in generale, RDAT I-1995 n. 1 consid. 2; STPT 90.2004.40 del 15 giugno 2004 consid. 1.2 in materia di decisioni di approvazione del piano regolatore), il giorno della pubblicazione non doveva essere computato nel calcolo del termine di ricorso; che, poiché la risoluzione qui avversata è stata pubblicata il 25 marzo 2022, il termine di ricorso di 30 giorni è iniziato a decorrere il giorno 26 marzo 2022 e, per effetto delle ferie giudiziarie (art. 16 cpv. 1 lett. a LPAmm), è venuto a scadenza il giorno 9 maggio 2022; che dunque l'impugnativa, datata 10 maggio 2022 e consegnata alla posta in medesima data, si appalesa irrimediabilmente tardiva; che, sulla scorta di quanto precede, il ricorso va dichiarato irricevibile; che la tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente, soccombente (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Per questi motivi, decide:
1. Il ricorso è irricevibile .
2. La tassa di giustizia di fr. 350.- è posta a carico del ricorrente.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione a: Il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo La vicecancelliera
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.90.2022.15
Lugano
30 maggio 2022
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale amministrativo
Matea Pessina
assistito
dalla vicecancelliera:
Laura Bruseghini
statuendo sul ricorso del 10 maggio 2022 di
RI 1
contro
la risoluzione del 16 marzo 2022 (n. 1319), con cui il Consiglio di Stato ha approvato le varianti del piano regolatore del Comune di Airolo, denominate "Varianti di PR 2018";
che, con ricorso del 10 maggio 2022, RI 1 insorge contro la citata risoluzione governativa, sostenendo di contestarnein modo specifico il punto 5.3.6per motivi che non occorre qui specificare;
che il ricorso non è stato intimato alle controparti per la presentazione della risposta;
che quanto alla tempestività del gravame questo giudice considera quanto segue;
che secondo l'art. 30 cpv. 1 LST contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 30 giorni dalla notificazione;
che in concreto, come detto, attraverso la risoluzione impugnata il Governo ha negato, fra l'altro, l'approvazione alla proposta di adeguare il limite della zona residenziale a __________;
che esso ha quindi disposto la pubblicazione del dispositivo della sua risoluzione all'albo comunale e sul Foglio ufficiale (cfr. FU 57/2022 del 23 marzo 2022, pag. 7) a tenore degli art. 29 cpv. 3 LST e 39 cpv. 3 del suo regolamento del 20 dicembre 2011 (RLst; RL 701.110);
che al p.to 4.2. del dispositivo, recante il titoloPubblicazione e notificazione, esso ha pure disposto il deposito della risoluzione impugnata nella sua versione integrale presso la Cancelleria comunalefino a decorrenza del termine di ricorso;
che per quanto attiene aiRimedi di dirittoil Governo ha indicato al p.to 5.2. lett. b del dispositivo che il ricorso è da presentare in tre copieentro 30 giorni dalla pubblicazione del dispositivo sul Foglio Ufficiale negli altri casi, ovvero nel caso in cui, come in concreto, la decisione non era stata notificata personalmente (cfr. p.to 5.2. lett. a del dispositivo);
che, poiché in materia di atti pianificatori la pubblicazione integrale della decisione è determinante per il calcolo del termine di ricorso (STA 90.2020.13 del 3 marzo 2020), l'indicazione contenuta al p.to 4.2. del dispositivo non poteva che riferirsi al periodo di 30 giorni durante il quale la decisione sarebbe stata depositata presso la Cancelleria comunale (dal 25 marzo 2022 al 9 maggio 2022) e non a quello indicato al p.to 5.2. lett. b del dispositivo, che era già iniziato a decorrere il 24 marzo 2022 (cfr. art. 19 cpv. 2 LPAmm in combinazione con l'art. 13 cpv. 1 LPAmm);
che in proposito non ci si può esimere dal rilevare che simile formulazione del dispositivo è fonte di incertezza per quanto attiene alle modalità di esercizio del diritto di ricorrere nei casi in cui non è prevista la notificazione personale;
che, ad ogni modo, in concreto il Municipio ha fissato correttamente il periodo di pubblicazione;
che infatti, poiché l'art. 13 cpv. 1 LPAmm trova applicazione anche nel caso di pubblicazione delle decisioni (cfr., in generale, RDAT I-1995 n. 1 consid. 2; STPT 90.2004.40 del 15 giugno 2004 consid. 1.2 in materia di decisioni di approvazione del piano regolatore), il giorno della pubblicazione non doveva essere computato nel calcolo del termine di ricorso;
che, poiché la risoluzione qui avversata è stata pubblicata il 25 marzo 2022, il termine di ricorso di 30 giorni è iniziato a decorrere il giorno 26 marzo 2022 e, per effetto delle ferie giudiziarie (art. 16 cpv. 1 lett. a LPAmm), è venuto a scadenza il giorno 9 maggio 2022;
che dunque l'impugnativa, datata 10 maggio 2022 e consegnata alla posta in medesima data, si appalesa irrimediabilmente tardiva;
che, sulla scorta di quanto precede, il ricorso va dichiarato irricevibile;
Per questi motivi,
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale amministrativo
La vicecancelliera