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90.2021.37

Ampliamento della zona edificabile contrario all'art. 38a LPT

Ticino · 2021-09-02 · Italiano TI
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Erwägungen (1 Absätze)

E. 42 NAPR. Fuori discussione la sua natura (limitatamente) edificabile ai sensi dell'art. 15 LPT, travalicando i limiti di una zona di conservazione (o di protezione) degli insediamenti ai sensi dell'art. 18 LPT (di base inedificabile: cfr. DTF 145 II 83 consid. 4, 118 Ia 446 consid. 2c; Muggli in: op. cit., ad art. 18 n. 24-26). Il rapporto 2002 spiega infatti a pag. 19 che il criterio orientatore del PR di Malvaglia a partire dal quadro culturale illustrato (…) è quello di un rispetto del passato non nostalgico ma consapevole e propositivo . In sintonia con questo obiettivo, l'art. 7 NAPR, concernente l'aspetto estetico e i principi di disegno dello spazio, prevede al cpv. 3 che il riferimento alle tipologie edilizie delle preesistenze non è di carattere imperativo ed è ammessa anche un'architettura innovativa (per concezione e materiali) sia per parti di edifici restaurati sia per nuovi inserti come tasselli tra edifici preesistenti sia più in generale per nuove costruzioni di edifici e impianti . Per quanto attiene all'approccio di intervento nelle Ville e nei nuclei secondari il rapporto 2002 spiega a pag. 20 che è quello di offrire opportunità di intervento ai privati in consonanza all'obiettivo di mantenimento della struttura esistente . Tali finalità sono poi concretizzate negli interventi ammessi dall'art. 42 NAPR, fra cui in particolare la demolizione e la ricostruzione per la categoria C. Riuso e D. Uso (cpv. 3.1), la possibilità di erigere costruzioni accessorie (cpv. 6) e di proporre soluzioni alternative alle modalità d'intervento previste (cpv. 7), nonché nell'approccio adottato per i parcheggi dal piano del traffico e delle attrezzature di interesse pubblico (cfr. anche art. 21 cpv. 5 NAPR, secondo cui nella zona IS in applicazione dei criteri di tutela dei valori storici e ambientali e del contenimento dei costi di urbanizzazione, i posteggi sono concentrati nelle aree pubbliche istituite dal piano del traffico ). Di conseguenza, come sostiene il ricorrente, la zona IS non avrebbe potuto essere approvata in quanto manifestamente lesiva dell'art. 38 a LPT. Infatti, il termine quinquennale entro il quale i cantoni avrebbero dovuto adattare i propri piani direttori ai requisiti di cui agli art. 8 e 8 a cpv. 1 LPT, ossia entro il 1° maggio 2019, è ormai spirato, senza che il Canton Ticino abbia ottenuto l'approvazione del Consiglio federale delle modifiche delle schede R1, R6 e R10 del PD. Pertanto, allo stadio attuale qualsiasi aumento della superficie edificabile risulta nel nostro Cantone precluso ( Heinz Aemisegger/Samuel Kissling in: op. cit., ad art. 38 a

n. 42-44). 5.4. Non sovverte questa conclusione il fatto che, nella risoluzione impugnata, il Consiglio di Stato, partendo dal presupposto, come visto, errato secondo cui i nuclei tradizionali fossero già stati attribuiti alla zona edificabile dalla variante approvata nel 1994, abbia esaminato nel dettaglio la zona IS, apportandovi tutta una serie di modifiche, volte a renderne l'impostazione maggiormente conservativa. Premesso infatti, a pag. 23, che, in termini generali, l'approccio prescelto dal Comune non risultasse sufficientemente congruente con il principio di tutela generale degli insediamenti e di tutto il suo territorio, esso ha apportato tutta una serie di modifiche e di stralci all'art. 7 e 42 NAPR (cfr. in particolare capitolo 6.1. Modifiche d'ufficio che necessitano di una pubblicazione , pag. 63, lett. a. e q.) e al piano del traffico per quanto attiene ai posteggi pubblici (cfr. capitolo 6.1. Modifiche d'ufficio che necessitano di una pubblicazione , pag. 63, lett. n). Non occorre tuttavia esaminare le conseguenze di tali modifiche sulla zona IS, posto che nessuno sostiene che tramite le stesse essa abbia perso il suo carattere edificabile. 6. 6.1. Alla luce di quanto precede, il ricorso merita di essere accolto. 6.2. Non si prelevano spese né tassa di giudizio (art. 47 cpv. 1 e 6 LPAmm). ARI 1, dotato di un servizio giuridico, non sono assegnate ripetibili, non trattandosi in concreto di una procedura particolarmente complessa (art. 49 cpv. 2 LPAmm). Per questi motivi, decide:

1.   Il ricorso è accolto. Di conseguenza la risoluzione del 18 marzo 2015 (n. 1113) del Consiglio di Stato è annullata nella misura in cui approva la zona degli insediamenti storici (IS).

2.   Non si prelevano spese. Non si assegnano ripetibili.

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. LTF).

4.   Il dispositivo della presente decisione è pubblicato nel Foglio ufficiale.

5.   Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente                                                           La vicecancelliera

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.90.2021.37

Lugano

30 novembre 2021

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matea Pessina, Fulvio Campello

vicecancelliera:

Laura Bruseghini

statuendo sul ricorso del 25 novembre 2019 dell'

RI 1

contro

la risoluzione del 18 marzo 2015 (n. 1113) con cui il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore definitivo della Valle Malvaglia (PRVM);

richiamata la sentenza del 2 settembre 2021 del Tribunale federale (1C_672/2020);

ritenuto,in fatto

A.Con risoluzione del 18 marzo 2015 (n. 1113) il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore definitivo della Valle Malvaglia (PRVM), che prevede in particolare la zona (edificabile) degli insediamenti storici (IS), retta dall'art. 42 delle norme di attuazione del piano regolatore (NAPR), che comprende i nuclei antichi principali (Ville) diDandrio, Madra, Anzano, Dagro, ChiavascoeMonte Grechnonché i nuclei secondari diGermanionico, Ponterio, Sarciè, Val Combra, Fontanee, Carsighera, Ticiallo, Panedigo, Garei, CranneQualguagn(cfr. art. 42 cpv. 1 e 2 NAPR e piano delle zone 1:5'000). Il piano regolatore definitivo rappresenta un affinamento (seconda fase) della variante del piano regolatore del Comune di Malvaglia, sezione Valle Malvaglia, piano del paesaggio/settore insediamenti, approvata dal Governo con risoluzione del 5 luglio 1994 (n. 6274).

B.Avverso la risoluzione del 18 marzo 2015 RI 1 con atto del 25 novembre 2019 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento nella misura in cui approvauna quindicina di piccole zone edificabili sparse nella Valle, e chiedendo che al suo ricorso venga concesso l'effetto sospensivo. Asserendo diessere venuto a conoscenza della risoluzione impugnata solo il 7novembre 2019 nell'ambito di un procedimento edilizio riguardante un edificio situato nel nucleo diDagro, esso rimprovera al Governo di non avergliela notificata, violando così l'art. 46 cpv. 1 lett. a dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio del 28 giugno 2000 (OPT; RS 700.1). Il gravame, introdotto entro il termine di 30 giorni dalla conoscenza della decisione impugnata, risulterebbe pertanto tempestivo. Nel merito esso lamenta una violazione dei principi riguardanti la delimitazione delle zone edificabili, delle disposizioni transitorie entrate in vigore con la revisione parziale del 15 giugno 2012 della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700) nonché delle norme concernenti le possibilità di intervento su edifici situati fuori zona edificabile e in particolare delle norme d'applicazione del piano d'utilizzazione cantonale dei paesaggi con edifici e impianti protetti (PUC-PEIP), approvato l'11 maggio 2010.

C.a. Con risposta del 16 dicembre 2019 alla richiesta di adozione di misure provvisionali la Sezione dello sviluppo territoriale (Sezione) nega chein casusiano date le premesse per la loro adozione, postulando in via subordinata che la richiesta venga respinta. Nelle osservazioni del 10 febbraio 2020 al ricorso chiede in via principale che il medesimo venga dichiarato inammissibile e in via subordinata che venga respinto. Delle articolate motivazioni da essa addotte si dirà per quanto necessario in appresso.

Con decreto del 12 febbraio 2020 il Tribunale ha estromesso dall'incarto la risposta dell'8 gennaio 2020 del Comune di Serravalle alla domanda provvisionale, in quanto irricevibile. Con osservazioni del 10 febbraio 2020 in merito al ricorso quest'ultimo ha avanzato tesi e conclusioni analoghe a quelle della Sezione.

b. Con la replica e con la duplica le parti si riconfermano nelle rispettive tesi e domande, approfondendole.

D.Il 4 giugno 2020 il Tribunale ha informato le parti di aver acquisito agli atti la documentazione informante la variante approvata dal Governo il 5 luglio 1994 (cfr.supra, consid. A). Solo RI 1 ha presentato delle osservazioni, di cui si riferirà, se necessario, in seguito.

Per questi motivi,

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                           La vicecancelliera