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90.2015.129

Rappresentanza delle parti, notificazione difettosa, restituzione in intero dei termini

Ticino · 2016-02-26 · Italiano TI
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Erwägungen (17 Absätze)

E. 1 LST), la Corte considera quanto segue.

E. 2.1 Per l'art. 11 cpv. 1 LPAmm le parti che presentano conclusioni in un procedimento devono sempre comunicare all'autorità il loro domicilio o la loro sede. Scopo della norma è quello di permettere all'autorità di poter eseguire le notificazioni per posta (Messaggio 23 maggio 2012 [n. 6645] sulla revisione totale della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 in: RVGC 2013-2014, vol. 3, pag. 1947 segg., cap. 2.1. pag. 1956). Coerentemente, l'art. 17 cpv. 1 LPAmm stabilisce il principio secondo cui l'autorità notifica gli atti alle parti e all'autorità che ha giudicato mediante invio semplice o raccomandato.

E. 2.2 Secondo l'art. 21 cpv. 1 LPAmm le parti compaiono di persona o per mezzo di un procuratore munito di sufficiente mandato; rimangono riservati i casi dove le parti sono tenute ad agire personalmente. Esse possono dunque condurre personalmente una procedura amministrativa o scegliere di farsi rappresentare. La LPAmm non impone all'autorità di notificare gli atti direttamente al rappresentante della parte. Tuttavia, la prassi in vigore già sotto l'egida della cessata legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; BU 1966, 181), prevede di procedere in questo modo quando il mandatario si è fatto conoscere e si sia legittimato come tale ( Marco Borghi/Guido Corti , Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 1b ad art. 12).

E. 2.3 La legge non vieta alle parti di farsi rappresentare da più mandatari. D'altro canto né la LPAmm, né la legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) conoscono una disposizione analoga all'art. 127 cpv. 2 del codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0), secondo cui in questi casi le parti devono designarne uno quale rappresentante principale abilitato a compiere gli atti di rappresentanza dinanzi alle autorità penali e il cui domicilio sia l'unico recapito per le notificazioni. In ogni caso, s e la parte designa più di un rappresentante, è sufficiente che l'autorità intimi l'atto a uno di loro, non potendo la parte pretendere che la notificazione degli atti giudiziari intervenga a tutti gli indirizzi indicati (DTF 101 Ia 332) . L'autorità può dunque procedere validamente intimando l'atto a un unico rappresentante, potendo contare sul fatto che il destinatario, al fine di salvaguardare i propri interessi, adotti le misure necessarie per entrare in possesso dell'invio agli indirizzi resi noti ( Benoît Bovay , Procédure administrative, 2 a ed., Berna 2015, pag. 379; Jürg Stadelwie-ser , Die Eröffnung von Verfügungen, San Gallo 1994, pag. 179; JAAC 2000, n. 45, pag. 557). L'autorità, tuttavia, deve in linea si principio trasmettere gli atti sempre alla medesima persona ( Yves Donzallaz , La notification en droit interne suisse, Berna 2002, n. 772). Se, invece, essa decide di inviare un atto a tutti i patrocinatori, il termine di ricorso decorre dalla prima notificazione (cfr. Donzallaz, op. cit., n. 771). Tale soluzione - che non si pone in contrasto con l'art. 17 LPAmm, relativo alla forma delle notificazioni per scritto - s'impone anche in forza dei principi della buona fede procedurale, della parità di trattamento e della sicurezza del diritto. Permettere a una parte di procrastinare indebitamente il termine di ricorso una volta che la decisione (e il suo contenuto) le sono noti tramite la prima notificazione sino all'avvento dell'ultima appare infatti crassamente in contrasto con i citati precetti.

E. 2.4 L'art. 20 LPAmm stabilisce che una notificazione difettosa non può cagionare alle parti alcun pregiudizio. Tale regola, che codifica quanto già stabilito in precedenza dalla giurisprudenza (cfr. Borghi/Corti , op. cit., n. 1 ad art. 46), è tuttavia temperata dal principio della buona fede e da quello della sicurezza giuridica, allo scopo di evitare che la notifica difettosa di una decisione permetta di differire illimitatamente il termine per impugnarla. Quando, pertanto, una parte è venuta a conoscenza di una decisione che non le è stata intimata, essa deve mettere diligentemente in atto quanto ci si può attendere dalla stessa affinché l'autorità proceda a tanto: non lo facesse, allora agirebbe contrariamente alle regole della buona fede, pregiudicando con ciò la tempestività di un suo eventuale ricorso contro una notifica tardiva della decisione (Messaggio cit., cap. 4.3. pag. 1959; André Grisel , Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, pag. 877 seg. n. 5; Jean-François Poudret , Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berna 1990, n. 1.6 ad art. 32). In quest'ordine d'idee l'art. 68 cpv. 1 LPAmm stabilisce che il termine per presentare ricorso decorre, in assenza di intimazione, dalla "conoscenza" della decisione impugnata.

E. 2.5 La protezione della buona fede è però esclusa se l'inesattezza dell'indicazione era facilmente riconoscibile in ragione di elementi non solo oggettivi ma anche soggettivi. Il Tribunale federale ha sempre considerato in quest'ambito le particolarità del caso concreto e in specie la situazione personale del ricorrente: se quest'ultimo si avvale del patrocinio di un legale, il suo caso sarà valutato con maggior rigore, ben maggiori essendo infatti le possibilità di riconoscere senza indugio l'inesatta o incompleta indicazione del rimedio (B orghi/Corti , op. cit., n. 5 a ad art. 26 e rif. ivi citati).

E. 3 Come visto in narrativa, la decisione impugnata è stata notificata allo studio legale __________ il 17 novembre 2015. Il termine di ricorso in relazione a questa notificazione ha dunque cominciato a decorrere il giorno successivo (art. 13 cpv. 1 LPAmm), giungendo a scadenza il 17 dicembre 2015. L'impugnativa, consegnata alla cancelleria del Tribunale solamente il 24 dicembre successivo, sarebbe pertanto tardiva. La ricorrente ritiene invece che il termine abbia cominciato validamente a decorrere unicamente il giorno seguente alla notificazione della decisione allo studio __________, avvenuta come visto il 19 dicembre 2015, di modo che il termine non sarebbe spirato prima del 18 dicembre successivo, quando la sua decorrenza sarebbe stata interrotta sino al 2 gennaio 2016 compreso, per effetto delle ferie stabilite dall'art. 16 cpv. 1 lett. c LPAmm. Donde la tempestività del gravame. Tale tesi non può essere accreditata, per i seguenti motivi.

E. 3.1 Il 20 novembre 2012 RI 1 ha designato con due separate procure 20 novembre 2012 quali suoi patrocinatori gli avvocati dello studio legale __________ e quelli dello studio di __________. Come esposto in narrativa, l'allegato ricorsuale 21 novembre 2012 è stato steso su carta intestata comune, riportante il nome dei due studi e il loro rispettivo recapito (cfr. documentazione agli atti). L'atto, firmato congiuntamente dall'avv. __________ per lo studio legale avv. __________ e dall'avv. __________ (ancorché la firma sia stata apposta per procura dall'avv. __________) per lo studio legale avv. __________, non conteneva indicazioni circa il recapito preferenziale per le comunicazioni. Ora, fermo quanto appena spiegato ( supra , consid. 2), il Consiglio di Stato era in linea di principio libero di notificare validamente gli atti dipendenti dalla procedura in parola all'uno o all'altro patrocinatore, oppure a entrambi. Invano la ricorrente si appella all'art. 42 LPAmm, secondo cui i litisconsorzi possono designare un rappresentante comune; in caso contrario, le notificazioni sono fatte a ciascuno di loro. La fattispecie contemplata dalla norma non ha infatti alcuna attinenza con quella all'esame.

E. 3.2 Vero è anche che, alla luce del fatto che al sopralluogo indetto il 18 giugno 2014 dal Governo abbia partecipato solamente l'avv. __________, potrebbe sorgere il dubbio che la notificazione andava in realtà fatta almeno a quest'ultimo. La questione non merita tuttavia di essere approfondita oltre. Intanto perché comunque già il ritiro della raccomandata da parte del primo patrocinatore ha sortito gli effetti di una valida notificazione. Ma anche qualora si volesse ammettere che essa fosse difettosa, questa circostanza non può essere sollevata nella presente procedura, per motivi derivanti dalla buona fede procedurale.

E. 3.3 Al momento della(e) notificazione(i) della decisione, infatti, RI 1 risultava ancora patrocinata dai citati legali, non risultando dagli atti che essa avesse revocato i mandati o comunicato all'autorità che la decisione doveva esserle intimata direttamente. Del resto la ricorrente nemmeno lo pretende. Se, pertanto, si volesse ammettere che la notificazione della decisione fosse difettosa in quanto la ricorrente poteva attendersi in buona fede che l'autorità inviasse gli atti all'avv. __________, un simile difetto poteva (e doveva) essere facilmente rilevato già dai suoi patrocinatori. Non poteva infatti sfuggire loro, a chiaro tenore della decisione, che essa era stata notificata alla ricorrente per il tra-mite dell'avv. __________ (ris. gov., pag. 401), così come, per lo stesso motivo, l'avv. __________ non poteva non accorgersi che la decisione impugnata gli era stata notificata in un'unica copia in relazione ai ricorrenti __________ ( ibidem , pag. 403). Non occorre indagare se alla fin fine l'errore sia da ascrivere al comportamento negligente dell'uno o dell'altro patrocinatore. Sta di fatto che l'eventuale vizio di notificazione, semmai vi è stato, era immediatamente rilevabile da parte dei patrocinatori di RI 1, i quali non hanno sollevato obiezioni in merito. La ricorrente, pertanto, non poteva attendere sino al 24 dicembre successivo per invocarlo a sostegno della tempestività dell'impugnativa, un simile agire essendo contrario al principio della buona fede procedurale.

E. 3.4 Ne discende che RI 1 non può spuntare la ricevibilità del gravame in applicazione dell'art. 20 LPAmm.

E. 4 Nel suo scritto 21 gennaio 2016 RI 1 asserisce di confermare "(…) la mia domanda di restituzione dei termini, che ho già chiesto con il mio scritto del 4.01.2016 indirizzato a cod. Tri bunale" . Ora, contrariamente a quanto essa afferma, da tale scrit to non si può desumere nessuna richiesta ai sensi dell'art. 15 LPAmm. Tuttavia, anche qualora si volesse ritenere che essa sia stata formulata implicitamente, questa andrebbe comunque respinta nel merito, per i seguenti motivi.

E. 4.1 Il 1° marzo 2014 è entrata in vigore LPAmm, che contrariamente all'art. 12 dell'ormai abrogata LPamm - il quale rinviava alla procedura civile per disciplinare l'istituto della restituzione in intero contro il lasso dei termini - sancisce autonomamente all'art. 15 LPAmm che i termini non rispettati possono essere restituiti soltanto se la parte o il suo rappresentante può dimostrare di non averli potuti osservare a causa di un impedimento di cui non ha colpa (cpv. 1); la domanda di restituzione contro il lasso dei termini, soggiunge la norma (cpv. 2), dev'essere presentata all'autorità competente entro 10 giorni dalla cessazione dell'impedimento .

E. 4.2 La restituzione contro il lasso dei termini è un rimedio eccezionale, volto ad eliminare le conseguenze preclusive derivanti dall'omissione di atti processuali. Essa mira in sostanza a evitare che da un'omissione processuale incolpevole derivino conseguen-ze eccessive, non giustificate dall'esigenza di assicurare un ordinato svolgimento del processo ( Borghi/Corti , op.cit., n. 1 seg. ad art. 12).

E. 4.3 Il rimedio incide profondamente sulla sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei suoi presupposti seguendo criteri restrittivi (STF 2C_747/2011 del 26 settembre 2011, consid. 2.2). Ai sensi dell'art. 15 cpv. 1 LPAmm, la parte, rispettivamente il suo rappresentante, che intende prevalersene deve dunque dimostrare di essere esente da qualsiasi colpa e che non avrebbe potuto agire tempestivamente nemmeno dando prova di un comportamento scrupoloso; a questa valutazione si applica un metro rigoroso e oggettivo (cfr. ancora di recente , STF 2F_17/2014 del 19 settembre 2014 consid. 2.2.1 con rinvii; Patricia Egli in: Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [curatori], Praxiskommentar VwVG, Zurigo/Basliea/ Ginevra 2016, n. 4 ad art. 24). Per poter essere ammessa l'assenza di colpa, la parte deve dimostrare che né a lei, né al suo eventuale patrocinatore possa essere imputata anche solo una leggera negligenza ( Egli , op. cit., n. 16 ad art. 24).

E. 4.4 In concreto tutti gli argomenti invocati da RI 1 nel suo scritto 21 gennaio 2016 (buona fede, il fatto di non poter essere penalizzata dalla notificazione in data diversa della decisione ai suoi patrocinatori, ecc.) non rientrano con ogni evidenza nel novero di quelli che per gravità e mancanza di colpa permetterebbero di accogliere la domanda di restituzione del termine non rispettato. Come esposto in precedenza ( supra , 3.3.), il mancato ossequio della scadenza è in realtà da ricondurre all'errata convinzione che la decisione sarebbe stata notificata il 19 novembre 2015, di modo che il termine di ricorso avrebbe beneficiato del periodo di ferie giudiziarie natalizie. Tale errore deve a sua volta essere ascritto - come visto in precedenza - all'agire dei suoi mandatari, che avrebbero dovuto verificare con maggiore scrupolo il giorno della notificazione della decisione. Intanto, che la decisione per la ricorrente fosse stata notificata allo studio dell'avv. __________ è fuori di dubbio, tale circostanza emergendo come visto con cristallina chiarezza dalla decisione impugnata (ris. gov., pag. 401).

E. 4.5 Ferma questa centrale premessa, appare poi comunque pretestuoso appellarsi all'invio differito delle decisioni da parte del Servizio. Determinante ai fini del computo del termine non è, infatti, l'intimazione ma la notificazione della decisione, che dipende anche dal destinatario, per cui il termine di ricorso diverge frequentemente anche in caso di spedizioni simultanee , circostanza che i mandatari - avvocati senz'ombra di dubbio cogniti in materia - non potevano ignorare. Ne discende - e questo appare determinante ai fini della valutazione dei presupposti della restituzione del termine - che la ricorrente non può prevalersi di non aver potuto osservare il termine di ricorso a causa di un impedimento di cui i suoi patrocinatori, il cui comportamento le è imputabile ( Egli , op. cit., n. 16 segg. ad art. 24), non sono responsabili. Una diversa conclusione finirebbe col pregiudicare in modo intollerabile la sicurezza del diritto.

Dispositiv
  1. l'istanza è respinta, senza che occorra inoltre chinarsi sulla sua tempestività. Per questi motivi, Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente                                                            Il segretario
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.90.2015.129

Lugano

26 febbraio 2016

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente

Marco Lucchini, Matea Pessina

segretario:

Fulvio Campello, vicecancelliere

statuendo

a.

sul ricorso 22 dicembre 2015 di

RI 1

contro

la risoluzione 10 novembre 2015 (n. 4778), con la quale il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore del comune di Capriasca;

b.

sull'istanza presentata dall'insorgente avverso il lasso del termine in relazione al ricorso sub. a;

3.4. Ne discende che RI 1 non può spuntare la ricevibilità del gravame in applicazione dell'art. 20 LPAmm.

4.1.Il 1° marzo 2014 è entrata in vigore LPAmm, checontrariamente all'art. 12 dell'ormai abrogata LPamm - il quale rinviava alla procedura civile per disciplinare l'istituto della restituzione in interocontro il lasso dei termini - sancisce autonomamente all'art. 15 LPAmm che i termini non rispettati possono essere restituiti soltanto se la parte o il suo rappresentante può dimostrare di non averli potuti osservare a causa di un impedimento di cui non hacolpa (cpv. 1); la domanda di restituzione contro il lasso dei termini, soggiunge la norma (cpv. 2), dev'essere presentataall'autorità competente entro 10 giorni dalla cessazione dell'impedimento.

4.2. La restituzione contro il lasso dei termini è un rimedio eccezionale, volto ad eliminare le conseguenze preclusive derivanti dall'omissione di atti processuali. Essa mira in sostanza a evitareche da un'omissione processuale incolpevole derivino conseguen-zeeccessive, non giustificate dall'esigenza di assicurare un ordinato svolgimento del processo (Borghi/Corti, op.cit., n. 1 seg. ad art. 12).

4.3. Il rimedio incide profondamente sulla sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei suoi presupposti seguendo criteri restrittivi (STF 2C_747/2011 del 26 settembre 2011, consid. 2.2). Ai sensi dell'art. 15 cpv. 1 LPAmm, la parte, rispettivamente il suo rappresentante, che intende prevalersene deve dunque dimostrare di essere esente da qualsiasi colpa eche non avrebbe potuto agire tempestivamente nemmeno dando prova di un comportamento scrupoloso; a questavalutazione si applica un metro rigoroso e oggettivo (cfr. ancora di recente,STF 2F_17/2014 del 19 settembre 2014 consid. 2.2.1 con rinvii;Patricia Egliin: Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [curatori], Praxiskommentar VwVG, Zurigo/Basliea/ Ginevra 2016, n. 4 ad art. 24). Per poter essere ammessa l'assenza di colpa, la parte deve dimostrare che né a lei, né al suo eventuale patrocinatore possa essere imputata anche solo una leggera negligenza (Egli, op. cit., n. 16 ad art. 24).

4.4. In concreto tutti gli argomenti invocati da RI 1 nel suo scritto 21 gennaio 2016 (buona fede, il fatto di non poter essere penalizzata dalla notificazione in data diversa della decisione ai suoi patrocinatori, ecc.) non rientrano con ogni evidenza nel novero di quelli che per gravità e mancanza di colpapermetterebbero di accogliere la domanda di restituzione del termine non rispettato. Come esposto in precedenza (supra, 3.3.), ilmancato ossequio della scadenza è in realtà da ricondurre all'errata convinzione che la decisione sarebbe stata notificata il 19 novembre 2015, di modo che il termine di ricorso avrebbe beneficiato del periodo di ferie giudiziarie natalizie. Tale errore deve a sua voltaessere ascritto - come visto in precedenza - all'agire dei suoimandatari, che avrebbero dovuto verificare con maggiore scrupolo il giorno della notificazione della decisione. Intanto, che la decisione per la ricorrente fosse stata notificata allo studio dell'avv. __________ è fuori di dubbio, tale circostanza emergendo come visto con cristallina chiarezza dalla decisione impugnata(ris. gov., pag. 401).

4.5. Ferma questa centrale premessa, appare poi comunque pretestuoso appellarsi all'invio differito delle decisioni da partedel Servizio. Determinante ai fini del computo del termine non è, infatti, l'intimazione ma la notificazione della decisione, chedipende anche dal destinatario, per cui il termine di ricorso diverge frequentemente anche in caso di spedizioni simultanee, circostanzache i mandatari - avvocati senz'ombra di dubbio cogniti in materia - non potevano ignorare. Ne discende - e questo appare determinante ai fini della valutazione dei presupposti della restituzione del termine - che la ricorrente non può prevalersi di non aver potuto osservare il termine di ricorso a causa di un impedimento di cui i suoi patrocinatori, il cui comportamento le è imputabile (Egli, op. cit., n. 16 segg. ad art. 24), non sono responsabili. Una diversa conclusione finirebbe col pregiudicare in modo intollerabile la sicurezza del diritto. Per questi motivi l'istanza è respinta, senza che occorra inoltre chinarsi sulla sua tempestività.

Per questi motivi,

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                            Il segretario