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90.2020.66

Riformualzione di una norma d'applicazione del PR da parte del Consiglio di Stato in seguito a sentenza di rinvio del Tribunale cantonale amministrativo

Ticino · 2022-04-13 · Italiano TI
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Erwägungen (10 Absätze)

E. 1.1 del disp., lett. b, pag. 53). A ragione dunque con la decisione impugnata il Consiglio di Stato si è limitato a confermare l'approvazione della riclassificazione del tratto terminale di via __________ in strada di servizio invariata SS3 . Né vi è ragione di chinarsi nuovamente in questa sede sulle critiche sollevate dagli insorgenti in merito, che ricalcano quelle già avanzate e evase nell'ambito della procedura sfociata con la sentenza del 5 novembre 2019.

E. 1.2 Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 25 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). I fatti decisivi emergono con sufficiente chiarezza dalla documentazione prodotta dalle parti. L'assunzione delle ulteriori prove sollecitata dagli insorgenti non appare invero necessaria ai fini del presente giudizio. Le questioni che si pongono, del resto, sono essenzialmente di natura giuridica.

E. 2 In base all'art. 86 cpv. 2 LPAmm, il Tribunale cantonale amministrativo può annullare la decisione impugnata e rinviare la causa per nuovo giudizio all'istanza inferiore, segnatamente nei casi in cui quest'ultima non è entrata nel merito, ha accertato la fattispecie in modo incompleto o ha violato norme essenziali di procedura. I motivi della sentenza di rinvio, soggiunge il cpv. 3, devono essere posti a fondamento della nuova decisione. Questa norma riflette un principio generale applicabile nella procedura amministrativa: un giudizio di rinvio vincola l'istanza a cui la causa è rinviata che, al pari di quella che l'ha reso, è tenuta a conformarsi alle istruzioni impartite. Di principio, i motivi della decisione di rinvio limitano pertanto la cognizione dell'autorità inferiore, nel senso che quest'ultima rimane legata a quanto già definitivamente deciso dall'autorità di ricorso, la quale - a sua volta - non può ritornare sul suo giudizio nell'ambito di un ricorso successivo (cfr. DTF 131 III 91 consid. 5.2; STF 9C_457/2013 del 26 dicembre 2013 consid. 6.2 e rimandi; Marco Borghi/Guido Corti , Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 3 ad art. 65).

E. 3.1 Come esposto in narrativa, con risoluzione del 9 maggio 2018 (n. 2133) il Consiglio di Stato ha approvato nel complesso le varianti adottate il 21 settembre 2015 dal Consiglio comunale, fra cui quella relativa a via __________ (cfr. p.to n.

E. 3.2 Con la pronuncia del 5 novembre 2019 questo Tribunale ha retrocesso gli atti di causa al Consiglio di Stato affinché, tramite una modifica d'ufficio, ponesse il testo dell'art. 42 cpv. 5 NAPR anche in sintonia con gli obbiettivi (reali) della variante, che consistevano nel risolvere la questione dell'urbanizzazione del mapp. 1058, garantendone l'accesso.

E. 3.2.1 Anzitutto non è dato di vedere come il Governo abbia "sorpreso" i ricorrenti con la decisione impugnata, violando il loro diritto di essere sentiti. Ad ogni modo essi hanno potuto esprimersi compiutamente in questa sede, atteso che il Tribunale gode in caso di modifiche d'ufficio di pieno potere cognitivo. (DTF 114 Ib 81 consid. 3, 109 Ib 121 consid. 5; Bernhard Waldmann/Peter Hänni , Raumplanungsgesetz, Berna 2006, n. 64 ad art. 33; Raffaello Balerna , La protezione giuridica in materia di piani regolatori, in: RtiD I-2015, pag. 203 segg., 214).

E. 3.2.2 Nel merito occorre poi considerare che, come esposto al consid. 2., i motivi del rinvio limitano la cognizione dell'autorità inferiore, nel senso che quest'ultima rimane legata a quanto già definitivamente deciso dall'autorità di ricorso, la quale - a sua volta - non può ritornare sul suo giudizio nell'ambito di un ricorso successivo. Il Consiglio di Stato, effettuando la modifica descritta al consid. D, non ha disatteso alcuna istruzione di questo Tribunale. Con la nuova formulazione della norma il Governo ha limitato la possibilità di formare varchi nei muri al solo accesso veicolare e pedonale al mapp. 1058, subordinandolo alla concessione di una deroga al divieto di demolizione del muro protetto, che può essere ammessa dal Municipio sulla base di un progetto generale di sistemazione. La disposizione così riformulata si limita a creare la base legale necessaria per concedere una deroga puntuale al divieto di demolizione, lasciando al Municipio un certo margine di apprezzamento da esercitare sulla base di un progetto generale di sistemazione che garantisca una soluzione confacente al valore storico e paesaggistico del muro in cui verrà praticato il varco e al contesto in cui si inserisce. Contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, tale soluzione risulta pienamente soddisfacente: proprio per garantire che l'intervento necessario per eseguire il varco sia rispettoso della sostanza storica e del contesto, la norma non concede ai proprietari del mapp. 1058 un diritto incondizionato a formarlo. Inoltre il concetto di progetto generale di sistemazione , già previsto nella precedente versione della norma (cfr. supra , consid. A), risulta sufficientemente chiaro, determinato e invalso (cfr. anche art. 31 cpv. 3 NAPR concernente la Zona di protezione del paesaggio e dei parchi, secondo cui nelle zone di protezione del paesaggio ogni modifica sostanziale dello stato fisico dei fondi è subordinata alla presentazione di un progetto di sistemazione ), di modo che non è ben dato di vedere quali ulteriori precisazioni in proposito dovrebbero venir formulate da parte del Legislativo comunale.

E. 3.2.3 Anche le ulteriori censure avanzate in sede di replica, secondo cui l'art. 42 cpv. 5 NAPR si rivelerebbe discriminatorio, incomprensibile e privo d'interesse pubblico, non meritano sorte migliore. Come appena visto, il Consiglio di Stato nella decisione impugnata ha recepito correttamente i motivi alla base del rinvio operato da questa Corte, motivi ai quali doveva necessariamente attenersi. Di conseguenza, posto che il testo della norma, così come riformulato dal Governo, risulta chiaro e che, come detto, non presenta ambiguità in merito al requisito del progetto generale di sistemazione , le critiche dei ricorrenti, in quanto rivolte al contenuto materiale dell'art. 42 cpv. 5 NAPR e ai suoi scopi, risultano improponibili in quanto mirano una volta di più a rimettere in discussione quanto già deciso da questa Corte, che al consid. 5.3. del giudizio del 5 novembre 2019 aveva ritenuto giustificata l'esigenza di mitigare il divieto generalizzato di formare varchi nei muri, previsto dal vecchio art. 4.3.3.4 NAPR dell'allora Comune di Gentilino, a favore di una deroga limitata al mapp. 1058, unico fondo lungo via __________ a non disporre di un accesso. Inoltre, considerato che il fondo dei ricorrenti risulta urbanizzato, disponendo già di un accesso da detta strada, pretestuosa appare l'invocata disparità di trattamento dovuta al fatto che, con la modifica all'esame, verrebbero privati della possibilità di eseguire varchi nel muro, qualora intendessero sfruttare appieno il potenziale edificatorio della loro proprietà, necessità, questa, che tuttavia non risulta assolutamente comprovata. A maggior ragione che l'argomento si scontra anche con la posizione assunta dagli insorgenti nelle precedenti procedure, nell'ambito delle quali si erano opposti strenuamente alla possibilità di formare varchi nei muri che costeggiano la strada, di cui avevano sottolineato a più riprese il valore storico, culturale e paesaggistico.

E. 4.1 Visto tutto quanto precede, il ricorso è respinto.

E. 4.2 La tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) viene posta a carico dei ricorrenti, soccombenti, i quali rifonderanno al Comune e alla CO 1 congrue ripetibili (art. 49 cpv. 1 e 2 LPAmm). Per questi motivi, decide:

1.   Il ricorso è respinto.

2.   La tassa di giustizia di fr. 1'800.-, già anticipata, rimane a carico dei ricorrenti, i quali rifonderanno l'importo di fr. 1'500.- sia al Comune sia alla CO 1 a titolo di ripetibili.

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.   Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il vicepresidente                                                     La vicecancelliera

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.90.2020.66

Lugano

13 aprile 2022

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente,

Matea Pessina, Fulvio Campello

vicecancelliera:

Laura Bruseghini

RI 1 e RI 2

contro

la risoluzione del 7 ottobre 2020 (n. 5146) con cui il Consiglio di Stato ha approvato l'art. 42 cpv. 5 delle norme di attuazione del piano regolatore del Comune di Collina d'Oro, adottato nell'ambito delle varianti concernenti il piano del traffico e delle attrezzature ed edifici pubblici (AP-EP) delle sezioni di Gentilino, Agra e Montagnola e conseguenti modifiche relative al piano delle zone e del paesaggio come pure del piano particolareggiato del nucleo di Viglio e del piano delle costruzioni di Agra, accogliendo parzialmente l'impugnativa degli insorgenti;

Per questi motivi,

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente                                                     La vicecancelliera