Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 La competenza del Tribunale cantonale amministrativo e la tempestività del ricorso discendono dall'art. 30 cpv. 1 LST. In merito alla ricevibilità del gravame si osserva quanto segue.
E. 1.1 A norma dell'art. 30 cpv. 2 LST contro la decisione con cui il Governo approva il piano regolatore sono legittimati a ricorrere il comune (lett. a), i già ricorrenti per gli stessi motivi (lett. b), ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche d'ufficio decise dal Consiglio di Stato (lett. c). Giusta il cpv. 3 della norma, per i motivi di ricorso e la procedura si applica la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100). Secondo la dottrina, in quanto insorgente, il Comune può censurare solo la non approvazione o le modifiche del piano regolatore disposte dal Consiglio di Stato. Inoltre, in quest'ambito può, di principio, chiedere unicamente la conferma della proposta pianificatoria adottata dal legislativo comunale; non è invece abilitato a proporre una terza soluzione ( Raffaello Balerna , La protezione giuridica in materia di piani regolatori, in: RtiD I-2015, pag. 203 segg., nota 59, pag. 223). Infatti l'oggetto del procedimento viene determinato dalle domande del richiedente, il quale, di principio, non può più modificarle in sede di contestazione (cfr. Frank Seethaler/Fabia Portmann in: Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [curatori], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, II ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2016 [Praxiskommentar], n. 38 ad art. 52; Ruth Herzog in: Ruth Herzog/Michel Daum [curatori], Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, II ed., Berna 2020 [Kommentar], n.
E. 1.2 In concreto, con il ricorso in parola, il Comune di RI 1, fondata la sua legittimazione attiva sull'art. 30 cpv. 2 lett. a LST, ha postulato l'annullamento della risoluzione d'approvazione del PR-CIPPS per motivi legati essenzialmente alla sua sostenibilità finanziaria, contestando, in quest'ottica, anche la modifica d'ufficio operata dal Governo in relazione ai mapp. __________, __________, __________ e __________ di Lugano e __________ e __________ di Collina d'Oro. Tuttavia, in base ai principi sopra esposti, esso non era abilitato a contestare l'approvazione del PR-CIPPS, che aveva richiesto senza riserve unitamente ai Comuni di CO 3 e CO 2 il 14 dicembre 2016, ma semmai unicamente la modifica d'ufficio operata dal Consiglio di Stato, aspetto quest'ultimo che il ricorrente ha però evocato unicamente nell'ottica di meglio comprovare le sue tesi e che, in ogni caso, va considerato nel frattempo superato a seguito dell'annullamento di tale modifica e della conseguente decisione di stralcio del 27 settembre 2021 (cfr. supra , consid. D). Il ricorso si avvera dunque irricevibile.
E. 1.3 Non porta ad un esito diverso la tesi avanzata dal ricorrente in sede di replica alla risposta dei Comuni di CO 2 e CO 3, secondo cui la sua legittimazione attiva risulterebbe data anche dall'art. 65 cpv. 1 LPAmm. L'art. 30 cpv. 2 LST costituisce infatti una lex specialis rispetto all'art. 65 cpv. 1 LPAmm (cfr. anche art. 30 cpv. 3 LST). 2. 2.1. Visto quanto precede il ricorso va dichiarato irricevibile. 2.2. Non si preleva tassa di giustizia (art. 47 cpv. 6 LPAmm). Il ricorrente, soccombente, è tenuto a versare le ripetibili ai Comuni resistenti, patrocinati da un legale (art. 49 cpv. 1 LPAmm). Per questi motivi, decide:
1. Il ricorso è irricevibile .
2. Non si preleva tassa di giustizia. Il Comune di RI 1 rifonderà ai Comuni di CO 3 e CO 2 fr. 400.- ciascuno a titolo di ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il vicepresidente La vicecancelliera
E. 5 ad art. 84).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.90.2020.39
Lugano
5 aprile 2022
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente,
Matea Pessina, Fulvio Campello
vicecancelliera:
Laura Bruseghini
RI 1
contro
la risoluzione del 9 settembre 2020 (n. 4519) con cui il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore intercomunale del Pian Scairolo (PR-CIPPS);
Per questi motivi,
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente La vicecancelliera